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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/05/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1558/2022 promossa da in persona del legale rappresentante sig. , CF/PI , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
corrente in Moncalieri, via Santa Croce, 7, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Pautriè (PEC:
presso il cui studio in Torino, via Somis 12, è elettivamente domiciliata Email_1
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], e residente a [...]
Real Collegio n. 36, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pittaluga C.F._1
(pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Email_2
in Torino, Corso Francia 80
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4243/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 31.10.2022 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello,
contrariis rejectis
In accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino
n. 4243 comunicata il 31.10.2022 e notificata in data 01.11.2022,
Previa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo ex adverso proposto,
Nel merito
In via principale:
- respingere le conclusioni, domande e l'appello incidentale ex adverso proposti;
- dichiarare l'inopponibilità e comunque la tardività delle denunce e delle contestazioni avversarie;
- respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
(In via riconvenzionale, in primo grado):
- Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento di € 22.074,71 a Controparte_1 saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta S. AS nell'immobile di sua proprietà sito in Moncalieri, via Real Collegio 36,
In via subordinata
- accertata la natura delle opere realizzate e la loro consistenza, in particolare di quelle cc.dd. extra contratto, determinando il prezzo delle medesime opere extra contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1657 cc e condannare la sig.ra al pagamento del saldo;
CP_1
In ogni caso
Con rivalutazione ed interessi ex art. 1284/4 c.c.;
Con vittoria di spese ed onorari (oltre IVA e CPA), rimborso ex art. 15 t.f., per entrambi i gradi;
Con rimborso dei costi di CTU e di CTP.
In via istruttoria:
- Previa modifica e/o revoca, sul punto, del provvedimento 20 gennaio 2021, senza alcuna inversione dell'onere della prova, e ferma l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti da controparte (salvo, in caso di ammissione, la prova contraria), si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183 cpc (testi indicati nella seconda e terza memoria ex art. 183 cpc) e cioè:
- ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capi da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
SECONDA MEMORIA: […]
- Si ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. e dell'arch. S_ [...]
; Testimone_2
- Previa modifica dell'ordinanza riservata 20 gennaio 2021, si insiste per l'ammissione dei documenti n. 42, 43 e 44 prodotti da con la terza memoria ex art. 183 cpc;
Pt_1
- Si insiste sull'eccezione di inammissibilità e tardività proposta dall'esponente all'udienza del 18 gennaio 2021 in relazione ai documenti da 31 a/b a 41 a/b prodotti dalla sig.ra con la terza CP_1 memoria ex art. 183 cpc, sulla quale è mancato qualsiasi provvedimento;
- In relazione ai pagamenti effettuati dai soggetti ex latere Committente (sigg.re CP_1
e sig. non si dovrà tener conto del bonifico di € 560,00, mai ricevuto da Tes_2 S_
(doc. 45 e 45 bis); Pt_1
- Si ribadisce l'illegittimità di tutte le nuove e super tardive produzioni introdotte in causa dalla controparte, quali allegati (da A at P1) alle osservazioni della Consulente di parte arch. Tes_2
(soggetto, peraltro, avente un evidente interesse in causa) e si insiste affinché il Giudice ne disponga lo stralcio;
- Si ribadisce la tardività ed inammissibilità di tutte le contestazioni sollevate per la prima volta con la memoria del CTP arch. di cui non potrà tenersi conto, né in CTU, né nel merito;
Tes_2
- Quanto alla CTU si richiamano le osservazioni di cui alle note scritte 18/11/2021 (per udienza
23/11/2021) nonché quelle svolte dal CTP ing. , con particolare riguardo alla inopponibilità Per_1 di pretesi pagamenti a terzi soggetti e alla questione degli acquisti, per conto del committente, di materiali.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa:
Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale, accertato il completamento solo parziale dei lavori nell'immobile per cui è causa;
accertato altresì l'ingiustificato rifiuto della convenuta a tale completamento;
accertata la presenza dei vizi e difformità nei lavori eseguiti dalla;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
accertata la responsabilità per inadempimento della società , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti indicati in narrativa;
condannare la medesima al rimborso, a favore dell'esponente, della somma di € Parte_1
4.319,92 o diversa somma accertanda in corso di causa, o, in ogni caso, accertare la non debenza di tale somma nei confronti della medesima oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Parte_1 condannare comunque la al risarcimento dei danni per i vizi, difformità, ritardo Parte_1 nell'esecuzione, ingiustificato rifiuto al completamento dei lavori o comunque per il mancato completamento dei medesimi, danni che si propongono nella somma di € 14.805,92 o nella diversa somma accertanda.
IN VIA SUBORDINATA
In subordine, qualora il Collegio rilevasse l'applicabilità della garanzia prevista dagli art. 1667 – 1669 cc disporre la riduzione del prezzo e condannare la alla restituzione di quanto Parte_1 percepito in eccedenza rispetto al prezzo come sopra ridotto, o comunque per i fatti di cui in narrativa, vale a dire alla restituzione di € 4.319,92 o della diversa somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura già Parte_1 indicata in via principale;
Dichiarare, in ogni caso, che la sig.ra nulla deve alla con CP_1 Parte_1 riferimento al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre la rinnovazione della CTU di primo grado, anche mediante sostituzione del CTU ove del caso, o, in subordine, disponendo supplemento della CTU già in atti per quanto attiene i quesiti nn.
2,3,9,10.
Ammettere i capi di prova per interrogatorio e testi per come dedotti in narrativa, con i testi ivi indicati.
Rigettare l'ammissione dei capi ex adverso in quanto generici, irrilevanti e contrastanti con risultanze documentali.
Disporre le necessarie restituzioni in virtù delle somme corrisposte da per effetto della CP_1 sentenza di primo grado,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.1.20 la Sig.ra evocava in giudizio l'appaltatrice CP_1 Parte_1
deducendo che i lavori ristrutturazione del proprio immobile sito in Moncalieri, di cui al contratto d'appalto del 15.1.18, sarebbero stati eseguiti solo parzialmente e inficiati da vizi e difformità.
Su questo assunto la Sig.ra chiedeva il rimborso dell'importo erogato per alcuni lavori CP_1
asseritamente non eseguiti da controparte e il risarcimento dei danni per vizi e difformità, nonché, in via subordinata, la restituzione del predetto importo e la riduzione del prezzo ribadendo la richiesta di risarcimento dei danni. si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie e instando, Parte_1
in via riconvenzionale, per la condanna della Sig.ra al pagamento del saldo di euro 22.074,71. CP_1
Con distinta citazione notificata il 20.01.20 chiedeva, a sua volta, la condanna al Parte_1
pagamento del saldo, instaurando il procedimento n. 1858/20 R.G.; la Sig.ra si costituiva CP_1
opponendosi alla domanda e ribadendo in via riconvenzionale le domande proposte in via principale nel primo procedimento.
All'udienza del 12.10.20 i due procedimenti venivano riuniti.
Espletata C.T.U., all'udienza del 5.7.22 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 31.10.2022 il Tribunale di Torino condannava al pagamento in CP_1
favore di di euro 1.315,66 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c., Parte_1
compensando integralmente le spese di lite e ponendo definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Avverso la suddetta pronuncia la proponeva appello, ritualmente notificato in data Parte_1
01.12.2022, al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado, chiedendo la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 22.074,74 (comprensiva di Iva al 10%). CP_1
Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario per inammissibilità e infondatezza del medesimo e proponendo appello incidentale, con cui deduceva l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e chiedeva il rimborso della somma di € 4.319,92, ovvero l'accertamento della non debenza di tale somma nei confronti dell'appellante, nonché la condanna, in ogni caso, al risarcimento dei danni per vizi, difformità, ritardo nell'esecuzione e mancato completamento dei lavori, per € 14.805,92 o nella diversa somma accertanda; in subordine, la riduzione del prezzo e la condanna della alla restituzione della somma di € 4.319,92 o di Parte_1 altra somma accertanda, percepita in eccedenza dall'appellante, oltre al suddetto risarcimento dei danni, con rinnovazione o supplemento di CTU e ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, con ordinanza del 3.04.2025 la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino, nell'accertamento dei reciproci rapporti di credito e debito fra le parti, aderiva in primo luogo alla tesi della committenza per cui il corrispettivo di € 49.000,00, previsto dal contratto d'appalto, fosse da ritenersi comprensivo di IVA, stante la necessaria determinatezza o determinabilità dell'oggetto e l'interpretazione civilistica della prestazione nel senso meno gravoso per l'obbligato.
In secondo luogo, alla luce delle risultanze della CTU, il giudice di primo grado detraeva la somma di € 992,94 per opere ineseguite e per il conseguimento di nuove certificazioni ed escludeva la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice. Le ulteriori opere extra-contratto non venivano considerate sufficientemente provate dall'appaltatrice, neppure in via presuntiva, riconoscendo pertanto solo le opere e le variazioni quantificate dal CTU in complessivi € 10.077,60.
Acclarato, a mezzo della relazione peritale, che l'appaltatrice aveva ricevuto pagamenti per € 55.000, cui non venivano aggiunti € 8.267,00 per i pagamenti direttamente effettuati ai terzi, in quanto non provati dalla Sig.ra il Tribunale quantificava in complessivi euro 58.084,66 gli importi dovuti CP_1
a comprensivi di Iva, di cui euro 49.000 a titolo di compensi contrattualmente previsti, euro Pt_1
10.077,60 per opere extra e detratti euro 992,94 per opere ineseguite.
