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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE;
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SUARDI Controparte_1 C.F._1
FEDERICA
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025:
per l'attrice : "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o Parte_1 deduzione, per le ragioni sopra esposte: In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per tanto, dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata in forza del decreto ingiuntivo n. 935/2019 del 17/07/2019 RG n. 2163/2019 emesso dal
Tribunale di Livorno In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”; pagina 1 di 7 per la convenuta Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE ORDINARIO DI Controparte_1
LIVORNO, per le ragioni di cui in narrativa, accertata la mancata titolarità del rapporto di credito azionato in capo alla e comunque l'illegittimità dell'azione esecutiva posta in essere Parte_1 direttamente dalla nei confronti dell'esecutata, dichiarare l'illegittimità degli atti di Parte_1 esecuzione del credito oggetto di cartolarizzazione e del conseguente pignoramento presso terzi impugnato ex art. 615 cpc, e per l'effetto Voglia disporne l'annullamento; Con vittoria di spese e onorari di giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ordinanza assunta nel processo esecutivo 1305/2023 R.G.Es. all'udienza del 27 febbraio 2024, il
Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo e disponeva che il giudizio di merito fosse introdotto entro sessanta giorni.
II. Con atto notificato al terzo pignorato a mezzo Parte_2 posta certificata indicato nel Registro delle Imprese in data 19 aprile Email_1
2024 e alla debitrice esecutata a mezzo posta certificata all'avv. Federica Controparte_1
Suardi quale domiciliatario nel processo esecutivo in data 19 aprile 2024, il creditore procedente citava i predetti soggetti dinanzi al Tribunale di Livorno e domandava il rigetto Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione promessa dalla debitrice esecutata Controparte_1 deducendo che:
la società attrice non era tenuta a dimostrare la titolarità del credito perché la debitrice esecutata non si era opposta al decreto ingiuntivo n.935/2019 del 17 luglio 2019 e al precetto, ove erano indicati gli atti di acquisto del credito, ed aveva conseguentemente riconosciuto in capo alla la Parte_1 titolarità del credito;
la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale dimostrava la titolarità del credito in capo alla e la società attrice non poteva essere costretta a produrre anche i contratti di cessione Parte_1 del credito che si erano succeduti a partire dal creditore originario perché tale pretesa sarebbe stata in contrasto con il disposto dell'art. 58 T.U.B.;
il contratto di cessione, la certificazione notarile del contratto e la lista dei crediti ceduti, documenti prodotti, dimostravano la titolarità in capo alla el credito;
Parte_3
l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 2, comma 6, Legge n. 130/1999, laddove viene previsto che i servizi indicati nel comma 3, lettera c) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari pagina 2 di 7 iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, era infondata;
la società agiva per il recupero del credito non per mezzo di un Controparte_3 servicer, bensì personalmente e direttamente con conferimento di procura alle liti agli scriventi procuratori;
la quale società veicolo di cartolarizzazione, poteva agire direttamente per il Parte_1 recupero del credito;
né l'art. 106 TUB, né la L. n. 130 del 1999 si occupavano del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare una nullità dell'eventuale procura sostanziale e processuale rilasciata dalla società veicolo di cartolarizzazione;
l'opposizione relativa alla configurabilità di clausole vessatorie era inammissibile in quanto la debitrice esecutata non aveva proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento del 3 ottobre 2023.
II. Con comparsa depositata in data 10 luglio 2024 si costituiva in giudizio la debitrice esecutata e domandava che fosse accertata l'illegittimità dell'azione esecutiva in Controparte_1 quanto la non era titolare del credito e non poteva comunque agire in via esecutiva. Parte_1
III. La terza pignorata pur ritualmente citata in Parte_2 giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace con decreto del 10 giugno 2024.
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, occorre osservare che la debitrice esecutata pur avendo Controparte_1 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n.935/2019 del 17 luglio 2019 del Tribunale di Livorno, emesso a seguito di ricorso della non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1 cpc.
La mancata opposizione rende inammissibili tutte le eccezioni di inesistenza del credito o di titolarità del credito, eccezioni che dovevano essere fatte valere con l'opposizione.
II. Fatta questa premessa, emerge dall'atto di pignoramento che l'azione esecutiva è stata promossa direttamente da che, in base alla sua stessa affermazione, è “una società costituita ai Parte_1 pagina 3 di 7 sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di RU S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3”.
Con l'ordinanza assunta all'udienza del 27 febbraio 2024, questo Giudice dell'esecuzione ha motivato che la pur essendo il cessionario dei crediti in blocco, non poteva procedere Parte_1 direttamente alla riscossione del credito, ma si doveva avvalere del cd. servicer (nel caso di specie – almeno in base a quello che si leggeva nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla stessa
– si doveva avvalere della , anche perché non Parte_1 Controparte_4 era iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
A sostegno dell'ordinanza citata questo Giudice dell'esecuzione motivava che:
dalla lettura dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n.145 del 10 dicembre 2016, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, si evinceva che “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei crediti ceduti sara' svolto da con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano Controparte_4
(TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , iscritta nell'Albo degli P.IVA_3
Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. (di seguito, ”; Controparte_4
il servicer, in base al combinato disposto degli artt. 2 III comma lettera c) VI comma era il soggetto che poteva procedere alla riscossione dei crediti ceduti e ai servizi di cassa e di pagamento;
il citato comma 6 dell'art. 2 statuiva che i servizi indicati nel comma 3, lettera c), potevano essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli altri soggetti, che intendevano prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), avrebbero dovuto chiedere l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non avessero esercitato le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché fossero in possesso dei relativi requisiti;
nel processo esecutivo, l'azione esecutiva era stata intrapresa direttamente da , come Parte_1 società cessionaria, e non dal servicer, cui la legge demandava il servizio di riscossione, come peraltro formalmente indicato anche nel citato estratto della Gazzetta Ufficiale;
pagina 4 di 7 la Circolare della Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015 evidenziava il ruolo del soggetto (“servicer”) incaricato della riscossione dei crediti ceduti, chiarendo che: “il servicer in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche servicer) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della Cont medesima legge (di seguito ) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario. La legge n.
130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione;
il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al servicer. In particolare, il servicer: verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; nel caso di operazioni
“revolving ” o “master trust” (12), tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio (“eligibility criteria”); accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna Cont operazione e il patrimonio dell' e quello relativo ad altre operazioni;
acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell'SPV, ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti “ponte”; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento “ponte” abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche “revolving” o “master trust”, le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi”.
Le deduzioni che la con l'atto di citazione, svolge per criticare la motivazione Parte_1 dell'ordinanza non sono fondate in diritto. pagina 5 di 7 Tanto è vero che la difesa espressa a pagina 8 dell'atto di citazione è manifestamente contraddittoria:
“debitamente premesso quanto sopra, è bene precisare che la società Controparte_3
[... agisce per il recupero del credito non per mezzo di un servicer, bensì personalmente e direttamente con conferimento di procura alle liti agli scriventi procuratori (cfr. doc. procura alle liti allegata)”.
Non è la RU VE RL ad aver azionato il pignoramento, ma la Parte_1
Occorre spiegare che la società che realizza l'operazione di cartolarizzazione è regolamentata dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, il quale prevede che i crediti acquistati e i relativi incassi costituiscano un patrimonio separato destinato a soddisfare i portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto degli stessi crediti acquistati in blocco.
L'art. 1 comma b) legge n.130/1999 prevede che l'operazione di cartolarizzazione viene realizzata mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari e che le somme riscosse dai debitori ceduti devono essere destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione per l'acquisto dei crediti in blocco.
La società cessionaria deve, in base al disposto dell'art. 2 legge n.130/1999, redigere un prospetto informativo con il quale indica il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento.
Questo soggetto deve essere iscritto all'albo delle banche o degli intermediari finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 proprio perché ha il compito di vigilare sulla destinazione delle somme incassate dalla escussione dei crediti acquistati in blocco.
Si tratta di disciplina di ordine pubblico inderogabile perché i titoli emessi dalle società di cartolarizzazione, come la sono strumenti finanziari disciplinati dal decreto Parte_1 legislativo 24 febbraio 1998 n.58.
Sarà bene a questo punto richiamare l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.145 del 10 dicembre 2016, prodotto dalla per dimostrare la pubblicazione dell'operazione di acquisto dei crediti Parte_1 in blocco.
Sull'estratto si legge: “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei crediti ceduti sara' svolto da Controparte_4 con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), iscritta nel
[...]
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, pagina 6 di 7 soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
(di seguito, ”. Controparte_4
E' evidente che se la afferma di essere una società “una società costituita ai sensi Parte_1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione” e se ha indicato in Gazzetta
Ufficiale il servicer deputato alla riscossione dei crediti, ne consegue – in base al principio di non contraddizione – che la stessa non può procedere alla riscossione dei crediti ceduti Parte_1 perché è tenuta al rispetto della normativa di diritto pubblico dettata dalla legge n.130/1999, la cui ratio
è quella di tutelare coloro che hanno acquistato gli strumenti finanziari emessi dalla stessa per realizzare l'operazione di cartolarizzazione. Parte_1
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 Controparte_1 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 [...]
, che è rimasta contumace. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, Controparte_1 Parte_2 deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata contro Parte_1 CP_1
dichiara nullo l'atto di pignoramento;
[...]
