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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2831 /2024 R.G. Tra
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
Agriturismo VE di GI & C soc. semplice, e Parte_2
e
CP_1
All'udienza del 05/12/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Ornella Ambrogio, in sostituzione degli avvocati Oddo Francesco e Prampolini Virginio, per l' l'avv. Cristina De Luca, CP_1 in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano.
Le parti, considerato che l' ha annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta, CP_1 chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Ambrogio chiede la condanna alle spese di per il principio della soccombenza virtuale. L'avv. De CP_1 Luca chiede la compensazione delle spese alla luce del comportamento processuale dell'Istituto
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:15, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 05/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2831/2024 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), in proprio e quale l.r. della Parte_1 C.F._1
Agriturismo VE di GI & C soc. semplice ( ), ed il Sig. P.IVA_1 Pt_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Virginio Prampolini e
[...] C.F._2 all'Avv. Francesco Oddo , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcedone Ivano , giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI-002298225 – protocollo 7601.24/05/2024.0042571 con la CP_1 quale l' , sede di Noto, ha richiesto al Sig. il pagamento dell'importo CP_1 Parte_1 di €8.456,21 (oltre €.9,05 per spese di spedizione) a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Ente Previdenziale per l'anno 2019; la ordinanza ingiunzione n. OI-
002300050 – protocollo 7601.24/05/2024.0042574 con la quale l' , sede di Noto, CP_1 CP_1 ha richiesto al Sig. in solido con l'Agriturismo VE di GI & C Parte_1 soc. semplice il pagamento dell'importo di €8.456,21 (oltre €.9,05 per spese di spedizione) a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Ente Previdenziale per l'anno 2019 (cfr.
2 all.3); e la ordinanza ingiunzione n. OI-002421638 – protocollo CP_1
7601.24/05/2024.0042590 con la quale l' , sede di Noto, ha richiesto al Sig. CP_1 Pt_2
“in qualità di legale rappresentante” in solido con l'Agriturismo VE di
[...]
GI & C soc. semplice il pagamento dell'importo di €8.456,21 (oltre €.9,05 per spese di spedizione) a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Ente Previdenziale per l'anno
2019. A sostegno della opposizione eccepiva la omessa e/o invalida notifica degli atti di accertamento, la violazione dell'art.14 l.689/81, la prescrizione, l'infondatezza nel merito, la nullità per carenza di motivazione e violazione dell'art 3 della L.n.241/90, l'omessa indicazione del metodo di calcolo delle sanzioni e la violazione dell'art. 16 della L. 689/81, la duplicazione della pretesa e il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità in capo ad esso.
Ritualmente costituitasi in data 21.11.2024 l' Con riferimento alle eccezioni della parte CP_1 ne sosteneva la totale infondatezza. A tal fine depositava prova della notifica degli atti di accertamento , evidenziava la corretta motivazione delle ordinanze, il corretto criterio di calcolo eseguito sulla base dele disposizioni di legge , l'insussistenza di duplicazione della pretesa, la interruzione del decorso della termine di prescrizione con la notifica del provvedimento di accertamento della violazione . Infine, deduceva che, preso atto dei rilievi del ricorrente in ricorso, l' ha annullato in autotutela le ordinanze ingiunzione, con CP_2 disposizione di annullamento che allegava, e chiedeva dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza opposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna di controparte alle spese CP_ di lite. Il procuratore dell' ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla richiesta del ricorrente di condanna di controparte alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale, nel caso in esame, è pacifico che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento processuale dell'istituto che ricevuto il ricorso ed esaminata la
3 documentazione allegata ha prontamente provveduto ad annullare in autotutela l'Ordinanza
Ingiunzione con riconoscimento pieno delle ragioni del ricorrente, evitando inutili lungaggini del giudizio, induca a compensare le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' e del complessivo esito del giudizio conclusosi CP_1 alla prima udienza senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n.
5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n. 8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile
2018)
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 05/12/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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