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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2103/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI ELISA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'OMODARME CP_1 C.F._2
GIUSEPPE
Con la partecipazione del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Marti (PI), il 12 agosto 2017, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI), Anno 2017,
Per_ Parte II, Serie A, n°9 e che dalla loro unione era nata, il 3 luglio 2016, la figlia
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 5 dicembre 2024, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 12 agosto 2017 in Marti (PI), con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di San Miniato (PI), Anno 2017, Parte II, Serie A, n°9, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Per_
2) La figlia resta collocata prevalentemente presso la casa familiare, conseguentemente la dimora familiare sita in Montopoli in Val D'Arno (PI), via Dell'Arno n.22, individuata al
N.C.E.U. del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI),al Foglio di Mappa 19:
- Particella 498, subalterno 17, cat. A/2, classe 3, vani 5, R.C.E. € 420,91 (relativo all'appartamento con annesso il resede e l'orto);
- Particella 498, subalterno 30, cat. C/6, classe unica, mq. 15, R.C.E. € 58,10 (relativo al posto auto);
- Particella 498, subalterno 8, cat. C/6, classe unica, mq. 17, R.C.E. € 65,85 (relativo al garage), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre, SI.ra
, nell'interesse della figlia minore, ivi con lei stabilmente convivente, ed in Parte_1 ogni caso fino a quando la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Il padre ha già provveduto a togliere la propria residenza dalla casa familiare.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) La figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali, evitando denigrazioni a carico dell'altro genitore e delle relative famiglie;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4.a) egli non dovrà mai recarsi a prendere e/o riportare la figlia presso la casa familiare ma sarà la SI.ra a portarla presso la casa dei nonni e ad andare a riprenderla la sera al termine del Pt_1
Per_ proprio lavoro. Durante la settimana, per i giorni dal martedì al venerdì, la minore arriverà alla casa dei nonni con il pulmino della scuola subito dopo l'uscita (ore 13,00-13,30 circa, il martedì – giorno del tempo lungo – alle ore 16,00). La minore resterà con i nonni per tutto il pomeriggio mentre i genitori saranno a lavoro. Il SI. avrà, quindi, la possibilità di CP_1
trascorrere del tempo con la figlia tutte le sere, in base ai propri impegni lavorativi, dal rientro dal lavoro fino al momento in cui la madre si recherà a prenderla, oltre al sabato dalla mattina, indicativamente dalle ore 07,00-07,30 fino alla sera, indicativamente verso le ore 17,00.
4.b) La madre trascorrerà con la figlia la quotidianità serale infrasettimanale (cena e pernottamento), oltre alla domenica e il lunedì pomeriggio (giorno in cui la madre non lavora) dall'uscita della scuola. Per_
4.c) fino a quando la minore non manifesterà la volontà di restare a dormire con il padre presso la casa dei nonni paterni, sita in Marti, Montopoli in Val D'Arno 56020 (PI), via Mazzana
n. 11, dormirà tutte le sere con la madre presso la casa familiare.
Per_ Nel momento in cui la minore vorrà dormire con il padre (si auspica una ripresa completa dei rapporti padre-figlia se il SI. continuerà il percorso psicologico con il Dott. CP_1
), allora inizieranno a decorrere i fine settimana alternati padre/madre dal sabato Controparte_2
mattina dalle ore 07,00 alla domenica sera indicativamente verso le ore 21,00;
5) Durante le festività comandate, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Carnevale, Festa del papà, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, Festa della mamma,
2 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, compleanno della figlia, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il calendario dell'alternanza e verranno di volta in volta concordate tra loro;
Per_ durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In particolare, per eSIenze lavorative della SI.ra , la minore trascorrerà con la Parte_1
madre le ultime due settimane di agosto (14-31 agosto compresi), non potendo ella richiedere le ferie in altri periodi;
6) Il SI. verserà alla SI.ra tramite accredito con bonifico sul c/c CP_1 Parte_1
aperto presso la Credit Agricole Cariparma S.p.A., entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Qualora dovessero insorgere questioni relative alle spese straordinarie i genitori per quanto non diversamente concordato in questa sede, faranno riferimento alle linee guida del
Contr ;
8) L'assegno Unico e Universale verrà percepito al 100% dalla SI.ra per la figlia Parte_1
Per_
in aggiunta all'assegno di mantenimento corrisposto dal padre;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI. , in CP_1
Per_ aggiunta all'assegno di mantenimento per la figlia di cui al punto 6), verserà alla SI.ra
, tramite accredito sul c/c presso la Credit Agricole Cariparma S.p.A., entro e Parte_1
non oltre il giorno 13 di ogni mese, il 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare con la Banca Credit Agricole Cariparma S.p.A. pari ad € 425,00 corrispondenti alla propria quota parte;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatri oltre al documento di identità per la minore, anch'esso valido per l'espatrio ai sensi di Legge;
11) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 03/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2103/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BECONCINI ELISA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'OMODARME CP_1 C.F._2
GIUSEPPE
Con la partecipazione del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Marti (PI), il 12 agosto 2017, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI), Anno 2017,
Per_ Parte II, Serie A, n°9 e che dalla loro unione era nata, il 3 luglio 2016, la figlia
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 5 dicembre 2024, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 12 agosto 2017 in Marti (PI), con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di San Miniato (PI), Anno 2017, Parte II, Serie A, n°9, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Per_
2) La figlia resta collocata prevalentemente presso la casa familiare, conseguentemente la dimora familiare sita in Montopoli in Val D'Arno (PI), via Dell'Arno n.22, individuata al
N.C.E.U. del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI),al Foglio di Mappa 19:
- Particella 498, subalterno 17, cat. A/2, classe 3, vani 5, R.C.E. € 420,91 (relativo all'appartamento con annesso il resede e l'orto);
- Particella 498, subalterno 30, cat. C/6, classe unica, mq. 15, R.C.E. € 58,10 (relativo al posto auto);
- Particella 498, subalterno 8, cat. C/6, classe unica, mq. 17, R.C.E. € 65,85 (relativo al garage), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre, SI.ra
, nell'interesse della figlia minore, ivi con lei stabilmente convivente, ed in Parte_1 ogni caso fino a quando la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Il padre ha già provveduto a togliere la propria residenza dalla casa familiare.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) La figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali, evitando denigrazioni a carico dell'altro genitore e delle relative famiglie;
4) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4.a) egli non dovrà mai recarsi a prendere e/o riportare la figlia presso la casa familiare ma sarà la SI.ra a portarla presso la casa dei nonni e ad andare a riprenderla la sera al termine del Pt_1
Per_ proprio lavoro. Durante la settimana, per i giorni dal martedì al venerdì, la minore arriverà alla casa dei nonni con il pulmino della scuola subito dopo l'uscita (ore 13,00-13,30 circa, il martedì – giorno del tempo lungo – alle ore 16,00). La minore resterà con i nonni per tutto il pomeriggio mentre i genitori saranno a lavoro. Il SI. avrà, quindi, la possibilità di CP_1
trascorrere del tempo con la figlia tutte le sere, in base ai propri impegni lavorativi, dal rientro dal lavoro fino al momento in cui la madre si recherà a prenderla, oltre al sabato dalla mattina, indicativamente dalle ore 07,00-07,30 fino alla sera, indicativamente verso le ore 17,00.
4.b) La madre trascorrerà con la figlia la quotidianità serale infrasettimanale (cena e pernottamento), oltre alla domenica e il lunedì pomeriggio (giorno in cui la madre non lavora) dall'uscita della scuola. Per_
4.c) fino a quando la minore non manifesterà la volontà di restare a dormire con il padre presso la casa dei nonni paterni, sita in Marti, Montopoli in Val D'Arno 56020 (PI), via Mazzana
n. 11, dormirà tutte le sere con la madre presso la casa familiare.
Per_ Nel momento in cui la minore vorrà dormire con il padre (si auspica una ripresa completa dei rapporti padre-figlia se il SI. continuerà il percorso psicologico con il Dott. CP_1
), allora inizieranno a decorrere i fine settimana alternati padre/madre dal sabato Controparte_2
mattina dalle ore 07,00 alla domenica sera indicativamente verso le ore 21,00;
5) Durante le festività comandate, Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'anno, Capodanno,
Carnevale, Festa del papà, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, Festa della mamma,
2 giugno, 01 novembre, 08 dicembre, compleanno della figlia, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il calendario dell'alternanza e verranno di volta in volta concordate tra loro;
Per_ durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In particolare, per eSIenze lavorative della SI.ra , la minore trascorrerà con la Parte_1
madre le ultime due settimane di agosto (14-31 agosto compresi), non potendo ella richiedere le ferie in altri periodi;
6) Il SI. verserà alla SI.ra tramite accredito con bonifico sul c/c CP_1 Parte_1
aperto presso la Credit Agricole Cariparma S.p.A., entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Qualora dovessero insorgere questioni relative alle spese straordinarie i genitori per quanto non diversamente concordato in questa sede, faranno riferimento alle linee guida del
Contr ;
8) L'assegno Unico e Universale verrà percepito al 100% dalla SI.ra per la figlia Parte_1
Per_
in aggiunta all'assegno di mantenimento corrisposto dal padre;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI. , in CP_1
Per_ aggiunta all'assegno di mantenimento per la figlia di cui al punto 6), verserà alla SI.ra
, tramite accredito sul c/c presso la Credit Agricole Cariparma S.p.A., entro e Parte_1
non oltre il giorno 13 di ogni mese, il 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare con la Banca Credit Agricole Cariparma S.p.A. pari ad € 425,00 corrispondenti alla propria quota parte;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatri oltre al documento di identità per la minore, anch'esso valido per l'espatrio ai sensi di Legge;
11) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 03/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina