Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Marina Massi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 790/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RENAIOLI MELANIA ed elettivamente domiciliata in VIA AURELIA NORD 88 58100 GROSSETO presso lo studio del difensore avv. RENAIOLI MELANIA;
ATTRICE
contro
:
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
DRAGOTTA CECILIA ed elettivamente domiciliata in VIA PIAVE 42
58100 GROSSETO, presso lo studio del difensore avv. DRAGOTTA
CECILIA;
CONVENUTA
e
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione.
pagina 1 di 4
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
affermandosi erede di deceduto ab intestato in data Persona_1
16.02.2008, ha convenuto in giudizio e Controparte_1 [...]
coniuge e figlio del de cuius, chiedendo il riconoscimento CP_2
della propria qualità di erede e conseguentemente il diritto a subentrare nel patrimonio ereditario, come descritto nell'atto introduttivo, per la quota di un terzo.
La convenuta si è costituita contestando la qualità Controparte_1
di erede dell'attrice, chiedendo il rigetto della avversa domanda e la condanna dell'attrice per lite temeraria. è rimasto Controparte_2
contumace.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha depositato traduzione giurata della sentenza emessa in data 17.02.1967 dal Tribunale di Stoccolma, nel giudizio introdotto da madre Controparte_3
dell'odierna attrice, con la quale è stato riconosciuto Persona_1
padre di Parte_1
Successivamente, nel termine concesso dal giudice con ordinanza del
26.05.2022, successivamente prorogato, parte attrice ha depositato la medesima sentenza con attestazione del passaggio in giudicato.
Quindi la causa è stata ulteriormente istruita con prove orali e trattenuta in decisione previa revoca dell'ordinanza ammissiva di Ctu volta ad accertare il valore della massa ereditaria.
2. L'azione promossa deve essere qualificata quale azione di petitio hereditatis di cui all'art. 533 c.c., azione reale fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, (Cass. sez. 2 ord. 8942/2024).
Tale azione si differenzia dall'azione volta all'accertamento della qualità di erede per la funzione recuperatoria che la contraddistingue e onera 1 La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del Dl n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15. pagina 2 di 4 l'attore di provare la propria qualità di erede e l'inclusione dei beni nell'asse ereditario del de cuius.
Quanto al requisito soggettivo dell'azione, l'attrice ha fornito prova di essere figlia di e conseguentemente sua erede. Persona_1
Si evince dalla sentenza del Tribunale di Stoccolma versata in atti, debitamente tradotta e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, che il de cuius abbia partecipato al relativo giudizio, abbia dichiarato quale fosse il suo reddito annuo ed abbia anche raggiunto un accordo sul mantenimento di CP_3
Risultano, pertanto, rispettate le condizioni cui l'art. 64 della legge
218/95 subordina il riconoscimento di sentenze straniere in Italia, di cui alle lettere da a) a g) della norma richiamata, non ravvisandosi la contrarietà all'ordine pubblico dedotta da parte convenuta in relazione al disposto dell'art. 269 c.p.c. ultima parte, laddove prevede che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”, trattandosi comunque di elementi presuntivi, liberamente valutabili dal giudice per il suo convincimento.
Quanto alle contestazioni di parte convenuta sulla conformità della copia prodotta della sentenza straniera, se ne rileva l'infondatezza, atteso che risultano apposti i timbri di conformità all'originale e di attestazione del passaggio in giudicato dall'archivista del Tribunale svedese.
L'inclusione nell'asse ereditario del de cuius dei beni elencati nell'atto introduttivo del giudizio e nella dichiarazione di successione depositata da parte attrice, non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta, pur dovendosi rilevare la genericità dell'indicazione, tra i beni compresi nell'asse ereditario, delle “aziende” di cui al punto 6) dell'atto introduttivo nonché di qualsiasi specificazione in ordine alle somme di cui al punto 5).
3. Riconosciuta la qualità di erede dell'attrice, questa ha diritto all'acquisto di una quota dell'universalità dei beni del defunto
[...]
in concorso con la moglie e il figlio Per_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 per la quota di 1/3, secondo quanto prevede l'art. 581 Controparte_2
c.c.
In accoglimento della domanda di petizione ereditaria svolta, i convenuti devono essere condannati a restituire all'attrice i beni ereditari, il cui valore dovrà essere accertato in un futuro giudizio di scioglimento della comunione ereditaria non richiesto in questa sede ed in cui si potrà tenere conto degli esborsi sostenuti dai coeredi come emersi dalle prove testimoniali espletate, nei limiti della quota di 1/3 dell'eredità paterna.
Quanto al regime delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: accerta che in forza della sentenza del Tribunale di Stoccolma DT 150/67
è erede, in concorso con Parte_1 Controparte_1
e di nato a [...] il [...] e Controparte_2 Persona_1
deceduto il 16.02.2008.
Condanna i convenuti e a Controparte_1 Controparte_2
restituire all'attrice la quota pari a 1/3 sull'universalità dei beni costituenti l'eredità del padre Persona_1
Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 10.000 per onorari ed euro 1.686 per esborsi.
Così deciso in Grosseto, in data 4 gennaio 2025.
il Giudice Onorario
dott.ssa Marina Massi
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