Articolo 56 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 56. (Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte) .


o di condanna che importa la degradazione).

Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli articoli 25 e 404 del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, le norme e le istruzioni attualmente vigenti.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945