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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Lucio Munaro presidente relatore dr. Elena Merlo giudice dr. Paola Torresan giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 158-1/2025 per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, promosso da
) Parte_1 P.IVA_1
- ricorrente -
con l'avv. Francesco Bigolin
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha domandato l'apertura della Parte_1 propria liquidazione giudiziale (art. 37.2 cci) allegando che:
è gravata da un indebitamento di € 227.299,17;
si trova in una situazione di crisi economica irreversibile;
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
non sussistono i requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2.1, lett. d, cci.
2. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della 2
liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
2.1. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Fonte (Tv).
2.2. La ricorrente ha adeguatamente assolto l'onere di produzione documentale sancito dall'art. 39 cci, e all'esito del decreto interinale del giudice relatore ha puntualmente integrato la domanda.
2.3. Sussiste il presupposto soggettivo quanto meno perché – ragione assorbente – dai dati contabili relativi all'anno 2022 emerge che i ricavi correlati alla c.d. gestione ordinaria dell'impresa ammontano a € 288.793,93 (cfr. art. 2, lett.
d, n. 2, cci).
Si tratta dunque di impresa commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
2.4. Sussiste inoltre il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (artt.
2, lett. b, cci e 121 cci).
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina, la nozione di insolvenza è principalmente di tipo finanziario, perché rilevano le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
e ciò sul presupposto che è regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista. Al riguardo, la prova dell'insolvenza deve considerarsi ragionevolmente raggiunta alla luce dell'attività assertiva attorea unita a un elenco nominativo dei creditori
(art. 39.1 cci) da cui risulta che l'esposizione debitoria complessiva della società corrisponde a quanto dalla stessa allegato.
3. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, in quanto società in accomandita semplice, produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile
(cfr. art. 256.1 cci). Tale estensione opera automaticamente, a prescindere dalla sussistenza in capo al socio del presupposto oggettivo e di quello soggettivo, che devono sussistere soltanto in capo alla società.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti: 3
della Parte_1
di ; Parte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Elisa Brunino quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 2.12.25, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett.
d, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies
e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 14.8.2025
Il presidente estensore dr. Lucio Munaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Lucio Munaro presidente relatore dr. Elena Merlo giudice dr. Paola Torresan giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 158-1/2025 per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, promosso da
) Parte_1 P.IVA_1
- ricorrente -
con l'avv. Francesco Bigolin
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha domandato l'apertura della Parte_1 propria liquidazione giudiziale (art. 37.2 cci) allegando che:
è gravata da un indebitamento di € 227.299,17;
si trova in una situazione di crisi economica irreversibile;
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
non sussistono i requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2.1, lett. d, cci.
2. La domanda è fondata, sicchè viene dichiarata l'apertura della 2
liquidazione giudiziale (art. 49.1 cci).
2.1. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. c, cci, perché la sede legale della debitrice, risultante dal registro delle imprese, si trova a
Fonte (Tv).
2.2. La ricorrente ha adeguatamente assolto l'onere di produzione documentale sancito dall'art. 39 cci, e all'esito del decreto interinale del giudice relatore ha puntualmente integrato la domanda.
2.3. Sussiste il presupposto soggettivo quanto meno perché – ragione assorbente – dai dati contabili relativi all'anno 2022 emerge che i ricavi correlati alla c.d. gestione ordinaria dell'impresa ammontano a € 288.793,93 (cfr. art. 2, lett.
d, n. 2, cci).
Si tratta dunque di impresa commerciale ai sensi dell'art. 121 cci.
2.4. Sussiste inoltre il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza (artt.
2, lett. b, cci e 121 cci).
Come correttamente ricordato dalla migliore dottrina, la nozione di insolvenza è principalmente di tipo finanziario, perché rilevano le condizioni di liquidità e la conseguente capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
e ciò sul presupposto che è regolare anche il pagamento effettuato con la liquidità conseguita tramite il credito bancario, che costituisce attualmente un'ordinaria modalità di reperimento della provvista. Al riguardo, la prova dell'insolvenza deve considerarsi ragionevolmente raggiunta alla luce dell'attività assertiva attorea unita a un elenco nominativo dei creditori
(art. 39.1 cci) da cui risulta che l'esposizione debitoria complessiva della società corrisponde a quanto dalla stessa allegato.
3. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, in quanto società in accomandita semplice, produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile
(cfr. art. 256.1 cci). Tale estensione opera automaticamente, a prescindere dalla sussistenza in capo al socio del presupposto oggettivo e di quello soggettivo, che devono sussistere soltanto in capo alla società.
p.q.m.
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti: 3
della Parte_1
di ; Parte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Elisa Brunino quale curatore;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
fissa udienza al 2.12.25, ore 10, per l'esame dello stato passivo (art. 49.3, lett.
d, cci);
indica in trenta giorni prima dell'udienza il termine perentorio entro cui i creditori e i terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso del debitore possono presentare al curatore le domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies
e 155 sexies nn. att. cpc:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Treviso, 14.8.2025
Il presidente estensore dr. Lucio Munaro