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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 286 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv.ti Luca Mameli e Jonatan Vacca che lo rappresentano e difendono come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
), (c.f. ), C.F._5 Controparte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._7 CP_7 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_8 C.F._9 Controparte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Controparte_10 C.F._11 CP_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_2 C.F._13 CP_12
), C.F._14
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (precisazioni conclusioni del 2 maggio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], codice fiscale
[...]
proprietario dell'immobile: terreno urbano, area di enti urbani e C.F._1
1 promiscui, sito a Loceri, via IV Novembre, n. 7, distinto al catasto terreni del Comune di Loceri al
Foglio 7, Particella 345, superficie 406 m2, reddito dominicale € 2,36, reddito agrario € 1,89, per averlo posseduto, personalmente, pubblicamente, pacificamente e continuamente attraverso le attività sopra descritte.
2-) Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Nuoro le opportune trascrizioni e volturazioni.
3-) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel comune di Loceri, distinto al
Catasto Terreni del medesimo comune censuario al Foglio 7, particella 345.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso dell'immobile sopra indicato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1977.
Ha assunto di aver costruito all'interno del terreno l'abitazione di residenza, di aver realizzato la piazza antistante la casa, un pergolato, il muro di confine su tutta la superficie e di aver apposto un cancello nell'ingresso sulla via pubblica;
ed inoltre, su una porzione del terreno vi ha coltivato l'orto, ha posto a dimora delle piante da frutto e sistemato l'impianto di irrigazione.
L'attore ha, quindi, chiesto che accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da
2 rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, sin dalla fine degli anni Settanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e in cui hanno individuato anche l'abitazione (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 16 Testimone_1 Testimone_2 gennaio 2025).
I testi e hanno riferito che il terreno - diviso in due parti Testimone_1 Testimone_2 separate dall'abitazione - è recintato con muratura e ringhiera e con un cancello chiuso da serratura a chiave;
invece, nella parte posteriore è recintato con rete metallica - per il teste con muri e Tes_2 rete su due lati e nel terzo lato con muri e un piccolo cancelletto -.
Il teste ha riferito che il terreno, nella parte anteriore presenta una parte pavimentata per Tes_1 poter accedere con la macchina al garage, che vi è un pergolato e delle aiuole su entrambi i lati;
ha precisato che nella parte posteriore l'attore coltiva l'orto (pomodori, patate), che vi è un albero di ulivo e un tempo aveva un ciliegio ed inoltre, che utilizza la pompa per innaffiare, attingendo l'acqua dal pozzo.
A riguardo, il teste ha riferito che nella parte anteriore del terreno si trovano una veranda Tes_2 con un tavolino e delle sedie, un ingresso per il parcheggio dell'auto e l'ingresso dell'abitazione, che vi è un pergolato e delle aiuole su entrambi i lati e dei vasi di fiori;
ha precisato che nella parte posteriore l'attore coltiva l'orto stagionale, che vi è una piccola casetta per gli attrezzi con blocchetti in cemento;
non ha saputo riferire in relazione all'impianto di irrigazione.
3 L'immobile come specificato da confina per due lati con la proprietà con , con Tes_1 Per_1 Per_2
e con il vico IV Novembre;
per il teste confina con il canalone, con la proprietà CP_3 Tes_2
con e con il vico IV Novembre. Per_1 CP_3
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, entrambi conoscenti e parenti dell'attore (il teste è il cognato mentre il teste Testimone_1
è il nipote), i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti. Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che Parte_1 ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(c.f. proprietario del terreno sito nel comune di Parte_1 C.F._1
Loceri distinto al Catasto Terreni al Foglio 7, particella 345;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 286 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv.ti Luca Mameli e Jonatan Vacca che lo rappresentano e difendono come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
), (c.f. ), C.F._5 Controparte_5 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._7 CP_7 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_8 C.F._9 Controparte_9
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Controparte_10 C.F._11 CP_11
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_2 C.F._13 CP_12
), C.F._14
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (precisazioni conclusioni del 2 maggio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], codice fiscale
[...]
proprietario dell'immobile: terreno urbano, area di enti urbani e C.F._1
1 promiscui, sito a Loceri, via IV Novembre, n. 7, distinto al catasto terreni del Comune di Loceri al
Foglio 7, Particella 345, superficie 406 m2, reddito dominicale € 2,36, reddito agrario € 1,89, per averlo posseduto, personalmente, pubblicamente, pacificamente e continuamente attraverso le attività sopra descritte.
2-) Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Nuoro le opportune trascrizioni e volturazioni.
3-) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito nel comune di Loceri, distinto al
Catasto Terreni del medesimo comune censuario al Foglio 7, particella 345.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso dell'immobile sopra indicato, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 1977.
Ha assunto di aver costruito all'interno del terreno l'abitazione di residenza, di aver realizzato la piazza antistante la casa, un pergolato, il muro di confine su tutta la superficie e di aver apposto un cancello nell'ingresso sulla via pubblica;
ed inoltre, su una porzione del terreno vi ha coltivato l'orto, ha posto a dimora delle piante da frutto e sistemato l'impianto di irrigazione.
L'attore ha, quindi, chiesto che accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da
2 rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno in capo all'attore per oltre vent'anni, sin dalla fine degli anni Settanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione il confine del terreno oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e in cui hanno individuato anche l'abitazione (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 16 Testimone_1 Testimone_2 gennaio 2025).
I testi e hanno riferito che il terreno - diviso in due parti Testimone_1 Testimone_2 separate dall'abitazione - è recintato con muratura e ringhiera e con un cancello chiuso da serratura a chiave;
invece, nella parte posteriore è recintato con rete metallica - per il teste con muri e Tes_2 rete su due lati e nel terzo lato con muri e un piccolo cancelletto -.
Il teste ha riferito che il terreno, nella parte anteriore presenta una parte pavimentata per Tes_1 poter accedere con la macchina al garage, che vi è un pergolato e delle aiuole su entrambi i lati;
ha precisato che nella parte posteriore l'attore coltiva l'orto (pomodori, patate), che vi è un albero di ulivo e un tempo aveva un ciliegio ed inoltre, che utilizza la pompa per innaffiare, attingendo l'acqua dal pozzo.
A riguardo, il teste ha riferito che nella parte anteriore del terreno si trovano una veranda Tes_2 con un tavolino e delle sedie, un ingresso per il parcheggio dell'auto e l'ingresso dell'abitazione, che vi è un pergolato e delle aiuole su entrambi i lati e dei vasi di fiori;
ha precisato che nella parte posteriore l'attore coltiva l'orto stagionale, che vi è una piccola casetta per gli attrezzi con blocchetti in cemento;
non ha saputo riferire in relazione all'impianto di irrigazione.
3 L'immobile come specificato da confina per due lati con la proprietà con , con Tes_1 Per_1 Per_2
e con il vico IV Novembre;
per il teste confina con il canalone, con la proprietà CP_3 Tes_2
con e con il vico IV Novembre. Per_1 CP_3
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è comportato come proprietario dell'immobile da oltre vent'anni e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, entrambi conoscenti e parenti dell'attore (il teste è il cognato mentre il teste Testimone_1
è il nipote), i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti. Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che Parte_1 ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(c.f. proprietario del terreno sito nel comune di Parte_1 C.F._1
Loceri distinto al Catasto Terreni al Foglio 7, particella 345;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
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