Art. 4. Rimborso degli oneri
per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.
2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82 , e considerato quanto stabilito dall' art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.
3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.
Note all' art. 4:
- Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82 , recante: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.
- Il comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno".
per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.
2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82 , e considerato quanto stabilito dall' art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.
3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.
Note all' art. 4:
- Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 567 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82 , recante: "Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonche' utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.
- Il comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno".