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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1696 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 2.04.2025 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. , con sede presso Ia Casa Parte_2
Municipale, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Grimoaldo
Re n.24, presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attore
E in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. Ing. con sede in Milano Corso Sempione n. Controparte_2
32/B, in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_3 CP_4
con sede in Fisciano alla via R.Siniscalchi n. 33;
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Ing. CP_5 Controparte_2
con sede in Milano Corso Sempione n. 32/B, tutte
[...]
rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Giuliano, giusta mandati in calce pagina 1 di 8 alla comparsa di costituzione e risposta, presso il suo studio elettivamente domiciliate in Salerno alla via G.V. Quaranta n.1
Convenute
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
02.04.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio la Parte_3 [...]
nonché la e la per Controparte_1 CP_3 CP_5
sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti pubblici del
5.9.2019 e del 2.9.2022, con i quali venivano costituite le due società convenute, con cessione di ramo d'azienda, in loro favore, da parte della
Controparte_1
A sostegno delle proprie richieste, l'attore dichiarava di essere creditore nei confronti della in virtù di una convenzione Controparte_1
sottoscritta tra le parti in data 13.09.2017, della somma di € 5.555,13 stante il mancato pagamento da parte della suddetta società di €
1.881,98- relativo al compenso sulla produzione- e la rimanente somma per il mancato pagamento dell'ICI, importi dovuti in virtù dell'accollo dei debiti della società che -in data 6.12.2012- cedeva Controparte_6
ramo d'azienda alla Controparte_1
Pertanto, chiedeva dichiarare l'inefficacia delle suddette cessioni di ramo d'azienda, sussistendo tutti i requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio la nonché la Controparte_1
e la contestando la domanda e chiedendone il CP_3 CP_5
rigetto.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 2.04.2025 pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico che, in data 13.09.2017 il Parte_3
sottoscriveva con la una
[...] Controparte_1
convenzione per il rifacimento di quattro turbine eoliche nel territorio comunale. La si impegnava a pagare gli importi dovuti da CP_1
(essendo il debito originario a carico di quest'ultima e Controparte_6
poi trasferito alla in virtù della cessione di ramo Controparte_1
d'azienda del 6.12.2012).
In particolare, all'articolo 7.2 lettera B) della suddetta convenzione, la si impegnava a pagare, in favore del Comune, le somme Controparte_1
dovute e non versate da per il mancato compenso Controparte_6
sulla produzione (dal 2008 al 2016) e per il mancato versamento dell'ICI
(dal 2005 al 2016), importi che la si accollava in virtù Controparte_1
della suddetta cessione del ramo d'azienda.
Le somme da versare venivano garantite da una polizza fideiussoria emessa dalla rinnovabile di 5 anni in 5 anni. Parte_4
Stante l'inadempimento della per tre anni, il Controparte_1 Pt_3
otteneva, dall'Istituto assicurativo, il pagamento della somma di €
27.775,26; tuttavia, visto il mancato rinnovo della polizza, residuava l'importo, indicato nell'atto introduttivo, di € 5.555,13, relativo al secondo trimestre del 2022 e l'annualità 2023.
Con atti pubblici del 5.06.2019 e del 2.09.2022 venivano costituite rispettivamente la e la con cessione di ramo CP_3 CP_5
d'azienda, nei loro confronti, da parte della atti che Controparte_1
venivano impugnati ex art. 2901 c.c., essendo-secondo l'attore- la divenuta insolvente rispetto agli impegni assunti con la Controparte_1
convenzione del 13.09.2017.
pagina 3 di 8 Fatta questa premessa, giova precisare che l'azione revocatoria è il rimedio in base al quale i creditori possono domandare che siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, gli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore, che abbiano l'effetto di diminuirne la garanzia patrimoniale, pregiudicando le loro ragioni creditorie, comportando la perdita (o la diminuzione) della garanzia generica costituita dal patrimonio debitorio (ex art. 2740 c.c.).
