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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/07/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N R.G. 1480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa MA Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Elena MA Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1480/2024, promossa in grado d'appello,
da
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Gugliotta (pec: ed Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questi in Milano, via Ezio Biondi n. 1, in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Ferdinando Riccardi (pec: ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio legale dell'avv. Donatella Tinelli in Milano, via Albricci n. 8, in forza di procura alle liti in atti
APPELLATA pagina 1 di 37 e nei confronti di
(P.IVA: ) in persona del dott. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Amministratore Delegato e Direttore Generale e del dott. Dirigente,
[...] Controparte_5 giusta procura generale alle liti di data 18.12.2014, Notaio dott. Persona_1
di Treviso, rep. N. 186905 – racc. N. 30367, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pillinini
(pec: ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Email_3
posta elettronica certificata di questi, in forza di procura alle liti in atti
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3028/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
19.03.2024, nella causa R.G. n. 57773/2018.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 17.06.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito, In via principale
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3028/2024, previo ogni necessario
e/o opportuno accertamento e declaratoria, e, tra essi in particolare, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarata l'assenza di contestazioni della Controparte_1 in relazione all'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali rese dall'appellante nonché in ordine alla congruità della richiesta di pagamento del professionista rispetto ai parametri di liquidazione, confermare il decreto ingiuntivo n. 24754/2018 (RG 43446/2018) e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
della somma ingiunta oltre interessi come da domanda monitoria sino Parte_1 al giorno dell'effettivo soddisfo.
In via subordinata pagina 2 di 37 In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3028/2024, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento e declaratoria
Condannare al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
dei compensi per l'attività professionale svolta nella somma di € 197.775,13 (somma
[...]
comprensiva di R.F., CPA e IVA e spese per il parere del C.O.A. di Milano ed al lordo della ritenuta d'acconto, pari ad € 133.710,00 oltre R.F., CPA IVA e spese di opinamento, al lordo della ritenuta d'acconto) oltre interessi come da domanda monitoria (in misura legale dalla data di messa in mora ed ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla domanda) sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero, comunque, condannarla al pagamento dell'importo, anche minore, che risulterà di giustizia e, quindi, - ferme le liquidazioni già operate dal Giudice di primo grado per l'importo di € 77.400,00 oltre R.F., C.P.A. e IVA per gli incarichi esaminati nella sentenza alle lettere A, C, D, E, F, H, N, P, R, -, determinando in conformità della legge
e dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 ss.mm.ii. la misura del compenso dovuto per gli incarichi professionali di cui alle note proforma esaminate nella sentenza impugnata alle lettere B, G, I, L, M, O, Q dell'elencazione effettuata dal primo giudice, sempre oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla domanda fino al saldo come già disposto nella sentenza di primo grado.
In via istruttoria
Si producono in copia i seguenti atti e documenti:
1. Sentenza del Tribunale di Milano n. 3028/2024 pubblicata in data 19 marzo 2024;
2. PEC di notificazione della sentenza in data 10 aprile 2024.
3. Copia del Fascicolo di parte convenuta in primo grado.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio compreso il compenso dello scrivente procuratore oltre a rimborso forfettario ex DM Giustizia n. 55/2014 ed accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Nel merito, in via principale
Respingere l'appello proposto dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto e per Pt_1
l'effetto confermare il capo della Sentenza n. 3028/2024 emessa dal Tribunale di Milano di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 24754/2018 e di rigetto della domanda avanzata dall'Avv. di pagamento delle parcelle indicate in motivazione alla Parte_1 lettere B, G, I, L, M, O, Q e per l'ulteriore effetto condannare l'appellante alla restituzione in
pagina 3 di 37 favore di dell'importo indebitamente già percepito di Euro 87.773,60 Controparte_1
( euro 218.862,65 - euro 77.400,00 + accessori ed interessi) oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 13.02.2020 sino alla data di restituzione.
Nel merito in via incidentale
-respingere le eccezioni di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da
formulata da in comparsa costitutiva e da parte Controparte_1 Controparte_6
appellante a verbale udienza del 24.09.2024. Parte_1
-confermare la sentenza n. 3028/2024 emessa dal Tribunale di Milano nella parte in cui revoca il DI n. 24754/2018.
In accoglimento dell'appello incidentale ritenendosi null'altro dovuto, procedersi alla liquidazione delle sole parcelle n. A C D F H N P R secondo i parametri di cui al DM e agli usi da sempre intervenuti tra le parti e, per l'effetto, atteso l'avvenuto pagamento da parte di
a far tempo dal 13.02.2020 dell'importo di euro 218.862,65 al lordo della RA, CP_1
condannare l' Avv. alla restituzione della somma non dovuta che l'Ill.ma Parte_1
Corte vorrà quantificare, oltre interessi di mora dal 13.02.2020 al saldo effettivo.
- in accoglimento del 4 motivo dell'appello incidentale in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dalla difesa di per le inadempienze Controparte_1 professionali dell'avv. inerenti la mancata proposizione di giudizio di Parte_1 ottemperanza, condannare l'avv. al risarcimento dei danni causati a Parte_1
nella misura che verrà ritenuta di giustizia da porre in Controparte_1
compensazione con le eventuali somme dovute all'appellante con conseguente revoca della condanna di al pagamento delle spese processuali nei confronti della Controparte_1
terza chiamata . Controparte_3
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione della CTU atta a quantificare i danni derivati alla
[...] dalle accertate inadempienze documentate in atti, poste in essere dall' Avv. CP_1
nel corso del mandato ricevuto. Pt_1
- Si insiste altresì per l'ammissione delle prove testimoniali sui seguenti capitoli:
1) Vero che dal Maggio 2006 iniziò una collaborazione professionale tra la CP_1
e l' Avv. (teste );
[...] Pt_1 Testimone_1
2) Vero che tra l'Amministratore Unico della signora MA Controparte_1 [...]
e l'avv. , in funzione della collaborazione duratura, nel 2007 si stipulò, CP_2 Pt_1
pagina 4 di 37 presso la sede della Società in Siziano, un accordo verbale relativo ai compensi professionali dell' Avv. che prevedeva: Pt_1
- per i giudizi promossi o da resistere innanzi al TAR un importo di € 2.500,00/3.000,00 oltre accessori di legge;
- per i giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato un importo di € 4.000,00/5.000,00 oltre accessori di legge;
- per i soli giudizi nei quali controparte fosse stata condannata al pagamento di spese legali in favore della in misura maggiore o minore rispetto agli accordi Controparte_1
l'avv. avrebbe ottenuto il compenso liquidato in sentenza? (teste Pt_1 [...]
). Tes_1
3) vero che sono venuto a conoscenza del contenuto di tale accordo direttamente dall' Avv.
nel corso di una riunione tenutasi presso la sede della Società in Siziano nel 2007( Pt_1
teste ); Testimone_1
4) Vero che nel corso del rapporto professionale con l'avv. più volte ho parlato con lui Pt_1 dell'accordo raggiunto con la signora in relazione alle parcelle da Controparte_2
emettere verso la Società a fronte delle prestazioni professionali ed in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, durante le riunioni aventi ad oggetto la gara dell'ON Comuni
Terre Viscontee e Basso Pavese nel 2015 inizio 2016, durante le riunioni avventi ad oggetto il ricorso da promuovere contro il nei primi mesi del 2015 e durante le Controparte_7
riunioni aventi ad oggetto la gara Comune di Massalengo nella primavera del CP_1
2015 ? (testi Avv. Mangiarotti, e Dott. Carmine Cozzolino). Testimone_1
5) Vero che l'avv. ha sempre confermato, nelle occasioni di cui sopra, che le parcelle Pt_1
da lui esposte erano concordate con la cliente e determinate negli importi in base al rapporto continuativo in essere con la stessa? (testi Avv. Mangiarotti, e Dott. Testimone_1
Carmine Cozzolino).
6) Vero che tale modus operandi era accettato e condiviso da tutti i professionisti incaricati dalla (testi Avv. Mangiarotti, e Dott. Controparte_1 Testimone_1
Carmine Cozzolino).
7) Vero che vi era accordo e consuetudine di tutti i professionisti incaricati dalla
[...]
ivi compreso l'avv. , di fornire gratuitamente consulenze legali o CP_1 Pt_1
tributarie, richieste telefonicamente o che implicassero brevi pareri scritti? (testi Avv.
Mangiarotti, e Dott. Carmine Cozzolino, Dott.ssa Claudia MAni). Testimone_1
pagina 5 di 37 - Sui progetti di fattura di cui al decreto ingiuntivo e prodotti dall'avv. si chiede Pt_1
ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
8) Vero che le competenze per le prestazioni professionali della vertenza
Tecnorecuperi/Comune San Genesio/Pizzamiglio ( doc.
9-1 fascicolo Avv. ) sono già Pt_1 state corrisposte all'avv. con fattura n. 19/2014 agli atti come da accordi intercorsi Pt_1
con lo stesso Avv. ? (testi e Avv. Antonella Mangiarotti). Pt_1 Testimone_1
9) Vero che ho inviato nell' ottobre 2015 per conoscenza all'avv. il contratto di Pt_1
avvalimento da me predisposto presso la e che mi si rammostra ( Controparte_1
doc. 9 .11 Avv. e doc. 16 fascicolo ) di cui alla specifica stragiudiziale Pt_1 CP_1
Comune Siziano/Piazzola Ecologica 2015 esposta dall' Avv. ? (testi Pt_1 [...]
e Avv. Antonella Mangiarotti). Tes_1
10) Vero che ho predisposto ed inviato il 19.04.2016 a mezzo e-mail all'avv. per Pt_1
conoscenza il contratto di avvalimento redatto che mi si rammostra ( doc. 17 fascicolo
) e perfezionato presso la GI RI S.r.l.? (testi , Avv. CP_1 Testimone_1
Antonella Mangiarotti e IE RI). - Sulla domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'avv. per inadempimenti nella gestione dei mandati affidatigli si chiede Pt_1
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
11) Vero che l' Amministratore Unico della signora Controparte_1 CP_2
aveva conferito all'Avv. al momento della stipulazione dell' accordo
[...] Pt_1 professionale anche l'incarico di avviare e seguire ogni azione necessaria per il recupero delle spese legali vinte nelle procedure a lui affidate?
12) Vero che solo a seguito della revoca degli incarichi all' Avv. e al ricevimento delle Pt_1
specifiche per cui è causa, la signora , Amministratore Unico di Controparte_2
è venuta a conoscenza, tramite accesso al sito del Tar Lombardia, effettuato Controparte_1
alla presenza di Antonella Mangiarotti, e Carmine Cozzolino, di Testimone_1 sentenze amministrative alla stessa riferite e inerenti pratiche gestite dall'avv. ? (testi Pt_1
, Avv. Antonella Mangiarotti e Dr. Carmine Cozzolino). Testimone_1
13) Vero che una volta scaricate dal sito le sentenze di cui al punto che precede la signora
, Amministratore Unico di ha potuto Controparte_2 Controparte_1 constatare la mancata attivazione da parte dell'avv. circa il recupero delle somme Pt_1
liquidate in dette sentenze in favore della società? E nello specifico sentenze 2611/2015 – vertenza (doc.
9.3 fascicolo Avv. ), Persona_2 Controparte_8 Pt_1
2612/2015 ( vertenza 9.5 Avv. ) e Controparte_9 Pt_1
pagina 6 di 37 4631/2016 ( vertenza .
9.8 fascicolo Avv. Controparte_9
)? (testi e Avv. Antonella Mangiarotti). Pt_1 Testimone_1
14) Vero che nel periodo di mandato tra la e l' Avv. solo in due Controparte_1 Pt_1 circostanze l'avv. ha richiesto l'intervento dell'avv. Mangiarotti per il recupero delle Pt_1
somme portate da sentenze favorevoli e nello specifico: sentenza Tar Lombardia n.
2474/2016 Pizzamiglio/Comune di ed altra sentenza favorevole in vertenza CP_10 contro l' non oggetto del presente giudizio? (testi Controparte_11
e Avv. Antonella Mangiarotti). Testimone_1
15) Vero che solo a seguito della revoca degli incarichi all' Avv. ed al ricevimento Pt_1
delle specifiche per cui è causa la signora è venuta a conoscenza Controparte_2 dell'appello promosso da alla sentenza di I grado Pizzamiglio /Comune di Parte_2
Roncaro / e notificato all'Avv. ? (testi e Avv. Parte_2 Pt_1 Testimone_1
Antonella Mangiarotti).
16) vero che l' Avv. ha omesso di informare la signora della circostanza Pt_1 CP_1
Part relativa alla proposizione dell' appello da parte di alla sentenza di I° grado di cui al punto che precede (teste ); Testimone_1
17) Vero che l'avv. era stato sollecitato dai professionisti incaricati a presenziare alle Pt_1
varie riunioni nel corso del divenire della gara della necessità di portare avanti i giudizi nei confronti dell'ON Comuni Terre Viscontee / ON DE S.p.A. con la massima celerità poiché informato dagli stessi che uno dei comuni (Belgioioso) dell'ON era ostile all'aggiudicazione in capo all'unica partecipante rimasta . (testi Controparte_1
, Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). Testimone_1
18) Vero che in data 28.2.2015 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 934/15 (doc. 18 fascicolo ), ha confermato la sentenza TAR Lombardia 10/2014 che accertava il CP_1
diritto di a rimanere unico concorrente in gara e conseguentemente invitava la CP_1
stazione appaltante a procedere nelle operazioni di gara? (testi , Dott. Testimone_1
Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti).
19) Vero che a decorrere dai primi giorni di Marzo 2015 la signora Controparte_2 sollecitò più volte l' Avv. a dare immediata esecuzione a tale sentenza per conseguire Pt_1
l'aggiudicazione di un appalto di € 4.515.000,00 per la durata di anni 7 attraverso la proposizione di un giudizio di ottemperanza ? (testi , Dott. Carmine Testimone_1
Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). 20) Vero che solo nel giugno 2015 (a 4 mesi di distanza della pubblicazione della sentenza!!!) l'avv. ha proposto giudizio di Pt_1
pagina 7 di 37 ottemperanza al giudicato della sentenza di cui ai punti che precedono? (testi
[...]
, Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). Tes_1
21) Vero che in tali 4 mesi l'ON dei Comuni si è sciolta ed è stata posta in liquidazione con revoca della gara;
22) Vero che a seguito della revoca della gara di cui al capitolo che precede la Società non ha conseguito l'aggiudicazione della gara? (testi Controparte_1 [...]
, Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). Tes_1
23) Vero che la Dr. Claudia MAni ha quantificato il danno derivante a Controparte_1 per la mancata aggiudicazione della gara in misura pari ad € 860.000,00 come da
[...]
perizia che mi si rammostra? (testi , Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Testimone_1
Antonella Mangiarotti e dott.ssa Claudia MAni).
Si indicano quali testimoni (anche a prova contraria sui capitoli di prova di controparte) i signori:
1- Avv. Antonella Mangiarotti con studio in , via G. Frank n. 22; Pt_2
2- c/o via F.lli Cervi n. Testimone_1 Controparte_1
62/64 – Siziano;
3- Dott.ssa Claudia MAni con studio in , via Liutprando n. 3/F; Pt_2
4- Dott. Carmine Cozzolino con studio in Milano, via Bertani n. 6;
5- IE RI, Amministratore della GI RI S.r.l. con sede in
Besana Brianza, via Kennedy n. 10.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Milano:
In via principale: in ipotesi di riproposizione della domanda riconvenzionale da parte di dichiararla inammissibile per tardività dell'appello, in ragione di Controparte_1
tutto quanto esposto in narrativa;
In via subordinata: in ipotesi di riproposizione della domanda riconvenzionale da parte di
e della domanda di manleva da parte dell'appellante, ove venisse Controparte_1
ritenuto ammissibile e tempestivo l'eventuale appello incidentale, respingersi la domanda avanzata dall'appellata in via riconvenzionale, anche nella parte in cui pare finalizzata ad opporre un inesistente controcredito in compensazione nei confronti dell'avv. , in Pt_1 quanto inammissibile e/o infondata;
respingersi comunque l'eventuale domanda di
pagina 8 di 37 manleva/indennizzo, dell'avv. nei confronti della Compagnia esponente, sempre in Pt_1 quanto inammissibile e/o infondata, per tutte le ragioni, attinenti all'an ed al quantum, dedotte nel presente atto;
In via ulteriormente subordinata: tenendosi conto dell'effettivo pregiudizio subito dall'opponente odierna appellata, in caso di denegata condanna dell'avv. , contenere Pt_1 ogni pretesa di manleva/indennizzo, entro il massimale della polizza n. 250204782, pari ad €
516.500 e dello scoperto del 5%, che l'esponente Compagnia ha ritualmente eccepito, chiedendo che il Giudice ne faccia applicazione, ove del caso (stessi limiti anche per la
Polizza n. 371027680, ove in denegata ipotesi ritenuta operativa); in ogni caso con esclusione di indennizzo per le spese di resistenza, soccombenza e di manleva per eventuale condanna restitutoria dell' , per le ragioni tutte sopra esposte. Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. -iscritto al n. R.G. 43446/2018- l'avv.
chiedeva al Tribunale di Milano ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1 per la somma di € 197.775,13, a titolo di compensi professionali per attività Controparte_1
giudiziale e stragiudiziale, indicata in quindici note pro forma inviate alla cliente Controparte_1
con PEC 6.7.2017 e nella fatt. n. 11/2017.
[...]
L'avv. deduceva che il proprio credito per i compensi maturati fino al 23.5.2017 -data in Pt_1 cui era intervenuta la revoca dell'incarico- era stato oggetto di valutazione di congruità da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 24.5.2018, che lo aveva liquidato e quantificato in € 133.710,00, oltre spese e rimborso spese generali. L'avv. allegava di avere Pt_1 sostenuto esborsi per € 2.678,20 per la procedura di liquidazione da parte dell'Ordine degli Avvocati.
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 12.12.2018, Controparte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 24754/2018, contestando il credito azionato da controparte;
[...]
nello specifico:
- evidenziava di avere revocato il mandato professionale in data 23.5.2017, per il venir meno della fiducia nell'avv. ; Pt_1
- sosteneva che l'opposto non aveva osservato l'obbligo di presentare preventivi scritti e di illustrare alla cliente il livello di complessità di ciascun incarico;
pagina 9 di 37 - affermava che, dal 2011 fino alla revoca del mandato professionale, i rapporti economici tra le parti erano regolati da “un accordo verbale … interamente recepito in tutte le fatture”, in forza del quale doveva corrispondere all'Avv. € 2.500,00/3.000,00 Controparte_1 Pt_1
per i giudizi avanti al T.A.R. ed € 4.000,00/5.000,00 per i giudizi avanti al Consiglio di Stato, fatti salvi i procedimenti in cui l'Autorità Giudiziaria avesse condannato la controparte al pagamento in favore di di spese legali in misura superiore, dal Controparte_1
momento che, in tal caso, all'avv. sarebbe stato corrisposto il compenso liquidato in Pt_1
sentenza;
- rilevava che era venuta a conoscenza di negligenze e di gravi inadempimenti ascrivibili all'opposto, come omesse comunicazioni di sentenze intervenute, inerzie nel recupero di spese processuali, mancata attivazione di giudizi di ottemperanza alle sentenze, che avevano causato danni all'opponente;
- evidenziava che le notule emesse dall'avv. solo successivamente alla revoca Pt_1 dell'incarico erano “di entità sproporzionata e mai concordata”, o relative ad attività non prestate, o da non retribuirsi, o già compensate nella misura pattuita.
Infine, l'opponente eccepiva, in ogni caso, la compensazione dell'eventuale credito dell'avv.to con quello risarcitorio dalla stessa vantato, pari alle spese processuali non recuperate dalle Pt_1 controparti (€ 8.000,00 oltre accessori e oltre € 6.600,00 per Controparte_11 contributi unificati) e (€ 2.000,00), nonché al danno da lucro cessante causato Controparte_7 dalla tardiva proposizione -dopo quattro mesi- da parte dell'avv.to del giudizio di ottemperanza Pt_1
alla sentenza n. 10/2014 del TAR Lombardia, confermata dalla sentenza n. 934/2015 del Consiglio di
Stato, danno che la perizia di parte aveva stimato in € 860.000,00.
In forza di dette argomentazioni chiedeva la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo, il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, l'accoglimento della stessa in misura ridotta;
inoltre, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'avv. al risarcimento di tutti Pt_1
i danni causati alla nella misura che sarebbe stata accertata nel corso del Controparte_1
giudizio ovvero determinata dal Giudice in via forfettaria, con compensazione dell'eventuale credito dell'Avv. con quello risarcitorio vantato dall'opponente. Pt_1
In data 23.04.2019, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel suddetto giudizio
l'avv. Quest'ultimo contestava l'esistenza di un obbligo da parte del Parte_1
professionista di comunicare il preventivo dei costi delle prestazioni, essendo tutti gli incarichi oggetto di causa anteriori alla data del 29.8.2017, ossia all'entrata in vigore della modifica legislativa di cui alla L. 124/2017, che aveva introdotto tale obbligo (art. 1 co. 141 lett. d); negava l'esistenza pagina 10 di 37 dell'accordo verbale sui compensi dedotto da controparte, sostenendo che il valore delle prestazioni, considerato il rapporto pluriennale di fiducia, era invece convenuto all'esito di ciascun giudizio, avuto riguardo all'importanza e al pregio dell'attività svolta, oltre che all'esito favorevole o meno dell'iniziativa giudiziaria. Ricordava che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano aveva assunto la delibera di liquidazione delle parcelle de quibus per complessivi € 133.710,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, al termine di procedimento nel quale era Controparte_1 intervenuta per sostenere l'eccessività della pretesa dell'Avv. e per eccepire gravi Pt_1
inadempimenti di quest'ultimo; contestava ciascuno dei rilievi sollevati dall'opponente con riguardo alle note proforma e alla fatt. 11/2017 da lui prodotte in allegato al ricorso per ingiunzione e con l'istanza al Consiglio dell'Ordine (docc. 3 e 4 fasc. monitorio).
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da l'avv. Controparte_1
negava gli inadempimenti e la responsabilità ascrittigli, evidenziando: Pt_1
- di non essere stato incaricato per il recupero delle somme di cui alle sentenze dei Giudici
Amministrativi;
- di avere sempre adempiuto all'obbligo di comunicare alla cliente i provvedimenti giudiziari;
- che non vi era stata alcuna inerzia, da parte sua, nel promuovere il giudizio di ottemperanza relativamente alla pratica ” e che i tempi tecnici del giudizio non avrebbero CP_11
comunque consentito la conclusione della procedura di aggiudicazione dell'appalto prima dello scioglimento dell'ON di Comuni;
- che con provvedimento 14.5.2015 l'ON dei Comuni aveva revocato il bando di gara;
- di avere ottenuto dal TAR Lombardia, nell'interesse di Controparte_1
l'annullamento di detto provvedimento di revoca;
- di avere ottenuto, con altra sentenza, l'ordine all'ON di procedere alla conclusione del procedimento di gara;
Contestata anche la quantificazione del credito invocato da controparte, l'avv. chiedeva di Pt_1
essere garantito dal proprio assicuratore, da lui chiamato in causa, nella denegata Controparte_3
ipotesi di condanna.
In data 25.09.2019 si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza Controparte_3
della domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del proprio Controparte_1
assicurato ed evidenziando i limiti di polizza.
Con ordinanza 8.1.2020 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e in pari data venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 cpc, all'udienza del 15.02.2021 il nuovo pagina 11 di 37 giudice istruttore riteneva superflue le prove testimoniali precedentemente ammesse e considerando la causa matura per la decisione, revoca il provvedimento ammissivo delle prove orali e formulava proposta conciliativa, fissando l'udienza dell'11.5.2021 per la verifica del tentativo di conciliazione esperito. A tale udienza, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione transattiva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Milano pronunciava, quindi, la sentenza n. 3028/2024, pubblicata in data
19.03.2024, che così disponeva: “Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: revoca il decreto ingiuntivo n. 24754/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data
2/8.11.2018 (R.G. 43446/2018); condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
, per le pratiche indicate in motivazione alle lettere A, C, D, E, F, H, N, P, R, compensi pari alla
[...] complessiva somma di € 77.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA e oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda fino al saldo;
respinge la domanda e l'eccezione riconvenzionali proposte dall'opponente; condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
la metà delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidando tale frazione in € Parte_1
7.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e compensando fra queste parti la restante metà; condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_3 le spese del presente giudizio, liquidate in € 14.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso
[...] forfettario spese generali e CPA. Sentenza esecutiva”.
Il giudice di prime cure, in sintesi, rilevava che, dall'esame della documentazione in atti, non vi era prova di accordi tra le parti relativamente ai compensi spettanti all'avv.to . Pertanto, il Tribunale Pt_1
riteneva che i compensi dovuti a quest'ultimo dovevano essere determinati secondo i parametri stabiliti dai decreti ministeriali DM 20.7.2012 n. 140 e DM 10.3.2014 n. 55, a seconda dell'epoca in cui la singola prestazione professionale era stata ultimata, oppure ancora secondo la liquidazione effettuata dal Giudice in sentenza.
Il giudice di prime cure esaminava, pertanto, le singole pratiche indicate dall'avv.to e Pt_1
rilevava che per tutte mancava nel ricorso monitorio l'indicazione del valore di ciascuna pratica, indispensabile ai fini della liquidazione del compenso sulla scorta dei citati decreti ministeriali.
Per alcuni procedimenti il legale non aveva indicato il valore della causa neppure nel successivo giudizio di opposizione, per cui il Tribunale affermava che, per tali posizioni, non poteva farsi luogo a liquidazione del compenso.
Per altri procedimenti, invece, detto valore, pur assente nel ricorso monitorio, era stato dedotto dall'avv.to in comparsa di costituzione e non era stato contestato da controparte, per cui il primo Pt_1
pagina 12 di 37 giudice procedeva a determinare il corrispettivo dovuto a parte opposta sulla scorta dei DM 140/12 e
55/14.
Per altri procedimenti il giudice rilevava che il compenso richiesto dall'avv.to era, Pt_1 senz'altro, dovuto in quanto corrispondente all'importo liquidato in sentenza dal giudice.
Il Tribunale escludeva, poi, la sussistenza degli inadempimenti dell'avv.to dedotti Pt_1 dall'opponente, in quanto risultava documentalmente che quest'ultimo aveva comunicato l'esito dei giudizi, trasmettendo le relative sentenze a mezzo posta elettronica, mentre non era dimostrato che l'opposto era stato incaricato di recuperare le spese processuali dei procedimenti indicati dall'opponente.
Infine, il primo giudice rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per euro
860.000 proposta da osservando che il ritardo imputato a parte opposta era Controparte_1
contenuto, l'opponente non aveva dimostrato di aver sollecitato il difensore ad agire e non aveva dedotto elementi idonei a porre in luce inadempimenti o inesatti adempimenti dell'opposto, né a quantificare il preteso danno, mentre la perizia di parte prodotta da non era, di per sé, CP_1
idonea a provare dell'ingente pregiudizio economico allegato, pari a 860.000,00 euro.
Di conseguenza, il giudicante, rigettando la domanda di risarcimento danni svolta contro l'avv.to
, dichiaravva il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei Pt_1
confronti di Controparte_3
Infine, il giudice, anche tenuto conto della riduzione dell'importo riconosciuto come dovuto a parte opposta, compensava per metà le spese processuali tra le parti, ponendo l'altra metà a carico di con condanna di quest'ultima anche a rifondere le spese sostenute da Controparte_1
in base al principio di causalità. Controparte_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. , formulando tre motivi di Parte_1
censura.
In data 24.07.2024 si è costituita nel presente giudizio chiedendo: Controparte_1
- di respingere l'appello proposto dall'avv. , perché infondato in fatto ed in diritto, e, per Pt_1
l'effetto, di confermare il capo della sentenza n. 3028/2024 di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 24754/2018 e di rigetto della domanda avanzata dall'avv. di Parte_1
pagamento delle parcelle indicate in motivazione alla lettere B, G, I, L, M, O, Q;
- conseguentemente ha chiesto di condannare l'appellante alla restituzione in favore di dell'importo indebitamente già percepito in forza della provvisoria Controparte_1
pagina 13 di 37 esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta in primo grado, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 13.02.2020 sino alla data di restituzione, e nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Parte appellato ha, altresì, proposto appello in via incidentale, per i motivi ivi dedotti.
In data 31.07.2024 si è costituita nel presente giudizio anche invocando: Controparte_3
- l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività della notifica ad opera di
[...]
CP_1
- in via subordinata, il rigetto della riproposta domanda riconvenzionale ad opera di
[...]
e della conseguente domanda di manleva da parte dell'appellante, in quanto CP_1
inammissibile e infondata;
- in via ulteriormente subordinata, ha domandato di limitare ogni pretesa di manleva e indennizzo entro il massimale della polizza n. 250204782, pari ad euro 516.500,00, tenuto anche conto dello scoperto del 5%, nonché di applicare gli stessi limiti anche per la polizza n. 371027680, se ritenuta operativa, e di escludere, in ogni caso, l'indennizzo per le spese di resistenza e soccombenza, nonché l'operatività della manleva con riferimento all'eventuale condanna restitutoria dell'assicurato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.09.2024 il consigliere istruttore, applicati gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato l'udienza del 18.02.2025 –poi rinviata d'ufficio al 17.6.2025- per la remissione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnando altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 18.02.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi, la causa all'udienza del 17.6.2025 è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio di detta udienza e decisa in data 2.7.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo d'impugnazione l'avv. contesta la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui il Tribunale ha ritenuto di dover procedere a una nuova liquidazione delle parcelle. L'appellante pagina 14 di 37 sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi solamente sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
L'avv.to argomenta che, nel caso in esame, la cliente, in sede di opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo, non aveva sollevato alcuna questione relativa all' an delle prestazioni giudiziali svolte avanti il TAR Milano e il Consiglio di Stato, essendosi limitata a contestazioni generiche riguardanti le sole pratiche di natura stragiudiziale.
Evidenzia come la giurisprudenza affermi che, in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato, il giudice può procedere alla rideterminazione della somma riconosciuta al legale se il cliente contesta la violazione dei criteri di redazione della parcella e la non congruità degli importi.
Tuttavia, nel caso in esame, l'appellante sostiene che non avrebbe sollevato Controparte_1
alcuna contestazione specifica riguardante l'an delle prestazioni giudiziali e che in ordine al quantum non avrebbe mosso contestazioni sulla non congruità degli importi liquidati rispetto ai parametri ministeriale, essendosi invece limitata ad affermare, per un verso, di aver già pagato le prestazioni di cui alla parcella n. 1 (lett. B della sentenza) e, per altro verso, l'esistenza di un accordo verbale tra le parti con cui sarebbero stati convenuti importi assai al di sotto dei minimi liquidabili secondo i parametri di legge.
A detta dell'appellante, l'opponente non aveva invece sollevato contestazioni sull'avvenuta esecuzioni delle prestazioni da parte del professionista o sulla violazione dei criteri di liquidazione.
In particolare, l'avv.to evidenzia che la aveva chiesto di dichiarare Pt_1 Controparte_1
l'insussistenza del credito azionato in via monitoria unicamente perché vi sarebbe stato un diverso accordo sul quantum, alcune prestazioni sarebbero state già pagate, non erano stati presentati preventivi scritti da parte dell'avv. , il quale non avrebbe neppure rappresentato la complessità Pt_1
degli incarichi e avrebbe svolto negligentemente il mandato, non informando, in un caso, la parte assistita dell'avvenuta proposizione di un appello della controparte. Inoltre il legale avrebbe tardivamente proposto un giudizio di ottemperanza provocando a quest'ultima un danno economico ingente, per cui il credito azionato in via monitoria, secondo , era da dichiararsi estinto per CP_1
compensazione con il maggior risarcimento spettante all'opponente.
L'avv.to rileva che tutte queste eccezioni erano state correttamente rigettate dal Tribunale, il Pt_1
quale, tuttavia, aveva comunque ritenuto di esaminare il quantum delle singole parcelle, esorbitando così dai limiti dell'art. 112 c.p.c., quantomeno per le prestazioni giudiziali, poiché per esse non vi erano contestazioni specifiche riguardanti l'avvenuta esecuzione dell'attività o la corrispondenza degli importi richiesti ai parametri ministeriali.
pagina 15 di 37 L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto tener fermo il credito del professionista nella misura già liquidata dall'Ordine degli Avvocati, secondo i parametri medi per tutte le prestazioni giudiziali amministrative, e procedere alla liquidazione dei compensi solo per le posizioni stragiudiziali contestate relativamente all' an.
L'avv.to chiede, pertanto, alla Corte d'Appello di riformare la sentenza, applicando Pt_1
correttamente il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il secondo motivo di gravame l'avv. contesta il capo della sentenza in cui il Tribunale Pt_1
ha ritenuto che la mancata espressa indicazione del valore delle singole pratiche, per le quali parte opposta chiedeva il pagamento del compenso, rendesse la domanda parzialmente nulla, per difetto di allegazione.
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nell'interpretazione degli atti di causa, fornendo una motivazione contraddittoria e illogica, e avrebbe violato gli articoli 163 e 164 c.p.c.. In particolare, il Tribunale avrebbe rilevato la nullità parziale della domanda per omessa indicazione del valore di ogni singola posizione, mentre le indicazioni di valore erano presenti negli atti processuali e nelle relazioni trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
L'avv.to argomenta che, anche aderendo alla stretta interpretazione degli oneri di Pt_1
allegazione adottata dal Tribunale, la domanda dal medesimo proposta non poteva essere dichiarata nulla, in quanto, trattandosi di diritti eterodeterminati, era stato adeguatamente dedotto che il credito azionato era relativo a prestazioni professionali rese a favore della in relazione Controparte_1 alle posizioni sottoposte al parere di opinamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, espressamente richiamate nel ricorso monitorio e dettagliate nell'istanza al medesimo allegata. I fatti costitutivi della domanda erano stati, dunque, adeguatamente delineati, anche con il rinvio alla documentazione allegata e in particolare alle singole parcelle trasmesse al Consiglio dell'Ordine, per cui alcun dubbio avrebbe dovuto esserci sul valore di riferimento da considerare ai fini della liquidazione.
Inoltre, anche volendo seguire la prospettiva del Tribunale, quest'ultimo, rilevata d'ufficio la nullità della domanda per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, cpc, avrebbe dovuto assegnare a parte opposta un termine per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., cosa che non è stata fatta, avendo, invece il giudice respinto parzialmente la domanda per nullità parziale della stessa, senza procedere ad assegnare il termine per la relativa integrazione.
Secondo l'avv.to , la nullità della citazione si verifica solo quando l'esposizione dei fatti Pt_1
costituenti le ragioni della domanda è omessa o assolutamente incerta;
nel caso in esame, l'allegazione pagina 16 di 37 nel ricorso monitorio era, invece, ampiamente sufficiente, come era dimostrato dalle ampie difese svolte dall'opponente sulle singole pratiche oggetto di domanda.
Pertanto l'appellante chiede alla Corte d'Appello di riformare la sentenza, confermando il decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminando i compensi delle prestazioni professionali relativamente alle parcelle indicate in sentenza con le lettere B, G, I, L, M, O, Q, per le quali il
Tribunale ha dichiarato erroneamente la nullità della domanda.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato di non poter procedere alla liquidazione delle parcelle di cui alle lettere B, G, I, L, M, O, Q, per mancata indicazione del valore delle singole pratiche e per l'impossibilità da parte del giudice di esame diretto dei documenti prodotti.
In particolare, secondo l'avv.to , il primo giudice non si sarebbe accorto che le posizioni Pt_1
G, I e L riguardavano la stessa vicenda sostanziale che aveva visto l'opponente contrapposta all'
[...]
il cui valore era di euro 4.515.000,00, come illustrato nella comparsa di CP_12
costituzione e attestato dalla stessa sentenza impugnata relativamente alla parcella lett. F, che pure riguardava la stessa vicenda, ed era stata invece liquidata dal Tribunale.
Richiamati i criteri citati dai decreti ministeriali 55/2014 e 140/2012 per la determinazione del compenso spettante all'avvocato, l'appellante evidenzia che il Tribunale, per applicare i parametri di legge, avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione allegata da parte opposta e non solo gli atti introduttivi e in tal modo avrebbe agevolmente individuato il valore delle singole pratiche.
A detta dell'appellante, un esame anche solo sommario del fascicolo di parte opposta, o anche solamente delle relazioni relative alle singole pratiche depositate al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di cui ai docc. 43.1 – 43.14, avrebbe consentito al primo giudice di verificare agevolmente il valore delle pratiche di cui aveva, invece, rifiutato la liquidazione in sentenza. In particolare, per gli incarichi di cui alle lettere B, M e Q lo scaglione applicabile era tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, mentre per la pratica di cui alla lettera O era indeterminabile, come risultava dalle relazioni prodotte sub docc. 43.1, 43.12, 43.11 e 43.14.
Pertanto, evidenzia l'avv.to , il riferimento alle singole prestazioni professionali svolte a Pt_1 favore dell'opponente era sufficiente per delineare compiutamente la causa petendi, mentre il richiamo alla documentazione prodotta nei termini per le preclusioni istruttorie valeva ad individuarne il valore, ai fini dello scaglione applicabile per la liquidazione del compenso.
Osserva l'appellante che, se il Tribunale avesse posto la dovuta attenzione all'esame della narrativa dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di costituzione, si sarebbe agevolmente pagina 17 di 37 reso conto che i giudizi di cui alle lette G, I e L riguardavano sempre la stessa vicenda sostanziale, per cui l'indicazione del valore fatta per detta posizione doveva ritenersi estesa a tutti i giudizi relativi alla medesima vicenda: le parcelle n. 2 (docc. 43.2 e 45) e n. 3 (docc. 43.3 e 46) erano state liquidate dal giudice in sentenza alle lettere C e D con riferimento all'indicazione di valore effettuata in comparsa di costituzione dell'opposto, tuttavia tale indicazione doveva reputarsi chiaramente estesa anche al caso di cui alla lettera G.
Inoltre, il doc. 23 allegato alla comparsa, e ivi espressamente richiamato, ossia la sentenza del
TAR Milano 2611/2015, rendeva evidente che si trattava del giudizio di ottemperanza della sentenza n.
10/2014 dello stesso Giudice Amministrativo, di cui alla parcella n. 2, trattata in sentenza alla lettera
C). Pertanto il valore delle due posizioni non poteva che essere lo stesso.
L'appellante prosegue evidenziando che la parcella n. 9 –identificata in sentenza con la lettera I- era inerente all'appello tra e relativamente al Controparte_1 Controparte_13
medesimo bando, cui si riferivano le posizioni sopra citate, come era stato chiarito nel paragrafo 3.9 della comparsa di costituzione.
Inoltre, con la comparsa di costituzione parte opposta aveva prodotto la sentenza del Consiglio di
Stato n. 2520/2016, da cui emergeva che la stessa aveva concluso l'appello avverso la sentenza del
TAR Milano n. 2612/2015 (pure prodotta sub doc. 34), con cui era stato definito il ricorso 1611/2015, di cui alla parcella elencata nell'istanza di liquidazione con il n. 5 e trattata dal Giudice alla lettera F.
Stesso discorso valeva, secondo l'appellante, per la parcella di cui alla lettera L della sentenza
(corrispondente al n. 10 dell'elenco di cui all'istanza di liquidazione): al par.
3.10 della comparsa si chiariva trattarsi della medesima vicenda sostanziale di cui alla precedente parcella e, quindi, di cui alle altre posizioni che avevano contrapposto la all'ON Comune Lombarda, in Controparte_1
una controversia che si era sviluppata in una molteplicità di ricorsi e controricorsi.
L'appellante osserva che, se il primo giudice avesse esaminato le relazioni al C.O.A. ed i relativi fascicoli, si sarebbe sicuramente reso conto dell'identità della vicenda sostanziale trattata nelle pratiche qui in discussione.
L'avv.to ha, quindi, chiesto che la sentenza del Tribunale di Milano sia riformata e che i Pt_1
compensi al medesimo spettanti siano rideterminati alla luce dei criteri ministeriali e dell'esame doveroso degli atti relativi agli incarichi giudiziali dal medesimo svolti, con riferimento a tutte le posizioni non esaminate dal primo giudice di cui alle lett. B, G, I, L, M, O e Q della sentenza e, in particolare, con riferimento alle posizioni G, I ed L, stante l'identità della vicenda sostanziale sottostante, riguardante la medesima gara d'appalto indetta da parte dell' Parte_4
[...]
pagina 18 di 37 I tre motivi di appello principale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parzialmente fondati.
In primo luogo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, CP_1
opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva contestato non solo l'an, ma anche il quantum
[...]
della pretesa creditoria avanzata dall'avv.to , definendo a più riprese esorbitanti i compensi Pt_1
richiesti dal medesimo.
L'art. 2233, comma tre, c.c. stabilisce che l'accordo per la determinazione del compenso dell'avvocato è nullo, se non redatto per iscritto. La forma di tale contratto è, pertanto, richiesta ad substantiam, il che esclude la possibilità di provare per testimoni o tramite presunzioni l'accordo sul corrispettivo pattuito a favore del legale, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2725 c.c..
Nel caso di specie non vi è prova di un accordo scritto delle parti per la determinazione del compenso dovuto all'avv.to , né della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2725 c.c. per dare Pt_1
ingresso a una prova testimoniale o presuntiva. Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto indimostrato un accordo sui compensi del legale e ha fatto applicazione dei parametri di cui al dm
140/2012 o di cui al dm 55/2014, a seconda dell'epoca di completamento delle singole prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento.
Tuttavia, l'applicazione dei parametri normativi previsti nei citati decreti presuppone l'individuazione del valore della singola pratica e non vi è dubbio che tale onere di allegazione incombeva sull'avv.to . Pt_1
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte che al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. n. 21522 del 20.8.2019; Cass. n. 9254 del
20.4.2006; Cass. n. 3627 del 13.4.199; Cass. n. 1513 del 19.2.1997; Cass. n. 2176 dell' 11.3.1997).
Il professionista, pertanto, è tenuto a dimostrare sia l'an del credito vantato, che l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la quantificazione del suo compenso da parte del giudice
(Cass. n. 9254 del 20.4.2006).
L'individuazione del valore di ciascuna pratica costituisce il primo elemento utile per l'applicazione delle Tariffe Professionali e la determinazione, quindi, del corrispettivo dovuto al professionista.
Nel caso di specie, l'avv.to , in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, non aveva indicato il Pt_1
valore delle singole pratiche e in sede di comparsa di costituzione aveva individuato detto valore solo pagina 19 di 37 per alcune posizioni. Inoltre, unitamente alla comparsa di costituzione aveva prodotto sub doc. 4 il fascicolo monitorio con le singole parcelle, privo tuttavia della documentazione, a suo tempo, prodotta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la liquidazione delle stesse, comprensiva di una relazione illustrativa per ogni posizione e dei singoli atti redatti dal legale. Neppure le singole parcelle allegate alla comparsa di costituzione specificavano il valore delle pratiche cui si riferivano.
non ha contestato il valore delle liti indicato da controparte in comparsa Controparte_1
di costituzione per talune posizioni, valore che, quindi, può senz'altro essere tenuto fermo, come stabilito dalla sentenza impugnata.
Come detto, tuttavia, tale allegazione è presente in comparsa solo per talune pratiche;
per le altre non è, invece, intervenuta tempestivamente la deduzione del relativo valore.
Infatti neppure in sede di prima memoria ex art. 183 cpc -che, come noto, costituisce il limite per le preclusioni assertive- l'avv.to aveva introdotto il valore di quelle pratiche per le quali lo stesso Pt_1
non era stato indicato in comparsa, né aveva prodotto documentazione utile in tal senso.
Solamente in sede di seconda memoria ex art. 183 cpc, infatti, l'odierno appellante ha depositato la documentazione a suo tempo prodotta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, comprendente, per ciascuna posizione, una relazione illustrativa indicante il valore della singola pratica, nonchè i singoli atti difensivi redatti.
Ne consegue che l'allegazione indispensabile per la quantificazione del compenso dell'avv.to
è pervenuta tardivamente per tutta una serie di posizioni. Pt_1
Queste ultime sono stati individuate dal Tribunale nelle pratiche contraddistinte in sentenza con le lettere B, G, I, L, M, O e Q.
In realtà, osserva la Corte che, come sostenuto dall'appellante, per le posizioni G, I ed L, gli atti di causa e la documentazione prodotta dall'avv.to con la comparsa di costituzione, e quindi entro Pt_1
il limite delle preclusioni assertive, consentiva l'individuazione del valore della pratica.
Infatti, dalla stessa narrativa sia dell'atto di citazione in opposizione di Controparte_1 sia della comparsa di costituzione dell'avv.to si evinceva chiaramente che dette posizioni G, I ed Pt_1
L riguardano la medesima vicenda sostanziale per la quale quest'ultimo in comparsa aveva individuato come valore lo scaglione tra euro 260.000 ed euro 520.000, trattandosi della gara indetta da l'
[...]
, relativa all'aggiudicazione di un appalto di 4.515.000,00 euro. Controparte_11
Entrambe le parti hanno narrato di detta vicenda che ha impegnato col Controparte_1 patrocinio dell'avv.to , in diverse contenziosi contro l' che, Pt_1 Controparte_11
come stazione appaltante, inizialmente aveva aggiudicato la gara a ON DE;
l'atto di aggiudicazione era stato poi annullato e l'Amministrazione avrebbe dovuto riattivare la procedura di pagina 20 di 37 gara e valutare se aggiudicarla alla , rimasta unica partecipante dopo l'esclusione della CP_1
ON DE. Si tratta, tra l'altro, della stessa vicenda posta dall'opponente alla base della propria domanda riconvenzionale.
Dalle allegazioni di entrambe le parti si evince, pertanto, che le parcelle dell'avv.to n. 2 (in Pt_1
sentenza sub let. C ), n. 3 (in sentenza sub let. D), n. 5 (in sentenza sub let. F ), n. 7 (in sentenza sub let. G), n. 9 (in sentenza sub let. I), n. 10 (in sentenza sub lett. L ) riguardano la vicenda della gara in esame indetta dall' Controparte_11
In sede di comparsa di costituzione l'avv.to aveva anche depositato le singole parcelle e Pt_1 dall'esame dell'oggetto riportato in ciascuna di esse emerge che riguardano la predetta vicenda giudiziale le note proforma relative ai Controparte_1 Controparte_14
procedimenti rg 777/2013 (n. 2 – let. C), rg 1304/15 (n.
3 - let. D), rg 1611/2015 (n. 5 – let F), rg
465/16 (n. 7 –let. G), rg 5722/16 (n. 10 - let. L), rg 410/2016 (n.
9 - let. I). Va solo rilevato che la numerazione delle parcelle contenute nel doc.
4.1 del fascicolo monitorio –prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione- parzialmente non coincide con quella riportata dalle parti negli atti di causa (in particolare la parcella n. 7 è ivi indicata sub 6, la parcella n. 10 è ivi indicata sub 9 e la parcella sub 9 e ivi indicata sub 8) e ciò non ha agevolato il lavoro del giudice.
Unitamente alla comparsa di costituzione parte opposta aveva prodotto anche le sentenze relative a tale vicenda della gara indetta da ON dei Comuni Terre Visconteee: la sentenza Tar Lombardia n.
10/2014, procedimento rg 777/2013, che aveva annullato la determinazione dell'ON di Comuni del
12.2.2013 n. 34; la sentenza del Consiglio di Stato n. 934/2015, procedimento rg 2866/2014, per la riforma della sentenza del Tar Lombardia n. 10/2014; la sentenza Tar Lombardia n. 2611/15, procedimento rg 1304/2015, di ottemperanza della sentenza n. 934/2015 del Consiglio di Stato;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/16, procedimento rg 410/2016 per la riforma della sentenza del
Tar Lombardia n. 2612/2015; la sentenza del Tar Milano n. 2612/2015, procedimento rg 1611/2015, per l'annullamento della delibera n. 63/2015 di ON dei Comuni di revoca del bando di gara;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 4631/2016, procedimento rg 1527/2016, per la riforma della sentenza n. 2611/15 del Tar Lombardia, concernente l'ottemperanza della sentenza Tar n. 10/2014; la sentenza del Consiglio di Stato n. 2037/2017, procedimento rg 5722/2016, relativo alla richiesta di revocazione della sentenza n. 2520/16 del Consiglio di Stato.
Inoltre, con la comparsa di costituzione l'avv.to aveva prodotto anche il bando di gara di Pt_1
ON di Comuni Lombarda Terre Viscontee, di cui alla determinazione n. 217 del 10.10.2012, il provvedimento di revoca del bando n. 63 del 14.5.2015; il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del
Consiglio di Stato n. 934 del 2015, confermativa della sentenza del Tar n. 10/2014.
pagina 21 di 37 Anche dall'esame delle predette sentenze e della documentazione sopra indicata si evince che le parcelle qui in esame riguardavano la medesima vicenda della gara inizialmente aggiudicata a ON
DE, soggetto poi escluso.
Delle pratiche riguardanti detta vicenda sostanziale il Tribunale ha liquidato la n. 2 (let. C in sentenza), la n. 3 (let. D in sentenza) e la n. 5 (let. F in sentenza), affermando che l'avv.to in Pt_1
comparsa di costituzione aveva allegato per tali posizioni il valore corrispondente allo scaglione tra euro 260.000 e 520.000, che non era stato contestato da controparte.
In realtà, osserva la Corte, il medesimo valore è riferibile anche alle posizioni n. 7 (let. G) , n. 9
(let. I) e n. 10 (let. L), trattandosi della medesima vicenda.
LA PRATICA N. 7 – LETT. G) IN SENTENZA
In particolare, la pratica n. 7, indicata con la lettera G in sentenza ha ad oggetto prestazioni giudiziali rese nell'ambito del procedimento rg 465/2016, avanti al Tar Lombardia, tra
[...]
e si tratta pacificamente, per quanto allegato anche da CP_1 Controparte_12
, del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza Tar del 9.12.2015 n. 2611, sul CP_1 presupposto dell'inadempimento dell' rispetto al riavvio del procedimento di gara. Controparte_11
Per detta pratica deve, pertanto, ritenersi tempestivamente allegato il relativo valore, ai fini dell'applicazione dello scaglione di riferimento, trattandosi della medesima vicenda di cui alle pratiche
C, D ed F, già liquidate dal Tribunale.
Il compenso richiesto dall'avv.to nella nota pro forma n. 7 – let. G è pari ad euro 4.600, Pt_1
oltre accessori, e comprende, per le prestazioni rese nel procedimento rg 465/2016, avanti al Tar
Milano, la fase di studio, la redazione del ricorso in data 4.3.2016, l'esame della costituzione di controparte, la redazione della memoria in data 11.4.2016 e dell'istanza di rinvio del 13.1.2017, la discussione della causa all'udienza del 24.1.2017 e, per la fase cautelare, la redazione della relativa istanza e la relativa discussione all'udienza del 13.4.2016; nulla è stato invece esposto per la fase istruttoria.
Lo svolgimento di detta attività non è contestata da controparte ed è stata, comunque, documentata in atti.
Applicato lo scaglione sopra indicato tra euro 260.000 e 520.000, pure non contestato da controparte, e il DM 55/14, ratione temporis, riconoscendo le fasi di studio (euro 2.093), introduttiva
(euro 1.215), decisionale (euro 3.475) e cautelare (euro 1.890), applicando i parametri minimi previsti per i giudizi avanti al Tar, tenuto conto che si trattava di un giudizio di ottemperanza, si perviene all'importo di euro 8.673,00.
pagina 22 di 37 Pertanto, l'importo richiesto dall'avv.to di euro 4.600,00 oltre accessori di legge deve Pt_1 ritenersi, senz'altro, congruo e dovuto.
Sulle doglianze di in ordine alle prestazioni dell'avv.to relativamente alla CP_1 Pt_1
parcella in esame si tornerà invece in sede di esame dei motivi di appello incidentale, anticipando qui l'infondatezza delle stesse.
Deve, pertanto, riconoscersi all'avv.to l'importo aggiuntivo di euro 4.600,00, oltre Pt_1
accessori di legge, rispetto a quanto statuito dal Tribunale.
LA PRATICA N. 9 – LETT. I) IN SENTENZA
La pratica n. 9, indicata con la lettera I in sentenza, è invece relativa al giudizio avanti al
Consiglio di Stato rg 410/2016, relativo a , proposto Parte_5
contro la sentenza n 2512/15 del Tar Lombardia, terminato con la sentenza del Consiglio di Stato n.
2520/2016. Entrambe le sentenze sono state depositate dall'avv.to con la comparsa di Pt_1
costituzione.
La stessa opponente dava atto in citazione che la pratica era relativa sempre al contenzioso
ON Comuni / ON DE spa, precisando che aveva proposto appello al CP_11
Consiglio di Stato e si era quindi costituita con l'avv.to per chiedere il rigetto di CP_1 Pt_1 detto appello e la conferma della sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato aveva invece accolto l'appello, ma aveva compensato le spese di lite.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/2016 si evince che la compensazione era stata determinata dalla particolarità della questione esaminata, di natura quindi sicuramente complessa.
Anche relativamente alla pratica in questione deve, pertanto, ritenersi valida l'indicazione di valore contenuta in comparsa di costituzione tra € 260.000,01 e 520.000,00, tenuto conto che pure questo giudizio è connesso alla medesima vicenda ON . Controparte_15
Ciò detto, il compenso richiesto con la nota proforma n. 9 dell'avv.to reca un totale di Pt_1
euro 21.965,00 (19.100,00 più 15% spese generali), oltre accessori di legge, e comprende lo studio della controversia, l'esame del ricorso avversario, la redazione del controricorso in data 17.3.2016 e della memoria di replica dell' 11.4.2016, l'esame della memoria difensiva di controparte, la partecipazione dell'udienza pubblica del 28.4.2016 e l'esame della sentenza n. 2520/16; non viene indicata attività istruttoria e neppure la fase cautelare. Nel progetto di fattura sono quindi indicate solo le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
pagina 23 di 37 L'attività svolta dall'avv.to è documentata in atti e non contestata da controparte, che si è Pt_1
limitata a riconoscere un compenso di soli euro 5.000,00, conformemente ai presunti accordi intercorsi tra le parti, che, in realtà, si è già detto che sono rimasti indimostrati.
Tenuto conto del valore della lite, della particolare complessità delle questioni trattate – confermata anche dalla compensazione delle spese di lite da parte del Consiglio di Stato- e dell'attività difensiva effettivamente svolta, la Corte ritiene che possano essere applicati i parametri del dm 55/2014 per i giudizi avanti al Consiglio di Stato nella misura massima per la fase di studio (euro 8.505), data la complessità delle questioni, e per la fase introduttiva (euro 5.220), che ha contemplato la redazione di due atti difensivi, mentre per la fase decisionale (euro 6.950), che non ha previsto la redazione di atti ulteriori, possono applicarsi i parametri medi. In tal modo si perviene all'importo di euro 20.675,00, oltre spese generali ed accessori di legge, superiore a quello di 19.100,00 indicato dall'avv.to , Pt_1
che pertanto può ritenersi congruo.
Deve, pertanto, riconoscersi all'avv.to l'importo aggiuntivo di euro 21.965,00, oltre Pt_1
accessori di legge, rispetto a quanto statuito dal Tribunale.
LA PRATICA N. 10 – LETT. L) IN SENTENZA
Infine la pratica n. 10, indicata con la lettera L in sentenza, concerne il giudizio avanti al
Consiglio di Stato rg 5722/2016, terminato con la sentenza n. 2037/2017. Anche in questo caso la stessa opponente riferisce la pratica in esame al contenzioso con ON Comune/ON DE. In particolare si tratta del giudizio di revocazione della sentenza n. 2520/2016, di cui discorrono entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi in primo grado;
in tale giudizio era rimasta CP_1
soccombente, in quanto il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Anche per la pratica in oggetto, pertanto, il valore non può che essere quello sopra individuato, trattandosi, ancora una volta, della medesima vicenda.
L'avv.to nella sua nota proforma n. 10 ha richiesto l'importo di euro 13.800,00 (12.000 Pt_1
più 15% spese generali), oltre accessori di legge, per lo studio della controversia, la redazione del ricorso in data 11.7.2016, la preparazione dei relativi documenti, la formazione del fascicolo, l'esame dell'atto di costituzione avversario, la redazione della memoria di replica in data 10.3.2017, la partecipazione all'udienza di discussione del 23.3.2017, l'esame della sentenza n. 2037/17. Nulla è stato esposto per le fasi istruttoria e cautelare.
Lo svolgimento della predetta attività è documentata in atti e neppure specificamente contestata.
Applicati i parametri di cui al dm 55/14, considerati il valore e la natura particolare della causa,
l'attività difensiva concretamente svolta e la complessità tecnica delle questioni trattate, deve ritenersi pagina 24 di 37 congrua, nel caso di specie, l'applicazione dei valori medi per i giudizi avanti al Consiglio di Stato che, per lo scaglione 260.001-520.000, riconoscendo le soli fasi di studio (euro 4.725), introduttiva (euro
2.900) e decisionale (euro 6.950), porta alla somma di euro 14.575,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Pertanto deve ritenersi congruo l'importo richiesto dall'avv.to di euro 12.000,00, oltre Pt_1
spese generali e accessori di legge, per l'attività svolta nel giudizio di revocazione in esame.
Sulle doglianze di in ordine alle prestazioni dell'avv.to relativamente alla CP_1 Pt_1
parcella in esame si tornerà invece in sede di esame dei motivi di appello incidentale, anticipando qui l'infondatezza delle stesse.
Deve, pertanto, riconoscersi all'avv.to l'importo aggiuntivo di euro 13.800,00, oltre Pt_1
accessori di legge, rispetto a quanto statuito dal Tribunale.
Conclusivamente, rispetto a quanto già statuito dal Tribunale, deve pertanto riconoscersi all'avv.to , in relazione alle pratiche G, I, L, l'ulteriore compenso di euro 40.365,00, oltre Pt_1
accessori di legge.
Pertanto, tenuto conto che il Tribunale aveva già condannato a pagare all'avv.to CP_1
, la somma di euro 77.400,00, oltre spese generali ed oltre accessori di legge, quindi euro Pt_1
89.010,00, oltre accessori come per legge per le pratiche A, C, D, E, F, H, N, P, R, ne discende che in totale il credito accertato di quest'ultimo verso è pari ad euro 129.375,00, oltre accessori di CP_1
legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
In esecuzione del decreto ingiuntivo per il quale il Tribunale aveva concesso, in corso di causa, la provvisoria esecuzione, ha dato atto di aver già versato all'avv.to la Controparte_1 Pt_1 somma complessiva di euro 218.862,65, al lordo della ritenuta d'acconto di euro 30.753,30, di cui euro
197.775,13, come capitale portato dal decreto ingiuntivo.
L'importo del decreto ingiuntivo, comprensivo di spese forfettarie, era di euro 153.766,50, a fronte del minor importo di euro 129.375,00, qui riconosciuto. , in accoglimento della CP_1 domanda proposta sul punto, ha dunque diritto a vedersi restituire l'eccedenza versata, oltre interessi legali dal pagamento (Cass. n. 6942 del 23.3.2010; Cass. 23764 del 3.8.2023).
Con riferimento, invece, alle ulteriori posizioni, di cui alle lettere B, M, O, Q della sentenza impugnata, deve, invece, confermarsi quanto statuito dal Tribunale, ossia che l'avv.to non ha Pt_1
assolto al proprio onere di allegazione, prima ancora che di prova, non avendo allegato nei limiti delle pagina 25 di 37 preclusioni assertive, ossia entro la prima memoria ex art. 183 n. 1 cpc, il valore di ciascuna pratica, indispensabile per la determinazione del compenso al medesimo spettante.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto all'appellante principale per dette posizioni.
In ordine alle argomentazioni svolte dal medesimo nell'atto di appello, la Corte osserva che, in realtà, nel caso di specie, non si tratta di nullità della domanda ex art. 163, n 4, cpc, con conseguente applicazione dell'art. 164 cpc ai fini dell'integrazione della domanda nulla, per difetto di allegazione della causa petendi, ma semplicemente di mancato assolvimento dell'onere di allegazione in punto quantum che gravava sul professionista, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato.
APPELLO INCIDENTALE
Con riferimento all'appello incidentale di le controparti, in via Controparte_16
preliminare, hanno sollevato eccezione di inammissibilità per tardività dello stesso.
Osservano che la non ha notificato l'atto di appello nei termini di Controparte_1 legge, pertanto l'appello incidentale proposto dalla medesima contro il rigetto della domanda riconvenzionale dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché tardivo.
Evidenziano che l'avv. ha appellato solo i capi della sentenza di primo grado relativi alla Pt_1
richiesta di compenso per l'attività professionale svolta. Se la avesse voluto Controparte_1
impugnare il rigetto della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto farlo con un appello principale autonomo. ha notificato la sentenza del Tribunale di Milano il 10 aprile 2024, Controparte_1
facendo decorrere il termine breve di impugnazione. Non avendo proposto appello principale entro questo termine, secondo le controparti non avrebbe potuto proporre un appello incidentale tardivo. In particolare, viene evidenziato che il predetto appello incidentale non riguarda l'oggetto dell'appello principale e non è stato determinato dallo stesso, ma concerne una domanda diversa;
il giudizio del
Tribunale sulla domanda riconvenzionale era autonomo e doveva essere censurato entro i termini di legge. non avrebbe potuto, dunque, riaprire un giudizio sulle parti della Controparte_1
sentenza già passate in giudicato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è infondata.
L'art. 334 c.p.c. consente alle parti contro le quali sia stata proposta impugnazione, di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, con il solo effetto di condizionare l'efficacia di tale impugnazione tardiva alle sorti dell'impugnazione principale, che, se dichiarata inammissibile o improcedibile, fa venir meno gli pagina 26 di 37 effetti di quella incidentale. La norma è precisamente rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (così Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 6470 del 24 aprile 2012). In termini inequivoci si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26139 del 5 settembre 2022; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord. n. 15100 del 29 maggio 2024).
