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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1289/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2844/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041807849000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso / difetto di legittimazione passiva di DE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420240041807849000 notificata in data 19 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa al contributo consortile di bonifica per l'anno 2023 dell'importo di euro 270,88.
Il ricorrente articolava il ricorso sui seguenti motivi: 1) illegittimità del piano di classifica e del piano di riparto, fondati su una norma dichiarata incostituzionale e comunque strutturalmente carenti;
2) mancanza della potestà impositiva per violazione dell'art. 860 c.c. e del R.D. 215/1933 e assenza dei presupposti legali;
3) difetto di motivazione della cartella di pagamento in violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990.
Con controdeduzioni depositate in data 30 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni di merito della pretesa tributaria. Nel merito, ADER contestava tutte le argomentazioni del ricorrente, sostenendo la legittimità della cartella impugnata.
Il Consorzio_1, regolarmente citato dal ricorrente con PEC il 2.4.2025, non si è costituito.
Con memorie illustrative depositate in data 6 febbraio 2026, il ricorrente ha ribadito le proprie contestazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e sottolineando la mancata costituzione del
Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
È necessario richiamare il principio fondamentale affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato e del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario. Orbene, il Consorzio, non costituendosi, non ha provato né allegato il piano di classifica richiamato in cartella. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inversione dell'onere della prova opera esclusivamente in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria."
Come chiarito dalla giurisprudenza, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica.
Orbene, nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, di conseguenza non ha provato le condizioni che ne legittimano l'esercizio. Non è emersa la prova né dell'esistenza del "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale né dei benefici in favore degli immobili di proprietà del ricorrente, non potendo operare la presunzione di vantaggio in mancanza di prova del piano di classifica;
infatti, dalla documentazione agli atti, non risulta che il Consorzio abbia dimostrato l'esistenza di opere di bonifica che abbiano comportato un beneficio diretto e immediato agli immobili del ricorrente. La cartella impugnata si limita a richiamare genericamente il BURC 54 senza fornire alcuna specifica indicazione circa le opere realizzate e i benefici conseguiti dai fondi. In presenza della mancata dimostrazione del beneficio fondiario, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.
Per le ragioni esposte, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto;
restano così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondata. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente della riscossione non ha titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria quando vengano dedotti vizi attinenti alla debenza del tributo, essendo legittimato contraddittore esclusivamente l'ente impositore.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del solo Ente impositore Consorzio di
BO (citato e non comparso), che non ha fornito prova del beneficio fondiario;
spese che si liquidano in euro 400. Quanto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la compensazione delle spese tra le parti, atteso che, essendo stato il ricorso accolto per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva,
l'AdER va tenuta indenne dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 09420240041807849000; condanna la parte resistente (Consorzio_1) al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in complessive Euro 400, oltre accessori se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20.2.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2844/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041807849000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso / difetto di legittimazione passiva di DE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420240041807849000 notificata in data 19 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa al contributo consortile di bonifica per l'anno 2023 dell'importo di euro 270,88.
Il ricorrente articolava il ricorso sui seguenti motivi: 1) illegittimità del piano di classifica e del piano di riparto, fondati su una norma dichiarata incostituzionale e comunque strutturalmente carenti;
2) mancanza della potestà impositiva per violazione dell'art. 860 c.c. e del R.D. 215/1933 e assenza dei presupposti legali;
3) difetto di motivazione della cartella di pagamento in violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990.
Con controdeduzioni depositate in data 30 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle questioni di merito della pretesa tributaria. Nel merito, ADER contestava tutte le argomentazioni del ricorrente, sostenendo la legittimità della cartella impugnata.
Il Consorzio_1, regolarmente citato dal ricorrente con PEC il 2.4.2025, non si è costituito.
Con memorie illustrative depositate in data 6 febbraio 2026, il ricorrente ha ribadito le proprie contestazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e sottolineando la mancata costituzione del
Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
È necessario richiamare il principio fondamentale affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
188 del 19 ottobre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato l'esistenza di un piano di classifica regolarmente approvato e del presupposto impositivo per mancanza di beneficio fondiario. Orbene, il Consorzio, non costituendosi, non ha provato né allegato il piano di classifica richiamato in cartella. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inversione dell'onere della prova opera esclusivamente in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11238 del 29 aprile 2025, "quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria."
Come chiarito dalla giurisprudenza, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale, ed esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica.
Orbene, nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, di conseguenza non ha provato le condizioni che ne legittimano l'esercizio. Non è emersa la prova né dell'esistenza del "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale né dei benefici in favore degli immobili di proprietà del ricorrente, non potendo operare la presunzione di vantaggio in mancanza di prova del piano di classifica;
infatti, dalla documentazione agli atti, non risulta che il Consorzio abbia dimostrato l'esistenza di opere di bonifica che abbiano comportato un beneficio diretto e immediato agli immobili del ricorrente. La cartella impugnata si limita a richiamare genericamente il BURC 54 senza fornire alcuna specifica indicazione circa le opere realizzate e i benefici conseguiti dai fondi. In presenza della mancata dimostrazione del beneficio fondiario, il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, onere che non è stato assolto.
Per le ragioni esposte, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto privo di adeguata dimostrazione del beneficio fondiario specifico e diretto;
restano così assorbiti gli altri motivi di ricorso.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondata. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente della riscossione non ha titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria quando vengano dedotti vizi attinenti alla debenza del tributo, essendo legittimato contraddittore esclusivamente l'ente impositore.
Il principio della soccombenza giustifica la condanna alle spese del solo Ente impositore Consorzio di
BO (citato e non comparso), che non ha fornito prova del beneficio fondiario;
spese che si liquidano in euro 400. Quanto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la compensazione delle spese tra le parti, atteso che, essendo stato il ricorso accolto per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva,
l'AdER va tenuta indenne dalla condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui sopra, lo accoglie e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 09420240041807849000; condanna la parte resistente (Consorzio_1) al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in complessive Euro 400, oltre accessori se dovuti, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20.2.2026