Nel conteggio non venivano inclusi 14.410,14 euro richiesti da quale rimborso per acquisto Pt_1
di materiali poiché, al pari di quanto avvenuto per la Sig.ra in relazione ai pagamenti diretti ai CP_1
terzi fornitori per euro 8.267,00, si riteneva carente la prova, in questo caso gravante sull'appaltatrice, che il costo di tali materiali, non analiticamente indicati e documentati, fosse contrattualmente a carico della Sig.ra CP_1
Gli importi corrisposti dalla committenza, anch'essi comprensivi di IVA, venivano in definitiva determinati in: euro 55.000 direttamente versati
+ euro 1.769 ulteriormente versati, come emerso in sede peritale, per complessivi euro 56.769;
Residuava pertanto un credito di pari ad euro 1.315,66 (58.084,66 spettanti - 56.769 ricevuti) Pt_1
comprensivi di IVA, oltre ad interessi, come indicato in dispositivo.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado, chiedeva la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 22.074,74 CP_1
(comprensiva di Iva al 10%), sollevando le seguenti censure.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere il corrispettivo contrattualmente indicato di € 49.000,00 comprensivo di Iva, trattandosi di imposta di consumo sempre gravante sul consumatore finale e non potendosi identificare il prezzo con l'oggetto del contratto. Nel caso di specie, inoltre, la Sig.ra aveva fatto espressa richiesta di applicazione CP_1 dell'aliquota agevolata del 10% e i contraenti medesimi, essendo soggetti qualificati ed esperti, non potevano non contemplare l'ulteriore versamento dell'Iva.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per avere ridotto l'importo delle opere extra-contratto da € 10.533,60 ad € 10.077,60, accogliendo la riduzione del 30% sull'importo di € 1.380,00, quale costo del lavoro fuori preventivo effettuato sul balcone, senza alcun motivo apparente, se non quello di “accontentare” l'Arch. , ex suocera dell'appellata. Tes_2
Terzo motivo
Con un terzo motivo di gravame la pronuncia di primo grado viene contestata dall'appellante per non avere riconosciuto, a favore di il rimborso di € 14.410,14 per acquisto materiali, Pt_1 asseritamente mai effettuato dall'appellante: l'appaltatore, affinché la sig.ra potesse godere di CP_1
uno sconto Iva sull'imponibile, avrebbe semplicemente acconsentito a far intestare a sé l'ordine e le fatture dei materiali scelti dalla Committente per la ristrutturazione;
in tal modo rifatturando Pt_1 alla sig.ra ha applicato l'aliquota del 10% anziché quella del 22% che la signora avrebbe dovuto CP_1
CP_ corrispondere alla (ditta fornitrice dei materiali, scelta dalla signora se avesse acquistato CP_1
direttamente.
Quarto motivo
L'appellante censura infine l'impugnata sentenza per avere decurtato la somma di € 592,94 per presunte opere non eseguite, in particolare per la posa dell'intonaco e la tinteggiatura del soffitto della camera da letto;
ciò in adesione alle dichiarazioni dell'Arch. e senza tenere in considerazione Tes_2
le osservazioni del perito di parte: l'architetto avrebbe deciso autonomamente di sostituire il lavoro programmato, apponendo mattoni a vista in luogo dell'intonacatura, e i presunti difetti sarebbero stati eccepiti tardivamente. Parimenti non avrebbe dovuto essere decurtata la somma di € 400,00 per l'ottenimento delle certificazioni degli impianti, le quali sarebbero invece già state consegnate, tra agosto e settembre 2018, dall'impresa DIEFFE, per quanto sempre negato dalla Sig.ra che è CP_1
giunta a sporgere querela contro ignoti. In ogni caso i dovuti allacciamenti sono stati effettuati e la committenza non ha subìto alcun danno.
Infine, si contesta il riconoscimento di vizi dell'opera nella realizzazione dei lavori di pavimentazione della cantina, considerati i lavori appaltati, che non consistevano nel rifacimento completo della pavimentazione, ma in un mero getto di pulizia sul fondo già esistente, e nonostante il corrispettivo per il ripristino, erroneamente quantificato dal giudice in € 2.000 oltre IVA invece di € 1.200 oltre
Iva indicato in atti, non sia stato riconosciuto per tardività della denuncia.
Quinto motivo In conclusione l'appellante, confidando nell'auspicabile accoglimento dei precedenti motivi di appello, chiede che venga conseguentemente rivista la determinazione sulle spese del giudizio di primo grado, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite sostenute da Pt_1
3) La difesa di Controparte_1
L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc per genericità e approssimazione dei motivi di impugnazione, dai quali non si evincerebbe una censura specifica dei capi della sentenza contestati, bensì una confusa riproposizione dell'esame nel merito. In particolare, viene quindi condivisa la pronuncia di primo grado laddove ricomprende l'Iva nel corrispettivo contrattuale indicato, così come la statuizione sulle opere extra-contratto, non risultando, dalla stessa documentazione prodotta dalle parti, essere mai state autorizzate e sempre, invece, ove necessario, contestate. In relazione all'imputabilità del costo dei materiali, non vi sarebbe prova che gli stessi fossero a carico dell'appellata, né sarebbe stato dimostrato l'effettivo pagamento dei medesimi. La querela contro ignoti, sporta dalla Sig.ra per falsità delle certificazioni, sarebbe stata a sua volta CP_1
più che opportuna, stante la falsità delle dichiarazioni rese dall'appaltatrice, evidenziata nello stesso provvedimento di archiviazione, determinato esclusivamente dalla depenalizzazione della fattispecie di reato. La pavimentazione della cantina, infine, non sarebbe stata oggettivamente effettuata a regola d'arte, come accertato dalla CTU.
Parte appellata propone, quindi, appello incidentale affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto i lavori conclusi, mentre non erano state concluse opere del valore di € 4.319,92, di cui chiedeva il rimborso o la decurtazione da quanto eventualmente ancora dovuto. A tal fine chiedeva l'ammissione di alcuni capi di prova, essendo la CTU viziata e insufficiente.
Con il secondo motivo l'appellata sostiene che parte dei lavori eseguiti sono affetti da vizi, come rilevato dal proprio professionista di fiducia il 16.12.2018, e critica la pronuncia di primo grado per aver acriticamente aderito alle risultanze della perizia, senza tenere conto delle prove offerte dall'appellata né delle considerazioni svolte nell'istanza di rinnovazione della CTU in primo grado.
Per l'eliminazione dei vizi chiede la condanna di controparte alla corresponsione di € 14.805,92, oltre i costi non ancora quantificati per l'eliminazione di alcuni vizi (formazione crepe nel bagno e riscaldamento solo parziale di un calorifero), sostenendo la tempestività della denuncia degli stessi e l'ammissione di alcuni capi di prova.
Con il terzo motivo chiede il rimborso di € 8.267,00 relativi al pagamento da parte dell'appellata di alcune fatture intestate all'appellante o la decurtazione della medesima somma da quanto eventualmente ancora dovuto.
Con il quarto motivo si sostiene la violazione da parte della ditta appaltatrice del divieto di subappalto, ribadendo di non aver mai acconsentito allo svolgimento di opere da parte di altri soggetti, che non hanno poi assicurato adeguato livello di qualità nell'esecuzione di lavori, arrecando danni anche non patrimoniali alla parte appellata.
Con il quinto motivo, infine, si insiste nella rinnovazione della CTU o, in subordine, in un supplemento della stessa, nonché nell'ammissione delle prove orali articolate in primo grado.
4) Motivi della decisione
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, devono essere rigettati.
4.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Si condivide, infatti, la statuizione di primo grado in ordine alla comprensività dell'Iva nel corrispettivo contrattuale indicato di € 49.000,00.
Partendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, se è principio consolidato, riaffermato anche dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia UE n. 249/2013, quello per cui l'IVA è un'imposta sul consumo che deve essere sopportata dal consumatore finale, tuttavia la facoltà delle parti di ricomprendere l'IVA nel corrispettivo pattuito è stata ripetutamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, non escludendo che “il corrispettivo di una operazione imponibile possa essere determinato tra le parti in misura tale da comprendere anche l'ammontare dell'imposta al cui pagamento sia tenuto il cedente od il prestatore, purché tale accordo non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolva unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell'imposta; rientra inoltre “nel potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento della volontà delle parti nel concordare un prezzo della vendita del bene determinato comprendendo in esso anche l'ammontare dell'imposta, pur nell'incertezza circa l'aliquota fiscale in concreto applicabile e, quindi, ponendo a carico del venditore il rischio sulla misura del ricavo” (così Cass, Sez. 2, ord. n. 3132 del 08/02/2018).
Pertanto, non essendo possibile concludere a priori, in base alla sola tipologia di rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, se un determinato importo debba essere considerato comprensivo o meno dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come invece erroneamente sostenuto dall'appellante, ne consegue processualmente che la parte che agisce in giudizio per il relativo pagamento deve fornire la prova che l'Iva sia inclusa o meno nel prezzo indicato (cfr. Cass., Sez. 2,
Ord. n. 1612 del 19/01/2022).
