Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5813/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA
a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5813/2023
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Assunta Luchina, procuratrice domiciliataria;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza dell'8.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.2023 esponeva: - che in data Parte_1
29.12.2024 contraeva matrimonio con dalla cui relazione nascevano Controparte_1 tre figli;
- che, con decreto depositato in data 29.03.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che tra le varie condizioni pattuivano le seguenti: i) “entro e non oltre il 31.10.2022 il sig. CP_1 provvederà al trasferimento di residenza in Gallipoli alla via Firenze n. 48”; ii) “il sig. si impegna, entro e non oltre il 31.12.2022, a trasferire a mezzo atto notarile, alla CP_1 sig.ra la proprietà degli immobili censiti al Comune di Gallipoli al Fg. 10 Parte_1
p.lla 535 sub 4, nonché al Fg. 27 p.lla 102,8, Fg. 27 p.lle 110-112-114, Fg. 13 p.lle 152-
164-165-225, Fg. 20 p.lla 388 sub 2 a titolo di riconoscimento del lavoro svolto e mai retribuito, quando questi era alle dipendenze della società dal rappresentata, nonché CP_1
a titolo di risarcimento morale per averle il sig. nascosto le varie storie extra- CP_1 coniugali”; - che in data 17.04.2023 intimava al a mezzo raccomandata A/R, di CP_1 adempiere a quanto previsto nel decreto di omologa, invitandolo altresì a presentarsi il
09.06.2023 presso il Notaio per procede al trasferimento dei beni;
- che il Per_1 CP_1 nonostante il suddetto invito, rimaneva inadempiente.
Tanto premesso concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi il suo diritto di vedersi trasferiti gli immobili suddetti;
di emettere sentenza costitutiva circa il trasferimento dei su indicati beni in suo favore;
nonché emettere sentenza costitutiva circa il trasferimento della
1
Con decreto del 26.10.2023 veniva disposta la comparizione personale delle parti alla quale parte convenuta non presenziava e non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. Il Giudice, all'udienza del 27.02.2024, dichiarava la contumacia di parte convenuta e ammetteva le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e interrogatorio formale di
Controparte_1 All'udienza del 23.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale ove parte ricorrente si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** agisce in questa sede per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 Parte_1
c.c. di trasferimento in suo favore del diritto di proprietà degli immobili sopra indicati, oltre ad ottenere il trasferimento della residenza del in un altro indirizzo. In merito a CP_1 quest'ultima richiesta, parte ricorrente, con nota del 20.03.2025, ha rappresentato l'avvenuto trasferimento di residenza del nulla pertanto deve essere disposto in merito. CP_1
Premesso ciò, la domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. fonda la propria domanda sul decreto del Tribunale di Lecce attraverso Parte_1 il quale sono state omologate le condizioni di separazione concordate in sede di separazione personale dei coniugi, segnatamente la condizione di cui al punto 5) del ricorso con cui le parti stabilivano che “il sig. si impegna, entro e non oltre il 31.12.2022, a trasferire CP_1
a mezzo atto notarile, alla sig.ra la proprietà degli immobili censiti al Parte_1
Comune di Gallipoli al Fg. 10 p.lla 535 sub 4, nonché al Fg. 27 p.lla 102,8, Fg. 27 p.lle 110-
112-114, Fg. 13 p.lle 152-164-165-225, Fg. 20 p.lla 388 sub 2 a titolo di riconoscimento del lavoro svolto e mai retribuito, quando questi era alle dipendenze della società dal CP_1 rappresentata, nonché a titolo di risarcimento morale per averle il sig. nascosto le CP_1 varie storie extra-coniugali”. La ricorrente rappresenta, dunque, che, per il tramite della separazione consensuale, il ha contratto nei suoi confronti un'obbligazione di CP_1 trasferimento dei suindicati beni immobili. Circostanza non solo provata documentalmente, ma anche confermata in sede di interrogatorio formale da parte convenuta-contumace (cfr. verbale di udienza del 23.04.2024). Ora, premessa la natura di titolo esecutivo del decreto di omologa ex art. 474, comma 2, n.
3, c.p.c., dunque la sua idoneità ad essere utilizzato per avviare una procedura di esecuzione forzata in caso di inadempimento, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che con l'accordo raggiunto in sede di separazione i coniugi possono regolare i loro rapporti economici, operando tra loro trasferimenti immobiliari diretti ovvero costituendo contratti a contenuto obbligatorio “suscettibili di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo” (cfr. Cass. ordinanza n. 22559 del 26 luglio 2023). Pertanto, alla luce dell'impegno assunto dalle parti circa il trasferimento di beni immobili ben identificati e indicati con certezza nell'accordo raggiunto, la domanda di parte ricorrente va accolta. Le spese di lite possono essere compensate in quanto parte convenuta, non costituendosi, non ha inteso contestare la domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di Pt_1
e per l'effetto:
[...]
1) Trasferisce in capo a nata a [...] il [...], i seguenti beni Parte_1 immobili censiti al Comune di Gallipoli al Fg. 10 p.lla 535 sub 4; Fg. 27 p.lla 102; Fg.
27 p.lle 110-112-114; Fg. 13 p.lle 152-164-165-225 e Fg. 20 p.lla 388 sub 2;
2) Ordina al Signor Conservatore dei registri immobiliari di Lecce di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
3