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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1177/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PARMA STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. NEBBIA LUCA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n 1195/2021 pubbl. il 29/12/2021 emessa dal Tribunale di
Rimini Sez. Unica Civile, nella persona della Dott. Federico Monaco nel procedimento rubricato al R.G.
2451/2017, oggetto della presente impugnazione ed in accoglimento del presente appello:
In via principale: pagina 1 di 8 in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n 1195/2021 pubbl. il 29/12/2021 emessa dal Tribunale di Rimini Sez. Unica Civile, nella persona della Dott. Federico Monaco nel procedimento rubricato al R.G. 2451/2017 per i motivi sopra esposti, e, pertanto,
- annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 642/2017 del Tribunale di Rimini perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la presenza dei gravi vizi e/o difetti dell'opera appaltata e conseguentemente dichiarare la responsabilità della società Cooperando in persona del suo legale Controparte_2 rappresentate pro tempore;
- accertare e dichiarare che i danni conseguenti ai vizi e difetti accertati sono pari ad Euro 13.922,00= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- accertati e dichiarati i gravi vizi dell'opera appaltata, disporre ex art. 1668 del codice civile la proporzionale diminuzione del corrispettivo d'appalto nella misura di Euro 13.922,00= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare la società in persona del suo legale rappresentate Controparte_3 pro tempore alla restituzione dei maggiori importi ricevuti dall'attore opponente per l'esecuzione del contratto d'appalto rispetto al prezzo complessivo dell'appalto come rideterminato all'esito del giudizio;
condannando la società in persona del suo legale rappresentate Controparte_3 pro tempore alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle somme non dovute e pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi legali a partire dal giorno del pagamento:
In via subordinata nel merito
- nella denegata ipotesi in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'esistenza di reciproche poste attive e passive tra il opponente e la società opposta e CP_4 conseguentemente procedere alla compensazione delle rispettive pretese, condannando la società
in persona del suo legale rappresentate pro tempore a CP_3 Controparte_2 corrispondere al opponente le somme delle quali quest'ultimo dovesse risultare creditore oltre CP_4 ad interessi dalla domanda o dall'inadempimento fino all'effettivo saldo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per l'appellato:
- In via principale e nel merito:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 2 di 8 RESPINGERE in quanto infondato in fatto e diritto l'appello proposto da in Parte_2 persona dell'amministratore pro-tempore avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1195/2021, G.I dott. Federico Monaco, emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 2451/2017. Vinte le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
concesso dal Tribunale di Rimini per l'importo di € 6.980,80, oltre accessori, in favore della
, a titolo di saldo del corrispettivo dei servizi svolti Controparte_3
presso il Condominio, deducendo:
- di aver stipulato in data 7.07.2015 con la un contratto di appalto avente ad CP_3
oggetto il “ripristino e tinteggiatura porzione facciate esterne e vano scala interno, rifacimento pavimentazione ballatoio piano primi e ripristino pavimentazione ballatoio piano secondo” ed “esecuzioni opere edili per demolizione e rifacimento porzione di muro in c.a. di pertinenza dello stabile”, e che a seguito delle lavorazioni eseguite la aveva emesso fatture per complessivi € CP_3
37.970,00 allegate al fascicolo monitorio;
- di aver versato all'appaltatrice secondo le modalità pattuite in contratto, più acconti, per complessivi Euro 30.990,00 e che una volta terminati i lavori, nel mese di gennaio 2016
l'amministratrice condominiale aveva denunciato verbalmente alla società appaltatrice la presenza di alcuni vizi e difetti, individuati nello spessore dei muri in prossimità delle persiane lato Rimini e lato San Marino per l'impossibilità di chiusura delle stesse e messa in pristino dell'impermeabilizzazione dei pluviali, dovuti alla non corretta esecuzione dell'opera.
2. Pertanto, l'opponente chiedeva di accertare i gravi vizi e/o difetti dell'opera CP_4
appaltata e dichiarare che i danni conseguenti ai vizi e difetti accertati erano pari ad Euro
13.922,00= o alla diversa somma da accertare in corso di causa;
disporre ex art. 1668 c.c. la proporzionale diminuzione del corrispettivo d'appalto nella misura di Euro 13.922,00= o nella diversa somma da accertare in corso di causa;
per l'effetto condannare la CP_3
alla restituzione dei maggiori importi ricevuti dall'opponente per l'esecuzione del contratto pagina 3 di 8 d'appalto rispetto al prezzo complessivo dell'appalto come rideterminato all'esito del giudizio;
in subordine procedere alla compensazione delle rispettive pretese, condannando la a corrispondere al opponente le somme delle quali quest'ultimo CP_3 CP_4
dovesse risultare creditore oltre ad interessi dalla domanda o dall'inadempimento fino all'effettivo saldo.
3. La Cooperativa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo di avere correttamente svolto la propria attività senza ricevere alcuna contestazione, neppure in forma orale, come dimostrato dall'avvenuta certificazione di fine lavori da parte del Direttore Lavori, Ing. dalla quale si evinceva “che le opere oggetto del contratto Parte_4
di cui allegato B sono state ultimate e che in data odierna è stata verificata la loro regolare esecuzione in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite”; deduceva inoltre che anche a seguito dell'invio di raccomandata a.r. datata 16 maggio 2016, con la quale si sollecitava il saldo dell'appalto, il aveva giustificato il ritardo a motivo che alcuni condomini non avevano CP_4
pagato gli oneri condominiali straordinari richiesti, senza nessuna contestazione in merito ad asseriti vizi, e che solo sei mesi dopo, ed a seguito di numerosi altri solleciti, veniva inviata formale pec di contestazione.
4. La causa, istruita mediante sfogo di prove orali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.
5. Il giudice di prime cure osservava che in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione ove il committente ne eccepisca l'inadempimento, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ma che in atti non vi era tempestiva contestazione alcuna quanto alla somma indicata, mentre le risultanze documentali e quelle emerse dalle dichiarazioni testimoniali consentivano di ritenere che l'opposta aveva provveduto alla corretta esecuzione delle proprie obbligazioni.
Quanto alla ctu richiesta da parte opponente, il Tribunale osservava che la stessa non poteva supplire alla deficienza delle allegazioni e offerte di prova tentando di compiere una pagina 4 di 8 indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone Parte_3
la parziale riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso di considerare le dichiarazioni testimoniali dei testi indotti dal , CP_4
supportati anche dalla documentazione prodotta, i quali avrebbero tutti confermato sia il riconoscimento dei vizi e difetti da parte della società cooperativa, sia l'impegno alla messa in pristino degli stessi, sia la tempestività delle denunce dei vizi sopravvenuti e occulti intervenuti successivamente alla verifica del 14.12.2015 – sia di quelle effettuate verbalmente (v. risposta ai Cap. 1, 3, 4 e 6 rese dai testi Ing. Sig.ra Pt_4 Testimone_1
e Sig. , sia di quelle documentalmente provate;
contestazione che riguardava Pt_5
ovviamente anche le somme richieste (si veda anche la CTP depositata in atti), nonché la puntualità delle contestazioni mosse nelle varie denunce dall'amministratrice del condominio alla società appaltatrice (v. risposta ai Cap. 1, 3, 4 e 6).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, risulterebbe provata la tempestività della denuncia dei vizi e difetti sopravvenuti effettuata dal nei CP_4
confronti della soc. Cooperativa e la specificità di tali contestazioni.
8. Con il secondo motivo si lamenta il rigetto della CTU richiesta dall'odierna appellante che il giudice di primo grado ha così motivato “D'altra parte la perizia stessa che viene prodotta da controparte…si sviluppa su tre stringati punti (dieci righe in tutto): tra l'atro porta all'evidenza, al punto 2:
“[…]e che il (fantomatico) sig. con esperienza nel campo della posa dei pavimenti(ma senza dare CP_5
neppure indicazioni di quale sia la professione di questo soggetto!!), abbia asserito come non sono state eseguite le opportune opere di impermeabilizzazione”; ma contestualmente l'architetto incaricato riconosce,
pagina 5 di 8 testualmente: “ma non lo si è potuto verificare personalmente”. Appaiono legittime e condivisibili in tal senso le deduzioni dell'opposta.”
9. Si deduce che anche tale deduzione appare palesemente errata in quanto l'Arch.
oltre a precisare in maniera specifica le problematiche rilevate, tutte Per_1
documentalmente comprovate da numerose fotografie depositate, faceva redigere idoneo preventivo a ditta specializzata del settore al fine di determinare puntualmente i lavori necessari alla messa in pristino. Pertanto, la CTU non poteva essere ritenuta esplorativa essendo stata provata una serie di problematiche insorte a seguito del completamento delle opere, costituite dal distacco degli intonaci, distacco dei coprimuro e infiltrazioni varie.
10. Con il terzo motivo si lamenta che nella sentenza sarebbe assente l'indicazione della normativa ritenuta applicabile al caso de quo, rendendo impossibile comprendere sulla base di quale norma lo stesso abbia dichiarato la tardività delle denunce da parte dell'amministratrice del Condominio, oggi appellante (ex art. 1667 c.c. o art. 1669 c.c. o altro) e i motivi della ritenuta genericità di siffatte contestazioni.
11. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondata la pretesa creditoria alla luce delle
“risultanze documentali” e “nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria”, deducendo, invece, che i testi avevano confermato le molteplici e tempestive denunce dei vizi sopravvenuti ed il fatto che la e i suoi dipendenti in più occasioni avevano CP_3
manifestato la volontà di effettuare i ripristini sull'opera già terminata.
Si deduce, pertanto, che ferma la tempestività ed efficacia della denuncia dei vizi per i motivi sopra esposti, l'onere probatorio (dell'avvenuto adempimento) incombente su parte opposta non sarebbe stato assolto, diversamente da quanto ex adverso sostenuto e ritenuto dal primo Giudicante.
12. Con il quinto motivo si lamenta la condanna dell'odierno appellante alle spese di lite.
13. Così riassunti i motivi di impugnazione, l'appello è infondato.
Dall'istruttoria orale è emerso che i vizi rilevati dall'amministratore del condominio
[...]
(cfr. verbale udienza 21.01.2020) sono stati denunciati per il tramite del direttore CP_6
dei lavori Ing. il quale a tale riguardo ha dichiarato: “ricordo un verbale di Parte_4
pagina 6 di 8 sopralluogo da me redatto con un elenco di cose da sistemare del 06.10.15; ho inviato una email a s
e alla amministratrice condominiale;
in risposta alla mia email del 07.10.15 hi Email_1
ricevuto un da parte dello del seguente tenore ovvero che aveva preso atto dei lavori Email_1
ed accettato il programma di finitura a breve termine; in data 14.12.15 quanto richiesto da sistemare è stato sistemato come da miarelazione.” (cfr. verbale udienza 21.12.2021).
14. Risulta pertanto evidente, in considerazione della specifica qualifica professionale rivestita dall'Ing. nell'appalto de quo e del chiaro tenore delle sue dichiarazioni, che Pt_4
nel caso di specie la ditta opposta ha fornito prova di aver eseguito a regola d'arte le lavorazioni affidategli dal Condominio, avendo provveduto ad eseguire le opere di ripristino concordate con il direttore dei lavori in occasione del sopralluogo congiunto del 6.10.2015.
In tal senso depone anche l'assenza di successive contestazioni scritte da parte dell'amministratore, e anche del direttore dei lavori, per il cui tramite erano state formalizzate le precedenti richieste di rifinitura delle lavorazioni inviate tramite pec alla ditta opposta, non potendo tenere in considerazione, a tale riguardo, le dichiarazioni rese dal condomino data la loro assoluta genericità quanto a tempi e modalità con cui CP_7
sarebbero avvenute le personali richieste di ripristino rivolte ai “lavoratori rumeni”.
15. Infine, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi dell'appellante, deve rilevarsi che nessuna contestazione di vizi delle opere è stata inviata alla ditta opposta neanche a seguito del primo sollecito di pagamento del saldo, e che non risulta neppure specificamente contestata l'allegazione difensiva della ditta opposta circa il fatto che l'amministratore aveva giustificato il ritardo a motivo dell'insolvenza di alcuni condomini.
Del tutto corretta, quindi, la decisione di rigettare la richiesta di CTU che nel caso di specie avrebbe un'evidente finalità esplorativa per le ragioni sopra esposte.
16. In conclusione l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
pagina 7 di 8 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_3
al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore di Controparte_3
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 05.02.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1177/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PARMA STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. NEBBIA LUCA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n 1195/2021 pubbl. il 29/12/2021 emessa dal Tribunale di
Rimini Sez. Unica Civile, nella persona della Dott. Federico Monaco nel procedimento rubricato al R.G.
2451/2017, oggetto della presente impugnazione ed in accoglimento del presente appello:
In via principale: pagina 1 di 8 in accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n 1195/2021 pubbl. il 29/12/2021 emessa dal Tribunale di Rimini Sez. Unica Civile, nella persona della Dott. Federico Monaco nel procedimento rubricato al R.G. 2451/2017 per i motivi sopra esposti, e, pertanto,
- annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 642/2017 del Tribunale di Rimini perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la presenza dei gravi vizi e/o difetti dell'opera appaltata e conseguentemente dichiarare la responsabilità della società Cooperando in persona del suo legale Controparte_2 rappresentate pro tempore;
- accertare e dichiarare che i danni conseguenti ai vizi e difetti accertati sono pari ad Euro 13.922,00= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- accertati e dichiarati i gravi vizi dell'opera appaltata, disporre ex art. 1668 del codice civile la proporzionale diminuzione del corrispettivo d'appalto nella misura di Euro 13.922,00= o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- condannare la società in persona del suo legale rappresentate Controparte_3 pro tempore alla restituzione dei maggiori importi ricevuti dall'attore opponente per l'esecuzione del contratto d'appalto rispetto al prezzo complessivo dell'appalto come rideterminato all'esito del giudizio;
condannando la società in persona del suo legale rappresentate Controparte_3 pro tempore alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle somme non dovute e pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi legali a partire dal giorno del pagamento:
In via subordinata nel merito
- nella denegata ipotesi in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'esistenza di reciproche poste attive e passive tra il opponente e la società opposta e CP_4 conseguentemente procedere alla compensazione delle rispettive pretese, condannando la società
in persona del suo legale rappresentate pro tempore a CP_3 Controparte_2 corrispondere al opponente le somme delle quali quest'ultimo dovesse risultare creditore oltre CP_4 ad interessi dalla domanda o dall'inadempimento fino all'effettivo saldo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per l'appellato:
- In via principale e nel merito:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 2 di 8 RESPINGERE in quanto infondato in fatto e diritto l'appello proposto da in Parte_2 persona dell'amministratore pro-tempore avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1195/2021, G.I dott. Federico Monaco, emessa nell'ambito del procedimento n. R.G. 2451/2017. Vinte le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
concesso dal Tribunale di Rimini per l'importo di € 6.980,80, oltre accessori, in favore della
, a titolo di saldo del corrispettivo dei servizi svolti Controparte_3
presso il Condominio, deducendo:
- di aver stipulato in data 7.07.2015 con la un contratto di appalto avente ad CP_3
oggetto il “ripristino e tinteggiatura porzione facciate esterne e vano scala interno, rifacimento pavimentazione ballatoio piano primi e ripristino pavimentazione ballatoio piano secondo” ed “esecuzioni opere edili per demolizione e rifacimento porzione di muro in c.a. di pertinenza dello stabile”, e che a seguito delle lavorazioni eseguite la aveva emesso fatture per complessivi € CP_3
37.970,00 allegate al fascicolo monitorio;
- di aver versato all'appaltatrice secondo le modalità pattuite in contratto, più acconti, per complessivi Euro 30.990,00 e che una volta terminati i lavori, nel mese di gennaio 2016
l'amministratrice condominiale aveva denunciato verbalmente alla società appaltatrice la presenza di alcuni vizi e difetti, individuati nello spessore dei muri in prossimità delle persiane lato Rimini e lato San Marino per l'impossibilità di chiusura delle stesse e messa in pristino dell'impermeabilizzazione dei pluviali, dovuti alla non corretta esecuzione dell'opera.
2. Pertanto, l'opponente chiedeva di accertare i gravi vizi e/o difetti dell'opera CP_4
appaltata e dichiarare che i danni conseguenti ai vizi e difetti accertati erano pari ad Euro
13.922,00= o alla diversa somma da accertare in corso di causa;
disporre ex art. 1668 c.c. la proporzionale diminuzione del corrispettivo d'appalto nella misura di Euro 13.922,00= o nella diversa somma da accertare in corso di causa;
per l'effetto condannare la CP_3
alla restituzione dei maggiori importi ricevuti dall'opponente per l'esecuzione del contratto pagina 3 di 8 d'appalto rispetto al prezzo complessivo dell'appalto come rideterminato all'esito del giudizio;
in subordine procedere alla compensazione delle rispettive pretese, condannando la a corrispondere al opponente le somme delle quali quest'ultimo CP_3 CP_4
dovesse risultare creditore oltre ad interessi dalla domanda o dall'inadempimento fino all'effettivo saldo.
3. La Cooperativa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo di avere correttamente svolto la propria attività senza ricevere alcuna contestazione, neppure in forma orale, come dimostrato dall'avvenuta certificazione di fine lavori da parte del Direttore Lavori, Ing. dalla quale si evinceva “che le opere oggetto del contratto Parte_4
di cui allegato B sono state ultimate e che in data odierna è stata verificata la loro regolare esecuzione in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite”; deduceva inoltre che anche a seguito dell'invio di raccomandata a.r. datata 16 maggio 2016, con la quale si sollecitava il saldo dell'appalto, il aveva giustificato il ritardo a motivo che alcuni condomini non avevano CP_4
pagato gli oneri condominiali straordinari richiesti, senza nessuna contestazione in merito ad asseriti vizi, e che solo sei mesi dopo, ed a seguito di numerosi altri solleciti, veniva inviata formale pec di contestazione.
4. La causa, istruita mediante sfogo di prove orali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.
5. Il giudice di prime cure osservava che in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione ove il committente ne eccepisca l'inadempimento, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ma che in atti non vi era tempestiva contestazione alcuna quanto alla somma indicata, mentre le risultanze documentali e quelle emerse dalle dichiarazioni testimoniali consentivano di ritenere che l'opposta aveva provveduto alla corretta esecuzione delle proprie obbligazioni.
Quanto alla ctu richiesta da parte opponente, il Tribunale osservava che la stessa non poteva supplire alla deficienza delle allegazioni e offerte di prova tentando di compiere una pagina 4 di 8 indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone Parte_3
la parziale riforma e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso di considerare le dichiarazioni testimoniali dei testi indotti dal , CP_4
supportati anche dalla documentazione prodotta, i quali avrebbero tutti confermato sia il riconoscimento dei vizi e difetti da parte della società cooperativa, sia l'impegno alla messa in pristino degli stessi, sia la tempestività delle denunce dei vizi sopravvenuti e occulti intervenuti successivamente alla verifica del 14.12.2015 – sia di quelle effettuate verbalmente (v. risposta ai Cap. 1, 3, 4 e 6 rese dai testi Ing. Sig.ra Pt_4 Testimone_1
e Sig. , sia di quelle documentalmente provate;
contestazione che riguardava Pt_5
ovviamente anche le somme richieste (si veda anche la CTP depositata in atti), nonché la puntualità delle contestazioni mosse nelle varie denunce dall'amministratrice del condominio alla società appaltatrice (v. risposta ai Cap. 1, 3, 4 e 6).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, risulterebbe provata la tempestività della denuncia dei vizi e difetti sopravvenuti effettuata dal nei CP_4
confronti della soc. Cooperativa e la specificità di tali contestazioni.
8. Con il secondo motivo si lamenta il rigetto della CTU richiesta dall'odierna appellante che il giudice di primo grado ha così motivato “D'altra parte la perizia stessa che viene prodotta da controparte…si sviluppa su tre stringati punti (dieci righe in tutto): tra l'atro porta all'evidenza, al punto 2:
“[…]e che il (fantomatico) sig. con esperienza nel campo della posa dei pavimenti(ma senza dare CP_5
neppure indicazioni di quale sia la professione di questo soggetto!!), abbia asserito come non sono state eseguite le opportune opere di impermeabilizzazione”; ma contestualmente l'architetto incaricato riconosce,
pagina 5 di 8 testualmente: “ma non lo si è potuto verificare personalmente”. Appaiono legittime e condivisibili in tal senso le deduzioni dell'opposta.”
9. Si deduce che anche tale deduzione appare palesemente errata in quanto l'Arch.
oltre a precisare in maniera specifica le problematiche rilevate, tutte Per_1
documentalmente comprovate da numerose fotografie depositate, faceva redigere idoneo preventivo a ditta specializzata del settore al fine di determinare puntualmente i lavori necessari alla messa in pristino. Pertanto, la CTU non poteva essere ritenuta esplorativa essendo stata provata una serie di problematiche insorte a seguito del completamento delle opere, costituite dal distacco degli intonaci, distacco dei coprimuro e infiltrazioni varie.
10. Con il terzo motivo si lamenta che nella sentenza sarebbe assente l'indicazione della normativa ritenuta applicabile al caso de quo, rendendo impossibile comprendere sulla base di quale norma lo stesso abbia dichiarato la tardività delle denunce da parte dell'amministratrice del Condominio, oggi appellante (ex art. 1667 c.c. o art. 1669 c.c. o altro) e i motivi della ritenuta genericità di siffatte contestazioni.
11. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondata la pretesa creditoria alla luce delle
“risultanze documentali” e “nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria”, deducendo, invece, che i testi avevano confermato le molteplici e tempestive denunce dei vizi sopravvenuti ed il fatto che la e i suoi dipendenti in più occasioni avevano CP_3
manifestato la volontà di effettuare i ripristini sull'opera già terminata.
Si deduce, pertanto, che ferma la tempestività ed efficacia della denuncia dei vizi per i motivi sopra esposti, l'onere probatorio (dell'avvenuto adempimento) incombente su parte opposta non sarebbe stato assolto, diversamente da quanto ex adverso sostenuto e ritenuto dal primo Giudicante.
12. Con il quinto motivo si lamenta la condanna dell'odierno appellante alle spese di lite.
13. Così riassunti i motivi di impugnazione, l'appello è infondato.
Dall'istruttoria orale è emerso che i vizi rilevati dall'amministratore del condominio
[...]
(cfr. verbale udienza 21.01.2020) sono stati denunciati per il tramite del direttore CP_6
dei lavori Ing. il quale a tale riguardo ha dichiarato: “ricordo un verbale di Parte_4
pagina 6 di 8 sopralluogo da me redatto con un elenco di cose da sistemare del 06.10.15; ho inviato una email a s
e alla amministratrice condominiale;
in risposta alla mia email del 07.10.15 hi Email_1
ricevuto un da parte dello del seguente tenore ovvero che aveva preso atto dei lavori Email_1
ed accettato il programma di finitura a breve termine; in data 14.12.15 quanto richiesto da sistemare è stato sistemato come da miarelazione.” (cfr. verbale udienza 21.12.2021).
14. Risulta pertanto evidente, in considerazione della specifica qualifica professionale rivestita dall'Ing. nell'appalto de quo e del chiaro tenore delle sue dichiarazioni, che Pt_4
nel caso di specie la ditta opposta ha fornito prova di aver eseguito a regola d'arte le lavorazioni affidategli dal Condominio, avendo provveduto ad eseguire le opere di ripristino concordate con il direttore dei lavori in occasione del sopralluogo congiunto del 6.10.2015.
In tal senso depone anche l'assenza di successive contestazioni scritte da parte dell'amministratore, e anche del direttore dei lavori, per il cui tramite erano state formalizzate le precedenti richieste di rifinitura delle lavorazioni inviate tramite pec alla ditta opposta, non potendo tenere in considerazione, a tale riguardo, le dichiarazioni rese dal condomino data la loro assoluta genericità quanto a tempi e modalità con cui CP_7
sarebbero avvenute le personali richieste di ripristino rivolte ai “lavoratori rumeni”.
15. Infine, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi dell'appellante, deve rilevarsi che nessuna contestazione di vizi delle opere è stata inviata alla ditta opposta neanche a seguito del primo sollecito di pagamento del saldo, e che non risulta neppure specificamente contestata l'allegazione difensiva della ditta opposta circa il fatto che l'amministratore aveva giustificato il ritardo a motivo dell'insolvenza di alcuni condomini.
Del tutto corretta, quindi, la decisione di rigettare la richiesta di CTU che nel caso di specie avrebbe un'evidente finalità esplorativa per le ragioni sopra esposte.
16. In conclusione l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
pagina 7 di 8 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_3
al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio in favore di Controparte_3
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 05.02.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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