Si tratta in sostanza di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Secondo la S.C., “E' noto come l'azione revocatoria ordinaria sia uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore in quanto svolge la funzione di ricostruirgli la garanzia generica assicuratagli dal patrimonio del debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del proprio credito”. (Cass. civ. n.
192131/2004)
L'art. 2901 c.c. dispone che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
pagina 4 di 8 Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando.
Il creditore che intenda esercitarla ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2) il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore
(c.d. eventus damni);
3) conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scienza damni);
4) consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. partecipatio e consilium fraudis).
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la “scienza fraudis” del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il “consilium fraudis” (Cass. 27.1.2009 n. 11968).
Nel caso de quo, il credito, sebbene certo nell'an, poiché il creditore ha allegato la fonte dell'obbligazione, cioè la convenzione invocata dal risulta essere incerto nel quantum;
invero, il contratto Pt_3
intercorso tra le parti prevede l'assunzione di un'obbligazione a carico della ma la stessa risulta ancorata a parametri e a Controparte_1
condizioni dei quali, nella specie, non si ha conoscenza (la CP_1
pagina 5 di 8 s.r.l., infatti, ha chiesto l'accertamento delle somme effettivamente dovute).
Non è peraltro chiaro se parte attrice si riferisce all'intero quadro temporale della convenzione al triennio coperto dalla polizza.
Tale elemento appare fondamentale anche per la valutazione della sussistenza dell'eventus damni (che, com'è noto, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ.
12678/2001).
Nella specie, stante la sconoscenza dell'entità del credito, che- come si è detto- non appare certo, difficilmente sarebbe ravvisabile il lamentato pregiudizio ove il credito vantato fosse di modesto importo (come, ad esempio, quello residuo alla escussione della polizza, indicato da parte attrice). In proposito, peraltro, la produce una nota del Controparte_1
7.06.2024 avente ad oggetto: “Referenze bancarie” con la quale la
[...]
dichiarava che i rapporti bancari intrattenuti con la Controparte_7
suddetta società “risultano improntati da regolarità e correttezza”.
Va poi evidenziato che la stessa parte attrice ha rappresentato la sussistenza di solidarietà passiva in caso di cessione di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 2560 c.c., contestando però l'operatività di tale principio con riferimento ai debiti tributari.
Sul punto, la responsabilità tributaria del cessionario, nel caso di alienazione dell'azienda o del ramo d'azienda, è regolata dall'art. 14 del
D.Lgs. 472/1997 che, al comma 1, prevede che “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni pagina 6 di 8 commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
In proposito, appare opportuno evidenziare che il debito in oggetto ha perso la natura di “debito tributario”(come era quello a carico di
, debitrice nei confronti del Comune), risultando novato in CP_6
un'autonoma obbligazione di pagamento a seguito dell'intervenuto accollo inserito nella convenzione.
Il pagamento degli obblighi tributari della precedente CP_6
risulta infatti indicato come una componente del corrispettivo dovuto dalla al ragion per cui non è più un mero debito CP_1 Pt_3
tributario, configurandosi come una autonoma obbligazione, trasferibile al cessionario, che rimane solidalmente obbligato al pagamento.
Può dunque concludersi che, nel caso, in esame sussiste la responsabilità solidale del cessionario e del cedente per il pagamento delle obbligazioni assunte con la convenzione intervenuta tra CP_1
e il
[...] Pt_3
Tale considerazione fa venir meno la necessità di esaminare la sussistenza dell'elemento psicologico della revocatoria, stante la menzionata solidarietà tra cedente e cessionarie.
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda è infondata e va dunque rigettata.
