Accoglimento
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/07/2025, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06379/2025REG.PROV.COLL.
N. 04936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4936 del 2023, proposto da LE CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 19;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7032/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento prot. n.20142 del 3 luglio del 2018, con cui il Comune di Piano di Sorrento ha inibito la realizzazione delle opere oggetto di SCIA prot. n. 19452 del 24 luglio del 2018 – pratica edilizia n. 559/2018, oltre che di ogni altro atto e provvedimento collegato, preordinato, connesso o conseguente.
A supporto del gravame, la parte espone le seguenti circostanze:
in virtù di atto di divisione stipulato il 19 marzo del 1987 dal notaio Iaccarino, ha acquistato la proprietà di un fondo, con annesso fabbricato rurale, sito in Piano di Sorrento, alla via Cavottole n.3, identificato catastalmente al foglio n.6, p.lla 1339, sub 01;
l’immobile consisteva originariamente in un fabbricato rurale che, nel corso degli anni, è stato oggetto di diversi interventi, in particolare da maggio 1984 a giugno 1985, in assenza di titoli edilizi, veniva ampliato il piano terra e realizzato il sottotetto;
l’1 marzo del 1995 l’appellante presentava apposita istanza di condono ex l. 724 del 23 dicembre del 1994, prot. 7645 in relazione al fabbricato su due livelli, composto da piano terra, adibito ad abitazione, e primo piano, destinato a deposito;
il 24 luglio del 2018 il CC inoltrava al comune di Piano di Sorrento una SCIA, prot. n.19542 per lavori di manutenzione ordinaria della porzione di fabbricato al piano terra, da sempre utilizzata come abitazione, la cui esecuzione veniva però negata con provvedimento prot. 20142 del 31 luglio del 2018, ritualmente impugnato.
La sentenza gravata ha respinto il ricorso.
Avverso di essa, la parte deduce i seguenti motivi di appello:
1 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 35 L. n.47/1985, 6 E 10 DPR n.380/2001 NONCHE’ DELL’ART. 1, COMMA 2, D.LGS. n.222/2016, DEL D.M. 2 MARZO 2018 E DELL’ALLEGATO “A” DEL DPR n.31/2017 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA’ – ERROR IN JUDICANDO.
2. Il comune di Sorrento si è costituito in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di essere incorsa in un travisamento dei presupposti per avere ritenuto applicabile, nell’occorso, il divieto imposto ai responsabili di un abuso, in pendenza della procedura condonistica, di eseguire interventi sull’immobile che ne è oggetto, ritenendo che detta regola nel caso di specie, non avrebbe potuto operare.
In particolare la parte appellante critica il primo giudice perché, pur avendo rilevato che gli interventi oggetto di SCIA rientravano nella nozione di manutenzione ordinaria, e come tali erano da considerarsi “edilizia libera”, ha ritenuto che in ogni caso alla parte fosse per l’appunto preclusa qualsiasi attività edilizia, in pendenza di condono, non essendo consentito, nelle more del procedimento condonistico, completare gli immobili abusivi, quanto meno senza rispettare le procedure di cui all’art.35 della L. n.47/85.
Al contrario, evidenzia la doglianza, il giudice non avrebbe considerato che i suddetti lavori, puntualmente elencati nella relazione tecnica che accompagnava la SCIA, erano tutti riferibili al solo piano terra, ossia una parte di fabbricato che pre-esisteva all’istanza di condono e che, a far data dal 14 giugno del 2012, costituiva un appartamento autonomo e distinto, da quello ricavato al piano superiore, che era stato oggetto della istanza di sanatoria e che, soprattutto, non aveva subìto alcuna modifica rispetto alla conformazione che presentava al momento del deposito della domanda.
Di conseguenza, conclude, stante la natura di edilizia libera dei lavori, il ricorso alla SCIA era legittimo e gli interventi in questione non avrebbero dovuto essere oggetto di inibitoria.
