Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 08/11/2021, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 01343/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, con ordine al Ministero resistente di pagare alla ricorrente l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 210 del 1992 rivalutato ai tassi di inflazione programmata oltre rivalutazione ed interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo;
nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
condannare il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 08/05/2012, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la << rivalutazione ai tassi d’inflazione programmata dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2°, L. 210/92, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa>> ed ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere alla stessa l’importo della ridetta indennità integrativa speciale rivalutata ai tassi d’inflazione programmata, oltre rivalutazione e interessi, sulle somme così rivalutate, fino al saldo.
Il Ministero della Salute ha proposto appello avverso la predetta sentenza davanti alla Sezione Lavoro e Previdenza della Corte d’Appello -OMISSIS- (rubricato al n. -OMISSIS- R.G.).
D’altronde, all’udienza del 04 luglio 2013 il difensore del Ministero della Salute ha dichiarato di rinunciare all’appello a spese compensate e i procuratori delle parti appellate hanno accettato la rinuncia: conseguentemente, la Corte d’Appello -OMISSIS-, con ordinanza datata 04 luglio 2013, ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
L’ordinanza è diventata definitiva, come certificato dalla Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte d’Appello -OMISSIS- in data 19/07/2018: conseguentemente, è divenuta definitiva anche la sentenza di prime cure del Tribunale di -OMISSIS-.
Tale decisione è stata spedita in forma esecutiva e notificata in data 12/08/2016 presso la sede di Roma (domicilio reale) del Ministero della Salute a mezzo del servizio postale.
Parte ricorrente, quindi, con ricorso depositato in data 28 luglio 2021, ha esperito il presente giudizio di ottemperanza formulando le domande indicate in epigrafe, lamentando l’infruttuosa scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto, per le esecuzioni forzate nei confronti della P.a., dall’art. 14, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in l. n. 30/1997 ss.mm.ii., nonché la perdurante inerzia del Ministero della Salute.
Nonostante la regolarità della notifica il Ministero resistente non si è costituito in giudizio,
All’esito dell’udienza del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come sopra detto, con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 08/05/2012, il Tribunale di -OMISSIS- ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la <<rivalutazione ai tassi d’inflazione programmata dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2°, L. 210/92, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa>> ed ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere all’istante l’importo della ridetta indennità integrativa speciale rivalutata ai tassi d’inflazione programmata, oltre rivalutazione e interessi, sulle somme così rivalutate, fino al saldo.
Nonostante il carattere definitivo della pronunzia, l’avvenuta notifica della stessa in forma esecutiva, e la decorrenza del termine dilatorio di 120 gg. menzionato nella parte in fatto che precede, l’Amministrazione non risulta aver provveduto all’adempimento integrale del comando promanante dal titolo giudiziario.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto, nei limiti di quanto ancora dovuto dal Ministero, alla luce di quanto disposto nella sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, e va, quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al relativo giudicato, provvedendo al pagamento integrale in favore della ricorrente – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014, con distrazione in favore dell’Avv. Luigi Delucchi, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie il ricorso, nei limiti e per le ragioni indicati in parte motiva, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come determinate nella decisione predetta e non ancora integralmente corrisposte.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, con distrazione in favore dell’avv. Luigi Delucchi, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.