TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Verbale di udienza All'udienza del 5 giugno 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 32/2025 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ) e , (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Patti, corso Matteotti n. 13, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta, che li rappresenta e difende, attori, contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 con sede in Patti, Contrada Rasola;
convenuto contumace, avente ad oggetto: impugnazione deliberazione assembleare ex art. 1137
c.c.. E' presente, per gli attori, l'avv. Francesco Balletta il quale evidenzia che con verbale dell' 1° febbraio 2025 è stata revocata la delibera impugnata e chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese, tenuto conto della soccombenza virtuale della parte convenuta.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
Il giudice
Preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore comparso a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Balletta precisa le conclusioni chiedendo la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi. All'esito, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Gli attori, nella qualità di proprietari di distinte unità immobiliari ricadenti nel comprensorio edilizio denominato “ , hanno Controparte_1 impugnato, con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2025, la delibera n.
14 assunta in sede assembleare il 9 dicembre 2024, con la quale era stato disposto lo scioglimento del supercondominio. Hanno dedotto l'illegittimità della delibera impugnata in quanto adottata con maggioranza ordinaria, laddove l'operazione deliberata, implicando interventi strutturali e la separazione di impianti comuni, esigeva la maggioranza qualificata prevista dagli artt. 1136, comma 5, c.c. e 62, comma 2, disp. att. c.c..
Il regolarmente citato, non si è costituito;
ne va, Controparte_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
Dalla documentazione prodotta, nonché dalla relazione tecnica a firma dell'arch. depositata in atti, emerge con evidenza che il Persona_1 complesso edilizio in questione costituisce supercondominio di fatto, in quanto dotato di beni ed impianti funzionalmente comuni a più edifici
(accessi carrabili, impianti fognari, idrici, del gas, spazi di manovra e raccolta rifiuti), la cui gestione unitaria appare indispensabile per l'utilizzo dei beni privati.
La legittimità della deliberazione n. 14 del 9 dicembre 2024, con cui è stato disposto lo scioglimento del supercondominio, risulta inficiata, secondo la prospettazione attorea, dall'inosservanza delle maggioranze previste dalla legge per le innovazioni. Detta censura si appalesa, alla luce degli elementi agli atti, fondata, considerato che l'art. 62, comma 2, disp. att. c.c. richiama l'art. 1136, comma 5, c.c. per ogni modifica che incida sull'integrità strutturale del bene comune. La domanda risulta altresì ammissibile e tempestiva. L'atto di citazione è stato notificato all'amministratore del in data 4 gennaio Controparte_1
2025, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., che decorre per i condomini assenti dalla data di comunicazione della delibera.
Successivamente alla proposizione del giudizio, in data 1° febbraio 2025 si
è tenuta una nuova assemblea straordinaria, i cui esiti sono documentati dal verbale n. 15, anch'esso prodotto in atti. In tale seduta, l'assemblea ha deliberato la revoca della delibera n. 14 del 9 dicembre 2024, assumendo dunque delle determinazioni che tengono conto dei rilievi sollevati dagli attori nell'atto di citazione. Il punto all'ordine del giorno risultava espressamente indicato come “presa d'atto delle osservazioni emerse in sede giudiziale e revoca della delibera n. 14”, a conferma della volontà di sanare l'atto precedente. La revoca della delibera impugnata determina la cessata materia del contendere. All'udienza odierna, l'attore ha dato atto dell'intervenuta revoca della deliberazione oggetto di impugnazione e ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna del convenuto contumace al pagamento delle spese del giudizio, in ragione della fondatezza virtuale della domanda azionata. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonostante la cessazione del processo, deve comunque essere pronunciata statuizione sulle spese, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale. In considerazione dell'evidente fondatezza della pretesa, riconosciuta per facta concludentia dalla stessa assemblea, il convenuto deve essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore degli attori.
Più in particolare, le questioni giuridiche che vengono in rilievo nella presente controversia attengono, da un lato, alla natura del supercondominio e alla validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea in tema di scioglimento e, dall'altro, agli effetti giuridici derivanti dalla revoca in autotutela della deliberazione impugnata nel corso del giudizio, in particolare in relazione alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e alla disciplina delle spese di lite.
Quanto al primo profilo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il supercondominio costituisce un ente di gestione unitario che nasce ipso iure et facto allorquando più edifici, anche autonomi, risultino collegati dalla presenza di beni o servizi comuni (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2018, n.
497; Cass. civ., Sez. II, 17 agosto 2011, n. 17332). La sua esistenza non presuppone l'approvazione di un regolamento ad hoc o una deliberazione formale di costituzione, essendo sufficiente la materiale esistenza di cose, impianti o servizi comuni indispensabili all'utilizzo delle unità immobiliari ricadenti nei diversi edifici. In tal senso si è espressa anche Cass. civ., Sez.
II, 30 ottobre 2014, n. 19799, secondo cui il vincolo di accessorietà materiale e funzionale tra gli impianti e le unità immobiliari rende non eludibile il modello gestorio comune.
Alla luce di tale qualificazione, il tentativo di scioglimento del supercondominio mediante deliberazione assembleare richiede non solo il rispetto delle forme e delle maggioranze previste per le decisioni ordinarie, ma anche una rigorosa applicazione dell'art. 62, comma 2, disp. att. c.c., qualora, come nella specie (cfr. sul punto anche la relazione tecnica dell'arch. , versata in atti), il venir meno del vincolo comune Persona_1 comporti l'esecuzione di opere modificative dello stato di fatto o l'eliminazione di strutture e impianti comuni, con evidenti ripercussioni sull'assetto materiale e funzionale degli edifici. L'applicabilità dell'art. 1136, comma 5, c.c. – richiamato espressamente dal secondo comma dell'art. 62 citato – è quindi condizione indefettibile di validità della deliberazione, in quanto inerente ad un'innovazione sostanziale delle modalità di utilizzo e di fruizione delle parti comuni, anche solo potenziali.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale ritiene che nella fattispecie si sia effettivamente verificata una cessazione della materia del contendere. Risulta documentalmente provato che, in data 1° febbraio 2025, l'assemblea del ha revocato espressamente la deliberazione n. Controparte_1
14 del 9 dicembre 2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, assumendo nuove determinazioni di senso opposto. Tale condotta, adottata prima della conclusione del processo e in assenza di sentenza di merito, comporta il venir meno della situazione di contrasto tra le parti. Tale effetto estintivo trova fondamento nell'applicazione analogica dell'art. 2377, comma 8, c.c., norma prevista per le società di capitali ma costantemente ritenuta applicabile anche in materia condominiale (Cass. civ., Sez. II, 28 giugno 2004, n. 11961). La giurisprudenza ha chiarito che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e con medesimo oggetto elimina retroattivamente la causa petendi e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271). Il medesimo principio è stato confermato, in termini sistematici, dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. III Civile, nella sentenza n. 2436 dell'11 luglio 2022, ove si è ribadito che il giudice deve tener conto, anche in assenza di istanza, dell'intervenuto venir meno dell'interesse ad agire, valutando l'interesse attuale delle parti alla prosecuzione del processo. Alla luce di tali premesse, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendone tutti i presupposti.
Resta da affrontare, infine, il profilo relativo alle spese processuali. Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque statuire sulle spese alla luce del principio della c.d. soccombenza virtuale, valutando la probabilità di accoglimento della domanda in assenza dell'intervenuta revoca dell'atto impugnato (Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civ., Sez. II, 08 giugno 2020, n. 10847; Corte App. Milano, Sez. III Civile, 11 luglio
2022, n. 2436). Nel caso di specie, appare evidente – anche alla luce delle argomentazioni espresse nella nuova delibera assembleare e dei documenti prodotti – che gli attori avrebbero verosimilmente ottenuto l'annullamento della delibera n. 14, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella richiesta dagli artt. 1136, comma 5, c.c. e 62, comma 2, disp. att. c.c. per modificazioni di tipo strutturale e non meramente gestionali. Ne consegue che, pur in assenza di una pronuncia sul merito, la pretesa attorea risulta fondata in via virtuale, sicché le spese del giudizio devono gravare sul convenuto contumace.
Tenuto conto della semplicità della controversia, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi, dell'assenza di attività istruttoria e della natura della decisione, le spese vanno liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi del D.M. 147/2022, per lo scaglione corrispondente alla causa di importo indeterminabile di complessità bassa, senza istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32/2025 R.G.A.C., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge se dovute, nonché euro 554,45 per spese vive documentate
(c.u. e spese notifiche).
Patti, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Verbale di udienza All'udienza del 5 giugno 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 32/2025 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ) e , (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Patti, corso Matteotti n. 13, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Francesco Balletta, che li rappresenta e difende, attori, contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 con sede in Patti, Contrada Rasola;
convenuto contumace, avente ad oggetto: impugnazione deliberazione assembleare ex art. 1137
c.c.. E' presente, per gli attori, l'avv. Francesco Balletta il quale evidenzia che con verbale dell' 1° febbraio 2025 è stata revocata la delibera impugnata e chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese, tenuto conto della soccombenza virtuale della parte convenuta.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
Il giudice
Preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore comparso a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Balletta precisa le conclusioni chiedendo la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi. All'esito, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Gli attori, nella qualità di proprietari di distinte unità immobiliari ricadenti nel comprensorio edilizio denominato “ , hanno Controparte_1 impugnato, con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2025, la delibera n.
14 assunta in sede assembleare il 9 dicembre 2024, con la quale era stato disposto lo scioglimento del supercondominio. Hanno dedotto l'illegittimità della delibera impugnata in quanto adottata con maggioranza ordinaria, laddove l'operazione deliberata, implicando interventi strutturali e la separazione di impianti comuni, esigeva la maggioranza qualificata prevista dagli artt. 1136, comma 5, c.c. e 62, comma 2, disp. att. c.c..
Il regolarmente citato, non si è costituito;
ne va, Controparte_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
Dalla documentazione prodotta, nonché dalla relazione tecnica a firma dell'arch. depositata in atti, emerge con evidenza che il Persona_1 complesso edilizio in questione costituisce supercondominio di fatto, in quanto dotato di beni ed impianti funzionalmente comuni a più edifici
(accessi carrabili, impianti fognari, idrici, del gas, spazi di manovra e raccolta rifiuti), la cui gestione unitaria appare indispensabile per l'utilizzo dei beni privati.
La legittimità della deliberazione n. 14 del 9 dicembre 2024, con cui è stato disposto lo scioglimento del supercondominio, risulta inficiata, secondo la prospettazione attorea, dall'inosservanza delle maggioranze previste dalla legge per le innovazioni. Detta censura si appalesa, alla luce degli elementi agli atti, fondata, considerato che l'art. 62, comma 2, disp. att. c.c. richiama l'art. 1136, comma 5, c.c. per ogni modifica che incida sull'integrità strutturale del bene comune. La domanda risulta altresì ammissibile e tempestiva. L'atto di citazione è stato notificato all'amministratore del in data 4 gennaio Controparte_1
2025, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., che decorre per i condomini assenti dalla data di comunicazione della delibera.
Successivamente alla proposizione del giudizio, in data 1° febbraio 2025 si
è tenuta una nuova assemblea straordinaria, i cui esiti sono documentati dal verbale n. 15, anch'esso prodotto in atti. In tale seduta, l'assemblea ha deliberato la revoca della delibera n. 14 del 9 dicembre 2024, assumendo dunque delle determinazioni che tengono conto dei rilievi sollevati dagli attori nell'atto di citazione. Il punto all'ordine del giorno risultava espressamente indicato come “presa d'atto delle osservazioni emerse in sede giudiziale e revoca della delibera n. 14”, a conferma della volontà di sanare l'atto precedente. La revoca della delibera impugnata determina la cessata materia del contendere. All'udienza odierna, l'attore ha dato atto dell'intervenuta revoca della deliberazione oggetto di impugnazione e ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna del convenuto contumace al pagamento delle spese del giudizio, in ragione della fondatezza virtuale della domanda azionata. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nonostante la cessazione del processo, deve comunque essere pronunciata statuizione sulle spese, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale. In considerazione dell'evidente fondatezza della pretesa, riconosciuta per facta concludentia dalla stessa assemblea, il convenuto deve essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore degli attori.
Più in particolare, le questioni giuridiche che vengono in rilievo nella presente controversia attengono, da un lato, alla natura del supercondominio e alla validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea in tema di scioglimento e, dall'altro, agli effetti giuridici derivanti dalla revoca in autotutela della deliberazione impugnata nel corso del giudizio, in particolare in relazione alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e alla disciplina delle spese di lite.
Quanto al primo profilo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il supercondominio costituisce un ente di gestione unitario che nasce ipso iure et facto allorquando più edifici, anche autonomi, risultino collegati dalla presenza di beni o servizi comuni (Cass. civ., Sez. II, 11 gennaio 2018, n.
497; Cass. civ., Sez. II, 17 agosto 2011, n. 17332). La sua esistenza non presuppone l'approvazione di un regolamento ad hoc o una deliberazione formale di costituzione, essendo sufficiente la materiale esistenza di cose, impianti o servizi comuni indispensabili all'utilizzo delle unità immobiliari ricadenti nei diversi edifici. In tal senso si è espressa anche Cass. civ., Sez.
II, 30 ottobre 2014, n. 19799, secondo cui il vincolo di accessorietà materiale e funzionale tra gli impianti e le unità immobiliari rende non eludibile il modello gestorio comune.
Alla luce di tale qualificazione, il tentativo di scioglimento del supercondominio mediante deliberazione assembleare richiede non solo il rispetto delle forme e delle maggioranze previste per le decisioni ordinarie, ma anche una rigorosa applicazione dell'art. 62, comma 2, disp. att. c.c., qualora, come nella specie (cfr. sul punto anche la relazione tecnica dell'arch. , versata in atti), il venir meno del vincolo comune Persona_1 comporti l'esecuzione di opere modificative dello stato di fatto o l'eliminazione di strutture e impianti comuni, con evidenti ripercussioni sull'assetto materiale e funzionale degli edifici. L'applicabilità dell'art. 1136, comma 5, c.c. – richiamato espressamente dal secondo comma dell'art. 62 citato – è quindi condizione indefettibile di validità della deliberazione, in quanto inerente ad un'innovazione sostanziale delle modalità di utilizzo e di fruizione delle parti comuni, anche solo potenziali.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale ritiene che nella fattispecie si sia effettivamente verificata una cessazione della materia del contendere. Risulta documentalmente provato che, in data 1° febbraio 2025, l'assemblea del ha revocato espressamente la deliberazione n. Controparte_1
14 del 9 dicembre 2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, assumendo nuove determinazioni di senso opposto. Tale condotta, adottata prima della conclusione del processo e in assenza di sentenza di merito, comporta il venir meno della situazione di contrasto tra le parti. Tale effetto estintivo trova fondamento nell'applicazione analogica dell'art. 2377, comma 8, c.c., norma prevista per le società di capitali ma costantemente ritenuta applicabile anche in materia condominiale (Cass. civ., Sez. II, 28 giugno 2004, n. 11961). La giurisprudenza ha chiarito che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e con medesimo oggetto elimina retroattivamente la causa petendi e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271). Il medesimo principio è stato confermato, in termini sistematici, dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. III Civile, nella sentenza n. 2436 dell'11 luglio 2022, ove si è ribadito che il giudice deve tener conto, anche in assenza di istanza, dell'intervenuto venir meno dell'interesse ad agire, valutando l'interesse attuale delle parti alla prosecuzione del processo. Alla luce di tali premesse, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, sussistendone tutti i presupposti.
Resta da affrontare, infine, il profilo relativo alle spese processuali. Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque statuire sulle spese alla luce del principio della c.d. soccombenza virtuale, valutando la probabilità di accoglimento della domanda in assenza dell'intervenuta revoca dell'atto impugnato (Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civ., Sez. II, 08 giugno 2020, n. 10847; Corte App. Milano, Sez. III Civile, 11 luglio
2022, n. 2436). Nel caso di specie, appare evidente – anche alla luce delle argomentazioni espresse nella nuova delibera assembleare e dei documenti prodotti – che gli attori avrebbero verosimilmente ottenuto l'annullamento della delibera n. 14, in quanto adottata con maggioranza inferiore a quella richiesta dagli artt. 1136, comma 5, c.c. e 62, comma 2, disp. att. c.c. per modificazioni di tipo strutturale e non meramente gestionali. Ne consegue che, pur in assenza di una pronuncia sul merito, la pretesa attorea risulta fondata in via virtuale, sicché le spese del giudizio devono gravare sul convenuto contumace.
Tenuto conto della semplicità della controversia, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi, dell'assenza di attività istruttoria e della natura della decisione, le spese vanno liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi del D.M. 147/2022, per lo scaglione corrispondente alla causa di importo indeterminabile di complessità bassa, senza istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32/2025 R.G.A.C., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge se dovute, nonché euro 554,45 per spese vive documentate
(c.u. e spese notifiche).
Patti, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)