Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 08.04.2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Maurizio Albanese
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Gallotta
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.08.2024 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 09.09.2017 nel comune di Battipaglia (Sa), trascritto nel
1
registro di stato civile del suddetto comune al n. 80, parte II, S.A, anno 2017 e che dalla loro unione era nata OV (12.08.2019).
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
2. Con sentenza n. 481/2024 pubbl. il 25/09/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 08.04.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
3. In via preliminare, occorre evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e sono idonei a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
2 R.V.G. 1939/2024
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di
Battipaglia (Sa) in data 09.09.2017, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 80, parte II, S.A, anno 2017 tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui al ricorso;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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