Nella fattispecie la società invece, non ha allegato alcuna circostanza, né ha chiesto di Pt_1 provarla per testi, atta a dimostrare che l'accordo intervenuto tra le parti era quello di considerare il corrispettivo di € 49.000 al netto dell'importo IVA e ha tentato di giungere a tale conclusione solo analizzando la normativa di settore, non ottemperando, pertanto, all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Il motivo di appello è infondato.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del compenso dovuto per varianti per € 3.075,00 e la riduzione del 30% del corrispettivo richiesto per i lavori effettuati sul balcone.
Tuttavia, nonostante il giudice di prime cure a pagina 9 sembri evidenziare la mancanza di prova sulla specifica approvazione di tali spese, le stesse sono state pacificamente considerate nel complessivo importo di € 10.077,60 riconosciuto per varianti e opere extra contratto approvate dalla committenza, come si legge a pagina 10 a conclusione di quel paragrafo.
Ne consegue l'irrilevanza dell'istanze istruttorie volte a provare la specifica approvazione delle suddette lavorazioni.
Rimane, quindi, solo da valutare l'asserita ingiustificata riduzione del 30% sull'importo di € 1.380,00 quale costo del lavoro fuori preventivo svolto sul balcone, che ha comportato una riduzione di €
414,00 su tale lavorazione.
Sul punto la parte appellante lamenta che la decurtazione sia stata operata dal CTU e fatta propria dal
Tribunale senza alcuna ragione tecnica, solo per “accontentare” in qualche modo di CTP di controparte.
Tuttavia, ciò non corrisponde al vero, in quanto la motivazione della decurtazione è contenuta a pag.
20 della memoria del CTU denominata “Relazione sintetica in controdeduzione alle osservazioni dei
CTP alla memoria preliminare”.
Qui, a fronte della contestazione della CTP Arch. che nessuna lavorazione fosse stata operata Tes_2
sul balcone (v. pag. 18 osservazioni CTP Arch. ), si controbatte che a seguito del sopralluogo Tes_2
effettuato era emerso che il balcone era stato oggetto di opere di sistemazione quali la tinteggiatura delle pareti e l'esecuzione della verniciatura della ringhiera, mentre, effettivamente, non risultava
l'esecuzione dei lavori di rifacimento d'intonaco e di ripristino di fughe tra le varie lastre, elementi che giustificavano una riduzione del 30% sull'importo richiesto di € 1.380,00.
Risulta, quindi, evidente che il CTU abbia giustificato la riduzione operata e che la suddetta motivazione non sia stata oggetto di specifiche critiche da parte dell'appellante, con conseguente infondatezza del motivo.
4.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del rimborso di € 14.410,00, corrisposti alla per conto della committenza e relativi alla fornitura di materiali scelti dalla CP_2
committenza.
Il motivo è analogo al terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla per il rimborso (o la CP_1 [... decurtazione dal dovuto) dell'importo di € 8.267,00 pagato in corrispettivo di fatture intestate a
Parte_1
Poiché la motivazione data dal giudice di prime cure per il rigetto di entrambe le domande è analoga, mancanza di prova sulla riferibilità ad una delle parti di quanto acquistato, i motivi possono essere analizzati congiuntamente.
Il giudice di primo grado ha affermato che gravava sulla parte che intendeva ottenere il rimborso la prova che quei pagamenti fossero stati effettuati per conto della controparte, prova nel caso in esame carente da entrambe le parti.
Unica posta che è stata riconosciuta è stata quella di € 1.769, IVA compresa, che le parti hanno concordemente riconosciuto essere stata pagata da per conto di CP_1 Pt_1
Entrambe le parti, ribattendo al motivo di impugnazione della controparte, sostengono che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sfornita di prova l'allegazione della controparte. In via diretta, invece, sostiene la riferibilità a dei corrispettivi pagati a sulla base di una prova Pt_1 CP_1 CP_2
logica e per indizi, non essendo i materiali ricompresi nell'oggetto dell'appalto, essendo state le opere valutate dal CTU del valore complessivo di € 49.000, importo che sarebbe ingiustamente ridotto in caso di conteggio di € 14.410, invece da ricondurre all'acquisto di materiali, considerato che l'intestazione a delle suddette fatture costituiva un favore dell'appaltatrice alla committenza, Pt_1
che così avrebbe risparmiato sull'IVA dovuta, elemento di cui era perfettamente consapevole CP_1
tanto che le sue critiche sul punto rimangono sfumate e generiche.
invece, nel suo motivo di appello sostiene che le fatture in questione (due di e una di CP_1 CP_2
DIEFFE) erano intestate a che avrebbe potuto portare in deduzione l'IVA, a differenza di Pt_1
e che i pagamenti a e Dieffe riguardano prestazioni di opera di spettanza CP_1 CP_3
dell'appaltatore e non del committente (pag. 36 comparsa di costituzione in appello . CP_1
Il riferimento a D'AN deve essere frutto di un refuso, dal momento che è l'emittente della fattura da € 1.769 concordemente esclusa dalle parti dal novero delle fatture in contestazione, come evidenziato anche in sentenza.
Per il resto la maggior parte delle fatture in contestazione sono relative alla è evidente che per CP_2
dimostrare che quanto pagato a tale società spettasse alla controparte doveva essere provato cosa si era acquistato, essendo pacifico che nel corso di lavori di ristrutturazione ci sono materiali che servono per il compimento dell'opera che l'appaltatore si è impegnato a realizzare per la committenza
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, materiale edile come viteria, calcestruzzo) e materiali che devono essere aggiunti alle lavorazioni in contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, piastrelle e ceramiche).
Dal logo della presente sull'ordine del 24/04/2018 (doc. 2 allegato all'atto di citazione ) CP_2 CP_1 si evince che la stessa vende sia materiale per l'edilizia, ferramenta e colorificio, che piastrelle e arredo bagno, porte e serramenti, stufe e caminetti, ovvero materiali rientranti in entrambe le categorie sopra evidenziate.
Dal momento che alcuna delle parti ha dimostrato in giudizio tramite documenti, né ha chiesto di dimostrare per testi, a quale tipologia di materiali si riferissero le fatture che si assumono pagate per conto della controparte non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio sulle stesse gravanti.
Infatti sebbene l'ordine del 24/04/2018 faccia espresso riferimento a vario materiale rientrante nella clausola di esclusione di cui al contratto del 15.05.2018 intercorso tra le parti (dal preventivo è esclusa la fornitura di piastrelle, ceramiche, porte interne e portoncino blindato) ve ne sono altri per i quali il contratto intercorso tra le parti non specifica l'attribuzione (sanitari e termosifoni).
Inoltre non vi è corrispondenza tra l'importo dell'ordine presso € 15.596,11 più IVA, e quanto CP_2
asseritamente pagato da per conto di di € 13.100,14 IVA esclusa, né da parte di Pt_1 CP_1 CP_1 per contro € 4.947,00 IVA compresa, e dal documento 25 prodotto in primo grado da Pt_1 Pt_1
si evince che gli ordini verso sono stati plurimi e non solo quello prodotto in atti da sub. CP_2 CP_1
doc. 2.
Entrambe le parti, pertanto, avevano motivo di corrispondere somme alla e non hanno CP_2
dimostrato in giudizio di aver corrisposto somme spettanti alla controparte.
Analogamente per quanto riguarda i pagamenti in favore di Dieffe, dalla lettera di contestazione inviata da a Dieffe del 05.10.2018 (doc. 31 fascicolo primo grado) emerge l'esistenza Pt_1 Pt_1
di prestazioni contrattate direttamente con il committente e, pertanto, anche in relazione a tale pagamento avrebbe dovuto fornite la prova che si trattasse di prestazioni gravanti su CP_1 Pt_1
non potendo tale circostanza derivare dalla mera intestazione della fattura. Né la prova di quanto allegato potrebbe derivare dalla prova per testi dal momento che l'unico capo relativo alla Dieffe è il capo 12 che fa invece espresso riferimento alle lavorazioni pacificamente fatturare da , CP_3
ovvero posa pavimento e sistemazione infissi.
Entrambi i motivi devono, pertanto, essere rigettati.
4.4 Con il quarto motivo di impugnazione la parte appellante si lamenta delle decurtazioni operate dal giudice di primo grado per complessivi € 992,94.
Innanzitutto l'appellante si duole delle decurtazioni delle somme dovute per la posa dell'intonaco e la tinteggiatura del soffitto della camera da letto, motivo che si ritiene privo di pregio, in quanto si sostanzia in affermazioni di parte apodittiche, non supportate dai relativi riscontri probatori. Si rileva al riguardo come l'istruzione della causa de quo sia avvenuta con l'ausilio di idonea CTU tecnica e si sia esaurita con il deposito della stessa perizia: attraverso una serie di sopralluoghi e rilievi, oltre alla disamina di 70 fotografie, l'Arch. alle pagg. 33 - 34 del proprio elaborato ha Testimone_3 ritenuto del tutto evidente che “la volta della muratura a vista non fosse da intonacare, in quanto per scelta della Signora il soffitto a volta ed il trave sono stati oggetto di recupero con presumibile CP_1 spazzolatura e ripresa degli interstizi a vista tra i mattoni in malta di calce”, con conseguente decurtazione del relativo costo.
Il corrispettivo di tali lavorazioni non era stato decurtato dal CTU nella sua relazione preliminare e la decurtazione è conseguita alle osservazioni della CTP Arch. , che ha fatto notare come Tes_2
originariamente tale soffitto fosse parzialmente intonacato. Il CTP Ing. non faceva Per_1
osservazioni sul punto, mentre la parte fin dalla sua comparsa di costituzione in primo grado Pt_1
sosteneva che il recupero della volta era stato operato personalmente dall'arch. mentre la Per_2
aveva effettuato operazioni di supporto a tale lavorazione (montaggio e smontaggio Pt_1
ponteggio) e la pulizia a mano dei mattoni. Non veniva proposta una quantificazione di tali lavorazioni.
Con il motivo di appello la parte si limita a contestare la decisione di primo grado, deducendo la mancata prova da parte avversa che il lavoro sostitutivo sia stato effettuato da altri soggetti, sostenendo lo svolgimento della spazzolatura e della pulizia della volta da parte di e quindi Pt_1
come l'indebita decurtazione comporterebbe la mancata valorizzazione della lavorazione sostitutiva.
Tuttavia dalle stesse difese della si evince come il restauro della volta sia stato operato dagli Pt_1
arch. e , suoceri della controparte cosicchè, in mancanza della prova di quali Per_2 Tes_2 CP_1
lavorazioni sostitutive siano state effettivamente svolte dalla e di una loro quantificazione Pt_1
che possa essere comparata con la richiesta decurtazione, non è possibile una revisione della pronuncia di primo grado. Né può evincersi la prova di quanto sostenuto dal capo 19 della memoria istruttoria di primo grado vista la sua genericità e carenza di coordinate spazio-temporali che permettano di ritenerlo determinato.
Per quanto riguarda la decurtazione di € 400,00 per il rifacimento delle certificazioni impianti, è evidente che la falsità delle stesse accertata in sede penale, in quanto gli apparenti sottoscrittori hanno disconosciuto le loro firme, rende necessaria la loro nuova emissione, con assunzione dei relativi costi, a prescindere da chi sia chiamato a rispondere in sede penale o civile della suddetta falsificazione.
Né rileva che la parte committente abbia avuto o meno un danno dal ritardo nel rilascio delle suddette certificazioni in quanto alcun risarcimento è stato riconosciuto alla Coda a tale titolo.
La somma di € 400,00 per l'ottenimento delle certificazioni (DM 37/2008) dell'impianto elettrico, idraulico, riscaldamento, cottura ed evacuazione fumi è stata, quindi, correttamente decurtata dal
CTU, in quanto essi non risultano essere mai stati consegnati alla committenza dalla ditta Parte_1
(cfr. pag. 36 CTU Arch. , non rilevando da quale diverso soggetto esse siano state Tes_3 consegnate, né il corretto allacciamento degli impianti e, fortunatamente, l'assenza di ulteriori danni.
Infine la parte lamenta che sia stato riconosciuto un vizio dell'opera, consistente nell'imperfetta complanarità della pavimentazione della , basato sulla necessaria realizzazione dell'opera “a Pt_4
regola d'arte”, senza considerare che si trattava di un mero getto di pulizia, senza rifacimento della pavimentazione, e come tale era stato quantificato nella somma di € 1.520,00 oltre IVA, lamenta altresì la quantificazione di € 2.000,00 più IVA per il suo ripristino, invece della minor somma di €
1.200,00 oltre Iva indicata da nell'atto di citazione. CP_1
Dalla lettura dell'atto di citazione (pag. 12) emerge chiaramente che la somma di € 2.000,00 CP_1
considerata in sentenza deriva dalla sommatoria di € 800,00 più IVA per il lavoro (ritenuto da rifare) con quella di € 1.200,00 più IVA necessaria per la demolizione di quanto realizzato in loco (necessaria per poter rifare il lavoro) e quindi non è stata arbitrariamente decisa dal giudice di prime cure.
Generica appare poi la doglianza che la “regola d'arte” debba adattarsi al fatto che si tratterebbe di un locale cantina, essendo necessario, anche in questo caso, un piano di appoggio regolare per la sua fruizione, di contro risultando vano anche il getto di pulizia richiesto, preventivato e realizzato.
Il motivo risulta, pertanto, infondato in tutte le sue parti.
4.5 Il rigetto dei precedenti motivi di appello rende infondato anche il quinto motivo, relativo ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado, che si basava sull'auspicato accoglimento delle precedenti doglianze.
4.6 In ordine all'appello incidentale proposto da occorre, preliminarmente, Controparte_1 rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante, per tardività del medesimo ai sensi dell'art. 327 cpc, poiché riguardante capi della sentenza non oggetto di appello principale, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte e recentemente ribadito:
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta
a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v.
Cass., Sez. 3, ord. n. 15100 del 2024).
Rilevata l'ammissibilità generale dell'appello incidentale e passando all'esame dei singoli motivi, i primi due motivi di impugnazione incidentale sono inammissibili.
Gli stessi, infatti, a parte l'iniziale dichiarazione di stile, non si confrontano minimamente con le motivazioni che sorreggono la sentenza di primo grado e non ne costituiscono idonea critica, ma si limitano a riproporre pedissequamente in appello le doglianze già presentate in primo grado.
Così con riferimento al primo motivo di appello incidentale vengono riproposte tutte le doglianze relative alle opere ritenute non completate dall'appaltatrice, comprese quelle per l'intonacatura e tinteggiatura del soffitto della camera da letto vicino al bagno e quelle per il riottenimento delle certificazioni impianti, che sono state invece riconosciute dal giudice di primo grado, anche in contrasto con le risultanze della CTU (v. spese per certificazioni impianti).
Analogamente nel secondo motivo di appello incidentale vengono riproposte tutte le doglianze relative alle opere che si ritengono affette da vizi, compresa quella relativa ai lavori effettuati nel locale cantina, nonostante nella sentenza sia stato riconosciuto il vizio, anche in questo caso in contrasto con le conclusioni rassegnate dal CTU.
In entrambi i motivi si sostiene che il giudice si sia acriticamente conformato alle risultanze della
CTU, senza tenere in considerazione il restante materiale probatorio offerto dalle parti e le richieste di prove orali formulate, senza considerare che in diversi punti il giudice si è motivatamente discostato dalle risultanze dell'elaborato tecnico.
I motivi, pertanto, non contengono argomenti idonei (in astratto) a costituire una critica ai capi impugnati, con la cui motivazione non si confrontano, con conseguente inammissibilità (art. 342, co.
1, c.p.c.).
Il terzo motivo di appello incidentale è stato analizzato unitamente al quarto motivo di appello principale nel paragrafo 4.4 cui si rimanda.
Il quarto motivo di appello incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato.
Inammissibile nella misura in cui non si confronta con le motivazioni della sentenza di primo grado che ha escluso che la violazione del divieto di subappalto ex art. 1656 c.c. possa avere avuto riflessi nella vicenda, dal momento che la parte instaurava il procedimento sull'assunto che il contratto fosse comunque valido e che non erano emersi vizi o inadempienze correlabili a tale eventuale violazione,
e ha parimenti escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale per assenza di illiceità penali riferibili a e di lesioni apprezzabili a diritti giuridicamente tutelati. Pt_1
Tali motivazioni non sono oggetto di critica specifica da parte dell'appellata che si limita a ribadire il suo mancato assenso al subappalto, lo svolgimento delle opere da soggetti non affidabili, non in regola e che non avevano assicurato lo stesso livello di qualità nell'esecuzione dei lavori, nonché il disagio patito dalla a causa del dover vivere, con due figlie piccole, in un'abitazione con lavori CP_1
non ultimati, porte montate al contrario, cantina inutilizzabile, termosifoni parzialmente non funzionanti, chiedendo la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa.
La parte, inoltre, non offre alcuna prova a sostegno delle proprie asserzioni.
Essendo risultate non provate le premesse (lavori non eseguiti correttamente a causa del subappalto, nonché sussistenza di determinati vizi dell'opera) correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda.
La mancanza di specificità di tali motivi rende infondato anche il quinto motivo di appello incidentale, in quanto la rinnovazione o integrazione della CTU e l'ammissione di mezzi di prova orale dovrebbero essere strumentali all'accoglimento degli altri motivi.
Si consideri che con riferimento alla richiesta rinnovazione della CTU la stessa viene avanzata per vagliare la mancanza dei certificati di conformità impianti, cui conseguirebbe l'inutilizzabilità degli stessi, la non commerciabilità dell'immobile e la revoca dell'abitabilità. Tuttavia in sentenza è stato proprio riconosciuto l'importo necessario a dotarsi delle suddette certificazioni, considerato che quelle fornite sono risultate false e considerato che non sono emersi dei vizi negli impianti che impediscano il rilascio delle certificazioni. Analogamente viene richiesta l'ammissione di tutti i capitoli di prova orale presentati in primo grado senza confrontarsi con le risultanze della CTU e le decurtazioni per opere non eseguite o viziate già riconosciute in sentenza.
Il motivo risulta infondato.
Si conclude, pertanto, per il rigetto sia dell'appello principale proposto dalla società Parte_1 sia dell'appello incidentale proposto da con conferma integrale della sentenza n. CP_1
4243/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in ogni sua statuizione.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, alla luce del rigetto integrale di entrambi gli appelli, principale e incidentale, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali per il grado di appello (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Il rigetto integrale di entrambi gli appelli, principale e incidentale, genera in capo a ciascuna delle parti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4243/2022 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Torino;
respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite del grado di appello;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico di entrambe le parti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 16.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1558/2022 promossa da in persona del legale rappresentante sig. , CF/PI , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
corrente in Moncalieri, via Santa Croce, 7, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Pautriè (PEC:
presso il cui studio in Torino, via Somis 12, è elettivamente domiciliata Email_1
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...], e residente a [...]