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_1
a somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE;
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SUARDI Controparte_1 C.F._1
FEDERICA
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025:
per l'attrice : "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o Parte_1 deduzione, per le ragioni sopra esposte: In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per tanto, dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata in forza del decreto ingiuntivo n. 935/2019 del 17/07/2019 RG n. 2163/2019 emesso dal
Tribunale di Livorno In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”; pagina 1 di 7 per la convenuta Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE ORDINARIO DI Controparte_1
LIVORNO, per le ragioni di cui in narrativa, accertata la mancata titolarità del rapporto di credito azionato in capo alla e comunque l'illegittimità dell'azione esecutiva posta in essere Parte_1 direttamente dalla nei confronti dell'esecutata, dichiarare l'illegittimità degli atti di Parte_1 esecuzione del credito oggetto di cartolarizzazione e del conseguente pignoramento presso terzi impugnato ex art. 615 cpc, e per l'effetto Voglia disporne l'annullamento; Con vittoria di spese e onorari di giudizio”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ordinanza assunta nel processo esecutivo 1305/2023 R.G.Es. all'udienza del 27 febbraio 2024, il
Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo e disponeva che il giudizio di merito fosse introdotto entro sessanta giorni.
II. Con atto notificato al terzo pignorato a mezzo Parte_2 posta certificata indicato nel Registro delle Imprese in data 19 aprile Email_1
2024 e alla debitrice esecutata a mezzo posta certificata all'avv. Federica Controparte_1
Suardi quale domiciliatario nel processo esecutivo in data 19 aprile 2024, il creditore procedente citava i predetti soggetti dinanzi al Tribunale di Livorno e domandava il rigetto Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione promessa dalla debitrice esecutata Controparte_1 deducendo che:
la società attrice non era tenuta a dimostrare la titolarità del credito perché la debitrice esecutata non si era opposta al decreto ingiuntivo n.935/2019 del 17 luglio 2019 e al precetto, ove erano indicati gli atti di acquisto del credito, ed aveva conseguentemente riconosciuto in capo alla la Parte_1 titolarità del credito;
la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale dimostrava la titolarità del credito in capo alla e la società attrice non poteva essere costretta a produrre anche i contratti di cessione Parte_1 del credito che si erano succeduti a partire dal creditore originario perché tale pretesa sarebbe stata in contrasto con il disposto dell'art. 58 T.U.B.;
il contratto di cessione, la certificazione notarile del contratto e la lista dei crediti ceduti, documenti prodotti, dimostravano la titolarità in capo alla el credito;
Parte_3
l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 2, comma 6, Legge n. 130/1999, laddove viene previsto che i servizi indicati nel comma 3, lettera c) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari pagina 2 di 7 iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, era infondata;
la società agiva per il recupero del credito non per mezzo di un Controparte_3 servicer, bensì personalmente e direttamente con conferimento di procura alle liti agli scriventi procuratori;
la quale società veicolo di cartolarizzazione, poteva agire direttamente per il Parte_1 recupero del credito;
né l'art. 106 TUB, né la L. n. 130 del 1999 si occupavano del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare una nullità dell'eventuale procura sostanziale e processuale rilasciata dalla società veicolo di cartolarizzazione;
l'opposizione relativa alla configurabilità di clausole vessatorie era inammissibile in quanto la debitrice esecutata non aveva proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento del 3 ottobre 2023.
II. Con comparsa depositata in data 10 luglio 2024 si costituiva in giudizio la debitrice esecutata e domandava che fosse accertata l'illegittimità dell'azione esecutiva in Controparte_1 quanto la non era titolare del credito e non poteva comunque agire in via esecutiva. Parte_1
III. La terza pignorata pur ritualmente citata in Parte_2 giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace con decreto del 10 giugno 2024.
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, occorre osservare che la debitrice esecutata pur avendo Controparte_1 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n.935/2019 del 17 luglio 2019 del Tribunale di Livorno, emesso a seguito di ricorso della non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1 cpc.
La mancata opposizione rende inammissibili tutte le eccezioni di inesistenza del credito o di titolarità del credito, eccezioni che dovevano essere fatte valere con l'opposizione.
II. Fatta questa premessa, emerge dall'atto di pignoramento che l'azione esecutiva è stata promossa direttamente da che, in base alla sua stessa affermazione, è “una società costituita ai Parte_1 pagina 3 di 7 sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di RU S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3”.
Con l'ordinanza assunta all'udienza del 27 febbraio 2024, questo Giudice dell'esecuzione ha motivato che la pur essendo il cessionario dei crediti in blocco, non poteva procedere Parte_1 direttamente alla riscossione del credito, ma si doveva avvalere del cd. servicer (nel caso di specie – almeno in base a quello che si leggeva nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dalla stessa
– si doveva avvalere della , anche perché non Parte_1 Controparte_4 era iscritta all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
A sostegno dell'ordinanza citata questo Giudice dell'esecuzione motivava che:
dalla lettura dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n.145 del 10 dicembre 2016, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, si evinceva che “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei crediti ceduti sara' svolto da con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano Controparte_4
(TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , iscritta nell'Albo degli P.IVA_3
Intermediari Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria
Internazionale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. (di seguito, ”; Controparte_4
il servicer, in base al combinato disposto degli artt. 2 III comma lettera c) VI comma era il soggetto che poteva procedere alla riscossione dei crediti ceduti e ai servizi di cassa e di pagamento;
il citato comma 6 dell'art. 2 statuiva che i servizi indicati nel comma 3, lettera c), potevano essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli altri soggetti, che intendevano prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), avrebbero dovuto chiedere l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non avessero esercitato le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché fossero in possesso dei relativi requisiti;
nel processo esecutivo, l'azione esecutiva era stata intrapresa direttamente da , come Parte_1 società cessionaria, e non dal servicer, cui la legge demandava il servizio di riscossione, come peraltro formalmente indicato anche nel citato estratto della Gazzetta Ufficiale;
pagina 4 di 7 la Circolare della Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015 evidenziava il ruolo del soggetto (“servicer”) incaricato della riscossione dei crediti ceduti, chiarendo che: “il servicer in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche servicer) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della Cont medesima legge (di seguito ) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario. La legge n.
130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione;
il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al servicer. In particolare, il servicer: verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; nel caso di operazioni
“revolving ” o “master trust” (12), tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio (“eligibility criteria”); accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna Cont operazione e il patrimonio dell' e quello relativo ad altre operazioni;
acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell'SPV, ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti “ponte”; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento “ponte” abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche “revolving” o “master trust”, le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi”.
Le deduzioni che la con l'atto di citazione, svolge per criticare la motivazione Parte_1 dell'ordinanza non sono fondate in diritto. pagina 5 di 7 Tanto è vero che la difesa espressa a pagina 8 dell'atto di citazione è manifestamente contraddittoria:
“debitamente premesso quanto sopra, è bene precisare che la società Controparte_3
[... agisce per il recupero del credito non per mezzo di un servicer, bensì personalmente e direttamente con conferimento di procura alle liti agli scriventi procuratori (cfr. doc. procura alle liti allegata)”.
Non è la RU VE RL ad aver azionato il pignoramento, ma la Parte_1
Occorre spiegare che la società che realizza l'operazione di cartolarizzazione è regolamentata dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999 n.130, il quale prevede che i crediti acquistati e i relativi incassi costituiscano un patrimonio separato destinato a soddisfare i portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto degli stessi crediti acquistati in blocco.
L'art. 1 comma b) legge n.130/1999 prevede che l'operazione di cartolarizzazione viene realizzata mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari e che le somme riscosse dai debitori ceduti devono essere destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione per l'acquisto dei crediti in blocco.
La società cessionaria deve, in base al disposto dell'art. 2 legge n.130/1999, redigere un prospetto informativo con il quale indica il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento.
Questo soggetto deve essere iscritto all'albo delle banche o degli intermediari finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 proprio perché ha il compito di vigilare sulla destinazione delle somme incassate dalla escussione dei crediti acquistati in blocco.
Si tratta di disciplina di ordine pubblico inderogabile perché i titoli emessi dalle società di cartolarizzazione, come la sono strumenti finanziari disciplinati dal decreto Parte_1 legislativo 24 febbraio 1998 n.58.
Sarà bene a questo punto richiamare l'estratto della Gazzetta Ufficiale n.145 del 10 dicembre 2016, prodotto dalla per dimostrare la pubblicazione dell'operazione di acquisto dei crediti Parte_1 in blocco.
Sull'estratto si legge: “il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei crediti ceduti sara' svolto da Controparte_4 con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), iscritta nel
[...]
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , iscritta nell'Albo degli Intermediari P.IVA_3
Finanziari ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993, appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, pagina 6 di 7 soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
(di seguito, ”. Controparte_4
E' evidente che se la afferma di essere una società “una società costituita ai sensi Parte_1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione” e se ha indicato in Gazzetta
Ufficiale il servicer deputato alla riscossione dei crediti, ne consegue – in base al principio di non contraddizione – che la stessa non può procedere alla riscossione dei crediti ceduti Parte_1 perché è tenuta al rispetto della normativa di diritto pubblico dettata dalla legge n.130/1999, la cui ratio
è quella di tutelare coloro che hanno acquistato gli strumenti finanziari emessi dalla stessa per realizzare l'operazione di cartolarizzazione. Parte_1
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 Controparte_1 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 [...]
, che è rimasta contumace. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, Controparte_1 Parte_2 deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
dichiara che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata contro Parte_1 CP_1
dichiara nullo l'atto di pignoramento;
[...]
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_1
a somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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