Per la particolarità della questione trattata, e la particolare opinabilità delle questioni giuridiche rappresentate, si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal con atto di citazione ritualmente Parte_3
pagina 7 di 8 notificato nei confronti della nonché Controparte_1
della e ogni altra istanza, eccezione e CP_3 CP_5
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese di rito
Benevento, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1696 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 2.04.2025 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. , con sede presso Ia Casa Parte_2
Municipale, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Grimoaldo
Re n.24, presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attore
E in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. Ing. con sede in Milano Corso Sempione n. Controparte_2
32/B, in persona del suo legale rapp.te p.t., CP_3 CP_4
con sede in Fisciano alla via R.Siniscalchi n. 33;
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Ing. CP_5 Controparte_2
con sede in Milano Corso Sempione n. 32/B, tutte
[...]
rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Giuliano, giusta mandati in calce pagina 1 di 8 alla comparsa di costituzione e risposta, presso il suo studio elettivamente domiciliate in Salerno alla via G.V. Quaranta n.1
Convenute
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
02.04.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio la Parte_3 [...]
nonché la e la per Controparte_1 CP_3 CP_5
sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti pubblici del
5.9.2019 e del 2.9.2022, con i quali venivano costituite le due società convenute, con cessione di ramo d'azienda, in loro favore, da parte della
Controparte_1
A sostegno delle proprie richieste, l'attore dichiarava di essere creditore nei confronti della in virtù di una convenzione Controparte_1
sottoscritta tra le parti in data 13.09.2017, della somma di € 5.555,13 stante il mancato pagamento da parte della suddetta società di €
1.881,98- relativo al compenso sulla produzione- e la rimanente somma per il mancato pagamento dell'ICI, importi dovuti in virtù dell'accollo dei debiti della società che -in data 6.12.2012- cedeva Controparte_6
ramo d'azienda alla Controparte_1
Pertanto, chiedeva dichiarare l'inefficacia delle suddette cessioni di ramo d'azienda, sussistendo tutti i requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio la nonché la Controparte_1
e la contestando la domanda e chiedendone il CP_3 CP_5
rigetto.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 2.04.2025 pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico che, in data 13.09.2017 il Parte_3
sottoscriveva con la una
[...] Controparte_1
convenzione per il rifacimento di quattro turbine eoliche nel territorio comunale. La si impegnava a pagare gli importi dovuti da CP_1
(essendo il debito originario a carico di quest'ultima e Controparte_6
poi trasferito alla in virtù della cessione di ramo Controparte_1
d'azienda del 6.12.2012).
In particolare, all'articolo 7.2 lettera B) della suddetta convenzione, la si impegnava a pagare, in favore del Comune, le somme Controparte_1
dovute e non versate da per il mancato compenso Controparte_6
sulla produzione (dal 2008 al 2016) e per il mancato versamento dell'ICI
(dal 2005 al 2016), importi che la si accollava in virtù Controparte_1
della suddetta cessione del ramo d'azienda.
Le somme da versare venivano garantite da una polizza fideiussoria emessa dalla rinnovabile di 5 anni in 5 anni. Parte_4
Stante l'inadempimento della per tre anni, il Controparte_1 Pt_3
otteneva, dall'Istituto assicurativo, il pagamento della somma di €
27.775,26; tuttavia, visto il mancato rinnovo della polizza, residuava l'importo, indicato nell'atto introduttivo, di € 5.555,13, relativo al secondo trimestre del 2022 e l'annualità 2023.
Con atti pubblici del 5.06.2019 e del 2.09.2022 venivano costituite rispettivamente la e la con cessione di ramo CP_3 CP_5
d'azienda, nei loro confronti, da parte della atti che Controparte_1
venivano impugnati ex art. 2901 c.c., essendo-secondo l'attore- la divenuta insolvente rispetto agli impegni assunti con la Controparte_1
convenzione del 13.09.2017.
pagina 3 di 8 Fatta questa premessa, giova precisare che l'azione revocatoria è il rimedio in base al quale i creditori possono domandare che siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, gli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore, che abbiano l'effetto di diminuirne la garanzia patrimoniale, pregiudicando le loro ragioni creditorie, comportando la perdita (o la diminuzione) della garanzia generica costituita dal patrimonio debitorio (ex art. 2740 c.c.).
