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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7609/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Campidoglio, Andrea Parte_1
Conso ed Antonino Colomba, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sino in Palermo, Viale Regina Margherita, n. 21, giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. BERTUGLIA Controparte_1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo via I. La
Lumia n. 7 gusta procura in atti
Parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 1830/2023 emesso in data 14/04/2023, ha ad oggetto la consegna ex art. 119 TUB della documentazione relativa ai rapporti in essere di Centro di
Radio Diagnostica s.r.l. con , precisamente: Controparte_2
A) del contratto di apertura del deposito titoli azionari n. 000003496397/01;
pagina 1 di 5 B) del contratto di apertura del conto corrente coord. banc. n. 000003496397, le cui coordinate bancarie sono: IT11 V03015032000 000 3496 397/01;
C) dei contratti di concessione di fido dall'apertura del rapporto alla data del deposito del presente ricorso;
D) degli estratti conto sia ordinari che scalari, con il riepilogo delle competenze, dall'inizio del rapporto e fino al 30/06/2022;
E) delle credenziali di accesso dell'indicato conto;
F) della modulistica della propensione al rischio investimenti, con la sottoscrizione del legale rappresentante protempore della società ricorrente.
In primo luogo, deve ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Quanto premesso, conduce a ritenere infondata l'eccezione di parte opposta relativa alla asserita carenza di legittimazione attiva di considerato che la stessa è Parte_2 amministratrice della società e che è stata depositata, nel procedimento di merito, procura alle liti sottoscritta, oltre che dalla dal coamministratore , così Pt_2 Controparte_3 sanando l'originaria carenza della procura che era stata rilasciata dalla sola Pt_2
Quanto al merito della pretesa, va ricordato che, come la S.C. ha avuto modo di affermare
(cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 12093/01), “in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si
pagina 2 di 5 atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 c.c. , anche nell'art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere
- a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto (nella specie, la SC ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TU
Bancario)”.
Tale obbligo di informazione trova fondamento nelle norme che in generale prevedono un dovere di correttezza e buona fede in capo ai contraenti durante l'esecuzione dei rapporti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., che stabiliscono il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto svolgimento delle relazioni negoziali.
Il diritto a ottenere la consegna dei documenti non è soggetto a limitazioni e/o condizioni, sicché, ai fini del relativo esercizio, è necessario che il richiedente fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire alla stessa di individuare i documenti richiesti, quali ad esempio, il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è si riferisce la richiesta, il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si siano svolte (cfr. Cass. 12 maggio 2006 n^ 11004).
pagina 3 di 5 Inoltre, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio, ed anzi di rango superiore, di quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinato dal citato art. 119 TUB, che impone, oltre alla forma scritta dei contratti, la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n. 11004/2006).
Orbene, risulta dagli atti che poco prima dell'emissione del decreto ingiuntivo notificato il
17.4.2023, ha consegnato all'opposta tutti i documenti – ad eccezione delle CP_4 credenziali di accesso –: detta consegna è però avvenuta a distanza di tre mesi dalla prima richiesta e dopo che era stato depositato il ricorso.
Sul punto, allora, può dirsi cessata la materia del contendere – con la precisazione che esula dal perimetro della presente pronuncia l'omesso o tardivo invio da parte dell'opponente degli estratti conto successivi a quelli oggetto del procedimento monitorio -.
Quanto invece alla omessa consegna delle credenziali di accesso, deve ricordarsi che la disciplina relativa alla operatività bancaria obbliga gli istituti di credito e le società di intermediazione ad effettuare specifiche verifiche sulla clientela come previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), tanto che al cliente che non aggiorni i propri dati può anche essere limitata o sospesa l'operatività sul conto.
Nel caso di specie, è pacifico che la società opposta non abbia aggiornato il proprio profilo, nonostante le diverse richieste formulate da , sicché l'omessa consegna delle CP_4 credenziali di accesso risulta giustificata (la misura, infatti, da un lato, rispondendo agli obblighi antiriciclaggio, è dettata nell'interesse della collettività, dall'altro, invece, è dettata a tutela dello stesso correntista che, soprattutto quando si tratti di una società, ha interesse a che vi sia la più grande diligenza nella consegna delle credenziali per operare sui suoi conti).
pagina 4 di 5 Ne consegue che, con riferimento alle credenziali di accesso, correttamente non le CP_4 ha consegnate: l'opposizione va quindi accolta sul punto.
Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che la condotta di entrambe le parti non sia stata pienamente in linea con gli obblighi di buona fede sugli stessi gravanti, sicché sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 1830/2023 emesso in data 14/04/2023 con riferimento alla sola consegna delle credenziali di accesso al conto accesso presso;
Parte_1 dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 12 luglio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7609/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Campidoglio, Andrea Parte_1
Conso ed Antonino Colomba, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sino in Palermo, Viale Regina Margherita, n. 21, giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. BERTUGLIA Controparte_1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo via I. La
Lumia n. 7 gusta procura in atti
Parte opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 1830/2023 emesso in data 14/04/2023, ha ad oggetto la consegna ex art. 119 TUB della documentazione relativa ai rapporti in essere di Centro di
Radio Diagnostica s.r.l. con , precisamente: Controparte_2
A) del contratto di apertura del deposito titoli azionari n. 000003496397/01;
pagina 1 di 5 B) del contratto di apertura del conto corrente coord. banc. n. 000003496397, le cui coordinate bancarie sono: IT11 V03015032000 000 3496 397/01;
C) dei contratti di concessione di fido dall'apertura del rapporto alla data del deposito del presente ricorso;
D) degli estratti conto sia ordinari che scalari, con il riepilogo delle competenze, dall'inizio del rapporto e fino al 30/06/2022;
E) delle credenziali di accesso dell'indicato conto;
F) della modulistica della propensione al rischio investimenti, con la sottoscrizione del legale rappresentante protempore della società ricorrente.
In primo luogo, deve ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Quanto premesso, conduce a ritenere infondata l'eccezione di parte opposta relativa alla asserita carenza di legittimazione attiva di considerato che la stessa è Parte_2 amministratrice della società e che è stata depositata, nel procedimento di merito, procura alle liti sottoscritta, oltre che dalla dal coamministratore , così Pt_2 Controparte_3 sanando l'originaria carenza della procura che era stata rilasciata dalla sola Pt_2
Quanto al merito della pretesa, va ricordato che, come la S.C. ha avuto modo di affermare
(cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 12093/01), “in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si
pagina 2 di 5 atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 c.c. , anche nell'art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere
- a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto (nella specie, la SC ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TU
Bancario)”.
Tale obbligo di informazione trova fondamento nelle norme che in generale prevedono un dovere di correttezza e buona fede in capo ai contraenti durante l'esecuzione dei rapporti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., che stabiliscono il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto svolgimento delle relazioni negoziali.
Il diritto a ottenere la consegna dei documenti non è soggetto a limitazioni e/o condizioni, sicché, ai fini del relativo esercizio, è necessario che il richiedente fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire alla stessa di individuare i documenti richiesti, quali ad esempio, il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è si riferisce la richiesta, il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si siano svolte (cfr. Cass. 12 maggio 2006 n^ 11004).
pagina 3 di 5 Inoltre, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio, ed anzi di rango superiore, di quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinato dal citato art. 119 TUB, che impone, oltre alla forma scritta dei contratti, la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (così anche: Cass. n. 11004/2006).
Orbene, risulta dagli atti che poco prima dell'emissione del decreto ingiuntivo notificato il
17.4.2023, ha consegnato all'opposta tutti i documenti – ad eccezione delle CP_4 credenziali di accesso –: detta consegna è però avvenuta a distanza di tre mesi dalla prima richiesta e dopo che era stato depositato il ricorso.
Sul punto, allora, può dirsi cessata la materia del contendere – con la precisazione che esula dal perimetro della presente pronuncia l'omesso o tardivo invio da parte dell'opponente degli estratti conto successivi a quelli oggetto del procedimento monitorio -.
Quanto invece alla omessa consegna delle credenziali di accesso, deve ricordarsi che la disciplina relativa alla operatività bancaria obbliga gli istituti di credito e le società di intermediazione ad effettuare specifiche verifiche sulla clientela come previsto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), tanto che al cliente che non aggiorni i propri dati può anche essere limitata o sospesa l'operatività sul conto.
Nel caso di specie, è pacifico che la società opposta non abbia aggiornato il proprio profilo, nonostante le diverse richieste formulate da , sicché l'omessa consegna delle CP_4 credenziali di accesso risulta giustificata (la misura, infatti, da un lato, rispondendo agli obblighi antiriciclaggio, è dettata nell'interesse della collettività, dall'altro, invece, è dettata a tutela dello stesso correntista che, soprattutto quando si tratti di una società, ha interesse a che vi sia la più grande diligenza nella consegna delle credenziali per operare sui suoi conti).
pagina 4 di 5 Ne consegue che, con riferimento alle credenziali di accesso, correttamente non le CP_4 ha consegnate: l'opposizione va quindi accolta sul punto.
Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che la condotta di entrambe le parti non sia stata pienamente in linea con gli obblighi di buona fede sugli stessi gravanti, sicché sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 1830/2023 emesso in data 14/04/2023 con riferimento alla sola consegna delle credenziali di accesso al conto accesso presso;
Parte_1 dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 12 luglio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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