Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02623/2025 REG.RIC.
N. 02633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2623 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 2633 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
quanto al ricorso n. 2623 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per l’accertamento dell'illegittimità, previa tutela cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza, e dell’obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all’attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza, richieste sin dal 17 gennaio 2025, senza ulteriore indugio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento;
quanto al ricorso n. 2633 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per l’accertamento dell'illegittimità, previa tutela cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza, e dell’obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all’attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza, richieste sin dal 17 gennaio 2025, senza ulteriore indugio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/10/2025 e da -OMISSIS- il 9/10/2025:
per l’annullamento in parte qua del decreto del Prefetto di Siena del 14 gennaio 2025 prot. n. 2297 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, per quanto occorra, dell'elenco dei richiedenti asilo da inserire nei CAS citato dalla Prefettura di Siena nelle proprie note depositate il 27.9.2025.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AR ER;
Premesso che
- con i ricorsi introduttivi indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Siena, previa concessione di misure cautelari, in ordine alle istanze di accesso alle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015 e del conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all’attribuzione delle stesse;
- con ricorsi per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il succitato decreto prefettizio chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, nella parte in cui dispone “nel caso dei c.d. “dublinanti” gli stessi “verranno inseriti in via subordinata rispetto ai migranti di cui al punto 2 […]”;
- questo Tribunale, con ordinanze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione delle domande proposte con i ricorsi originari e con i motivi aggiunti;
Considerato che:
- in data 12.11.2025 la Prefettura ha depositato documentazione dalla quale emerge che i ricorrenti sono stati inseriti nel CAS di Chiusi in data 22 e 26 ottobre 2025, come confermato dagli stessi nelle memorie depositate il 4.12.2025;
- entrambe le parti riconoscono la cessazione della materia del contendere, avendo gli interessati ottenuto il bene della vita al quale ambivano, insistendo la difesa ricorrente per il riconoscimento delle spese;
Considerato infine che:
- alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 entrambe le cause sono passate in decisione, previo avviso del Presidente di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;
- il Collegio ritiene di poter riunire i ricorsi considerando la connessione oggettiva delle cause e la sovrapponibilità pressoché piena delle posizioni giuridiche vantate e delle censure mosse nei ricorsi originari e nei relativi motivi aggiunti;
Considerato, con riferimento alle spese di lite, che l’oggetto di entrambi i ricorsi attiene ad aspetti della disciplina che sono stati oggetto di recentissimi interventi giurisprudenziali sia comunitari che nazionali (cfr. Corte UE, Terza Sezione, 1/08/2025, resa nella causa C-97/24 nonché TAR Toscana, Sez. II, 22.10.2025, n. 1668) e che pertanto, data la novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese;
Ritenuto di dover riunire i due ricorsi epigrafati e di dichiarare i ricorsi originari e quelli per motivi aggiunti improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) per cessazione della materia del contendere.
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la peculiarità della fattispecie nel suo complesso.
I ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreti nn. -OMISSIS-della competente Commissione istituita presso questo Tribunale. Si rileva che l’avv. Danilo Lombardi risulta abilitato al patrocinio a spese dello Stato per il processo amministrativo nella lista predisposta dall’Ordine forense di Siena.
In applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il basso grado di complessità della lite e l’identità completa delle questioni trattate nei ricorsi riuniti, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro incrementata del 50% per i motivi aggiunti, cautelare 956 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 3.259,50 euro, cioè in complessivi euro 1.630,00 (milleseicentotrenta/00) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- li riunisce, per le ragioni esplicitate in motivazione;
- li dichiara improcedibili per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida in favore dell’avvocato Danilo Lombardi la somma di euro 1.630,00 (milleseicentotrenta/00) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, oltre spese generali e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | SA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.