Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/1970, n. 2516
CASS
Sentenza 25 novembre 1970

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art 934 cod civ nello statuire il principio superficies solo cedit (temperato dai successivi articoli 935, 938)fa salvi i casi in cui non risulti 'diversamente stabilito dal titolo o dalla legge' e l'indeterminata menzione del 'titolo' non esclude che le parti, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, riconosciuta dall'art 1322 cod civ, possono, anziche addivenire alla Costituzione di un diritto reale di superficie, dar vita ad un rapporto meramente obbligatorio. Il contenuto del titolo, con cui si deroghi alla regola generale posta dall'art 934, deve essere accertato dal giudice del merito, al quale spetta interpretare la comune volonta dei contraenti. ( fattispecie riguardante l'imposta di registro per la locazione di un complesso immobiliare comprendente un'area adiacente alla pubblica via e un fabbricato attrezzato per lo smercio di prodotti petroliferi, con autorizzazione al conduttore di installarvi pompe e serbatoi mantenendone la proprieta ed asportandoli al termine della locazione).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/1970, n. 2516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2516
    Data del deposito : 25 novembre 1970

    Testo completo