Real Collegio n. 36, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pittaluga C.F._1
(pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Email_2
in Torino, Corso Francia 80
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4243/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 31.10.2022 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello,
contrariis rejectis
In accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino
n. 4243 comunicata il 31.10.2022 e notificata in data 01.11.2022,
Previa declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo ex adverso proposto,
Nel merito
In via principale:
- respingere le conclusioni, domande e l'appello incidentale ex adverso proposti;
- dichiarare l'inopponibilità e comunque la tardività delle denunce e delle contestazioni avversarie;
- respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
(In via riconvenzionale, in primo grado):
- Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento di € 22.074,71 a Controparte_1 saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta S. AS nell'immobile di sua proprietà sito in Moncalieri, via Real Collegio 36,
In via subordinata
- accertata la natura delle opere realizzate e la loro consistenza, in particolare di quelle cc.dd. extra contratto, determinando il prezzo delle medesime opere extra contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1657 cc e condannare la sig.ra al pagamento del saldo;
CP_1
In ogni caso
Con rivalutazione ed interessi ex art. 1284/4 c.c.;
Con vittoria di spese ed onorari (oltre IVA e CPA), rimborso ex art. 15 t.f., per entrambi i gradi;
Con rimborso dei costi di CTU e di CTP.
In via istruttoria:
- Previa modifica e/o revoca, sul punto, del provvedimento 20 gennaio 2021, senza alcuna inversione dell'onere della prova, e ferma l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova dedotti da controparte (salvo, in caso di ammissione, la prova contraria), si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella seconda e terza memoria ex art. 183 cpc (testi indicati nella seconda e terza memoria ex art. 183 cpc) e cioè:
- ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capi da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
SECONDA MEMORIA: […]
- Si ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare del sig. e dell'arch. S_ [...]
; Testimone_2
- Previa modifica dell'ordinanza riservata 20 gennaio 2021, si insiste per l'ammissione dei documenti n. 42, 43 e 44 prodotti da con la terza memoria ex art. 183 cpc;
Pt_1
- Si insiste sull'eccezione di inammissibilità e tardività proposta dall'esponente all'udienza del 18 gennaio 2021 in relazione ai documenti da 31 a/b a 41 a/b prodotti dalla sig.ra con la terza CP_1 memoria ex art. 183 cpc, sulla quale è mancato qualsiasi provvedimento;
- In relazione ai pagamenti effettuati dai soggetti ex latere Committente (sigg.re CP_1
e sig. non si dovrà tener conto del bonifico di € 560,00, mai ricevuto da Tes_2 S_
(doc. 45 e 45 bis); Pt_1
- Si ribadisce l'illegittimità di tutte le nuove e super tardive produzioni introdotte in causa dalla controparte, quali allegati (da A at P1) alle osservazioni della Consulente di parte arch. Tes_2
(soggetto, peraltro, avente un evidente interesse in causa) e si insiste affinché il Giudice ne disponga lo stralcio;
- Si ribadisce la tardività ed inammissibilità di tutte le contestazioni sollevate per la prima volta con la memoria del CTP arch. di cui non potrà tenersi conto, né in CTU, né nel merito;
Tes_2
- Quanto alla CTU si richiamano le osservazioni di cui alle note scritte 18/11/2021 (per udienza
23/11/2021) nonché quelle svolte dal CTP ing. , con particolare riguardo alla inopponibilità Per_1 di pretesi pagamenti a terzi soggetti e alla questione degli acquisti, per conto del committente, di materiali.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa:
Nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale, accertato il completamento solo parziale dei lavori nell'immobile per cui è causa;
accertato altresì l'ingiustificato rifiuto della convenuta a tale completamento;
accertata la presenza dei vizi e difformità nei lavori eseguiti dalla;
Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
accertata la responsabilità per inadempimento della società , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti indicati in narrativa;
condannare la medesima al rimborso, a favore dell'esponente, della somma di € Parte_1
4.319,92 o diversa somma accertanda in corso di causa, o, in ogni caso, accertare la non debenza di tale somma nei confronti della medesima oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Parte_1 condannare comunque la al risarcimento dei danni per i vizi, difformità, ritardo Parte_1 nell'esecuzione, ingiustificato rifiuto al completamento dei lavori o comunque per il mancato completamento dei medesimi, danni che si propongono nella somma di € 14.805,92 o nella diversa somma accertanda.
IN VIA SUBORDINATA
In subordine, qualora il Collegio rilevasse l'applicabilità della garanzia prevista dagli art. 1667 – 1669 cc disporre la riduzione del prezzo e condannare la alla restituzione di quanto Parte_1 percepito in eccedenza rispetto al prezzo come sopra ridotto, o comunque per i fatti di cui in narrativa, vale a dire alla restituzione di € 4.319,92 o della diversa somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura già Parte_1 indicata in via principale;
Dichiarare, in ogni caso, che la sig.ra nulla deve alla con CP_1 Parte_1 riferimento al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre la rinnovazione della CTU di primo grado, anche mediante sostituzione del CTU ove del caso, o, in subordine, disponendo supplemento della CTU già in atti per quanto attiene i quesiti nn.
2,3,9,10.
Ammettere i capi di prova per interrogatorio e testi per come dedotti in narrativa, con i testi ivi indicati.
Rigettare l'ammissione dei capi ex adverso in quanto generici, irrilevanti e contrastanti con risultanze documentali.
Disporre le necessarie restituzioni in virtù delle somme corrisposte da per effetto della CP_1 sentenza di primo grado,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.1.20 la Sig.ra evocava in giudizio l'appaltatrice CP_1 Parte_1
deducendo che i lavori ristrutturazione del proprio immobile sito in Moncalieri, di cui al contratto d'appalto del 15.1.18, sarebbero stati eseguiti solo parzialmente e inficiati da vizi e difformità.
Su questo assunto la Sig.ra chiedeva il rimborso dell'importo erogato per alcuni lavori CP_1
asseritamente non eseguiti da controparte e il risarcimento dei danni per vizi e difformità, nonché, in via subordinata, la restituzione del predetto importo e la riduzione del prezzo ribadendo la richiesta di risarcimento dei danni. si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie e instando, Parte_1
in via riconvenzionale, per la condanna della Sig.ra al pagamento del saldo di euro 22.074,71. CP_1
Con distinta citazione notificata il 20.01.20 chiedeva, a sua volta, la condanna al Parte_1
pagamento del saldo, instaurando il procedimento n. 1858/20 R.G.; la Sig.ra si costituiva CP_1
opponendosi alla domanda e ribadendo in via riconvenzionale le domande proposte in via principale nel primo procedimento.
All'udienza del 12.10.20 i due procedimenti venivano riuniti.
Espletata C.T.U., all'udienza del 5.7.22 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 31.10.2022 il Tribunale di Torino condannava al pagamento in CP_1
favore di di euro 1.315,66 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c., Parte_1
compensando integralmente le spese di lite e ponendo definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Avverso la suddetta pronuncia la proponeva appello, ritualmente notificato in data Parte_1
01.12.2022, al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado, chiedendo la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 22.074,74 (comprensiva di Iva al 10%). CP_1
Parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario per inammissibilità e infondatezza del medesimo e proponendo appello incidentale, con cui deduceva l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e chiedeva il rimborso della somma di € 4.319,92, ovvero l'accertamento della non debenza di tale somma nei confronti dell'appellante, nonché la condanna, in ogni caso, al risarcimento dei danni per vizi, difformità, ritardo nell'esecuzione e mancato completamento dei lavori, per € 14.805,92 o nella diversa somma accertanda; in subordine, la riduzione del prezzo e la condanna della alla restituzione della somma di € 4.319,92 o di Parte_1 altra somma accertanda, percepita in eccedenza dall'appellante, oltre al suddetto risarcimento dei danni, con rinnovazione o supplemento di CTU e ammissione dei capi di prova per interrogatorio e testi.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, con ordinanza del 3.04.2025 la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino, nell'accertamento dei reciproci rapporti di credito e debito fra le parti, aderiva in primo luogo alla tesi della committenza per cui il corrispettivo di € 49.000,00, previsto dal contratto d'appalto, fosse da ritenersi comprensivo di IVA, stante la necessaria determinatezza o determinabilità dell'oggetto e l'interpretazione civilistica della prestazione nel senso meno gravoso per l'obbligato.
In secondo luogo, alla luce delle risultanze della CTU, il giudice di primo grado detraeva la somma di € 992,94 per opere ineseguite e per il conseguimento di nuove certificazioni ed escludeva la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice. Le ulteriori opere extra-contratto non venivano considerate sufficientemente provate dall'appaltatrice, neppure in via presuntiva, riconoscendo pertanto solo le opere e le variazioni quantificate dal CTU in complessivi € 10.077,60.
Acclarato, a mezzo della relazione peritale, che l'appaltatrice aveva ricevuto pagamenti per € 55.000, cui non venivano aggiunti € 8.267,00 per i pagamenti direttamente effettuati ai terzi, in quanto non provati dalla Sig.ra il Tribunale quantificava in complessivi euro 58.084,66 gli importi dovuti CP_1
a comprensivi di Iva, di cui euro 49.000 a titolo di compensi contrattualmente previsti, euro Pt_1
10.077,60 per opere extra e detratti euro 992,94 per opere ineseguite.
Nel conteggio non venivano inclusi 14.410,14 euro richiesti da quale rimborso per acquisto Pt_1
di materiali poiché, al pari di quanto avvenuto per la Sig.ra in relazione ai pagamenti diretti ai CP_1
terzi fornitori per euro 8.267,00, si riteneva carente la prova, in questo caso gravante sull'appaltatrice, che il costo di tali materiali, non analiticamente indicati e documentati, fosse contrattualmente a carico della Sig.ra CP_1
Gli importi corrisposti dalla committenza, anch'essi comprensivi di IVA, venivano in definitiva determinati in: euro 55.000 direttamente versati
+ euro 1.769 ulteriormente versati, come emerso in sede peritale, per complessivi euro 56.769;
Residuava pertanto un credito di pari ad euro 1.315,66 (58.084,66 spettanti - 56.769 ricevuti) Pt_1
comprensivi di IVA, oltre ad interessi, come indicato in dispositivo.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza di primo grado, chiedeva la condanna della Sig.ra al pagamento della somma di € 22.074,74 CP_1
(comprensiva di Iva al 10%), sollevando le seguenti censure.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere il corrispettivo contrattualmente indicato di € 49.000,00 comprensivo di Iva, trattandosi di imposta di consumo sempre gravante sul consumatore finale e non potendosi identificare il prezzo con l'oggetto del contratto. Nel caso di specie, inoltre, la Sig.ra aveva fatto espressa richiesta di applicazione CP_1 dell'aliquota agevolata del 10% e i contraenti medesimi, essendo soggetti qualificati ed esperti, non potevano non contemplare l'ulteriore versamento dell'Iva.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di gravame la sentenza impugnata viene censurata per avere ridotto l'importo delle opere extra-contratto da € 10.533,60 ad € 10.077,60, accogliendo la riduzione del 30% sull'importo di € 1.380,00, quale costo del lavoro fuori preventivo effettuato sul balcone, senza alcun motivo apparente, se non quello di “accontentare” l'Arch. , ex suocera dell'appellata. Tes_2
Terzo motivo
Con un terzo motivo di gravame la pronuncia di primo grado viene contestata dall'appellante per non avere riconosciuto, a favore di il rimborso di € 14.410,14 per acquisto materiali, Pt_1 asseritamente mai effettuato dall'appellante: l'appaltatore, affinché la sig.ra potesse godere di CP_1
uno sconto Iva sull'imponibile, avrebbe semplicemente acconsentito a far intestare a sé l'ordine e le fatture dei materiali scelti dalla Committente per la ristrutturazione;
in tal modo rifatturando Pt_1 alla sig.ra ha applicato l'aliquota del 10% anziché quella del 22% che la signora avrebbe dovuto CP_1
CP_ corrispondere alla (ditta fornitrice dei materiali, scelta dalla signora se avesse acquistato CP_1
direttamente.
Quarto motivo
L'appellante censura infine l'impugnata sentenza per avere decurtato la somma di € 592,94 per presunte opere non eseguite, in particolare per la posa dell'intonaco e la tinteggiatura del soffitto della camera da letto;
ciò in adesione alle dichiarazioni dell'Arch. e senza tenere in considerazione Tes_2
le osservazioni del perito di parte: l'architetto avrebbe deciso autonomamente di sostituire il lavoro programmato, apponendo mattoni a vista in luogo dell'intonacatura, e i presunti difetti sarebbero stati eccepiti tardivamente. Parimenti non avrebbe dovuto essere decurtata la somma di € 400,00 per l'ottenimento delle certificazioni degli impianti, le quali sarebbero invece già state consegnate, tra agosto e settembre 2018, dall'impresa DIEFFE, per quanto sempre negato dalla Sig.ra che è CP_1
giunta a sporgere querela contro ignoti. In ogni caso i dovuti allacciamenti sono stati effettuati e la committenza non ha subìto alcun danno.
Infine, si contesta il riconoscimento di vizi dell'opera nella realizzazione dei lavori di pavimentazione della cantina, considerati i lavori appaltati, che non consistevano nel rifacimento completo della pavimentazione, ma in un mero getto di pulizia sul fondo già esistente, e nonostante il corrispettivo per il ripristino, erroneamente quantificato dal giudice in € 2.000 oltre IVA invece di € 1.200 oltre
Iva indicato in atti, non sia stato riconosciuto per tardività della denuncia.
Quinto motivo In conclusione l'appellante, confidando nell'auspicabile accoglimento dei precedenti motivi di appello, chiede che venga conseguentemente rivista la determinazione sulle spese del giudizio di primo grado, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite sostenute da Pt_1
3) La difesa di Controparte_1
L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc per genericità e approssimazione dei motivi di impugnazione, dai quali non si evincerebbe una censura specifica dei capi della sentenza contestati, bensì una confusa riproposizione dell'esame nel merito. In particolare, viene quindi condivisa la pronuncia di primo grado laddove ricomprende l'Iva nel corrispettivo contrattuale indicato, così come la statuizione sulle opere extra-contratto, non risultando, dalla stessa documentazione prodotta dalle parti, essere mai state autorizzate e sempre, invece, ove necessario, contestate. In relazione all'imputabilità del costo dei materiali, non vi sarebbe prova che gli stessi fossero a carico dell'appellata, né sarebbe stato dimostrato l'effettivo pagamento dei medesimi. La querela contro ignoti, sporta dalla Sig.ra per falsità delle certificazioni, sarebbe stata a sua volta CP_1
più che opportuna, stante la falsità delle dichiarazioni rese dall'appaltatrice, evidenziata nello stesso provvedimento di archiviazione, determinato esclusivamente dalla depenalizzazione della fattispecie di reato. La pavimentazione della cantina, infine, non sarebbe stata oggettivamente effettuata a regola d'arte, come accertato dalla CTU.
Parte appellata propone, quindi, appello incidentale affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto i lavori conclusi, mentre non erano state concluse opere del valore di € 4.319,92, di cui chiedeva il rimborso o la decurtazione da quanto eventualmente ancora dovuto. A tal fine chiedeva l'ammissione di alcuni capi di prova, essendo la CTU viziata e insufficiente.
Con il secondo motivo l'appellata sostiene che parte dei lavori eseguiti sono affetti da vizi, come rilevato dal proprio professionista di fiducia il 16.12.2018, e critica la pronuncia di primo grado per aver acriticamente aderito alle risultanze della perizia, senza tenere conto delle prove offerte dall'appellata né delle considerazioni svolte nell'istanza di rinnovazione della CTU in primo grado.
Per l'eliminazione dei vizi chiede la condanna di controparte alla corresponsione di € 14.805,92, oltre i costi non ancora quantificati per l'eliminazione di alcuni vizi (formazione crepe nel bagno e riscaldamento solo parziale di un calorifero), sostenendo la tempestività della denuncia degli stessi e l'ammissione di alcuni capi di prova.
Con il terzo motivo chiede il rimborso di € 8.267,00 relativi al pagamento da parte dell'appellata di alcune fatture intestate all'appellante o la decurtazione della medesima somma da quanto eventualmente ancora dovuto.
Con il quarto motivo si sostiene la violazione da parte della ditta appaltatrice del divieto di subappalto, ribadendo di non aver mai acconsentito allo svolgimento di opere da parte di altri soggetti, che non hanno poi assicurato adeguato livello di qualità nell'esecuzione di lavori, arrecando danni anche non patrimoniali alla parte appellata.
Con il quinto motivo, infine, si insiste nella rinnovazione della CTU o, in subordine, in un supplemento della stessa, nonché nell'ammissione delle prove orali articolate in primo grado.
4) Motivi della decisione
Entrambi gli appelli, principale e incidentale, devono essere rigettati.
4.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Si condivide, infatti, la statuizione di primo grado in ordine alla comprensività dell'Iva nel corrispettivo contrattuale indicato di € 49.000,00.
Partendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, se è principio consolidato, riaffermato anche dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia UE n. 249/2013, quello per cui l'IVA è un'imposta sul consumo che deve essere sopportata dal consumatore finale, tuttavia la facoltà delle parti di ricomprendere l'IVA nel corrispettivo pattuito è stata ripetutamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, non escludendo che “il corrispettivo di una operazione imponibile possa essere determinato tra le parti in misura tale da comprendere anche l'ammontare dell'imposta al cui pagamento sia tenuto il cedente od il prestatore, purché tale accordo non incida sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolva unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell'imposta; rientra inoltre “nel potere discrezionale del giudice di merito l'accertamento della volontà delle parti nel concordare un prezzo della vendita del bene determinato comprendendo in esso anche l'ammontare dell'imposta, pur nell'incertezza circa l'aliquota fiscale in concreto applicabile e, quindi, ponendo a carico del venditore il rischio sulla misura del ricavo” (così Cass, Sez. 2, ord. n. 3132 del 08/02/2018).
Pertanto, non essendo possibile concludere a priori, in base alla sola tipologia di rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, se un determinato importo debba essere considerato comprensivo o meno dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come invece erroneamente sostenuto dall'appellante, ne consegue processualmente che la parte che agisce in giudizio per il relativo pagamento deve fornire la prova che l'Iva sia inclusa o meno nel prezzo indicato (cfr. Cass., Sez. 2,
Ord. n. 1612 del 19/01/2022).
Nella fattispecie la società invece, non ha allegato alcuna circostanza, né ha chiesto di Pt_1 provarla per testi, atta a dimostrare che l'accordo intervenuto tra le parti era quello di considerare il corrispettivo di € 49.000 al netto dell'importo IVA e ha tentato di giungere a tale conclusione solo analizzando la normativa di settore, non ottemperando, pertanto, all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Il motivo di appello è infondato.
4.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del compenso dovuto per varianti per € 3.075,00 e la riduzione del 30% del corrispettivo richiesto per i lavori effettuati sul balcone.
Tuttavia, nonostante il giudice di prime cure a pagina 9 sembri evidenziare la mancanza di prova sulla specifica approvazione di tali spese, le stesse sono state pacificamente considerate nel complessivo importo di € 10.077,60 riconosciuto per varianti e opere extra contratto approvate dalla committenza, come si legge a pagina 10 a conclusione di quel paragrafo.
Ne consegue l'irrilevanza dell'istanze istruttorie volte a provare la specifica approvazione delle suddette lavorazioni.
Rimane, quindi, solo da valutare l'asserita ingiustificata riduzione del 30% sull'importo di € 1.380,00 quale costo del lavoro fuori preventivo svolto sul balcone, che ha comportato una riduzione di €
414,00 su tale lavorazione.
Sul punto la parte appellante lamenta che la decurtazione sia stata operata dal CTU e fatta propria dal
Tribunale senza alcuna ragione tecnica, solo per “accontentare” in qualche modo di CTP di controparte.
Tuttavia, ciò non corrisponde al vero, in quanto la motivazione della decurtazione è contenuta a pag.
20 della memoria del CTU denominata “Relazione sintetica in controdeduzione alle osservazioni dei
CTP alla memoria preliminare”.
Qui, a fronte della contestazione della CTP Arch. che nessuna lavorazione fosse stata operata Tes_2
sul balcone (v. pag. 18 osservazioni CTP Arch. ), si controbatte che a seguito del sopralluogo Tes_2
effettuato era emerso che il balcone era stato oggetto di opere di sistemazione quali la tinteggiatura delle pareti e l'esecuzione della verniciatura della ringhiera, mentre, effettivamente, non risultava
l'esecuzione dei lavori di rifacimento d'intonaco e di ripristino di fughe tra le varie lastre, elementi che giustificavano una riduzione del 30% sull'importo richiesto di € 1.380,00.
Risulta, quindi, evidente che il CTU abbia giustificato la riduzione operata e che la suddetta motivazione non sia stata oggetto di specifiche critiche da parte dell'appellante, con conseguente infondatezza del motivo.
4.3 Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del rimborso di € 14.410,00, corrisposti alla per conto della committenza e relativi alla fornitura di materiali scelti dalla CP_2
committenza.
Il motivo è analogo al terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla per il rimborso (o la CP_1 [... decurtazione dal dovuto) dell'importo di € 8.267,00 pagato in corrispettivo di fatture intestate a
Parte_1
Poiché la motivazione data dal giudice di prime cure per il rigetto di entrambe le domande è analoga, mancanza di prova sulla riferibilità ad una delle parti di quanto acquistato, i motivi possono essere analizzati congiuntamente.
Il giudice di primo grado ha affermato che gravava sulla parte che intendeva ottenere il rimborso la prova che quei pagamenti fossero stati effettuati per conto della controparte, prova nel caso in esame carente da entrambe le parti.
Unica posta che è stata riconosciuta è stata quella di € 1.769, IVA compresa, che le parti hanno concordemente riconosciuto essere stata pagata da per conto di CP_1 Pt_1
Entrambe le parti, ribattendo al motivo di impugnazione della controparte, sostengono che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sfornita di prova l'allegazione della controparte. In via diretta, invece, sostiene la riferibilità a dei corrispettivi pagati a sulla base di una prova Pt_1 CP_1 CP_2
logica e per indizi, non essendo i materiali ricompresi nell'oggetto dell'appalto, essendo state le opere valutate dal CTU del valore complessivo di € 49.000, importo che sarebbe ingiustamente ridotto in caso di conteggio di € 14.410, invece da ricondurre all'acquisto di materiali, considerato che l'intestazione a delle suddette fatture costituiva un favore dell'appaltatrice alla committenza, Pt_1
che così avrebbe risparmiato sull'IVA dovuta, elemento di cui era perfettamente consapevole CP_1
tanto che le sue critiche sul punto rimangono sfumate e generiche.
invece, nel suo motivo di appello sostiene che le fatture in questione (due di e una di CP_1 CP_2
DIEFFE) erano intestate a che avrebbe potuto portare in deduzione l'IVA, a differenza di Pt_1
e che i pagamenti a e Dieffe riguardano prestazioni di opera di spettanza CP_1 CP_3
dell'appaltatore e non del committente (pag. 36 comparsa di costituzione in appello . CP_1
Il riferimento a D'AN deve essere frutto di un refuso, dal momento che è l'emittente della fattura da € 1.769 concordemente esclusa dalle parti dal novero delle fatture in contestazione, come evidenziato anche in sentenza.
Per il resto la maggior parte delle fatture in contestazione sono relative alla è evidente che per CP_2
dimostrare che quanto pagato a tale società spettasse alla controparte doveva essere provato cosa si era acquistato, essendo pacifico che nel corso di lavori di ristrutturazione ci sono materiali che servono per il compimento dell'opera che l'appaltatore si è impegnato a realizzare per la committenza
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, materiale edile come viteria, calcestruzzo) e materiali che devono essere aggiunti alle lavorazioni in contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, piastrelle e ceramiche).
Dal logo della presente sull'ordine del 24/04/2018 (doc. 2 allegato all'atto di citazione ) CP_2 CP_1 si evince che la stessa vende sia materiale per l'edilizia, ferramenta e colorificio, che piastrelle e arredo bagno, porte e serramenti, stufe e caminetti, ovvero materiali rientranti in entrambe le categorie sopra evidenziate.
Dal momento che alcuna delle parti ha dimostrato in giudizio tramite documenti, né ha chiesto di dimostrare per testi, a quale tipologia di materiali si riferissero le fatture che si assumono pagate per conto della controparte non è possibile ritenere assolto l'onere probatorio sulle stesse gravanti.
Infatti sebbene l'ordine del 24/04/2018 faccia espresso riferimento a vario materiale rientrante nella clausola di esclusione di cui al contratto del 15.05.2018 intercorso tra le parti (dal preventivo è esclusa la fornitura di piastrelle, ceramiche, porte interne e portoncino blindato) ve ne sono altri per i quali il contratto intercorso tra le parti non specifica l'attribuzione (sanitari e termosifoni).
Inoltre non vi è corrispondenza tra l'importo dell'ordine presso € 15.596,11 più IVA, e quanto CP_2
asseritamente pagato da per conto di di € 13.100,14 IVA esclusa, né da parte di Pt_1 CP_1 CP_1 per contro € 4.947,00 IVA compresa, e dal documento 25 prodotto in primo grado da Pt_1 Pt_1
si evince che gli ordini verso sono stati plurimi e non solo quello prodotto in atti da sub. CP_2 CP_1
doc. 2.
Entrambe le parti, pertanto, avevano motivo di corrispondere somme alla e non hanno CP_2
dimostrato in giudizio di aver corrisposto somme spettanti alla controparte.
Analogamente per quanto riguarda i pagamenti in favore di Dieffe, dalla lettera di contestazione inviata da a Dieffe del 05.10.2018 (doc. 31 fascicolo primo grado) emerge l'esistenza Pt_1 Pt_1
di prestazioni contrattate direttamente con il committente e, pertanto, anche in relazione a tale pagamento avrebbe dovuto fornite la prova che si trattasse di prestazioni gravanti su CP_1 Pt_1
non potendo tale circostanza derivare dalla mera intestazione della fattura. Né la prova di quanto allegato potrebbe derivare dalla prova per testi dal momento che l'unico capo relativo alla Dieffe è il capo 12 che fa invece espresso riferimento alle lavorazioni pacificamente fatturare da , CP_3
ovvero posa pavimento e sistemazione infissi.
Entrambi i motivi devono, pertanto, essere rigettati.
4.4 Con il quarto motivo di impugnazione la parte appellante si lamenta delle decurtazioni operate dal giudice di primo grado per complessivi € 992,94.
Innanzitutto l'appellante si duole delle decurtazioni delle somme dovute per la posa dell'intonaco e la tinteggiatura del soffitto della camera da letto, motivo che si ritiene privo di pregio, in quanto si sostanzia in affermazioni di parte apodittiche, non supportate dai relativi riscontri probatori. Si rileva al riguardo come l'istruzione della causa de quo sia avvenuta con l'ausilio di idonea CTU tecnica e si sia esaurita con il deposito della stessa perizia: attraverso una serie di sopralluoghi e rilievi, oltre alla disamina di 70 fotografie, l'Arch. alle pagg. 33 - 34 del proprio elaborato ha Testimone_3 ritenuto del tutto evidente che “la volta della muratura a vista non fosse da intonacare, in quanto per scelta della Signora il soffitto a volta ed il trave sono stati oggetto di recupero con presumibile CP_1 spazzolatura e ripresa degli interstizi a vista tra i mattoni in malta di calce”, con conseguente decurtazione del relativo costo.
Il corrispettivo di tali lavorazioni non era stato decurtato dal CTU nella sua relazione preliminare e la decurtazione è conseguita alle osservazioni della CTP Arch. , che ha fatto notare come Tes_2
originariamente tale soffitto fosse parzialmente intonacato. Il CTP Ing. non faceva Per_1
osservazioni sul punto, mentre la parte fin dalla sua comparsa di costituzione in primo grado Pt_1
sosteneva che il recupero della volta era stato operato personalmente dall'arch. mentre la Per_2
aveva effettuato operazioni di supporto a tale lavorazione (montaggio e smontaggio Pt_1
ponteggio) e la pulizia a mano dei mattoni. Non veniva proposta una quantificazione di tali lavorazioni.
Con il motivo di appello la parte si limita a contestare la decisione di primo grado, deducendo la mancata prova da parte avversa che il lavoro sostitutivo sia stato effettuato da altri soggetti, sostenendo lo svolgimento della spazzolatura e della pulizia della volta da parte di e quindi Pt_1
come l'indebita decurtazione comporterebbe la mancata valorizzazione della lavorazione sostitutiva.
Tuttavia dalle stesse difese della si evince come il restauro della volta sia stato operato dagli Pt_1
arch. e , suoceri della controparte cosicchè, in mancanza della prova di quali Per_2 Tes_2 CP_1
lavorazioni sostitutive siano state effettivamente svolte dalla e di una loro quantificazione Pt_1
che possa essere comparata con la richiesta decurtazione, non è possibile una revisione della pronuncia di primo grado. Né può evincersi la prova di quanto sostenuto dal capo 19 della memoria istruttoria di primo grado vista la sua genericità e carenza di coordinate spazio-temporali che permettano di ritenerlo determinato.
Per quanto riguarda la decurtazione di € 400,00 per il rifacimento delle certificazioni impianti, è evidente che la falsità delle stesse accertata in sede penale, in quanto gli apparenti sottoscrittori hanno disconosciuto le loro firme, rende necessaria la loro nuova emissione, con assunzione dei relativi costi, a prescindere da chi sia chiamato a rispondere in sede penale o civile della suddetta falsificazione.
Né rileva che la parte committente abbia avuto o meno un danno dal ritardo nel rilascio delle suddette certificazioni in quanto alcun risarcimento è stato riconosciuto alla Coda a tale titolo.
La somma di € 400,00 per l'ottenimento delle certificazioni (DM 37/2008) dell'impianto elettrico, idraulico, riscaldamento, cottura ed evacuazione fumi è stata, quindi, correttamente decurtata dal
CTU, in quanto essi non risultano essere mai stati consegnati alla committenza dalla ditta Parte_1
(cfr. pag. 36 CTU Arch. , non rilevando da quale diverso soggetto esse siano state Tes_3 consegnate, né il corretto allacciamento degli impianti e, fortunatamente, l'assenza di ulteriori danni.
Infine la parte lamenta che sia stato riconosciuto un vizio dell'opera, consistente nell'imperfetta complanarità della pavimentazione della , basato sulla necessaria realizzazione dell'opera “a Pt_4
regola d'arte”, senza considerare che si trattava di un mero getto di pulizia, senza rifacimento della pavimentazione, e come tale era stato quantificato nella somma di € 1.520,00 oltre IVA, lamenta altresì la quantificazione di € 2.000,00 più IVA per il suo ripristino, invece della minor somma di €
1.200,00 oltre Iva indicata da nell'atto di citazione. CP_1
Dalla lettura dell'atto di citazione (pag. 12) emerge chiaramente che la somma di € 2.000,00 CP_1
considerata in sentenza deriva dalla sommatoria di € 800,00 più IVA per il lavoro (ritenuto da rifare) con quella di € 1.200,00 più IVA necessaria per la demolizione di quanto realizzato in loco (necessaria per poter rifare il lavoro) e quindi non è stata arbitrariamente decisa dal giudice di prime cure.
Generica appare poi la doglianza che la “regola d'arte” debba adattarsi al fatto che si tratterebbe di un locale cantina, essendo necessario, anche in questo caso, un piano di appoggio regolare per la sua fruizione, di contro risultando vano anche il getto di pulizia richiesto, preventivato e realizzato.
Il motivo risulta, pertanto, infondato in tutte le sue parti.
4.5 Il rigetto dei precedenti motivi di appello rende infondato anche il quinto motivo, relativo ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado, che si basava sull'auspicato accoglimento delle precedenti doglianze.
4.6 In ordine all'appello incidentale proposto da occorre, preliminarmente, Controparte_1 rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante, per tardività del medesimo ai sensi dell'art. 327 cpc, poiché riguardante capi della sentenza non oggetto di appello principale, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte e recentemente ribadito:
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta
a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v.
Cass., Sez. 3, ord. n. 15100 del 2024).
Rilevata l'ammissibilità generale dell'appello incidentale e passando all'esame dei singoli motivi, i primi due motivi di impugnazione incidentale sono inammissibili.
Gli stessi, infatti, a parte l'iniziale dichiarazione di stile, non si confrontano minimamente con le motivazioni che sorreggono la sentenza di primo grado e non ne costituiscono idonea critica, ma si limitano a riproporre pedissequamente in appello le doglianze già presentate in primo grado.
Così con riferimento al primo motivo di appello incidentale vengono riproposte tutte le doglianze relative alle opere ritenute non completate dall'appaltatrice, comprese quelle per l'intonacatura e tinteggiatura del soffitto della camera da letto vicino al bagno e quelle per il riottenimento delle certificazioni impianti, che sono state invece riconosciute dal giudice di primo grado, anche in contrasto con le risultanze della CTU (v. spese per certificazioni impianti).
Analogamente nel secondo motivo di appello incidentale vengono riproposte tutte le doglianze relative alle opere che si ritengono affette da vizi, compresa quella relativa ai lavori effettuati nel locale cantina, nonostante nella sentenza sia stato riconosciuto il vizio, anche in questo caso in contrasto con le conclusioni rassegnate dal CTU.
In entrambi i motivi si sostiene che il giudice si sia acriticamente conformato alle risultanze della
CTU, senza tenere in considerazione il restante materiale probatorio offerto dalle parti e le richieste di prove orali formulate, senza considerare che in diversi punti il giudice si è motivatamente discostato dalle risultanze dell'elaborato tecnico.
I motivi, pertanto, non contengono argomenti idonei (in astratto) a costituire una critica ai capi impugnati, con la cui motivazione non si confrontano, con conseguente inammissibilità (art. 342, co.
1, c.p.c.).
Il terzo motivo di appello incidentale è stato analizzato unitamente al quarto motivo di appello principale nel paragrafo 4.4 cui si rimanda.
Il quarto motivo di appello incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato.
Inammissibile nella misura in cui non si confronta con le motivazioni della sentenza di primo grado che ha escluso che la violazione del divieto di subappalto ex art. 1656 c.c. possa avere avuto riflessi nella vicenda, dal momento che la parte instaurava il procedimento sull'assunto che il contratto fosse comunque valido e che non erano emersi vizi o inadempienze correlabili a tale eventuale violazione,
e ha parimenti escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale per assenza di illiceità penali riferibili a e di lesioni apprezzabili a diritti giuridicamente tutelati. Pt_1
Tali motivazioni non sono oggetto di critica specifica da parte dell'appellata che si limita a ribadire il suo mancato assenso al subappalto, lo svolgimento delle opere da soggetti non affidabili, non in regola e che non avevano assicurato lo stesso livello di qualità nell'esecuzione dei lavori, nonché il disagio patito dalla a causa del dover vivere, con due figlie piccole, in un'abitazione con lavori CP_1
non ultimati, porte montate al contrario, cantina inutilizzabile, termosifoni parzialmente non funzionanti, chiedendo la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa.
La parte, inoltre, non offre alcuna prova a sostegno delle proprie asserzioni.
Essendo risultate non provate le premesse (lavori non eseguiti correttamente a causa del subappalto, nonché sussistenza di determinati vizi dell'opera) correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda.
La mancanza di specificità di tali motivi rende infondato anche il quinto motivo di appello incidentale, in quanto la rinnovazione o integrazione della CTU e l'ammissione di mezzi di prova orale dovrebbero essere strumentali all'accoglimento degli altri motivi.
Si consideri che con riferimento alla richiesta rinnovazione della CTU la stessa viene avanzata per vagliare la mancanza dei certificati di conformità impianti, cui conseguirebbe l'inutilizzabilità degli stessi, la non commerciabilità dell'immobile e la revoca dell'abitabilità. Tuttavia in sentenza è stato proprio riconosciuto l'importo necessario a dotarsi delle suddette certificazioni, considerato che quelle fornite sono risultate false e considerato che non sono emersi dei vizi negli impianti che impediscano il rilascio delle certificazioni. Analogamente viene richiesta l'ammissione di tutti i capitoli di prova orale presentati in primo grado senza confrontarsi con le risultanze della CTU e le decurtazioni per opere non eseguite o viziate già riconosciute in sentenza.
Il motivo risulta infondato.
Si conclude, pertanto, per il rigetto sia dell'appello principale proposto dalla società Parte_1 sia dell'appello incidentale proposto da con conferma integrale della sentenza n. CP_1
4243/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in ogni sua statuizione.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, alla luce del rigetto integrale di entrambi gli appelli, principale e incidentale, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali per il grado di appello (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Il rigetto integrale di entrambi gli appelli, principale e incidentale, genera in capo a ciascuna delle parti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4243/2022 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Torino;
respinge l'appello principale e l'appello incidentale proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite del grado di appello;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico di entrambe le parti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 16.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino