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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1867/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Merlina e Bucci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Carolla)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 18 del 21/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava “inammissibile” la domanda proposta da Parte_1 CP_ nei confronti dell , volta a condannare il resistente ad effettuare il ricalcolo dell'onere di ricongiunzione, secondo i criteri indicati nel ricorso introduttivo, con riferimento ai periodi di servizio militare continuativo prestato dal 13/9/1979 al 31/12/1997 ed al successivo rapporto di lavoro dipendente con la Società di navigazione aerea.
Il nterponeva appello, cui resisteva l' . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con il primo motivo - dirimente in senso negativo per l'appellante - il i duole della suddetta Pt_1 statuizione preliminare in rito, riproponendo, con i restanti motivi, le domande di merito non esaminate dal
Tribunale.
Le censure non colgono nel segno.
Invero, già nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, si coglie la violazione del principio del ne bis in idem, avendo il hiesto di: “1. Accertare e dichiarare la illegittimità/inesattezza Pt_1
e/o incompletezza del calcolo dell'onere previsto per la ricongiunzione ex legge n. 29/1979 indicato nel CP_ provvedimento dell' datato 9/4/2020 … anche per violazione di quanto contenuto nella sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 21435/2012, emessa all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. avente n.r.g.
4389/2011; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che, nella determinazione dell'onere previsto per la ricongiunzione, siano calcolati in detrazione gli interessi ex art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979 sui contributi trasferiti dall'aeronautica Militare, come già stabilito dalla Sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato” (sottolineature dello scrivente).
Ad ogni buon conto - come correttamente evidenziato dal primo giudice - con il presente giudizio, il CP_ ha contestato il calcolo dell'onere di ricongiunzione contributiva operato dall , in quanto Pt_1 asseritamente in contrasto con le statuizioni della sentenza del Tribunale di Roma n. 21435/2012 e, per l'effetto, ha chiesto l'accertamento del diritto alla determinazione dell'onere secondo quanto stabilito dall'art. CP_ 2, comma 2, della legge n. 29/1979 e la condanna dell' ad effettuare il ricalcolo.
Tuttavia, con la citata sentenza n. 21435/2012, il Tribunale di Roma aveva già statuito sulla domanda del e di altri ricorrenti), volta al riconoscimento del diritto del lavoratore al computo in detrazione Pt_1 dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% sull'ammontare dei contributi trasferiti nella determinazione dell'onere di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979 e, conseguentemente, alla condanna dell'Istituto alla determinazione di tale onere.
Nello specifico, in totale accoglimento delle richieste del il Tribunale capitolino ha dichiarato Pt_1
“il diritto dei ricorrenti al computo, in detrazione, dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% sull'ammontare dei contributi trasferiti nella determinazione dell'onere di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979” e, per l'effetto, ha condannato l “alla determinazione del suddetto CP_1 onere di ricongiunzione in base all'importo risultante dalla somma della contribuzione trasferita e gli interessi maturati dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i singoli versamenti e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento della posizione previdenziale”. Esaminando il dispositivo della sentenza, si osserva che esso non contiene una condanna generica, risultando il quantum dell'onere di ricongiunzione, seppur non specificatamente determinato in sede di pronuncia, determinabile mediante semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta dei parametri individuati dal giudice (computo, in detrazione, dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50% sull'ammontare dei contributi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 29/1979); peraltro, la circostanza che il ricorrente avesse prodotto, nel giudizio de quo, il conteggio dell'onere di ricongiunzione in applicazione di quanto statuito nella sentenza n. 21435/2012, è ulteriore indice di tale determinabilità.
Orbene, con riferimento al concetto di determinabilità del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1), c.p.c., si è chiarito - addirittura in senso ancor più estensivo - che il giudice dell'opposizione all'esecuzione possa fare sempre riferimento ad elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo,
ma risultanti dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza (o altro titolo esecutivo) che ha definito quel giudizio è stata pronunciata (v., tra le altre, Cass., sez. un., 2/7/2012, n. 11066).
Si è, altresì, aggiunto che il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale possa essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo (v., tra le ultime, Cass., sez. III, 11/11/2024, n. 29003 e Cass., sez. III, 16/1/2024, n. 1619).
In quest'ordine di concetti, è nella fase di esecuzione della sentenza che va individuato il luogo in cui far valere eventuali problematiche relative all'esatta estensione del titolo esecutivo, precisando che il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva - incertezza che, del resto, può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo - si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere, che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione, in tema di controllo dell'esistenza del titolo esecutivo. CP_ Pertanto, si ritiene che eventuali contestazioni circa la quantificazione, da parte dell , dell'onere di ricongiunzione di cui sopra, operata - secondo la prospettazione attorea - in violazione del giudicato formatosi inter partes, avrebbero dovuto dedursi in sede esecutiva e non con il presente, ulteriore, giudizio di cognizione, avente peraltro ad oggetto - come abbiamo visto - le stesse domande proposte con il giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 21435/2012, fatta eccezione per quella di declaratoria CP_ di inesattezza del calcolo successivamente operato dall , formulata quale presupposto della domanda di condanna alla rideterminazione, ma da farsi valere, comunque, anch'essa in sede esecutiva.
Si rivela, infine, ultroneo l'assunto per cui il i sarebbe rimesso alle modalità di impugnazione Pt_1 dell'onere di ricongiunzione stabilite nello stesso provvedimento di accoglimento della domanda ex art. 2 della legge n. 29/1979 - qui sul versante dell'inesattezza dei relativi calcoli - atteso che tali prescrizioni presupponevano che non vi fosse stata, tra gli odierni contendenti, una pronuncia giudiziale di accertamento diventata incontrovertibile, la cui statuizione di condanna va, appunto, integrata nel senso sopra delineato. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (assorbiti gli ulteriori profili di merito CP_ concernenti la correttezza dei conteggi disposti dall ).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 11/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)