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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Feriale
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2078/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 86/2025, depositata il 7.5.2025 dal Tribunale di
Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della RT
, pendente
[...]
TRA
(C.F. e P. IVA ) in persona del RT P.IVA_1 liquidatore p.t. , con sede legale in Napoli alla Via dei Mille n. 47, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Riccardi (C.F. ) e Francesco C.F._1
Riccardi (C.F. ); C.F._2
Reclamante
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., dr. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone (C.F. ,
[...] C.F._3
1 N.R.G. 2078/2025
(C.F. ) e Manuela Casilli (C.F. Parte_2 C.F._4
); C.F._5
Reclamato
E
nato a [...] [...] ed ivi residente alla piazza V. Emanuele CP_4 Controparte_2
II n. 2 (C.F. ) e nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_2 C.F._7 dall'avv. Ciro Senatore (C.F. ) e dall'avv. Rita Capuano (C.F. C.F._8
); C.F._9
Reclamati
E
Liquidazione Giudiziale della in persona del RT
Curatore, (C.F. in persona del legale rappresentate Controparte_5 P.IVA_3
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_4
(C.F. con sede in Cava de' Controparte_8 P.IVA_5
Tirreni (SA) alla Via Caliri 36, in persona del legale rappresentate p.t.;
Reclamati non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 e , affermandosi creditori di CP_4 Parte_3 somme maturate per prestazioni lavorative, chiedevano l'apertura della liquidazione giudiziale della ed in estensione anche nei confronti della Società RT
Coop. Acquapark a rl, della e della ritendo che tali Controparte_9 CP_7 società costituissero un unico consorzio di una super società di fatto.
Con separato ricorso depositato in data 30.4.2025 il aderiva alla Parte_4 domanda, affermando di vantare nei confronti della concessionaria RT della piscina comunale di un credito di € 207.620,58 oltre interessi e spese di Controparte_2 giudizio, portato dalla sentenza n. 1853 del 28.4.2023 resa dal Tribunale di Salerno (passata in giudicato), nonché di ulteriori € 486.902,41 oggetto delle ordinanze ingiunzioni nn. 34398/2016,
8637/2019 e 66774/2020, emesse dal ai sensi del R.D. n. 639/1910. CP_2
2 N.R.G. 2078/2025
Si costituivano le società , RT Controparte_9
e negando che tra esse vi fosse una super-società di fatto, nonché contestando CP_7
l'esistenza dei crediti vantati dai lavoratori e dal Comune e la sussistenza dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 7.5.2025 i creditori rinunciavano alle domande formulate nei confronti della Coop.
Acquapark a rl, della e della insistendo per Controparte_9 CP_7
l'apertura della liquidazione giudiziale solo della . RT
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della RT
.
[...]
Avverso tale sentenza la predetta società ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/6/2025, deducendo:
- la nullità della domanda di liquidazione giudiziale in quanto, dall'atto introduttivo del giudizio, non sarebbe stato possibile comprendere se i ricorrenti intendessero ottenere la liquidazione della società in proprio o solo della super-società di fatto tra gli enti componenti l'ATI; CP_1
- l'assenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione, in quanto i crediti vantati dai lavoratori e dal Comune sarebbero stati inferiori ad € 500.000 e, comunque, anche per la carenza degli altri requisiti dimensionali prescritti dal CCII;
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Controparte_2
Tribunale avesse correttamente accertato che i crediti dei ricorrenti fossero superiori alla soglia di €
500.000.
Anche e si sono costituiti, eccependo preliminarmente il difetto di CP_4 Parte_3 legittimazione attiva del liquidatore, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese, e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo.
La Liquidazione Giudiziale della , la RT Controparte_5
, la (C.F. e la
[...] Controparte_7 P.IVA_4 Controparte_8
non si sono costituite nonostante la rituale notifica del ricorso.
[...]
All'udienza del 30.7.2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
3 N.R.G. 2078/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dai reclamati e , secondo i quali il CP_4 Pt_3 liquidatore non avrebbe alcun potere rappresentativo della reclamante, né al momento della costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Napoli né nel procedimento di reclamo avanti a questa Corte, trattandosi di persona giuridica estinta;
da ciò conseguirebbe il difetto di capacità processuale della e l'inesistenza del mandato conferito RT al difensore.
Sul punto si osserva che il fatto che della società si possa dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nonostante l'estinzione (in quanto la cessazione dell'attività è intervenuta meno di un anno prima della domanda), determina come necessaria conseguenza che la medesima società possa impugnare tale decisione in sede di reclamo. Diversamente, la società sarebbe privata di un mezzo ordinario di impugnazione previsto dall'ordinamento, con conseguente violazione del diritto di difesa e incostituzionalità della norma così interpretata. Deve, pertanto, ritenersi che in simili casi il liquidatore abbia il potere eccezionale di proporre il rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento per impugnare la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Fatta questa necessaria premessa, è infondato il primo motivo di reclamo con il quale si sostiene che la domanda di liquidazione giudiziale sarebbe nulla in quanto, dall'atto introduttivo del giudizio, non sarebbe stato possibile comprendere se i ricorrenti intendessero ottenere la liquidazione della sola società o della società in quanto costituente società di fatto con le altre associazioni CP_1 componenti l'ATI.
Sul punto si osserva che all'udienza del 7.5.2025 i creditori hanno rinunciato espressamente alle domande formulate nei confronti della Coop. Acquapark a rl, della e Controparte_9 della insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale solo della CP_7 [...]
. Pertanto, risulta assolutamente chiaro che i creditori abbiano RT chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante.
Con il secondo motivo di reclamo la sostiene che il Tribunale avrebbe RT errato nell'affermare che il credito del sarebbe stato superiore ad € Controparte_2
500.000, in quanto l'ammontare di tale credito era stato contestato giudizialmente ed oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore
(recante R.G. 1944/2017). Per tale ragione, secondo la reclamante, l'unico credito certo del
[...] sarebbe quello accertato dalla sentenza n. 853 del 28.04.2023 del Tribunale di Controparte_2
4 N.R.G. 2078/2025
, che ha definito il giudizio di opposizione al D.I. 64/2013, accertando un debito della CP_10 società nei confronti del per € 207.620,58. CP_2
Anche tale motivo di reclamo è infondato in quanto il credito del allo stato degli atti, CP_2 risulta accertato non solo dalla predetta sentenza n. 853 del 28.04.2023 del Tribunale di Salerno, ma anche dalle ordinanze ingiunzione nn. 34398/2016, 8637/2019 e 66774/2020 emesse dal ai CP_2 sensi del R.D. 639/1910 che costituiscono titoli esecutivi che, sebbene impugnati, non sono stati ancora sospesi né revocati.
Inoltre, come riconosciuto dalla stessa reclamante, nel giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzioni è stata disposta una Ctu per la quantificazione del credito del Comune. Ebbene, il ha depositato la bozza della relazione depositata dal consulente nominato dal Tribunale di CP_2
Nocera Inferiore, dalla quale emerge che l'ausiliario ha stimato il credito in € 584.909,22, somma superiore alla soglia di € 500.000 prevista dal CCII.
Pertanto, per quanto possibile accertare in questa sede, può dirsi che il solo credito del sia CP_2 sufficiente per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
Per tale ragione è superfluo fare valutazioni sull'ammontare del credito dei due lavoratori.
Il superamento della soglia dimensionale relativa ai debiti, rende del tutto superfluo valutare il mancato superamento delle altre due soglie (concernenti i ricavi ed il patrimonio netto), considerato che i tre requisiti devono essere posseduti congiuntamente ai fini della qualificazione dell'impresa quale “minore” e che il superamento di uno solo di essi giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti reclamate costituite, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e
5 N.R.G. 2078/2025
l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla RT
, avverso la sentenza n. 86/2025, depositata il 7.5.2025 dal Tribunale di Napoli,
[...] dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della RT
, così provvede:
[...]
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento, in favore del RT [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per Controparte_2 compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
condanna la al pagamento, in favore di RT CP_4
e delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per
[...] Parte_3 compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 30.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Maria Teresa Onorato
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Feriale
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2078/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 86/2025, depositata il 7.5.2025 dal Tribunale di
Napoli, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della RT
, pendente
[...]
TRA
(C.F. e P. IVA ) in persona del RT P.IVA_1 liquidatore p.t. , con sede legale in Napoli alla Via dei Mille n. 47, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Riccardi (C.F. ) e Francesco C.F._1
Riccardi (C.F. ); C.F._2
Reclamante
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., dr. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone (C.F. ,
[...] C.F._3
1 N.R.G. 2078/2025
(C.F. ) e Manuela Casilli (C.F. Parte_2 C.F._4
); C.F._5
Reclamato
E
nato a [...] [...] ed ivi residente alla piazza V. Emanuele CP_4 Controparte_2
II n. 2 (C.F. ) e nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_2 C.F._7 dall'avv. Ciro Senatore (C.F. ) e dall'avv. Rita Capuano (C.F. C.F._8
); C.F._9
Reclamati
E
Liquidazione Giudiziale della in persona del RT
Curatore, (C.F. in persona del legale rappresentate Controparte_5 P.IVA_3
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_4
(C.F. con sede in Cava de' Controparte_8 P.IVA_5
Tirreni (SA) alla Via Caliri 36, in persona del legale rappresentate p.t.;
Reclamati non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 e , affermandosi creditori di CP_4 Parte_3 somme maturate per prestazioni lavorative, chiedevano l'apertura della liquidazione giudiziale della ed in estensione anche nei confronti della Società RT
Coop. Acquapark a rl, della e della ritendo che tali Controparte_9 CP_7 società costituissero un unico consorzio di una super società di fatto.
Con separato ricorso depositato in data 30.4.2025 il aderiva alla Parte_4 domanda, affermando di vantare nei confronti della concessionaria RT della piscina comunale di un credito di € 207.620,58 oltre interessi e spese di Controparte_2 giudizio, portato dalla sentenza n. 1853 del 28.4.2023 resa dal Tribunale di Salerno (passata in giudicato), nonché di ulteriori € 486.902,41 oggetto delle ordinanze ingiunzioni nn. 34398/2016,
8637/2019 e 66774/2020, emesse dal ai sensi del R.D. n. 639/1910. CP_2
2 N.R.G. 2078/2025
Si costituivano le società , RT Controparte_9
e negando che tra esse vi fosse una super-società di fatto, nonché contestando CP_7
l'esistenza dei crediti vantati dai lavoratori e dal Comune e la sussistenza dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 7.5.2025 i creditori rinunciavano alle domande formulate nei confronti della Coop.
Acquapark a rl, della e della insistendo per Controparte_9 CP_7
l'apertura della liquidazione giudiziale solo della . RT
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della RT
.
[...]
Avverso tale sentenza la predetta società ha proposto reclamo, con ricorso depositato il 6/6/2025, deducendo:
- la nullità della domanda di liquidazione giudiziale in quanto, dall'atto introduttivo del giudizio, non sarebbe stato possibile comprendere se i ricorrenti intendessero ottenere la liquidazione della società in proprio o solo della super-società di fatto tra gli enti componenti l'ATI; CP_1
- l'assenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione, in quanto i crediti vantati dai lavoratori e dal Comune sarebbero stati inferiori ad € 500.000 e, comunque, anche per la carenza degli altri requisiti dimensionali prescritti dal CCII;
Per tali ragioni la reclamante ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Controparte_2
Tribunale avesse correttamente accertato che i crediti dei ricorrenti fossero superiori alla soglia di €
500.000.
Anche e si sono costituiti, eccependo preliminarmente il difetto di CP_4 Parte_3 legittimazione attiva del liquidatore, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese, e chiedendo nel merito il rigetto del reclamo.
La Liquidazione Giudiziale della , la RT Controparte_5
, la (C.F. e la
[...] Controparte_7 P.IVA_4 Controparte_8
non si sono costituite nonostante la rituale notifica del ricorso.
[...]
All'udienza del 30.7.2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
3 N.R.G. 2078/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dai reclamati e , secondo i quali il CP_4 Pt_3 liquidatore non avrebbe alcun potere rappresentativo della reclamante, né al momento della costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Napoli né nel procedimento di reclamo avanti a questa Corte, trattandosi di persona giuridica estinta;
da ciò conseguirebbe il difetto di capacità processuale della e l'inesistenza del mandato conferito RT al difensore.
Sul punto si osserva che il fatto che della società si possa dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nonostante l'estinzione (in quanto la cessazione dell'attività è intervenuta meno di un anno prima della domanda), determina come necessaria conseguenza che la medesima società possa impugnare tale decisione in sede di reclamo. Diversamente, la società sarebbe privata di un mezzo ordinario di impugnazione previsto dall'ordinamento, con conseguente violazione del diritto di difesa e incostituzionalità della norma così interpretata. Deve, pertanto, ritenersi che in simili casi il liquidatore abbia il potere eccezionale di proporre il rimedio giurisdizionale previsto dall'ordinamento per impugnare la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Fatta questa necessaria premessa, è infondato il primo motivo di reclamo con il quale si sostiene che la domanda di liquidazione giudiziale sarebbe nulla in quanto, dall'atto introduttivo del giudizio, non sarebbe stato possibile comprendere se i ricorrenti intendessero ottenere la liquidazione della sola società o della società in quanto costituente società di fatto con le altre associazioni CP_1 componenti l'ATI.
Sul punto si osserva che all'udienza del 7.5.2025 i creditori hanno rinunciato espressamente alle domande formulate nei confronti della Coop. Acquapark a rl, della e Controparte_9 della insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale solo della CP_7 [...]
. Pertanto, risulta assolutamente chiaro che i creditori abbiano RT chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante.
Con il secondo motivo di reclamo la sostiene che il Tribunale avrebbe RT errato nell'affermare che il credito del sarebbe stato superiore ad € Controparte_2
500.000, in quanto l'ammontare di tale credito era stato contestato giudizialmente ed oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore
(recante R.G. 1944/2017). Per tale ragione, secondo la reclamante, l'unico credito certo del
[...] sarebbe quello accertato dalla sentenza n. 853 del 28.04.2023 del Tribunale di Controparte_2
4 N.R.G. 2078/2025
, che ha definito il giudizio di opposizione al D.I. 64/2013, accertando un debito della CP_10 società nei confronti del per € 207.620,58. CP_2
Anche tale motivo di reclamo è infondato in quanto il credito del allo stato degli atti, CP_2 risulta accertato non solo dalla predetta sentenza n. 853 del 28.04.2023 del Tribunale di Salerno, ma anche dalle ordinanze ingiunzione nn. 34398/2016, 8637/2019 e 66774/2020 emesse dal ai CP_2 sensi del R.D. 639/1910 che costituiscono titoli esecutivi che, sebbene impugnati, non sono stati ancora sospesi né revocati.
Inoltre, come riconosciuto dalla stessa reclamante, nel giudizio di opposizione alle ordinanze ingiunzioni è stata disposta una Ctu per la quantificazione del credito del Comune. Ebbene, il ha depositato la bozza della relazione depositata dal consulente nominato dal Tribunale di CP_2
Nocera Inferiore, dalla quale emerge che l'ausiliario ha stimato il credito in € 584.909,22, somma superiore alla soglia di € 500.000 prevista dal CCII.
Pertanto, per quanto possibile accertare in questa sede, può dirsi che il solo credito del sia CP_2 sufficiente per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.
Per tale ragione è superfluo fare valutazioni sull'ammontare del credito dei due lavoratori.
Il superamento della soglia dimensionale relativa ai debiti, rende del tutto superfluo valutare il mancato superamento delle altre due soglie (concernenti i ricavi ed il patrimonio netto), considerato che i tre requisiti devono essere posseduti congiuntamente ai fini della qualificazione dell'impresa quale “minore” e che il superamento di uno solo di essi giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti reclamate costituite, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e
5 N.R.G. 2078/2025
l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla RT
, avverso la sentenza n. 86/2025, depositata il 7.5.2025 dal Tribunale di Napoli,
[...] dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della RT
, così provvede:
[...]
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento, in favore del RT [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per Controparte_2 compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
condanna la al pagamento, in favore di RT CP_4
e delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per
[...] Parte_3 compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 30.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Maria Teresa Onorato
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