Si tratta in sostanza di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Secondo la S.C., “E' noto come l'azione revocatoria ordinaria sia uno strumento finalizzato alla tutela (indiretta) del diritto del creditore in quanto svolge la funzione di ricostruirgli la garanzia generica assicuratagli dal patrimonio del debitore al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del proprio credito”. (Cass. civ. n.
192131/2004)
L'art. 2901 c.c. dispone che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
pagina 4 di 8 Ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando.
Il creditore che intenda esercitarla ha l'onere di provare la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2) il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore
(c.d. eventus damni);
3) conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. scienza damni);
4) consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. partecipatio e consilium fraudis).
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la “scienza fraudis” del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il “consilium fraudis” (Cass. 27.1.2009 n. 11968).
Nel caso de quo, il credito, sebbene certo nell'an, poiché il creditore ha allegato la fonte dell'obbligazione, cioè la convenzione invocata dal risulta essere incerto nel quantum;
invero, il contratto Pt_3
intercorso tra le parti prevede l'assunzione di un'obbligazione a carico della ma la stessa risulta ancorata a parametri e a Controparte_1
condizioni dei quali, nella specie, non si ha conoscenza (la CP_1
pagina 5 di 8 s.r.l., infatti, ha chiesto l'accertamento delle somme effettivamente dovute).
Non è peraltro chiaro se parte attrice si riferisce all'intero quadro temporale della convenzione al triennio coperto dalla polizza.
Tale elemento appare fondamentale anche per la valutazione della sussistenza dell'eventus damni (che, com'è noto, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ.
12678/2001).
Nella specie, stante la sconoscenza dell'entità del credito, che- come si è detto- non appare certo, difficilmente sarebbe ravvisabile il lamentato pregiudizio ove il credito vantato fosse di modesto importo (come, ad esempio, quello residuo alla escussione della polizza, indicato da parte attrice). In proposito, peraltro, la produce una nota del Controparte_1
7.06.2024 avente ad oggetto: “Referenze bancarie” con la quale la
[...]
dichiarava che i rapporti bancari intrattenuti con la Controparte_7
suddetta società “risultano improntati da regolarità e correttezza”.
Va poi evidenziato che la stessa parte attrice ha rappresentato la sussistenza di solidarietà passiva in caso di cessione di ramo di azienda, ai sensi dell'art. 2560 c.c., contestando però l'operatività di tale principio con riferimento ai debiti tributari.
Sul punto, la responsabilità tributaria del cessionario, nel caso di alienazione dell'azienda o del ramo d'azienda, è regolata dall'art. 14 del
D.Lgs. 472/1997 che, al comma 1, prevede che “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni pagina 6 di 8 commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.
In proposito, appare opportuno evidenziare che il debito in oggetto ha perso la natura di “debito tributario”(come era quello a carico di
, debitrice nei confronti del Comune), risultando novato in CP_6
un'autonoma obbligazione di pagamento a seguito dell'intervenuto accollo inserito nella convenzione.
Il pagamento degli obblighi tributari della precedente CP_6
risulta infatti indicato come una componente del corrispettivo dovuto dalla al ragion per cui non è più un mero debito CP_1 Pt_3
tributario, configurandosi come una autonoma obbligazione, trasferibile al cessionario, che rimane solidalmente obbligato al pagamento.
Può dunque concludersi che, nel caso, in esame sussiste la responsabilità solidale del cessionario e del cedente per il pagamento delle obbligazioni assunte con la convenzione intervenuta tra CP_1
e il
[...] Pt_3
Tale considerazione fa venir meno la necessità di esaminare la sussistenza dell'elemento psicologico della revocatoria, stante la menzionata solidarietà tra cedente e cessionarie.
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda è infondata e va dunque rigettata.
Per la particolarità della questione trattata, e la particolare opinabilità delle questioni giuridiche rappresentate, si ritiene di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal con atto di citazione ritualmente Parte_3
pagina 7 di 8 notificato nei confronti della nonché Controparte_1
della e ogni altra istanza, eccezione e CP_3 CP_5
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese di rito
Benevento, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 8 di 8