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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9272/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Guida Rosetta); Parte_1
E
nato in [...] il [...]; Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni: vedi ricorso e verbale dell'udienza dell'1/04/2025.
Conclusioni del P.M.: parere favorevole in data 02/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente procedimento.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato, avvenuta in data 05/02/2024;
- la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 800/2024 del 09/02/2024;
- la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- parte ricorrente ha, invero, documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e ha dichiarato di non volersi riconciliare;
- la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, avendo la stessa chiesto solo una pronuncia sullo status;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cinisi (PA), in data
23/10/2017, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1 detto Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9272/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Guida Rosetta); Parte_1
E
nato in [...] il [...]; Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni: vedi ricorso e verbale dell'udienza dell'1/04/2025.
Conclusioni del P.M.: parere favorevole in data 02/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente procedimento.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato, avvenuta in data 05/02/2024;
- la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 800/2024 del 09/02/2024;
- la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- parte ricorrente ha, invero, documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e ha dichiarato di non volersi riconciliare;
- la ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione, avendo la stessa chiesto solo una pronuncia sullo status;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1
[...]
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cinisi (PA), in data
23/10/2017, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1 detto Comune al n. 7, parte I, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.