Con il primo motivo di appello incidentale lamenta l'erroneità della Controparte_1
sentenza di prime cure nella parte in cui il giudicante ha ritenuto non provati gli inadempimenti di controparte nell'esecuzione degli incarichi affidati, benché le gravi negligenze del professionista emergano dal testo delle sentenze definitive dei giudizi patrocinati dal medesimo;
in queste ultime si leggerebbe, infatti, che l'avv.to non aveva dato prova dell'alterazione della par condicio e dei Pt_1
pregiudizi patiti da Controparte_1
In riforma della sentenza impugnata, quest'ultima ha pertanto chiesto che, accertato l'inadempimento di controparte, nulla sia dovuto all'avv.to in relazione alle pratiche indicate ai Pt_1
punti E ed L della sentenza.
Il motivo è infondato.
La difesa di dedica poche righe, di tenore assolutamente generico, a Controparte_1
sostegno del profilo in esame, limitandosi a sostenere che le negligenze del professionista emergerebbero dalle sentenze prodotte.
Non vengono individuate le sentenze richiamate e non sono specificamente delineati profili di inadempimento o inesatto adempimento dell'avv.to . Pt_1
Il richiamo, in sé, al tenore delle sentenze è poi, in ogni caso, irrilevante in assenza dell'allegazione delle specifiche negligenze imputate al professionista. Non sono neppure delineati gli argomenti che avrebbero condotto le predette sentenze a concludere sfavorevolmente alla Controparte_1
pagina 27 di 37 Con riferimento alle prestazioni di cui alla nota proforma n. 4, indicata con la let. E nella sentenza impugnata, la Corte condivide le argomentazioni svolte dal Tribunale, che ha evidenziato come l'esito negativo di un giudizio e la valutazione del giudice dello stesso circa la non completezza delle allegazioni non costituiscono, di per sé, in difetto di più precise deduzioni, prova di una negligenza del difensore. E' mancata del tutto, nel caso di specie, l'allegazione dello specifico inadempimento imputato al legale.
La nota proforma n. 10, corrispondente alla let. L in sentenza, è invece relativa al giudizio di revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/2016, che aveva deciso sfavorevolmente alla , ribaltando la decisione del Tar, invece favorevole alla stessa. CP_1
In primo grado l'appellante aveva lamentato di aver dovuto pagare un contributo unificato di 9.000 euro a fronte di un ricorso dichiarato addirittura inammissibile, esito che renderebbe palese che alcun compenso è dovuto al legale. Tali argomentazioni non sono neppure riproposte in appello.
In comparsa di costituzione di primo grado, in ogni caso, l'avv.to aveva condivisibilmente Pt_1 evidenziato che, trattandosi di giudizio di revocazione, l'inammissibilità non è un esito anomalo, frutto di vizi processuali imputabili al difensore, come accade per altri procedimenti, ma costituisce uno dei possibili fisiologici esiti di detto giudizio.
Inoltre, a fronte delle generiche contestazioni mosse da controparte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'avv.to aveva specificamente dedotto in comparsa di costituzione che la Pt_1
linea difensiva e la proposizione di detto giudizio di revocazione erano stati specificamente concordati con la cliente e che, trattandosi, peraltro, di questione di elevata complessità, la circostanza che il
Giudice non avesse accolto la tesi giuridica sostenuta in ricorso non poteva in alcun modo incidere sul diritto del legale ad ottenere il compenso per le prestazioni svolte.
Rispetto a tali argomentazioni, che la Corte condivide e ritiene di far proprie, alcuna replica puntuale è pervenuta da , né nei termini di preclusioni del procedimento di primo grado, né CP_1
in sede di appello.
Il ricorso per revocazione predisposto dall'avv.to risulta ampiamente argomentato e Pt_1
sostenuto da una pluralità di argomentazioni in fatto e in diritto. Il Consiglio di Stato ha esaminato le doglianze ivi espresse e ha ritenuto che le stesse entravano nel merito della decisione impugnata ed esulavano dai ristretti confini del giudizio revocatorio. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso è dipesa da tale valutazione e non da un vizio del rapporto processuale imputabile al difensore. A fronte di un ricorso impostato su argomentazione giuridiche plausibili e logicamente argomentate, la mancata condivisione da parte del giudice delle tesi proposte non può determinare il venir meno del compenso al difensore.
pagina 28 di 37 Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna il capo della Controparte_1
sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il compenso relativo alle parcelle di cui alle lettere M, O, Q non fosse dovuto semplicemente per omessa indicazione del valore della pratica e non anche per mancato espletamento da parte dell'avv.to delle prestazioni di cui ha chiesto il Pt_1
pagamento.
Secondo l'appellante incidentale, infatti, se è vero, come argomentato dal Tribunale, che controparte non ha tempestivamente allegato il valore di dette pratiche, ai fini della relativa liquidazione, deve tuttavia rilevarsi che, prima di tutto, lo stesso non ha dato prova della stessa esecuzione delle prestazioni. Il giudice erroneamente non avrebbe ammesso le prove che avrebbero dimostrato lo svolgimento delle prestazioni in oggetto da parte di altri professionisti.
Pertanto chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte accerti che gli incarichi di cui alle lettere M, O e Q sono stati eseguiti, non dall'avv.to , ma dagli avv.ti Mangiarotti e dal dott. Pt_1
Carmine Cozzolino, per cui nulla è dovuto a controparte a titolo di compenso per dette pratiche.
La Corte osserva che il motivo in esame è assorbito dal rigetto sul punto dell'appello principale, con conferma del mancato riconoscimento del credito dell'avv.to con riferimento alle Pt_1
pratiche M, O e Q, per omessa indicazione del valore delle relative pratiche entro il termine per le preclusioni assertive.
Con il terzo motivo di appello incidentale censura la decisione del Controparte_1
giudice di primo grado nella parte in cui ha stabilito che i compensi spettanti all'avv. devono Pt_1
essere determinati secondo i parametri di cui al DM 20.7.2012 n. 140, o al DM 10.3.2014 n. 55, a seconda dell'epoca in cui la singola prestazione professionale è stata ultimata, oppure secondo la liquidazione effettuata dal Giudice in sentenza, senza invece tener conto, come previsto dall'art. 2233
c.c., degli usi intercorsi tra cliente e professionista nella determinazione del valore delle parcelle.
La difesa dà atto di aver prodotto tutte le fatture pagate al professionista dal 2011 al CP_1
2017, dalle quali emergerebbe che per i giudizi avanti al TAR era sempre stato corrisposto all'avv.to un importo di € 2.500,00/3.000,00, oltre accessori, e per i giudizi avanti il Consiglio di Stato una Pt_1
somma di €4.000,00/5.000,00, oltre accessori.
Conseguentemente, chiede, in via subordinata, che il Tribunale ridetermini l'ammontare dovuto al professionista in ragione degli usi intercorsi con l'odierna appellata e quindi applicando gli importi sopra riportati.
pagina 29 di 37 Il motivo è privo di fondamento.
In realtà si tratta di un tentativo di riproporre la tesi secondo cui le parti si erano accordate sul compenso dovuto all'avv.to prevedendo l'applicazione delle tariffe contenute sopra indicate da Pt_1
Controparte_1
Tale accordo, come detto, difetta di forma scritta e non è dimostrato.
Quanto agli usi di cui all'art. 2233 c.c., deve rilevarsi che l'ambito di applicazione degli stessi è oggi molto limitato e ormai residuale nella determinazione del compenso degli avvocati, tenuto conto della generale applicabilità dei parametri di cui ai dm 140/2012 e 55/2014.
L'art. 2233 c.c., infatti, pone un ordine gerarchico tra i criteri di determinazione del compenso, per cui, in assenza di accordo tra le parti, il corrispettivo del professionista deve essere in linea di massima determinato, in ordine successivo, secondo le tariffe e gli usi e, in mancanza, dal giudice
(Cass. n. 1900 del 25.1.2017; Cass. n. 1223/2003).
Per quanto concerne gli esercenti la professione forense, l'art. 13, comma 6, legge 247/2012, ha previsto che, qualora le parti non abbiano stabilito consensualmente il compenso dovuto all'avvocato, la sua determinazione deve avvenire tramite l'applicazione dei parametri stabiliti dal Ministero della
Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.
Dapprima il dm 140/2012 e poi il dm 55/2014 hanno introdotto parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali e stragiudiziali, per cui oggi la possibilità pratica di ricorso agli usi è praticamente azzerata.
Premesso che, nel caso di specie, le fatture prodotte, relative al periodo 2011-2017, hanno ad oggetto anche importi non in linea con quelli invocati da come compensi asseritamente CP_1
pattuiti per l'avv.to , deve, in ogni caso, rilevarsi che non sono configurabili, nel caso in Pt_1
discussione, né usi normativi- non allegati- né usi negoziali, che, per loro natura, “operano integrando
o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale
o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici” (Cass. n. 5135 del
6.3.2007). Gli usi negoziali non vanno, pertanto, confusi con la presunta prassi invalsa tra due contraenti, come sembra ritenere l'appellante incidentale.
Come detto, in realtà, quest'ultima cerca di far rientrare negli usi di cui all'art. 2233 c.c. i presunti accordi tra le parti per il compenso dell'avv.to che non è riuscita a dimostrare. Pt_1
Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 30 di 37 Con il quarto motivo di appello incidentale impugna il capo della Controparte_1
decisione con cui il giudice di prime cure ha respinto la sua domanda riconvenzionale di risarcimento relativa al danno da lucro cessante, che è collegato al ritardo con cui l'Avv. Pt_1
avrebbe proposto il giudizio di ottemperanza riferito alla vicenda / Controparte_11
ON DE, di cui si è già detto.
A detta di detto ritardo aveva consentito alla controparte Controparte_1 CP_11
i sciogliersi, impedendo a di aggiudicarsi l'appalto.
[...] Controparte_1
L'appellante in via incidentale sostiene che il giudice avrebbe erroneamente interpretato i fatti, ritenendo il ritardo del legale contenuto e che l'opponente non aveva provato di aver sollecitato il professionista. Il Tribunale, in tal modo, non aveva tenuto conto delle prove documentali in atti e non aveva erroneamente ammesso le prove testimoniali e la CTU richiesti.
circa l'entità del ritardo, ha osservato che un giudizio di Controparte_1
ottemperanza si esaurisce generalmente in tre settimane, specie se la pronuncia avviene inaudita altera parte. Sostiene, inoltre, che non spettava alla cliente sollecitare il professionista, ma a quest'ultimo attivarsi tempestivamente per chiedere la nomina di un commissario ad acta che, sostituendosi alla
Commissione di gara, avrebbe aggiudicato l'appalto; l'avv.to aveva invece atteso ben quattro Pt_1
mesi. Le prove testimoniali, prosegue , avrebbero dimostrato che la stessa aveva CP_1
ripetutamente sollecitato il legale affinchè promuovesse detto giudizio di ottemperanza.
Quanto alla perizia di parte -ritenuta dal Tribunale insufficiente per la prova del danno lamentato- l'appellante incidentale rileva che la stessa era funzionale alla richiesta di CTU per la determinazione del danno effettivo.
Concludendo sul punto, chiede che la Corte, in riforma della sentenza Parte_6
impugnata, accerti la condotta negligente dell'avv. e le riconosca il richiesto risarcimento del Pt_1
danno, quantificato in primo grado in euro 860.000.
Il motivo non può trovare accoglimento.
L'appellante nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo aveva evidenziato che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 934/2015, aveva confermato la sentenza del Tar Lombardia n.
10/2014, che aveva accertato il diritto di a rimanere l'unico concorrente in gara e aveva CP_1
invitato la stazione appaltante a procedere con le operazioni di gara. Solo nel giugno 2015, ossia dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza, l'avv.to aveva finalmente proposto Pt_1 giudizio di ottemperanza al giudicato, cosicché nel frattempo l'ON dei Comuni si era sciolta ed era stata posta in liquidazione, con revoca della gara. La , in tal modo, aveva perso CP_1
pagina 31 di 37 l'aggiudicazione di un appalto di euro 4.515.000,00, per la durata di sette anni, con un danno quantificato in euro 860.000,00 dalla perizia di parte prodotta.
L'avv.to , costituendosi in primo grado, aveva evidenziato che lo scioglimento della ON Pt_1
dei Comune non era certo allo stesso imputabile e che i recessi dei singoli Comuni erano intervenuti nel corso del 2015 e avevano determinato nel novembre 2015 la delibera di scioglimento. Anche
l'immediata proposizione del ricorso non avrebbe potuto evitare il recesso dei Comuni e quindi lo scioglimento dell'ON e non ci sarebbero stati, comunque, i tempi tecnici per l'aggiudicazione dell'appalto. Inoltre, per agire col giudizio di ottemperanza, occorreva preliminarmente che risultasse l'inadempimento dell'Amministrazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 934/2015, che aveva confermato la sentenza del Tar Lombardia n. 10/2014, non aveva affatto riconosciuto il diritto di all'aggiudicazione della gara. L'unica conseguenza della sentenza era Controparte_1
rappresentata dall'obbligo della stazione appaltante di riattivare la procedura di gara nominando una nuova Commissione, la quale avrebbe dovuto valutare se aggiudicare la gara, o meno, alla , CP_1 rimasta unica partecipante, dopo l'esclusione della ON DE. Non vi era, dunque, nessuno automatismo. Per effetto della sentenza, il procedimento amministrativo volto all'aggiudicazione della gara doveva ritenersi non concluso e questo imponeva la riattivazione del procedimento. La difesa dell'avv.to evidenziava che non era, tuttavia, attraverso la proposizione di ricorso per Pt_1 ottemperanza che si poteva riuscire a “costringere” l'Amministrazione alla ripresa della procedura di gara, difettando nella sentenza alcun ordine in tal senso. Il giudicato amministrativo aveva unicamente ad oggetto l'annullamento dell'atto di aggiudicazione, ma non poteva limitare in alcun modo le prerogative della PA in ordine all'esercizio del suo potere di autotutela e alle modalità in concreto di ri- esercizio della potestà amministrativa in ordine all'aggiudicazione, o meno, dell'appalto all'unica concorrente rimasta. Inoltre, l'avv.to evidenziava che, prima di un eventuale giudizio di Pt_1
ottemperanza, sarebbe stato necessario indurre l'Amministrazione a provvedere, ossia a concludere il procedimento avviato, e solo in caso di mancato adempimento, si poteva agire in via giurisdizionale.
Proprio a tale scopo l'avv. dava atto di aver inviato in data 6.3.2015 una diffida all' Pt_1 CP_11
ntimando alla stessa di concludere il procedimento di gara, all'esito del quale poteva risultare
[...]
aggiudicataria la (doc. 29 avv.to ). In tal modo il legale spiegava che intendeva CP_1 Pt_1 precostituire la condizione di inadempimento dell'Ente, per poi poter procedere giudizialmente contro la colposa inerzia dell'Amministrazione pubblica mediante ricorso avverso il silenzio-inadempimento, di cui all'art. 31 del Codice del Processo Amministrativo.
pagina 32 di 37 La difesa nulla ha replicato in ordine a dette precise ed argomentate difese Controparte_1 dell'avv.to , che appaiono conformi ai principi del processo amministrativo e alla Pt_1
documentazione prodotta.
Infatti, nella sentenza Tar n. 10/2014, a fronte della richiesta di di ottenere CP_1
l'aggiudicazione della gara, si legge che tale istanza “non può essere accolta in quanto l'accoglimento della domanda di annullamento dell'aggiudicazione non esaurisce, nel caso concreto, la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per
l'attribuzione del servizio in capo alla ricorrente” (doc. 28 avv.to ). Pt_1
Inoltre, il bando di gara (doc. 30 avv.to ) prevedeva alla Sezione n. 3) che “l'Ente procederà Pt_1 all'aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente ed idonea dalla Stazione appaltante”.
Da tali elementi documentali appare evidente, in conformità ai principi che reggono l'azione amministrativa, che l' aveva un margine discrezionale di scelta nel procedimento di Controparte_11 gara e che l'esclusione di ON DE e la presenza, a quel punto, di una sola offerta, quella di
, non comportava affatto l'automatica aggiudicazione dell'appalto a quest'ultima. CP_1
Inoltre, come evidenziato dall'avv.to , la sentenza, di cui controparte lamenta la tardiva Pt_1
attuazione, non prevedeva affatto un ordine alla stazione appaltante di riprendere la procedura di gara, per cui appare corretto che l'odierno appellante avesse, preliminarmente, inviato diffida all'Amministrazione in tal senso, al fine di precostituire un inadempimento della PA, da far poi risultare con gli strumenti previsti dal diritto amministrativo. L'avvio immediato del giudizio di ottemperanza, subito dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sarebbe stato, dunque, scorretto.
Pertanto, alcun ritardo più essere imputato all'avv.to , che risulta, invero, aver correttamente Pt_1
approntato una strategia difensiva adeguata alla fase in cui la controversia si trovava in quel momento, mentre la circostanza del sopravvenuto scioglimento dell'ON dei Comuni non è certo al medesimo imputabile.
Non a caso, come evidenziato dal Tribunale, non risulta che abbia sollecitato per CP_1 iscritto l'avv.to a proporre giudizio di ottemperanza prima dei quattro mesi indicati, mentre le Pt_1
prove orali dedotte dalla stessa sono state giustamente ritenute inammissibili dal Tribunale, per la genericità delle circostanze dedotte.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda di risarcimento danni proposta da Controparte_1
[...
peraltro basata su deduzione generiche anche in appello, che in alcun modo tengono conto delle puntuali difese di controparte.
pagina 33 di 37 Con il quinto motivo di appello incidentale impugna il capo della Controparte_1
sentenza con cui il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese legali sostenute da
[...]
. CP_3
La decisione, sottolinea l'appellante incidentale, si basa sul principio secondo cui l'attore deve rimborsare le spese processuali del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, se la chiamata in causa è stata necessaria a causa delle tesi infondate sostenute dall'attore stesso.
Confidando nell'accoglimento della sua domanda di risarcimento danni per inadempienza professionale dell'avv.to , chiede che venga conseguentemente revocata Pt_1 Controparte_1
anche la sua condanna al pagamento delle spese di . Controparte_3
Il motivo non può essere accolto.
Al rigetto della domanda riconvenzionale di relativa al danno da lucro Controparte_1
cessante, consegue, infatti, che la chiamata in causa di è stata determinata dalle infondate CP_3 domande dell'appellante incidentale, sulla quale, pertanto, devono gravare le spese legali della terza chiamata, in forza del principio di causalità.
SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale dell'appello comporta la riforma parziale della sentenza di primo grado e, pertanto, la rideterminazione della regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Infatti, come noto, la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Nel caso di specie l'avv.to aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per euro Pt_1
133.710,00, oltre 20.56,50 per spese generali ed oltre accessori di legge, quindi euro 153.766,50 oltre pagina 34 di 37 accessori di legge. Il Tribunale aveva revocato detto decreto e condannato a Controparte_1 pagare all'avv.to la minor somma di euro 77.400,00, oltre spese generali ed oltre accessori di Pt_1
legge, quindi euro 89.010,00, oltre accessori come per legge. Nella presente sede viene riconosciuto a favore dell'avv.to l'ulteriore importo di euro euro 40.365,00, oltre accessori di legge, per cui in Pt_1 totale il credito accertato di quest'ultimo verso è pari ad euro 129.375,00, oltre accessori di CP_1
legge.
deve, pertanto, ritenersi sostanzialmente soccombente rispetto alle domande CP_1 domande dall'avv.to e dunque deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio.
Le spese della fase monitoria restano invece a carico dell'avv.to , stante la riduzione Pt_1 dell'importo in sede di opposizione.
In forza del principio di causalità, deve essere anche condannata a pagare le spese di CP_1
lite di , la cui chiamata in causa, da parte dell'avv.to , è stata determinata dalle Controparte_3 Pt_1
infondate domande risarcitorie di . CP_1
Le spese di lite sopportate dall'avv.to , per il primo grado di giudizio, tenuto conto del Pt_1 dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase di trattazione, euro 4.253 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate dall'avv.to , per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi Pt_1 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm Controparte_3
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase di trattazione, euro 4.253 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi Controparte_3 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in pagina 35 di 37 complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti affinchè sia dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'avv.to nei confronti di per la riforma della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3028/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.3.2024 e notificata in data
10.4.2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
a pagare a , a titolo di compenso professionale, la somma di Parte_1
euro 129.375,00, oltre accessori di legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo;
2) tenuto conto dell'importo già versato da in esecuzione CP_1 CP_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa dal Tribunale, condanna a restituire a l'importo Parte_1 Controparte_1
eccedente già incassato, oltre interessi legali dal pagamento;
3) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
4) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
rimborso delle spese di lite di secondo grado, la somma di euro 9.991,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
5) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Controparte_3
rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
6) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Controparte_3
rimborso delle spese di lite di secondo grado, la somma di euro 9.991,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
7) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13,
[...]
pagina 36 di 37 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa MA Caterina Chiulli
pagina 37 di 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa MA Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Elena MA Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1480/2024, promossa in grado d'appello,
da
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Gugliotta (pec: ed Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale di questi in Milano, via Ezio Biondi n. 1, in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Ferdinando Riccardi (pec: ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio legale dell'avv. Donatella Tinelli in Milano, via Albricci n. 8, in forza di procura alle liti in atti
APPELLATA pagina 1 di 37 e nei confronti di
(P.IVA: ) in persona del dott. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Amministratore Delegato e Direttore Generale e del dott. Dirigente,
[...] Controparte_5 giusta procura generale alle liti di data 18.12.2014, Notaio dott. Persona_1
di Treviso, rep. N. 186905 – racc. N. 30367, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pillinini
(pec: ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Email_3
posta elettronica certificata di questi, in forza di procura alle liti in atti
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3028/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
19.03.2024, nella causa R.G. n. 57773/2018.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 17.06.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito, In via principale
In totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3028/2024, previo ogni necessario
e/o opportuno accertamento e declaratoria, e, tra essi in particolare, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarata l'assenza di contestazioni della Controparte_1 in relazione all'avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali rese dall'appellante nonché in ordine alla congruità della richiesta di pagamento del professionista rispetto ai parametri di liquidazione, confermare il decreto ingiuntivo n. 24754/2018 (RG 43446/2018) e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
della somma ingiunta oltre interessi come da domanda monitoria sino Parte_1 al giorno dell'effettivo soddisfo.