3.1. Il motivo è fondato.
3.1.1. E’ vero, innanzitutto, che gli interventi oggetto della SCIA presentata dalla parte appellante rientravano in attività di ordinaria manutenzione, così come che essi riguardavano il solo appartamento posto al pianoterra; la parte ha infatti descritto i suddetti lavori nella relazione allegata alla segnalazione del 24 luglio del 2018: consistono in I. rimozione degli infissi interni ed esterni con loro sostituzione; in particolare per gli esterni i nuovi infissi sono in legno in conformità alle previsioni del P.U.T.; II. spicconatura degli intonaci interni e loro rifacimento; III. svellimento dei pavimenti e dei rivestimenti degli ambienti cucina, ingresso, disimpegno e bagno e loro sostituzione; IV. adeguamento dell’esistente impiantistica d’uso (impianto elettrico ed idrico) in conformità alla normativa di sicurezza e sanitaria; V. attintatura generale dei suddetti ambienti , ossia in opere che rientrano in quelle qualificate di edilizia libera dalla tabella allegata al D.M. 2 marzo del 2018, contenente il relativo elenco, nonché tra quelle per le quali l’allegato A al D.P.R. n.31 del 2017 esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, che sarebbe stata altrimenti richiesta, essendo l’immobile in area vincolata.
3.1.2. E’ parimenti incontestato che il piano terra del fabbricato che – ripetesi – è quello oggetto di intervento, non ha subito modifiche di sorta, presentandosi nella identica conformazione che aveva al momento in cui venne proposta la domanda di condono, così come è pacifico che l’originario, unitario edificio sia stato frazionato in due unità autonome.
Del resto il comune in nessun atto ha rilevato l’abusività di questa parte di fabbricato.
3.1.3. Infine, anche alla luce delle segnalate circostanze di fatto, non può fondatamente sostenersi che i lavori di cui alla SCIA costituissero interventi di completamento dell’immobile oggetto di condono che, come tali, sarebbero stati ammissibili solo in presenza dei presupposti, e con l’adozione delle procedure, di cui all’art.35 della L. n.47/1985. In disparte che non è provato neppure che le condizioni di quest’ultima norma non fossero state comunque integrate, dal momento che la parte ha corrisposto l’intero ammontare previsto per il condono, e sono decorsi trenta anni dalla presentazione della domanda.
3.1.3.1. In ogni caso non può sostenersi che gli interventi di cui si discute fossero di completamento dell’immobile abusivo per due ragioni, la prima delle quali è che, a tutto concedere, di ultimazione di lavori avrebbe potuto parlarsi solo con riferimento al piano primo, e non al piano terra, che risultava pre-esistente e già destinato ad abitazione. Dunque mancava la pre-condizione che avrebbe astrattamente consentito di parlare di “lavori di completamento”.
3.1.3.2. In secondo luogo non ricorre questo caso perché, per come descritti, i lavori eseguiti giammai possono essere qualificati quali lavori di completamento e/o di ultimazione di un fabbricato, trattandosi di interventi manutentivi che, più semplicemente, miravano a rendere più agevole il godimento di un bene, che tuttavia era già in sé pienamente fruibile e fungibile.
3.2. Le considerazioni che precedono sono ancor più valide se si tien conto che la domanda di condono è risalente nel tempo, e che il comune non ha ancora provveduto in merito. Dunque, inibire alla parte proprietaria anche l’esecuzione di meri interventi di manutenzione ordinaria sul fabbricato che, presumibilmente, per quanto riguarda quella consistenza, sarà assentito, o comunque non sarà oggetto di demolizione, essendo la sua pre-esistenza risalente nel tempo, rischia di risolversi in un’impropria limitazione del relativo potere di godimento del titolare, senza che, a tale limitazione corrisponda un reale e concreto interesse pubblico da tutelare.
4. Tanto premesso, l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullato il diniego/inibitoria della SCIA prot. 20142 del 31 luglio del 2018. Il comune di Piano di Sorrento, per ottemperare a quanto qui deciso, dovrà, dopo essersi determinato sulla domanda di condono proposta dalla parte ai sensi della L. n.724/1994 l’1 marzo del 1995, ed a seconda degli esiti cui è pervenuto, procedere a rivalutare la segnalazione certificata di inizio attività di cui alla presente controversia presentata il 24 luglio del 2018, onde verificarne, ex novo , la legittimità. Impregiudicate le scelte, che, nel merito, riterrà di assumere.
Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO