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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2751 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
11.09.1986,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Poncini e Nicola Guerra
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti insistono per l'accoglimento integralmente delle conclusioni di cui al ricorso congiunto, chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni ivi indicate che si riportano:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia verrà affidata ad entrambi i genitori, con la facoltà per gli Per_1
stessi di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per , relative alla salute, Per_1
all'istruzione ed al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3) i genitori, inoltre, si impegnano, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso,
a mantenere un comportamento di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia;
4) avrà quale collocamento prevalente e residenza stabile l'abitazione Per_1
della madre, sig.ra sita a Schio (VI), Via dei Nogarola n. 8; CP_2
5) il padre potrà frequentare la figlia e tenerla con sé a week end alternati dal venerdì, prima di cena, fino alla domenica, dopo cena;
egli potrà, altresì, averla
2 con sé salvo impedimenti della stessa, il martedì ed il giovedì sera dalle 18:30
all'indomani mattina, allorquando la porterà a scuola;
6) entrambi i coniugi danno la massima disponibilità affinché la figlia possa contattare l'altro genitore in qualsiasi momento e comunque garantiscono ed anzi, promuovono, almeno un contatto quotidiano tra e l'altro genitore Per_1
nei periodi di allontanamento;
7) nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni consecutivi o suddivisi con la figlia;
nessuna limitazione verrà posta ad eventuali vacanze all'estero; durante il periodo natalizio il padre avrà con sé la figlia una settimana, eventualmente frazionabile, da concordarsi preventivamente con la madre;
ogni anno trascorrerà la notte della vigilia di Natale con un Per_1
genitore e dalle ore 10:00 del 25 dicembre fino al 26 dicembre successivo con l'altro; starà, ad anni alterni, con l'un genitore a Pasqua e con l'altro il Per_1
lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei genitori, ove gli impegni scolastici e ricreativi lo permettano, resterà con il genitore festeggiato;
Per_1
8) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di man- Controparte_1 CP_2
tenimento della figlia, la somma mensile di € 525,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie opportunamente documentate;
9) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano per tale ragione ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento reciproco;
10) l'assegno unico ed universale sarà ripartito al 50% tra i coniugi, come
3 previsto per legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RA TI (VI) in data 13.06.2015, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in RA TI (VI) in data 13.06.2015 con CP_2
atto trascritto al n. 6, parte 2, serie A, anno 2015 alle condizioni in epigrafe riportate;
5 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RA TI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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