In via subordinata pagina 2 di 37 In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3028/2024, previo ogni necessario e/o opportuno accertamento e declaratoria
Condannare al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
dei compensi per l'attività professionale svolta nella somma di € 197.775,13 (somma
[...]
comprensiva di R.F., CPA e IVA e spese per il parere del C.O.A. di Milano ed al lordo della ritenuta d'acconto, pari ad € 133.710,00 oltre R.F., CPA IVA e spese di opinamento, al lordo della ritenuta d'acconto) oltre interessi come da domanda monitoria (in misura legale dalla data di messa in mora ed ex art. 1284, comma 4 cod. civ. dalla domanda) sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero, comunque, condannarla al pagamento dell'importo, anche minore, che risulterà di giustizia e, quindi, - ferme le liquidazioni già operate dal Giudice di primo grado per l'importo di € 77.400,00 oltre R.F., C.P.A. e IVA per gli incarichi esaminati nella sentenza alle lettere A, C, D, E, F, H, N, P, R, -, determinando in conformità della legge
e dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 ss.mm.ii. la misura del compenso dovuto per gli incarichi professionali di cui alle note proforma esaminate nella sentenza impugnata alle lettere B, G, I, L, M, O, Q dell'elencazione effettuata dal primo giudice, sempre oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla domanda fino al saldo come già disposto nella sentenza di primo grado.
In via istruttoria
Si producono in copia i seguenti atti e documenti:
1. Sentenza del Tribunale di Milano n. 3028/2024 pubblicata in data 19 marzo 2024;
2. PEC di notificazione della sentenza in data 10 aprile 2024.
3. Copia del Fascicolo di parte convenuta in primo grado.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio compreso il compenso dello scrivente procuratore oltre a rimborso forfettario ex DM Giustizia n. 55/2014 ed accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Nel merito, in via principale
Respingere l'appello proposto dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto e per Pt_1
l'effetto confermare il capo della Sentenza n. 3028/2024 emessa dal Tribunale di Milano di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 24754/2018 e di rigetto della domanda avanzata dall'Avv. di pagamento delle parcelle indicate in motivazione alla Parte_1 lettere B, G, I, L, M, O, Q e per l'ulteriore effetto condannare l'appellante alla restituzione in
pagina 3 di 37 favore di dell'importo indebitamente già percepito di Euro 87.773,60 Controparte_1
( euro 218.862,65 - euro 77.400,00 + accessori ed interessi) oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 13.02.2020 sino alla data di restituzione.
Nel merito in via incidentale
-respingere le eccezioni di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da
formulata da in comparsa costitutiva e da parte Controparte_1 Controparte_6
appellante a verbale udienza del 24.09.2024. Parte_1
-confermare la sentenza n. 3028/2024 emessa dal Tribunale di Milano nella parte in cui revoca il DI n. 24754/2018.
In accoglimento dell'appello incidentale ritenendosi null'altro dovuto, procedersi alla liquidazione delle sole parcelle n. A C D F H N P R secondo i parametri di cui al DM e agli usi da sempre intervenuti tra le parti e, per l'effetto, atteso l'avvenuto pagamento da parte di
a far tempo dal 13.02.2020 dell'importo di euro 218.862,65 al lordo della RA, CP_1
condannare l' Avv. alla restituzione della somma non dovuta che l'Ill.ma Parte_1
Corte vorrà quantificare, oltre interessi di mora dal 13.02.2020 al saldo effettivo.
- in accoglimento del 4 motivo dell'appello incidentale in ordine alla domanda riconvenzionale svolta dalla difesa di per le inadempienze Controparte_1 professionali dell'avv. inerenti la mancata proposizione di giudizio di Parte_1 ottemperanza, condannare l'avv. al risarcimento dei danni causati a Parte_1
nella misura che verrà ritenuta di giustizia da porre in Controparte_1
compensazione con le eventuali somme dovute all'appellante con conseguente revoca della condanna di al pagamento delle spese processuali nei confronti della Controparte_1
terza chiamata . Controparte_3
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione della CTU atta a quantificare i danni derivati alla
[...] dalle accertate inadempienze documentate in atti, poste in essere dall' Avv. CP_1
nel corso del mandato ricevuto. Pt_1
- Si insiste altresì per l'ammissione delle prove testimoniali sui seguenti capitoli:
1) Vero che dal Maggio 2006 iniziò una collaborazione professionale tra la CP_1
e l' Avv. (teste );
[...] Pt_1 Testimone_1
2) Vero che tra l'Amministratore Unico della signora MA Controparte_1 [...]
e l'avv. , in funzione della collaborazione duratura, nel 2007 si stipulò, CP_2 Pt_1
pagina 4 di 37 presso la sede della Società in Siziano, un accordo verbale relativo ai compensi professionali dell' Avv. che prevedeva: Pt_1
- per i giudizi promossi o da resistere innanzi al TAR un importo di € 2.500,00/3.000,00 oltre accessori di legge;
- per i giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato un importo di € 4.000,00/5.000,00 oltre accessori di legge;
- per i soli giudizi nei quali controparte fosse stata condannata al pagamento di spese legali in favore della in misura maggiore o minore rispetto agli accordi Controparte_1
l'avv. avrebbe ottenuto il compenso liquidato in sentenza? (teste Pt_1 [...]
). Tes_1
3) vero che sono venuto a conoscenza del contenuto di tale accordo direttamente dall' Avv.
nel corso di una riunione tenutasi presso la sede della Società in Siziano nel 2007( Pt_1
teste ); Testimone_1
4) Vero che nel corso del rapporto professionale con l'avv. più volte ho parlato con lui Pt_1 dell'accordo raggiunto con la signora in relazione alle parcelle da Controparte_2
emettere verso la Società a fronte delle prestazioni professionali ed in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, durante le riunioni aventi ad oggetto la gara dell'ON Comuni
Terre Viscontee e Basso Pavese nel 2015 inizio 2016, durante le riunioni avventi ad oggetto il ricorso da promuovere contro il nei primi mesi del 2015 e durante le Controparte_7
riunioni aventi ad oggetto la gara Comune di Massalengo nella primavera del CP_1
2015 ? (testi Avv. Mangiarotti, e Dott. Carmine Cozzolino). Testimone_1
5) Vero che l'avv. ha sempre confermato, nelle occasioni di cui sopra, che le parcelle Pt_1
da lui esposte erano concordate con la cliente e determinate negli importi in base al rapporto continuativo in essere con la stessa? (testi Avv. Mangiarotti, e Dott. Testimone_1
Carmine Cozzolino).
6) Vero che tale modus operandi era accettato e condiviso da tutti i professionisti incaricati dalla (testi Avv. Mangiarotti, e Dott. Controparte_1 Testimone_1
Carmine Cozzolino).
7) Vero che vi era accordo e consuetudine di tutti i professionisti incaricati dalla
[...]
ivi compreso l'avv. , di fornire gratuitamente consulenze legali o CP_1 Pt_1
tributarie, richieste telefonicamente o che implicassero brevi pareri scritti? (testi Avv.
Mangiarotti, e Dott. Carmine Cozzolino, Dott.ssa Claudia MAni). Testimone_1
pagina 5 di 37 - Sui progetti di fattura di cui al decreto ingiuntivo e prodotti dall'avv. si chiede Pt_1
ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
8) Vero che le competenze per le prestazioni professionali della vertenza
Tecnorecuperi/Comune San Genesio/Pizzamiglio ( doc.
9-1 fascicolo Avv. ) sono già Pt_1 state corrisposte all'avv. con fattura n. 19/2014 agli atti come da accordi intercorsi Pt_1
con lo stesso Avv. ? (testi e Avv. Antonella Mangiarotti). Pt_1 Testimone_1
9) Vero che ho inviato nell' ottobre 2015 per conoscenza all'avv. il contratto di Pt_1
avvalimento da me predisposto presso la e che mi si rammostra ( Controparte_1
doc. 9 .11 Avv. e doc. 16 fascicolo ) di cui alla specifica stragiudiziale Pt_1 CP_1
Comune Siziano/Piazzola Ecologica 2015 esposta dall' Avv. ? (testi Pt_1 [...]
e Avv. Antonella Mangiarotti). Tes_1
10) Vero che ho predisposto ed inviato il 19.04.2016 a mezzo e-mail all'avv. per Pt_1
conoscenza il contratto di avvalimento redatto che mi si rammostra ( doc. 17 fascicolo
) e perfezionato presso la GI RI S.r.l.? (testi , Avv. CP_1 Testimone_1
Antonella Mangiarotti e IE RI). - Sulla domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'avv. per inadempimenti nella gestione dei mandati affidatigli si chiede Pt_1
l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
11) Vero che l' Amministratore Unico della signora Controparte_1 CP_2
aveva conferito all'Avv. al momento della stipulazione dell' accordo
[...] Pt_1 professionale anche l'incarico di avviare e seguire ogni azione necessaria per il recupero delle spese legali vinte nelle procedure a lui affidate?
12) Vero che solo a seguito della revoca degli incarichi all' Avv. e al ricevimento delle Pt_1
specifiche per cui è causa, la signora , Amministratore Unico di Controparte_2
è venuta a conoscenza, tramite accesso al sito del Tar Lombardia, effettuato Controparte_1
alla presenza di Antonella Mangiarotti, e Carmine Cozzolino, di Testimone_1 sentenze amministrative alla stessa riferite e inerenti pratiche gestite dall'avv. ? (testi Pt_1
, Avv. Antonella Mangiarotti e Dr. Carmine Cozzolino). Testimone_1
13) Vero che una volta scaricate dal sito le sentenze di cui al punto che precede la signora
, Amministratore Unico di ha potuto Controparte_2 Controparte_1 constatare la mancata attivazione da parte dell'avv. circa il recupero delle somme Pt_1
liquidate in dette sentenze in favore della società? E nello specifico sentenze 2611/2015 – vertenza (doc.
9.3 fascicolo Avv. ), Persona_2 Controparte_8 Pt_1
2612/2015 ( vertenza 9.5 Avv. ) e Controparte_9 Pt_1
pagina 6 di 37 4631/2016 ( vertenza .
9.8 fascicolo Avv. Controparte_9
)? (testi e Avv. Antonella Mangiarotti). Pt_1 Testimone_1
14) Vero che nel periodo di mandato tra la e l' Avv. solo in due Controparte_1 Pt_1 circostanze l'avv. ha richiesto l'intervento dell'avv. Mangiarotti per il recupero delle Pt_1
somme portate da sentenze favorevoli e nello specifico: sentenza Tar Lombardia n.
2474/2016 Pizzamiglio/Comune di ed altra sentenza favorevole in vertenza CP_10 contro l' non oggetto del presente giudizio? (testi Controparte_11
e Avv. Antonella Mangiarotti). Testimone_1
15) Vero che solo a seguito della revoca degli incarichi all' Avv. ed al ricevimento Pt_1
delle specifiche per cui è causa la signora è venuta a conoscenza Controparte_2 dell'appello promosso da alla sentenza di I grado Pizzamiglio /Comune di Parte_2
Roncaro / e notificato all'Avv. ? (testi e Avv. Parte_2 Pt_1 Testimone_1
Antonella Mangiarotti).
16) vero che l' Avv. ha omesso di informare la signora della circostanza Pt_1 CP_1
Part relativa alla proposizione dell' appello da parte di alla sentenza di I° grado di cui al punto che precede (teste ); Testimone_1
17) Vero che l'avv. era stato sollecitato dai professionisti incaricati a presenziare alle Pt_1
varie riunioni nel corso del divenire della gara della necessità di portare avanti i giudizi nei confronti dell'ON Comuni Terre Viscontee / ON DE S.p.A. con la massima celerità poiché informato dagli stessi che uno dei comuni (Belgioioso) dell'ON era ostile all'aggiudicazione in capo all'unica partecipante rimasta . (testi Controparte_1
, Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). Testimone_1
18) Vero che in data 28.2.2015 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 934/15 (doc. 18 fascicolo ), ha confermato la sentenza TAR Lombardia 10/2014 che accertava il CP_1
diritto di a rimanere unico concorrente in gara e conseguentemente invitava la CP_1
stazione appaltante a procedere nelle operazioni di gara? (testi , Dott. Testimone_1
Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti).
19) Vero che a decorrere dai primi giorni di Marzo 2015 la signora Controparte_2 sollecitò più volte l' Avv. a dare immediata esecuzione a tale sentenza per conseguire Pt_1
l'aggiudicazione di un appalto di € 4.515.000,00 per la durata di anni 7 attraverso la proposizione di un giudizio di ottemperanza ? (testi , Dott. Carmine Testimone_1
Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). 20) Vero che solo nel giugno 2015 (a 4 mesi di distanza della pubblicazione della sentenza!!!) l'avv. ha proposto giudizio di Pt_1
pagina 7 di 37 ottemperanza al giudicato della sentenza di cui ai punti che precedono? (testi
[...]
, Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). Tes_1
21) Vero che in tali 4 mesi l'ON dei Comuni si è sciolta ed è stata posta in liquidazione con revoca della gara;
22) Vero che a seguito della revoca della gara di cui al capitolo che precede la Società non ha conseguito l'aggiudicazione della gara? (testi Controparte_1 [...]
, Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Antonella Mangiarotti). Tes_1
23) Vero che la Dr. Claudia MAni ha quantificato il danno derivante a Controparte_1 per la mancata aggiudicazione della gara in misura pari ad € 860.000,00 come da
[...]
perizia che mi si rammostra? (testi , Dott. Carmine Cozzolino, Avv. Testimone_1
Antonella Mangiarotti e dott.ssa Claudia MAni).
Si indicano quali testimoni (anche a prova contraria sui capitoli di prova di controparte) i signori:
1- Avv. Antonella Mangiarotti con studio in , via G. Frank n. 22; Pt_2
2- c/o via F.lli Cervi n. Testimone_1 Controparte_1
62/64 – Siziano;
3- Dott.ssa Claudia MAni con studio in , via Liutprando n. 3/F; Pt_2
4- Dott. Carmine Cozzolino con studio in Milano, via Bertani n. 6;
5- IE RI, Amministratore della GI RI S.r.l. con sede in
Besana Brianza, via Kennedy n. 10.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Milano:
In via principale: in ipotesi di riproposizione della domanda riconvenzionale da parte di dichiararla inammissibile per tardività dell'appello, in ragione di Controparte_1
tutto quanto esposto in narrativa;
In via subordinata: in ipotesi di riproposizione della domanda riconvenzionale da parte di
e della domanda di manleva da parte dell'appellante, ove venisse Controparte_1
ritenuto ammissibile e tempestivo l'eventuale appello incidentale, respingersi la domanda avanzata dall'appellata in via riconvenzionale, anche nella parte in cui pare finalizzata ad opporre un inesistente controcredito in compensazione nei confronti dell'avv. , in Pt_1 quanto inammissibile e/o infondata;
respingersi comunque l'eventuale domanda di
pagina 8 di 37 manleva/indennizzo, dell'avv. nei confronti della Compagnia esponente, sempre in Pt_1 quanto inammissibile e/o infondata, per tutte le ragioni, attinenti all'an ed al quantum, dedotte nel presente atto;
In via ulteriormente subordinata: tenendosi conto dell'effettivo pregiudizio subito dall'opponente odierna appellata, in caso di denegata condanna dell'avv. , contenere Pt_1 ogni pretesa di manleva/indennizzo, entro il massimale della polizza n. 250204782, pari ad €
516.500 e dello scoperto del 5%, che l'esponente Compagnia ha ritualmente eccepito, chiedendo che il Giudice ne faccia applicazione, ove del caso (stessi limiti anche per la
Polizza n. 371027680, ove in denegata ipotesi ritenuta operativa); in ogni caso con esclusione di indennizzo per le spese di resistenza, soccombenza e di manleva per eventuale condanna restitutoria dell' , per le ragioni tutte sopra esposte. Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. -iscritto al n. R.G. 43446/2018- l'avv.
chiedeva al Tribunale di Milano ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1 per la somma di € 197.775,13, a titolo di compensi professionali per attività Controparte_1
giudiziale e stragiudiziale, indicata in quindici note pro forma inviate alla cliente Controparte_1
con PEC 6.7.2017 e nella fatt. n. 11/2017.
[...]
L'avv. deduceva che il proprio credito per i compensi maturati fino al 23.5.2017 -data in Pt_1 cui era intervenuta la revoca dell'incarico- era stato oggetto di valutazione di congruità da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 24.5.2018, che lo aveva liquidato e quantificato in € 133.710,00, oltre spese e rimborso spese generali. L'avv. allegava di avere Pt_1 sostenuto esborsi per € 2.678,20 per la procedura di liquidazione da parte dell'Ordine degli Avvocati.
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 12.12.2018, Controparte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 24754/2018, contestando il credito azionato da controparte;
[...]
nello specifico:
- evidenziava di avere revocato il mandato professionale in data 23.5.2017, per il venir meno della fiducia nell'avv. ; Pt_1
- sosteneva che l'opposto non aveva osservato l'obbligo di presentare preventivi scritti e di illustrare alla cliente il livello di complessità di ciascun incarico;
pagina 9 di 37 - affermava che, dal 2011 fino alla revoca del mandato professionale, i rapporti economici tra le parti erano regolati da “un accordo verbale … interamente recepito in tutte le fatture”, in forza del quale doveva corrispondere all'Avv. € 2.500,00/3.000,00 Controparte_1 Pt_1
per i giudizi avanti al T.A.R. ed € 4.000,00/5.000,00 per i giudizi avanti al Consiglio di Stato, fatti salvi i procedimenti in cui l'Autorità Giudiziaria avesse condannato la controparte al pagamento in favore di di spese legali in misura superiore, dal Controparte_1
momento che, in tal caso, all'avv. sarebbe stato corrisposto il compenso liquidato in Pt_1
sentenza;
- rilevava che era venuta a conoscenza di negligenze e di gravi inadempimenti ascrivibili all'opposto, come omesse comunicazioni di sentenze intervenute, inerzie nel recupero di spese processuali, mancata attivazione di giudizi di ottemperanza alle sentenze, che avevano causato danni all'opponente;
- evidenziava che le notule emesse dall'avv. solo successivamente alla revoca Pt_1 dell'incarico erano “di entità sproporzionata e mai concordata”, o relative ad attività non prestate, o da non retribuirsi, o già compensate nella misura pattuita.
Infine, l'opponente eccepiva, in ogni caso, la compensazione dell'eventuale credito dell'avv.to con quello risarcitorio dalla stessa vantato, pari alle spese processuali non recuperate dalle Pt_1 controparti (€ 8.000,00 oltre accessori e oltre € 6.600,00 per Controparte_11 contributi unificati) e (€ 2.000,00), nonché al danno da lucro cessante causato Controparte_7 dalla tardiva proposizione -dopo quattro mesi- da parte dell'avv.to del giudizio di ottemperanza Pt_1
alla sentenza n. 10/2014 del TAR Lombardia, confermata dalla sentenza n. 934/2015 del Consiglio di
Stato, danno che la perizia di parte aveva stimato in € 860.000,00.
In forza di dette argomentazioni chiedeva la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo, il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, l'accoglimento della stessa in misura ridotta;
inoltre, in via riconvenzionale, domandava la condanna dell'avv. al risarcimento di tutti Pt_1
i danni causati alla nella misura che sarebbe stata accertata nel corso del Controparte_1
giudizio ovvero determinata dal Giudice in via forfettaria, con compensazione dell'eventuale credito dell'Avv. con quello risarcitorio vantato dall'opponente. Pt_1
In data 23.04.2019, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel suddetto giudizio
l'avv. Quest'ultimo contestava l'esistenza di un obbligo da parte del Parte_1
professionista di comunicare il preventivo dei costi delle prestazioni, essendo tutti gli incarichi oggetto di causa anteriori alla data del 29.8.2017, ossia all'entrata in vigore della modifica legislativa di cui alla L. 124/2017, che aveva introdotto tale obbligo (art. 1 co. 141 lett. d); negava l'esistenza pagina 10 di 37 dell'accordo verbale sui compensi dedotto da controparte, sostenendo che il valore delle prestazioni, considerato il rapporto pluriennale di fiducia, era invece convenuto all'esito di ciascun giudizio, avuto riguardo all'importanza e al pregio dell'attività svolta, oltre che all'esito favorevole o meno dell'iniziativa giudiziaria. Ricordava che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano aveva assunto la delibera di liquidazione delle parcelle de quibus per complessivi € 133.710,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, al termine di procedimento nel quale era Controparte_1 intervenuta per sostenere l'eccessività della pretesa dell'Avv. e per eccepire gravi Pt_1
inadempimenti di quest'ultimo; contestava ciascuno dei rilievi sollevati dall'opponente con riguardo alle note proforma e alla fatt. 11/2017 da lui prodotte in allegato al ricorso per ingiunzione e con l'istanza al Consiglio dell'Ordine (docc. 3 e 4 fasc. monitorio).
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da l'avv. Controparte_1
negava gli inadempimenti e la responsabilità ascrittigli, evidenziando: Pt_1
- di non essere stato incaricato per il recupero delle somme di cui alle sentenze dei Giudici
Amministrativi;
- di avere sempre adempiuto all'obbligo di comunicare alla cliente i provvedimenti giudiziari;
- che non vi era stata alcuna inerzia, da parte sua, nel promuovere il giudizio di ottemperanza relativamente alla pratica ” e che i tempi tecnici del giudizio non avrebbero CP_11
comunque consentito la conclusione della procedura di aggiudicazione dell'appalto prima dello scioglimento dell'ON di Comuni;
- che con provvedimento 14.5.2015 l'ON dei Comuni aveva revocato il bando di gara;
- di avere ottenuto dal TAR Lombardia, nell'interesse di Controparte_1
l'annullamento di detto provvedimento di revoca;
- di avere ottenuto, con altra sentenza, l'ordine all'ON di procedere alla conclusione del procedimento di gara;
Contestata anche la quantificazione del credito invocato da controparte, l'avv. chiedeva di Pt_1
essere garantito dal proprio assicuratore, da lui chiamato in causa, nella denegata Controparte_3
ipotesi di condanna.
In data 25.09.2019 si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza Controparte_3
della domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del proprio Controparte_1
assicurato ed evidenziando i limiti di polizza.
Con ordinanza 8.1.2020 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e in pari data venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 cpc, all'udienza del 15.02.2021 il nuovo pagina 11 di 37 giudice istruttore riteneva superflue le prove testimoniali precedentemente ammesse e considerando la causa matura per la decisione, revoca il provvedimento ammissivo delle prove orali e formulava proposta conciliativa, fissando l'udienza dell'11.5.2021 per la verifica del tentativo di conciliazione esperito. A tale udienza, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione transattiva, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Milano pronunciava, quindi, la sentenza n. 3028/2024, pubblicata in data
19.03.2024, che così disponeva: “Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: revoca il decreto ingiuntivo n. 24754/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data
2/8.11.2018 (R.G. 43446/2018); condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
, per le pratiche indicate in motivazione alle lettere A, C, D, E, F, H, N, P, R, compensi pari alla
[...] complessiva somma di € 77.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA e oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda fino al saldo;
respinge la domanda e l'eccezione riconvenzionali proposte dall'opponente; condanna a rifondere a Controparte_1 [...]
la metà delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidando tale frazione in € Parte_1
7.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e compensando fra queste parti la restante metà; condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_3 le spese del presente giudizio, liquidate in € 14.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso
[...] forfettario spese generali e CPA. Sentenza esecutiva”.
Il giudice di prime cure, in sintesi, rilevava che, dall'esame della documentazione in atti, non vi era prova di accordi tra le parti relativamente ai compensi spettanti all'avv.to . Pertanto, il Tribunale Pt_1
riteneva che i compensi dovuti a quest'ultimo dovevano essere determinati secondo i parametri stabiliti dai decreti ministeriali DM 20.7.2012 n. 140 e DM 10.3.2014 n. 55, a seconda dell'epoca in cui la singola prestazione professionale era stata ultimata, oppure ancora secondo la liquidazione effettuata dal Giudice in sentenza.
Il giudice di prime cure esaminava, pertanto, le singole pratiche indicate dall'avv.to e Pt_1
rilevava che per tutte mancava nel ricorso monitorio l'indicazione del valore di ciascuna pratica, indispensabile ai fini della liquidazione del compenso sulla scorta dei citati decreti ministeriali.
Per alcuni procedimenti il legale non aveva indicato il valore della causa neppure nel successivo giudizio di opposizione, per cui il Tribunale affermava che, per tali posizioni, non poteva farsi luogo a liquidazione del compenso.
Per altri procedimenti, invece, detto valore, pur assente nel ricorso monitorio, era stato dedotto dall'avv.to in comparsa di costituzione e non era stato contestato da controparte, per cui il primo Pt_1
pagina 12 di 37 giudice procedeva a determinare il corrispettivo dovuto a parte opposta sulla scorta dei DM 140/12 e
55/14.
Per altri procedimenti il giudice rilevava che il compenso richiesto dall'avv.to era, Pt_1 senz'altro, dovuto in quanto corrispondente all'importo liquidato in sentenza dal giudice.
Il Tribunale escludeva, poi, la sussistenza degli inadempimenti dell'avv.to dedotti Pt_1 dall'opponente, in quanto risultava documentalmente che quest'ultimo aveva comunicato l'esito dei giudizi, trasmettendo le relative sentenze a mezzo posta elettronica, mentre non era dimostrato che l'opposto era stato incaricato di recuperare le spese processuali dei procedimenti indicati dall'opponente.
Infine, il primo giudice rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per euro
860.000 proposta da osservando che il ritardo imputato a parte opposta era Controparte_1
contenuto, l'opponente non aveva dimostrato di aver sollecitato il difensore ad agire e non aveva dedotto elementi idonei a porre in luce inadempimenti o inesatti adempimenti dell'opposto, né a quantificare il preteso danno, mentre la perizia di parte prodotta da non era, di per sé, CP_1
idonea a provare dell'ingente pregiudizio economico allegato, pari a 860.000,00 euro.
Di conseguenza, il giudicante, rigettando la domanda di risarcimento danni svolta contro l'avv.to
, dichiaravva il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei Pt_1
confronti di Controparte_3
Infine, il giudice, anche tenuto conto della riduzione dell'importo riconosciuto come dovuto a parte opposta, compensava per metà le spese processuali tra le parti, ponendo l'altra metà a carico di con condanna di quest'ultima anche a rifondere le spese sostenute da Controparte_1
in base al principio di causalità. Controparte_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'avv. , formulando tre motivi di Parte_1
censura.
In data 24.07.2024 si è costituita nel presente giudizio chiedendo: Controparte_1
- di respingere l'appello proposto dall'avv. , perché infondato in fatto ed in diritto, e, per Pt_1
l'effetto, di confermare il capo della sentenza n. 3028/2024 di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 24754/2018 e di rigetto della domanda avanzata dall'avv. di Parte_1
pagamento delle parcelle indicate in motivazione alla lettere B, G, I, L, M, O, Q;
- conseguentemente ha chiesto di condannare l'appellante alla restituzione in favore di dell'importo indebitamente già percepito in forza della provvisoria Controparte_1
pagina 13 di 37 esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta in primo grado, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 13.02.2020 sino alla data di restituzione, e nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Parte appellato ha, altresì, proposto appello in via incidentale, per i motivi ivi dedotti.
In data 31.07.2024 si è costituita nel presente giudizio anche invocando: Controparte_3
- l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività della notifica ad opera di
[...]
CP_1
- in via subordinata, il rigetto della riproposta domanda riconvenzionale ad opera di
[...]
e della conseguente domanda di manleva da parte dell'appellante, in quanto CP_1
inammissibile e infondata;
- in via ulteriormente subordinata, ha domandato di limitare ogni pretesa di manleva e indennizzo entro il massimale della polizza n. 250204782, pari ad euro 516.500,00, tenuto anche conto dello scoperto del 5%, nonché di applicare gli stessi limiti anche per la polizza n. 371027680, se ritenuta operativa, e di escludere, in ogni caso, l'indennizzo per le spese di resistenza e soccombenza, nonché l'operatività della manleva con riferimento all'eventuale condanna restitutoria dell'assicurato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.09.2024 il consigliere istruttore, applicati gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato l'udienza del 18.02.2025 –poi rinviata d'ufficio al 17.6.2025- per la remissione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnando altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 18.02.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli scritti conclusivi, la causa all'udienza del 17.6.2025 è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio di detta udienza e decisa in data 2.7.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo d'impugnazione l'avv. contesta la sentenza di primo grado nella parte Pt_1
in cui il Tribunale ha ritenuto di dover procedere a una nuova liquidazione delle parcelle. L'appellante pagina 14 di 37 sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi solamente sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
L'avv.to argomenta che, nel caso in esame, la cliente, in sede di opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo, non aveva sollevato alcuna questione relativa all' an delle prestazioni giudiziali svolte avanti il TAR Milano e il Consiglio di Stato, essendosi limitata a contestazioni generiche riguardanti le sole pratiche di natura stragiudiziale.
Evidenzia come la giurisprudenza affermi che, in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato, il giudice può procedere alla rideterminazione della somma riconosciuta al legale se il cliente contesta la violazione dei criteri di redazione della parcella e la non congruità degli importi.
Tuttavia, nel caso in esame, l'appellante sostiene che non avrebbe sollevato Controparte_1
alcuna contestazione specifica riguardante l'an delle prestazioni giudiziali e che in ordine al quantum non avrebbe mosso contestazioni sulla non congruità degli importi liquidati rispetto ai parametri ministeriale, essendosi invece limitata ad affermare, per un verso, di aver già pagato le prestazioni di cui alla parcella n. 1 (lett. B della sentenza) e, per altro verso, l'esistenza di un accordo verbale tra le parti con cui sarebbero stati convenuti importi assai al di sotto dei minimi liquidabili secondo i parametri di legge.
A detta dell'appellante, l'opponente non aveva invece sollevato contestazioni sull'avvenuta esecuzioni delle prestazioni da parte del professionista o sulla violazione dei criteri di liquidazione.
In particolare, l'avv.to evidenzia che la aveva chiesto di dichiarare Pt_1 Controparte_1
l'insussistenza del credito azionato in via monitoria unicamente perché vi sarebbe stato un diverso accordo sul quantum, alcune prestazioni sarebbero state già pagate, non erano stati presentati preventivi scritti da parte dell'avv. , il quale non avrebbe neppure rappresentato la complessità Pt_1
degli incarichi e avrebbe svolto negligentemente il mandato, non informando, in un caso, la parte assistita dell'avvenuta proposizione di un appello della controparte. Inoltre il legale avrebbe tardivamente proposto un giudizio di ottemperanza provocando a quest'ultima un danno economico ingente, per cui il credito azionato in via monitoria, secondo , era da dichiararsi estinto per CP_1
compensazione con il maggior risarcimento spettante all'opponente.
L'avv.to rileva che tutte queste eccezioni erano state correttamente rigettate dal Tribunale, il Pt_1
quale, tuttavia, aveva comunque ritenuto di esaminare il quantum delle singole parcelle, esorbitando così dai limiti dell'art. 112 c.p.c., quantomeno per le prestazioni giudiziali, poiché per esse non vi erano contestazioni specifiche riguardanti l'avvenuta esecuzione dell'attività o la corrispondenza degli importi richiesti ai parametri ministeriali.
pagina 15 di 37 L'appellante sostiene che il giudice avrebbe dovuto tener fermo il credito del professionista nella misura già liquidata dall'Ordine degli Avvocati, secondo i parametri medi per tutte le prestazioni giudiziali amministrative, e procedere alla liquidazione dei compensi solo per le posizioni stragiudiziali contestate relativamente all' an.
L'avv.to chiede, pertanto, alla Corte d'Appello di riformare la sentenza, applicando Pt_1
correttamente il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il secondo motivo di gravame l'avv. contesta il capo della sentenza in cui il Tribunale Pt_1
ha ritenuto che la mancata espressa indicazione del valore delle singole pratiche, per le quali parte opposta chiedeva il pagamento del compenso, rendesse la domanda parzialmente nulla, per difetto di allegazione.
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nell'interpretazione degli atti di causa, fornendo una motivazione contraddittoria e illogica, e avrebbe violato gli articoli 163 e 164 c.p.c.. In particolare, il Tribunale avrebbe rilevato la nullità parziale della domanda per omessa indicazione del valore di ogni singola posizione, mentre le indicazioni di valore erano presenti negli atti processuali e nelle relazioni trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
L'avv.to argomenta che, anche aderendo alla stretta interpretazione degli oneri di Pt_1
allegazione adottata dal Tribunale, la domanda dal medesimo proposta non poteva essere dichiarata nulla, in quanto, trattandosi di diritti eterodeterminati, era stato adeguatamente dedotto che il credito azionato era relativo a prestazioni professionali rese a favore della in relazione Controparte_1 alle posizioni sottoposte al parere di opinamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, espressamente richiamate nel ricorso monitorio e dettagliate nell'istanza al medesimo allegata. I fatti costitutivi della domanda erano stati, dunque, adeguatamente delineati, anche con il rinvio alla documentazione allegata e in particolare alle singole parcelle trasmesse al Consiglio dell'Ordine, per cui alcun dubbio avrebbe dovuto esserci sul valore di riferimento da considerare ai fini della liquidazione.
Inoltre, anche volendo seguire la prospettiva del Tribunale, quest'ultimo, rilevata d'ufficio la nullità della domanda per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, cpc, avrebbe dovuto assegnare a parte opposta un termine per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., cosa che non è stata fatta, avendo, invece il giudice respinto parzialmente la domanda per nullità parziale della stessa, senza procedere ad assegnare il termine per la relativa integrazione.
Secondo l'avv.to , la nullità della citazione si verifica solo quando l'esposizione dei fatti Pt_1
costituenti le ragioni della domanda è omessa o assolutamente incerta;
nel caso in esame, l'allegazione pagina 16 di 37 nel ricorso monitorio era, invece, ampiamente sufficiente, come era dimostrato dalle ampie difese svolte dall'opponente sulle singole pratiche oggetto di domanda.
Pertanto l'appellante chiede alla Corte d'Appello di riformare la sentenza, confermando il decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminando i compensi delle prestazioni professionali relativamente alle parcelle indicate in sentenza con le lettere B, G, I, L, M, O, Q, per le quali il
Tribunale ha dichiarato erroneamente la nullità della domanda.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato di non poter procedere alla liquidazione delle parcelle di cui alle lettere B, G, I, L, M, O, Q, per mancata indicazione del valore delle singole pratiche e per l'impossibilità da parte del giudice di esame diretto dei documenti prodotti.
In particolare, secondo l'avv.to , il primo giudice non si sarebbe accorto che le posizioni Pt_1
G, I e L riguardavano la stessa vicenda sostanziale che aveva visto l'opponente contrapposta all'
[...]
il cui valore era di euro 4.515.000,00, come illustrato nella comparsa di CP_12
costituzione e attestato dalla stessa sentenza impugnata relativamente alla parcella lett. F, che pure riguardava la stessa vicenda, ed era stata invece liquidata dal Tribunale.
Richiamati i criteri citati dai decreti ministeriali 55/2014 e 140/2012 per la determinazione del compenso spettante all'avvocato, l'appellante evidenzia che il Tribunale, per applicare i parametri di legge, avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione allegata da parte opposta e non solo gli atti introduttivi e in tal modo avrebbe agevolmente individuato il valore delle singole pratiche.
A detta dell'appellante, un esame anche solo sommario del fascicolo di parte opposta, o anche solamente delle relazioni relative alle singole pratiche depositate al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di cui ai docc. 43.1 – 43.14, avrebbe consentito al primo giudice di verificare agevolmente il valore delle pratiche di cui aveva, invece, rifiutato la liquidazione in sentenza. In particolare, per gli incarichi di cui alle lettere B, M e Q lo scaglione applicabile era tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, mentre per la pratica di cui alla lettera O era indeterminabile, come risultava dalle relazioni prodotte sub docc. 43.1, 43.12, 43.11 e 43.14.
Pertanto, evidenzia l'avv.to , il riferimento alle singole prestazioni professionali svolte a Pt_1 favore dell'opponente era sufficiente per delineare compiutamente la causa petendi, mentre il richiamo alla documentazione prodotta nei termini per le preclusioni istruttorie valeva ad individuarne il valore, ai fini dello scaglione applicabile per la liquidazione del compenso.
Osserva l'appellante che, se il Tribunale avesse posto la dovuta attenzione all'esame della narrativa dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di costituzione, si sarebbe agevolmente pagina 17 di 37 reso conto che i giudizi di cui alle lette G, I e L riguardavano sempre la stessa vicenda sostanziale, per cui l'indicazione del valore fatta per detta posizione doveva ritenersi estesa a tutti i giudizi relativi alla medesima vicenda: le parcelle n. 2 (docc. 43.2 e 45) e n. 3 (docc. 43.3 e 46) erano state liquidate dal giudice in sentenza alle lettere C e D con riferimento all'indicazione di valore effettuata in comparsa di costituzione dell'opposto, tuttavia tale indicazione doveva reputarsi chiaramente estesa anche al caso di cui alla lettera G.
Inoltre, il doc. 23 allegato alla comparsa, e ivi espressamente richiamato, ossia la sentenza del
TAR Milano 2611/2015, rendeva evidente che si trattava del giudizio di ottemperanza della sentenza n.
10/2014 dello stesso Giudice Amministrativo, di cui alla parcella n. 2, trattata in sentenza alla lettera
C). Pertanto il valore delle due posizioni non poteva che essere lo stesso.
L'appellante prosegue evidenziando che la parcella n. 9 –identificata in sentenza con la lettera I- era inerente all'appello tra e relativamente al Controparte_1 Controparte_13
medesimo bando, cui si riferivano le posizioni sopra citate, come era stato chiarito nel paragrafo 3.9 della comparsa di costituzione.
Inoltre, con la comparsa di costituzione parte opposta aveva prodotto la sentenza del Consiglio di
Stato n. 2520/2016, da cui emergeva che la stessa aveva concluso l'appello avverso la sentenza del
TAR Milano n. 2612/2015 (pure prodotta sub doc. 34), con cui era stato definito il ricorso 1611/2015, di cui alla parcella elencata nell'istanza di liquidazione con il n. 5 e trattata dal Giudice alla lettera F.
Stesso discorso valeva, secondo l'appellante, per la parcella di cui alla lettera L della sentenza
(corrispondente al n. 10 dell'elenco di cui all'istanza di liquidazione): al par.
3.10 della comparsa si chiariva trattarsi della medesima vicenda sostanziale di cui alla precedente parcella e, quindi, di cui alle altre posizioni che avevano contrapposto la all'ON Comune Lombarda, in Controparte_1
una controversia che si era sviluppata in una molteplicità di ricorsi e controricorsi.
L'appellante osserva che, se il primo giudice avesse esaminato le relazioni al C.O.A. ed i relativi fascicoli, si sarebbe sicuramente reso conto dell'identità della vicenda sostanziale trattata nelle pratiche qui in discussione.
L'avv.to ha, quindi, chiesto che la sentenza del Tribunale di Milano sia riformata e che i Pt_1
compensi al medesimo spettanti siano rideterminati alla luce dei criteri ministeriali e dell'esame doveroso degli atti relativi agli incarichi giudiziali dal medesimo svolti, con riferimento a tutte le posizioni non esaminate dal primo giudice di cui alle lett. B, G, I, L, M, O e Q della sentenza e, in particolare, con riferimento alle posizioni G, I ed L, stante l'identità della vicenda sostanziale sottostante, riguardante la medesima gara d'appalto indetta da parte dell' Parte_4
[...]
pagina 18 di 37 I tre motivi di appello principale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parzialmente fondati.
In primo luogo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, CP_1
opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva contestato non solo l'an, ma anche il quantum
[...]
della pretesa creditoria avanzata dall'avv.to , definendo a più riprese esorbitanti i compensi Pt_1
richiesti dal medesimo.
L'art. 2233, comma tre, c.c. stabilisce che l'accordo per la determinazione del compenso dell'avvocato è nullo, se non redatto per iscritto. La forma di tale contratto è, pertanto, richiesta ad substantiam, il che esclude la possibilità di provare per testimoni o tramite presunzioni l'accordo sul corrispettivo pattuito a favore del legale, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2725 c.c..
Nel caso di specie non vi è prova di un accordo scritto delle parti per la determinazione del compenso dovuto all'avv.to , né della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2725 c.c. per dare Pt_1
ingresso a una prova testimoniale o presuntiva. Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto indimostrato un accordo sui compensi del legale e ha fatto applicazione dei parametri di cui al dm
140/2012 o di cui al dm 55/2014, a seconda dell'epoca di completamento delle singole prestazioni di cui è stato richiesto il pagamento.
Tuttavia, l'applicazione dei parametri normativi previsti nei citati decreti presuppone l'individuazione del valore della singola pratica e non vi è dubbio che tale onere di allegazione incombeva sull'avv.to . Pt_1
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte che al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. n. 21522 del 20.8.2019; Cass. n. 9254 del
20.4.2006; Cass. n. 3627 del 13.4.199; Cass. n. 1513 del 19.2.1997; Cass. n. 2176 dell' 11.3.1997).
Il professionista, pertanto, è tenuto a dimostrare sia l'an del credito vantato, che l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la quantificazione del suo compenso da parte del giudice
(Cass. n. 9254 del 20.4.2006).
L'individuazione del valore di ciascuna pratica costituisce il primo elemento utile per l'applicazione delle Tariffe Professionali e la determinazione, quindi, del corrispettivo dovuto al professionista.
Nel caso di specie, l'avv.to , in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, non aveva indicato il Pt_1
valore delle singole pratiche e in sede di comparsa di costituzione aveva individuato detto valore solo pagina 19 di 37 per alcune posizioni. Inoltre, unitamente alla comparsa di costituzione aveva prodotto sub doc. 4 il fascicolo monitorio con le singole parcelle, privo tuttavia della documentazione, a suo tempo, prodotta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la liquidazione delle stesse, comprensiva di una relazione illustrativa per ogni posizione e dei singoli atti redatti dal legale. Neppure le singole parcelle allegate alla comparsa di costituzione specificavano il valore delle pratiche cui si riferivano.
non ha contestato il valore delle liti indicato da controparte in comparsa Controparte_1
di costituzione per talune posizioni, valore che, quindi, può senz'altro essere tenuto fermo, come stabilito dalla sentenza impugnata.
Come detto, tuttavia, tale allegazione è presente in comparsa solo per talune pratiche;
per le altre non è, invece, intervenuta tempestivamente la deduzione del relativo valore.
Infatti neppure in sede di prima memoria ex art. 183 cpc -che, come noto, costituisce il limite per le preclusioni assertive- l'avv.to aveva introdotto il valore di quelle pratiche per le quali lo stesso Pt_1
non era stato indicato in comparsa, né aveva prodotto documentazione utile in tal senso.
Solamente in sede di seconda memoria ex art. 183 cpc, infatti, l'odierno appellante ha depositato la documentazione a suo tempo prodotta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, comprendente, per ciascuna posizione, una relazione illustrativa indicante il valore della singola pratica, nonchè i singoli atti difensivi redatti.
Ne consegue che l'allegazione indispensabile per la quantificazione del compenso dell'avv.to
è pervenuta tardivamente per tutta una serie di posizioni. Pt_1
Queste ultime sono stati individuate dal Tribunale nelle pratiche contraddistinte in sentenza con le lettere B, G, I, L, M, O e Q.
In realtà, osserva la Corte che, come sostenuto dall'appellante, per le posizioni G, I ed L, gli atti di causa e la documentazione prodotta dall'avv.to con la comparsa di costituzione, e quindi entro Pt_1
il limite delle preclusioni assertive, consentiva l'individuazione del valore della pratica.
Infatti, dalla stessa narrativa sia dell'atto di citazione in opposizione di Controparte_1 sia della comparsa di costituzione dell'avv.to si evinceva chiaramente che dette posizioni G, I ed Pt_1
L riguardano la medesima vicenda sostanziale per la quale quest'ultimo in comparsa aveva individuato come valore lo scaglione tra euro 260.000 ed euro 520.000, trattandosi della gara indetta da l'
[...]
, relativa all'aggiudicazione di un appalto di 4.515.000,00 euro. Controparte_11
Entrambe le parti hanno narrato di detta vicenda che ha impegnato col Controparte_1 patrocinio dell'avv.to , in diverse contenziosi contro l' che, Pt_1 Controparte_11
come stazione appaltante, inizialmente aveva aggiudicato la gara a ON DE;
l'atto di aggiudicazione era stato poi annullato e l'Amministrazione avrebbe dovuto riattivare la procedura di pagina 20 di 37 gara e valutare se aggiudicarla alla , rimasta unica partecipante dopo l'esclusione della CP_1
ON DE. Si tratta, tra l'altro, della stessa vicenda posta dall'opponente alla base della propria domanda riconvenzionale.
Dalle allegazioni di entrambe le parti si evince, pertanto, che le parcelle dell'avv.to n. 2 (in Pt_1
sentenza sub let. C ), n. 3 (in sentenza sub let. D), n. 5 (in sentenza sub let. F ), n. 7 (in sentenza sub let. G), n. 9 (in sentenza sub let. I), n. 10 (in sentenza sub lett. L ) riguardano la vicenda della gara in esame indetta dall' Controparte_11
In sede di comparsa di costituzione l'avv.to aveva anche depositato le singole parcelle e Pt_1 dall'esame dell'oggetto riportato in ciascuna di esse emerge che riguardano la predetta vicenda giudiziale le note proforma relative ai Controparte_1 Controparte_14
procedimenti rg 777/2013 (n. 2 – let. C), rg 1304/15 (n.
3 - let. D), rg 1611/2015 (n. 5 – let F), rg
465/16 (n. 7 –let. G), rg 5722/16 (n. 10 - let. L), rg 410/2016 (n.
9 - let. I). Va solo rilevato che la numerazione delle parcelle contenute nel doc.
4.1 del fascicolo monitorio –prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione- parzialmente non coincide con quella riportata dalle parti negli atti di causa (in particolare la parcella n. 7 è ivi indicata sub 6, la parcella n. 10 è ivi indicata sub 9 e la parcella sub 9 e ivi indicata sub 8) e ciò non ha agevolato il lavoro del giudice.
Unitamente alla comparsa di costituzione parte opposta aveva prodotto anche le sentenze relative a tale vicenda della gara indetta da ON dei Comuni Terre Visconteee: la sentenza Tar Lombardia n.
10/2014, procedimento rg 777/2013, che aveva annullato la determinazione dell'ON di Comuni del
12.2.2013 n. 34; la sentenza del Consiglio di Stato n. 934/2015, procedimento rg 2866/2014, per la riforma della sentenza del Tar Lombardia n. 10/2014; la sentenza Tar Lombardia n. 2611/15, procedimento rg 1304/2015, di ottemperanza della sentenza n. 934/2015 del Consiglio di Stato;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/16, procedimento rg 410/2016 per la riforma della sentenza del
Tar Lombardia n. 2612/2015; la sentenza del Tar Milano n. 2612/2015, procedimento rg 1611/2015, per l'annullamento della delibera n. 63/2015 di ON dei Comuni di revoca del bando di gara;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 4631/2016, procedimento rg 1527/2016, per la riforma della sentenza n. 2611/15 del Tar Lombardia, concernente l'ottemperanza della sentenza Tar n. 10/2014; la sentenza del Consiglio di Stato n. 2037/2017, procedimento rg 5722/2016, relativo alla richiesta di revocazione della sentenza n. 2520/16 del Consiglio di Stato.
Inoltre, con la comparsa di costituzione l'avv.to aveva prodotto anche il bando di gara di Pt_1
ON di Comuni Lombarda Terre Viscontee, di cui alla determinazione n. 217 del 10.10.2012, il provvedimento di revoca del bando n. 63 del 14.5.2015; il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del
Consiglio di Stato n. 934 del 2015, confermativa della sentenza del Tar n. 10/2014.
pagina 21 di 37 Anche dall'esame delle predette sentenze e della documentazione sopra indicata si evince che le parcelle qui in esame riguardavano la medesima vicenda della gara inizialmente aggiudicata a ON
DE, soggetto poi escluso.
Delle pratiche riguardanti detta vicenda sostanziale il Tribunale ha liquidato la n. 2 (let. C in sentenza), la n. 3 (let. D in sentenza) e la n. 5 (let. F in sentenza), affermando che l'avv.to in Pt_1
comparsa di costituzione aveva allegato per tali posizioni il valore corrispondente allo scaglione tra euro 260.000 e 520.000, che non era stato contestato da controparte.
In realtà, osserva la Corte, il medesimo valore è riferibile anche alle posizioni n. 7 (let. G) , n. 9
(let. I) e n. 10 (let. L), trattandosi della medesima vicenda.
LA PRATICA N. 7 – LETT. G) IN SENTENZA
In particolare, la pratica n. 7, indicata con la lettera G in sentenza ha ad oggetto prestazioni giudiziali rese nell'ambito del procedimento rg 465/2016, avanti al Tar Lombardia, tra
[...]
e si tratta pacificamente, per quanto allegato anche da CP_1 Controparte_12
, del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza Tar del 9.12.2015 n. 2611, sul CP_1 presupposto dell'inadempimento dell' rispetto al riavvio del procedimento di gara. Controparte_11
Per detta pratica deve, pertanto, ritenersi tempestivamente allegato il relativo valore, ai fini dell'applicazione dello scaglione di riferimento, trattandosi della medesima vicenda di cui alle pratiche
C, D ed F, già liquidate dal Tribunale.
Il compenso richiesto dall'avv.to nella nota pro forma n. 7 – let. G è pari ad euro 4.600, Pt_1
oltre accessori, e comprende, per le prestazioni rese nel procedimento rg 465/2016, avanti al Tar
Milano, la fase di studio, la redazione del ricorso in data 4.3.2016, l'esame della costituzione di controparte, la redazione della memoria in data 11.4.2016 e dell'istanza di rinvio del 13.1.2017, la discussione della causa all'udienza del 24.1.2017 e, per la fase cautelare, la redazione della relativa istanza e la relativa discussione all'udienza del 13.4.2016; nulla è stato invece esposto per la fase istruttoria.
Lo svolgimento di detta attività non è contestata da controparte ed è stata, comunque, documentata in atti.
Applicato lo scaglione sopra indicato tra euro 260.000 e 520.000, pure non contestato da controparte, e il DM 55/14, ratione temporis, riconoscendo le fasi di studio (euro 2.093), introduttiva
(euro 1.215), decisionale (euro 3.475) e cautelare (euro 1.890), applicando i parametri minimi previsti per i giudizi avanti al Tar, tenuto conto che si trattava di un giudizio di ottemperanza, si perviene all'importo di euro 8.673,00.
pagina 22 di 37 Pertanto, l'importo richiesto dall'avv.to di euro 4.600,00 oltre accessori di legge deve Pt_1 ritenersi, senz'altro, congruo e dovuto.
Sulle doglianze di in ordine alle prestazioni dell'avv.to relativamente alla CP_1 Pt_1
parcella in esame si tornerà invece in sede di esame dei motivi di appello incidentale, anticipando qui l'infondatezza delle stesse.
Deve, pertanto, riconoscersi all'avv.to l'importo aggiuntivo di euro 4.600,00, oltre Pt_1
accessori di legge, rispetto a quanto statuito dal Tribunale.
LA PRATICA N. 9 – LETT. I) IN SENTENZA
La pratica n. 9, indicata con la lettera I in sentenza, è invece relativa al giudizio avanti al
Consiglio di Stato rg 410/2016, relativo a , proposto Parte_5
contro la sentenza n 2512/15 del Tar Lombardia, terminato con la sentenza del Consiglio di Stato n.
2520/2016. Entrambe le sentenze sono state depositate dall'avv.to con la comparsa di Pt_1
costituzione.
La stessa opponente dava atto in citazione che la pratica era relativa sempre al contenzioso
ON Comuni / ON DE spa, precisando che aveva proposto appello al CP_11
Consiglio di Stato e si era quindi costituita con l'avv.to per chiedere il rigetto di CP_1 Pt_1 detto appello e la conferma della sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato aveva invece accolto l'appello, ma aveva compensato le spese di lite.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/2016 si evince che la compensazione era stata determinata dalla particolarità della questione esaminata, di natura quindi sicuramente complessa.
Anche relativamente alla pratica in questione deve, pertanto, ritenersi valida l'indicazione di valore contenuta in comparsa di costituzione tra € 260.000,01 e 520.000,00, tenuto conto che pure questo giudizio è connesso alla medesima vicenda ON . Controparte_15
Ciò detto, il compenso richiesto con la nota proforma n. 9 dell'avv.to reca un totale di Pt_1
euro 21.965,00 (19.100,00 più 15% spese generali), oltre accessori di legge, e comprende lo studio della controversia, l'esame del ricorso avversario, la redazione del controricorso in data 17.3.2016 e della memoria di replica dell' 11.4.2016, l'esame della memoria difensiva di controparte, la partecipazione dell'udienza pubblica del 28.4.2016 e l'esame della sentenza n. 2520/16; non viene indicata attività istruttoria e neppure la fase cautelare. Nel progetto di fattura sono quindi indicate solo le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
pagina 23 di 37 L'attività svolta dall'avv.to è documentata in atti e non contestata da controparte, che si è Pt_1
limitata a riconoscere un compenso di soli euro 5.000,00, conformemente ai presunti accordi intercorsi tra le parti, che, in realtà, si è già detto che sono rimasti indimostrati.
Tenuto conto del valore della lite, della particolare complessità delle questioni trattate – confermata anche dalla compensazione delle spese di lite da parte del Consiglio di Stato- e dell'attività difensiva effettivamente svolta, la Corte ritiene che possano essere applicati i parametri del dm 55/2014 per i giudizi avanti al Consiglio di Stato nella misura massima per la fase di studio (euro 8.505), data la complessità delle questioni, e per la fase introduttiva (euro 5.220), che ha contemplato la redazione di due atti difensivi, mentre per la fase decisionale (euro 6.950), che non ha previsto la redazione di atti ulteriori, possono applicarsi i parametri medi. In tal modo si perviene all'importo di euro 20.675,00, oltre spese generali ed accessori di legge, superiore a quello di 19.100,00 indicato dall'avv.to , Pt_1
che pertanto può ritenersi congruo.
Deve, pertanto, riconoscersi all'avv.to l'importo aggiuntivo di euro 21.965,00, oltre Pt_1
accessori di legge, rispetto a quanto statuito dal Tribunale.
LA PRATICA N. 10 – LETT. L) IN SENTENZA
Infine la pratica n. 10, indicata con la lettera L in sentenza, concerne il giudizio avanti al
Consiglio di Stato rg 5722/2016, terminato con la sentenza n. 2037/2017. Anche in questo caso la stessa opponente riferisce la pratica in esame al contenzioso con ON Comune/ON DE. In particolare si tratta del giudizio di revocazione della sentenza n. 2520/2016, di cui discorrono entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi in primo grado;
in tale giudizio era rimasta CP_1
soccombente, in quanto il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Anche per la pratica in oggetto, pertanto, il valore non può che essere quello sopra individuato, trattandosi, ancora una volta, della medesima vicenda.
L'avv.to nella sua nota proforma n. 10 ha richiesto l'importo di euro 13.800,00 (12.000 Pt_1
più 15% spese generali), oltre accessori di legge, per lo studio della controversia, la redazione del ricorso in data 11.7.2016, la preparazione dei relativi documenti, la formazione del fascicolo, l'esame dell'atto di costituzione avversario, la redazione della memoria di replica in data 10.3.2017, la partecipazione all'udienza di discussione del 23.3.2017, l'esame della sentenza n. 2037/17. Nulla è stato esposto per le fasi istruttoria e cautelare.
Lo svolgimento della predetta attività è documentata in atti e neppure specificamente contestata.
Applicati i parametri di cui al dm 55/14, considerati il valore e la natura particolare della causa,
l'attività difensiva concretamente svolta e la complessità tecnica delle questioni trattate, deve ritenersi pagina 24 di 37 congrua, nel caso di specie, l'applicazione dei valori medi per i giudizi avanti al Consiglio di Stato che, per lo scaglione 260.001-520.000, riconoscendo le soli fasi di studio (euro 4.725), introduttiva (euro
2.900) e decisionale (euro 6.950), porta alla somma di euro 14.575,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Pertanto deve ritenersi congruo l'importo richiesto dall'avv.to di euro 12.000,00, oltre Pt_1
spese generali e accessori di legge, per l'attività svolta nel giudizio di revocazione in esame.
Sulle doglianze di in ordine alle prestazioni dell'avv.to relativamente alla CP_1 Pt_1
parcella in esame si tornerà invece in sede di esame dei motivi di appello incidentale, anticipando qui l'infondatezza delle stesse.
Deve, pertanto, riconoscersi all'avv.to l'importo aggiuntivo di euro 13.800,00, oltre Pt_1
accessori di legge, rispetto a quanto statuito dal Tribunale.
Conclusivamente, rispetto a quanto già statuito dal Tribunale, deve pertanto riconoscersi all'avv.to , in relazione alle pratiche G, I, L, l'ulteriore compenso di euro 40.365,00, oltre Pt_1
accessori di legge.
Pertanto, tenuto conto che il Tribunale aveva già condannato a pagare all'avv.to CP_1
, la somma di euro 77.400,00, oltre spese generali ed oltre accessori di legge, quindi euro Pt_1
89.010,00, oltre accessori come per legge per le pratiche A, C, D, E, F, H, N, P, R, ne discende che in totale il credito accertato di quest'ultimo verso è pari ad euro 129.375,00, oltre accessori di CP_1
legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
In esecuzione del decreto ingiuntivo per il quale il Tribunale aveva concesso, in corso di causa, la provvisoria esecuzione, ha dato atto di aver già versato all'avv.to la Controparte_1 Pt_1 somma complessiva di euro 218.862,65, al lordo della ritenuta d'acconto di euro 30.753,30, di cui euro
197.775,13, come capitale portato dal decreto ingiuntivo.
L'importo del decreto ingiuntivo, comprensivo di spese forfettarie, era di euro 153.766,50, a fronte del minor importo di euro 129.375,00, qui riconosciuto. , in accoglimento della CP_1 domanda proposta sul punto, ha dunque diritto a vedersi restituire l'eccedenza versata, oltre interessi legali dal pagamento (Cass. n. 6942 del 23.3.2010; Cass. 23764 del 3.8.2023).
Con riferimento, invece, alle ulteriori posizioni, di cui alle lettere B, M, O, Q della sentenza impugnata, deve, invece, confermarsi quanto statuito dal Tribunale, ossia che l'avv.to non ha Pt_1
assolto al proprio onere di allegazione, prima ancora che di prova, non avendo allegato nei limiti delle pagina 25 di 37 preclusioni assertive, ossia entro la prima memoria ex art. 183 n. 1 cpc, il valore di ciascuna pratica, indispensabile per la determinazione del compenso al medesimo spettante.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto all'appellante principale per dette posizioni.
In ordine alle argomentazioni svolte dal medesimo nell'atto di appello, la Corte osserva che, in realtà, nel caso di specie, non si tratta di nullità della domanda ex art. 163, n 4, cpc, con conseguente applicazione dell'art. 164 cpc ai fini dell'integrazione della domanda nulla, per difetto di allegazione della causa petendi, ma semplicemente di mancato assolvimento dell'onere di allegazione in punto quantum che gravava sul professionista, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato.
APPELLO INCIDENTALE
Con riferimento all'appello incidentale di le controparti, in via Controparte_16
preliminare, hanno sollevato eccezione di inammissibilità per tardività dello stesso.
Osservano che la non ha notificato l'atto di appello nei termini di Controparte_1 legge, pertanto l'appello incidentale proposto dalla medesima contro il rigetto della domanda riconvenzionale dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché tardivo.
Evidenziano che l'avv. ha appellato solo i capi della sentenza di primo grado relativi alla Pt_1
richiesta di compenso per l'attività professionale svolta. Se la avesse voluto Controparte_1
impugnare il rigetto della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto farlo con un appello principale autonomo. ha notificato la sentenza del Tribunale di Milano il 10 aprile 2024, Controparte_1
facendo decorrere il termine breve di impugnazione. Non avendo proposto appello principale entro questo termine, secondo le controparti non avrebbe potuto proporre un appello incidentale tardivo. In particolare, viene evidenziato che il predetto appello incidentale non riguarda l'oggetto dell'appello principale e non è stato determinato dallo stesso, ma concerne una domanda diversa;
il giudizio del
Tribunale sulla domanda riconvenzionale era autonomo e doveva essere censurato entro i termini di legge. non avrebbe potuto, dunque, riaprire un giudizio sulle parti della Controparte_1
sentenza già passate in giudicato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale è infondata.
L'art. 334 c.p.c. consente alle parti contro le quali sia stata proposta impugnazione, di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, con il solo effetto di condizionare l'efficacia di tale impugnazione tardiva alle sorti dell'impugnazione principale, che, se dichiarata inammissibile o improcedibile, fa venir meno gli pagina 26 di 37 effetti di quella incidentale. La norma è precisamente rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (così Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 6470 del 24 aprile 2012). In termini inequivoci si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26139 del 5 settembre 2022; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord. n. 15100 del 29 maggio 2024).
Con il primo motivo di appello incidentale lamenta l'erroneità della Controparte_1
sentenza di prime cure nella parte in cui il giudicante ha ritenuto non provati gli inadempimenti di controparte nell'esecuzione degli incarichi affidati, benché le gravi negligenze del professionista emergano dal testo delle sentenze definitive dei giudizi patrocinati dal medesimo;
in queste ultime si leggerebbe, infatti, che l'avv.to non aveva dato prova dell'alterazione della par condicio e dei Pt_1
pregiudizi patiti da Controparte_1
In riforma della sentenza impugnata, quest'ultima ha pertanto chiesto che, accertato l'inadempimento di controparte, nulla sia dovuto all'avv.to in relazione alle pratiche indicate ai Pt_1
punti E ed L della sentenza.
Il motivo è infondato.
La difesa di dedica poche righe, di tenore assolutamente generico, a Controparte_1
sostegno del profilo in esame, limitandosi a sostenere che le negligenze del professionista emergerebbero dalle sentenze prodotte.
Non vengono individuate le sentenze richiamate e non sono specificamente delineati profili di inadempimento o inesatto adempimento dell'avv.to . Pt_1
Il richiamo, in sé, al tenore delle sentenze è poi, in ogni caso, irrilevante in assenza dell'allegazione delle specifiche negligenze imputate al professionista. Non sono neppure delineati gli argomenti che avrebbero condotto le predette sentenze a concludere sfavorevolmente alla Controparte_1
pagina 27 di 37 Con riferimento alle prestazioni di cui alla nota proforma n. 4, indicata con la let. E nella sentenza impugnata, la Corte condivide le argomentazioni svolte dal Tribunale, che ha evidenziato come l'esito negativo di un giudizio e la valutazione del giudice dello stesso circa la non completezza delle allegazioni non costituiscono, di per sé, in difetto di più precise deduzioni, prova di una negligenza del difensore. E' mancata del tutto, nel caso di specie, l'allegazione dello specifico inadempimento imputato al legale.
La nota proforma n. 10, corrispondente alla let. L in sentenza, è invece relativa al giudizio di revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 2520/2016, che aveva deciso sfavorevolmente alla , ribaltando la decisione del Tar, invece favorevole alla stessa. CP_1
In primo grado l'appellante aveva lamentato di aver dovuto pagare un contributo unificato di 9.000 euro a fronte di un ricorso dichiarato addirittura inammissibile, esito che renderebbe palese che alcun compenso è dovuto al legale. Tali argomentazioni non sono neppure riproposte in appello.
In comparsa di costituzione di primo grado, in ogni caso, l'avv.to aveva condivisibilmente Pt_1 evidenziato che, trattandosi di giudizio di revocazione, l'inammissibilità non è un esito anomalo, frutto di vizi processuali imputabili al difensore, come accade per altri procedimenti, ma costituisce uno dei possibili fisiologici esiti di detto giudizio.
Inoltre, a fronte delle generiche contestazioni mosse da controparte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'avv.to aveva specificamente dedotto in comparsa di costituzione che la Pt_1
linea difensiva e la proposizione di detto giudizio di revocazione erano stati specificamente concordati con la cliente e che, trattandosi, peraltro, di questione di elevata complessità, la circostanza che il
Giudice non avesse accolto la tesi giuridica sostenuta in ricorso non poteva in alcun modo incidere sul diritto del legale ad ottenere il compenso per le prestazioni svolte.
Rispetto a tali argomentazioni, che la Corte condivide e ritiene di far proprie, alcuna replica puntuale è pervenuta da , né nei termini di preclusioni del procedimento di primo grado, né CP_1
in sede di appello.
Il ricorso per revocazione predisposto dall'avv.to risulta ampiamente argomentato e Pt_1
sostenuto da una pluralità di argomentazioni in fatto e in diritto. Il Consiglio di Stato ha esaminato le doglianze ivi espresse e ha ritenuto che le stesse entravano nel merito della decisione impugnata ed esulavano dai ristretti confini del giudizio revocatorio. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso è dipesa da tale valutazione e non da un vizio del rapporto processuale imputabile al difensore. A fronte di un ricorso impostato su argomentazione giuridiche plausibili e logicamente argomentate, la mancata condivisione da parte del giudice delle tesi proposte non può determinare il venir meno del compenso al difensore.
pagina 28 di 37 Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello incidentale impugna il capo della Controparte_1
sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il compenso relativo alle parcelle di cui alle lettere M, O, Q non fosse dovuto semplicemente per omessa indicazione del valore della pratica e non anche per mancato espletamento da parte dell'avv.to delle prestazioni di cui ha chiesto il Pt_1
pagamento.
Secondo l'appellante incidentale, infatti, se è vero, come argomentato dal Tribunale, che controparte non ha tempestivamente allegato il valore di dette pratiche, ai fini della relativa liquidazione, deve tuttavia rilevarsi che, prima di tutto, lo stesso non ha dato prova della stessa esecuzione delle prestazioni. Il giudice erroneamente non avrebbe ammesso le prove che avrebbero dimostrato lo svolgimento delle prestazioni in oggetto da parte di altri professionisti.
Pertanto chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte accerti che gli incarichi di cui alle lettere M, O e Q sono stati eseguiti, non dall'avv.to , ma dagli avv.ti Mangiarotti e dal dott. Pt_1
Carmine Cozzolino, per cui nulla è dovuto a controparte a titolo di compenso per dette pratiche.
La Corte osserva che il motivo in esame è assorbito dal rigetto sul punto dell'appello principale, con conferma del mancato riconoscimento del credito dell'avv.to con riferimento alle Pt_1
pratiche M, O e Q, per omessa indicazione del valore delle relative pratiche entro il termine per le preclusioni assertive.
Con il terzo motivo di appello incidentale censura la decisione del Controparte_1
giudice di primo grado nella parte in cui ha stabilito che i compensi spettanti all'avv. devono Pt_1
essere determinati secondo i parametri di cui al DM 20.7.2012 n. 140, o al DM 10.3.2014 n. 55, a seconda dell'epoca in cui la singola prestazione professionale è stata ultimata, oppure secondo la liquidazione effettuata dal Giudice in sentenza, senza invece tener conto, come previsto dall'art. 2233
c.c., degli usi intercorsi tra cliente e professionista nella determinazione del valore delle parcelle.
La difesa dà atto di aver prodotto tutte le fatture pagate al professionista dal 2011 al CP_1
2017, dalle quali emergerebbe che per i giudizi avanti al TAR era sempre stato corrisposto all'avv.to un importo di € 2.500,00/3.000,00, oltre accessori, e per i giudizi avanti il Consiglio di Stato una Pt_1
somma di €4.000,00/5.000,00, oltre accessori.
Conseguentemente, chiede, in via subordinata, che il Tribunale ridetermini l'ammontare dovuto al professionista in ragione degli usi intercorsi con l'odierna appellata e quindi applicando gli importi sopra riportati.
pagina 29 di 37 Il motivo è privo di fondamento.
In realtà si tratta di un tentativo di riproporre la tesi secondo cui le parti si erano accordate sul compenso dovuto all'avv.to prevedendo l'applicazione delle tariffe contenute sopra indicate da Pt_1
Controparte_1
Tale accordo, come detto, difetta di forma scritta e non è dimostrato.
Quanto agli usi di cui all'art. 2233 c.c., deve rilevarsi che l'ambito di applicazione degli stessi è oggi molto limitato e ormai residuale nella determinazione del compenso degli avvocati, tenuto conto della generale applicabilità dei parametri di cui ai dm 140/2012 e 55/2014.
L'art. 2233 c.c., infatti, pone un ordine gerarchico tra i criteri di determinazione del compenso, per cui, in assenza di accordo tra le parti, il corrispettivo del professionista deve essere in linea di massima determinato, in ordine successivo, secondo le tariffe e gli usi e, in mancanza, dal giudice
(Cass. n. 1900 del 25.1.2017; Cass. n. 1223/2003).
Per quanto concerne gli esercenti la professione forense, l'art. 13, comma 6, legge 247/2012, ha previsto che, qualora le parti non abbiano stabilito consensualmente il compenso dovuto all'avvocato, la sua determinazione deve avvenire tramite l'applicazione dei parametri stabiliti dal Ministero della
Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.
Dapprima il dm 140/2012 e poi il dm 55/2014 hanno introdotto parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali e stragiudiziali, per cui oggi la possibilità pratica di ricorso agli usi è praticamente azzerata.
Premesso che, nel caso di specie, le fatture prodotte, relative al periodo 2011-2017, hanno ad oggetto anche importi non in linea con quelli invocati da come compensi asseritamente CP_1
pattuiti per l'avv.to , deve, in ogni caso, rilevarsi che non sono configurabili, nel caso in Pt_1
discussione, né usi normativi- non allegati- né usi negoziali, che, per loro natura, “operano integrando
o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale
o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici” (Cass. n. 5135 del
6.3.2007). Gli usi negoziali non vanno, pertanto, confusi con la presunta prassi invalsa tra due contraenti, come sembra ritenere l'appellante incidentale.
Come detto, in realtà, quest'ultima cerca di far rientrare negli usi di cui all'art. 2233 c.c. i presunti accordi tra le parti per il compenso dell'avv.to che non è riuscita a dimostrare. Pt_1
Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 30 di 37 Con il quarto motivo di appello incidentale impugna il capo della Controparte_1
decisione con cui il giudice di prime cure ha respinto la sua domanda riconvenzionale di risarcimento relativa al danno da lucro cessante, che è collegato al ritardo con cui l'Avv. Pt_1
avrebbe proposto il giudizio di ottemperanza riferito alla vicenda / Controparte_11
ON DE, di cui si è già detto.
A detta di detto ritardo aveva consentito alla controparte Controparte_1 CP_11
i sciogliersi, impedendo a di aggiudicarsi l'appalto.
[...] Controparte_1
L'appellante in via incidentale sostiene che il giudice avrebbe erroneamente interpretato i fatti, ritenendo il ritardo del legale contenuto e che l'opponente non aveva provato di aver sollecitato il professionista. Il Tribunale, in tal modo, non aveva tenuto conto delle prove documentali in atti e non aveva erroneamente ammesso le prove testimoniali e la CTU richiesti.
circa l'entità del ritardo, ha osservato che un giudizio di Controparte_1
ottemperanza si esaurisce generalmente in tre settimane, specie se la pronuncia avviene inaudita altera parte. Sostiene, inoltre, che non spettava alla cliente sollecitare il professionista, ma a quest'ultimo attivarsi tempestivamente per chiedere la nomina di un commissario ad acta che, sostituendosi alla
Commissione di gara, avrebbe aggiudicato l'appalto; l'avv.to aveva invece atteso ben quattro Pt_1
mesi. Le prove testimoniali, prosegue , avrebbero dimostrato che la stessa aveva CP_1
ripetutamente sollecitato il legale affinchè promuovesse detto giudizio di ottemperanza.
Quanto alla perizia di parte -ritenuta dal Tribunale insufficiente per la prova del danno lamentato- l'appellante incidentale rileva che la stessa era funzionale alla richiesta di CTU per la determinazione del danno effettivo.
Concludendo sul punto, chiede che la Corte, in riforma della sentenza Parte_6
impugnata, accerti la condotta negligente dell'avv. e le riconosca il richiesto risarcimento del Pt_1
danno, quantificato in primo grado in euro 860.000.
Il motivo non può trovare accoglimento.
L'appellante nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo aveva evidenziato che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 934/2015, aveva confermato la sentenza del Tar Lombardia n.
10/2014, che aveva accertato il diritto di a rimanere l'unico concorrente in gara e aveva CP_1
invitato la stazione appaltante a procedere con le operazioni di gara. Solo nel giugno 2015, ossia dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza, l'avv.to aveva finalmente proposto Pt_1 giudizio di ottemperanza al giudicato, cosicché nel frattempo l'ON dei Comuni si era sciolta ed era stata posta in liquidazione, con revoca della gara. La , in tal modo, aveva perso CP_1
pagina 31 di 37 l'aggiudicazione di un appalto di euro 4.515.000,00, per la durata di sette anni, con un danno quantificato in euro 860.000,00 dalla perizia di parte prodotta.
L'avv.to , costituendosi in primo grado, aveva evidenziato che lo scioglimento della ON Pt_1
dei Comune non era certo allo stesso imputabile e che i recessi dei singoli Comuni erano intervenuti nel corso del 2015 e avevano determinato nel novembre 2015 la delibera di scioglimento. Anche
l'immediata proposizione del ricorso non avrebbe potuto evitare il recesso dei Comuni e quindi lo scioglimento dell'ON e non ci sarebbero stati, comunque, i tempi tecnici per l'aggiudicazione dell'appalto. Inoltre, per agire col giudizio di ottemperanza, occorreva preliminarmente che risultasse l'inadempimento dell'Amministrazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 934/2015, che aveva confermato la sentenza del Tar Lombardia n. 10/2014, non aveva affatto riconosciuto il diritto di all'aggiudicazione della gara. L'unica conseguenza della sentenza era Controparte_1
rappresentata dall'obbligo della stazione appaltante di riattivare la procedura di gara nominando una nuova Commissione, la quale avrebbe dovuto valutare se aggiudicare la gara, o meno, alla , CP_1 rimasta unica partecipante, dopo l'esclusione della ON DE. Non vi era, dunque, nessuno automatismo. Per effetto della sentenza, il procedimento amministrativo volto all'aggiudicazione della gara doveva ritenersi non concluso e questo imponeva la riattivazione del procedimento. La difesa dell'avv.to evidenziava che non era, tuttavia, attraverso la proposizione di ricorso per Pt_1 ottemperanza che si poteva riuscire a “costringere” l'Amministrazione alla ripresa della procedura di gara, difettando nella sentenza alcun ordine in tal senso. Il giudicato amministrativo aveva unicamente ad oggetto l'annullamento dell'atto di aggiudicazione, ma non poteva limitare in alcun modo le prerogative della PA in ordine all'esercizio del suo potere di autotutela e alle modalità in concreto di ri- esercizio della potestà amministrativa in ordine all'aggiudicazione, o meno, dell'appalto all'unica concorrente rimasta. Inoltre, l'avv.to evidenziava che, prima di un eventuale giudizio di Pt_1
ottemperanza, sarebbe stato necessario indurre l'Amministrazione a provvedere, ossia a concludere il procedimento avviato, e solo in caso di mancato adempimento, si poteva agire in via giurisdizionale.
Proprio a tale scopo l'avv. dava atto di aver inviato in data 6.3.2015 una diffida all' Pt_1 CP_11
ntimando alla stessa di concludere il procedimento di gara, all'esito del quale poteva risultare
[...]
aggiudicataria la (doc. 29 avv.to ). In tal modo il legale spiegava che intendeva CP_1 Pt_1 precostituire la condizione di inadempimento dell'Ente, per poi poter procedere giudizialmente contro la colposa inerzia dell'Amministrazione pubblica mediante ricorso avverso il silenzio-inadempimento, di cui all'art. 31 del Codice del Processo Amministrativo.
pagina 32 di 37 La difesa nulla ha replicato in ordine a dette precise ed argomentate difese Controparte_1 dell'avv.to , che appaiono conformi ai principi del processo amministrativo e alla Pt_1
documentazione prodotta.
Infatti, nella sentenza Tar n. 10/2014, a fronte della richiesta di di ottenere CP_1
l'aggiudicazione della gara, si legge che tale istanza “non può essere accolta in quanto l'accoglimento della domanda di annullamento dell'aggiudicazione non esaurisce, nel caso concreto, la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per
l'attribuzione del servizio in capo alla ricorrente” (doc. 28 avv.to ). Pt_1
Inoltre, il bando di gara (doc. 30 avv.to ) prevedeva alla Sezione n. 3) che “l'Ente procederà Pt_1 all'aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente ed idonea dalla Stazione appaltante”.
Da tali elementi documentali appare evidente, in conformità ai principi che reggono l'azione amministrativa, che l' aveva un margine discrezionale di scelta nel procedimento di Controparte_11 gara e che l'esclusione di ON DE e la presenza, a quel punto, di una sola offerta, quella di
, non comportava affatto l'automatica aggiudicazione dell'appalto a quest'ultima. CP_1
Inoltre, come evidenziato dall'avv.to , la sentenza, di cui controparte lamenta la tardiva Pt_1
attuazione, non prevedeva affatto un ordine alla stazione appaltante di riprendere la procedura di gara, per cui appare corretto che l'odierno appellante avesse, preliminarmente, inviato diffida all'Amministrazione in tal senso, al fine di precostituire un inadempimento della PA, da far poi risultare con gli strumenti previsti dal diritto amministrativo. L'avvio immediato del giudizio di ottemperanza, subito dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sarebbe stato, dunque, scorretto.
Pertanto, alcun ritardo più essere imputato all'avv.to , che risulta, invero, aver correttamente Pt_1
approntato una strategia difensiva adeguata alla fase in cui la controversia si trovava in quel momento, mentre la circostanza del sopravvenuto scioglimento dell'ON dei Comuni non è certo al medesimo imputabile.
Non a caso, come evidenziato dal Tribunale, non risulta che abbia sollecitato per CP_1 iscritto l'avv.to a proporre giudizio di ottemperanza prima dei quattro mesi indicati, mentre le Pt_1
prove orali dedotte dalla stessa sono state giustamente ritenute inammissibili dal Tribunale, per la genericità delle circostanze dedotte.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda di risarcimento danni proposta da Controparte_1
[...
peraltro basata su deduzione generiche anche in appello, che in alcun modo tengono conto delle puntuali difese di controparte.
pagina 33 di 37 Con il quinto motivo di appello incidentale impugna il capo della Controparte_1
sentenza con cui il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese legali sostenute da
[...]
. CP_3
La decisione, sottolinea l'appellante incidentale, si basa sul principio secondo cui l'attore deve rimborsare le spese processuali del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, se la chiamata in causa è stata necessaria a causa delle tesi infondate sostenute dall'attore stesso.
Confidando nell'accoglimento della sua domanda di risarcimento danni per inadempienza professionale dell'avv.to , chiede che venga conseguentemente revocata Pt_1 Controparte_1
anche la sua condanna al pagamento delle spese di . Controparte_3
Il motivo non può essere accolto.
Al rigetto della domanda riconvenzionale di relativa al danno da lucro Controparte_1
cessante, consegue, infatti, che la chiamata in causa di è stata determinata dalle infondate CP_3 domande dell'appellante incidentale, sulla quale, pertanto, devono gravare le spese legali della terza chiamata, in forza del principio di causalità.
SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale dell'appello comporta la riforma parziale della sentenza di primo grado e, pertanto, la rideterminazione della regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Infatti, come noto, la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Nel caso di specie l'avv.to aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per euro Pt_1
133.710,00, oltre 20.56,50 per spese generali ed oltre accessori di legge, quindi euro 153.766,50 oltre pagina 34 di 37 accessori di legge. Il Tribunale aveva revocato detto decreto e condannato a Controparte_1 pagare all'avv.to la minor somma di euro 77.400,00, oltre spese generali ed oltre accessori di Pt_1
legge, quindi euro 89.010,00, oltre accessori come per legge. Nella presente sede viene riconosciuto a favore dell'avv.to l'ulteriore importo di euro euro 40.365,00, oltre accessori di legge, per cui in Pt_1 totale il credito accertato di quest'ultimo verso è pari ad euro 129.375,00, oltre accessori di CP_1
legge.
deve, pertanto, ritenersi sostanzialmente soccombente rispetto alle domande CP_1 domande dall'avv.to e dunque deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio.
Le spese della fase monitoria restano invece a carico dell'avv.to , stante la riduzione Pt_1 dell'importo in sede di opposizione.
In forza del principio di causalità, deve essere anche condannata a pagare le spese di CP_1
lite di , la cui chiamata in causa, da parte dell'avv.to , è stata determinata dalle Controparte_3 Pt_1
infondate domande risarcitorie di . CP_1
Le spese di lite sopportate dall'avv.to , per il primo grado di giudizio, tenuto conto del Pt_1 dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase di trattazione, euro 4.253 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate dall'avv.to , per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi Pt_1 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm Controparte_3
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase di trattazione, euro 4.253 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da , per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi Controparte_3 parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in pagina 35 di 37 complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti affinchè sia dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'avv.to nei confronti di per la riforma della sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3028/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 19.3.2024 e notificata in data
10.4.2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna Controparte_1
a pagare a , a titolo di compenso professionale, la somma di Parte_1
euro 129.375,00, oltre accessori di legge ed oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo;
2) tenuto conto dell'importo già versato da in esecuzione CP_1 CP_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa dal Tribunale, condanna a restituire a l'importo Parte_1 Controparte_1
eccedente già incassato, oltre interessi legali dal pagamento;
3) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
4) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
rimborso delle spese di lite di secondo grado, la somma di euro 9.991,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
5) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Controparte_3
rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
6) condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Controparte_3
rimborso delle spese di lite di secondo grado, la somma di euro 9.991,00 per compenso, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
7) dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13,
[...]
pagina 36 di 37 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa MA Caterina Chiulli
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