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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 2744/2024 vertente tra:
nato a [...] l'[...], CUI 05PP0MC, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Barbato che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della
Provincia di Torino del 17.11.2023 notificato il 6.2.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 il sig. nato a [...] Parte_1 (Nigeria) l'1.4.1970, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato C.F._1
17.11.2023 e notificato il 6.2.2024, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
Nel ricorso, la difesa ha rappresentato che la Questura avrebbe notificato al ricorrente contestualmente il rigetto della sua domanda in questa sede oggetto di gravame anche un decreto di espulsione con relativo ordine di allontanamento (impugnato innanzi al giudice competente), in seguito al quale il ricorrente sarebbe stato trasferito e trattenuto presso il CPR di Milano. La difesa ha poi contestato l'assenza di attualità ed effettività nel giudizio svolto dall'autorità amministrativa sulla pericolosità del ricorrente per la sicurezza e l'ordine pubblico e, a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione speciale, il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 15.10.2024, poi differita al successivo 3.12.2024. Il si è costituito in data 15.10.2024 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e relazione informativa), all'interno della quale vengono riprese e condivise le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale che ha espresso un parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ritenendo il richiedente persona pericolosa alla luce della condanna riportata e della mancata integrazione di questo nel contesto nazionale. All'udienza che precede nessuno è comparso per la PA costituita e la difesa del ricorrente ha dato atto che questi, dopo essere stato trattenuto presso il CPR di Milano, è stato rimpatriato nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questa sede impugnato ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro ed ha respinto anche la richiesta di riconoscimento della per protezione speciale. Nel presente giudizio il ricorrente ha coltivato la sola domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (la domanda azionata in sede amministrativa è del 21.6.2022). Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Nigeria, con particolare riferimento all'Edo State, zona d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Nigeria, repubblica presidenziale di tipo federale suddivisa in 36 stati, conta una popolazione di 236 milioni di abitanti1 e si configura come paradigma della complessità geopolitica africana postcoloniale. La sua peculiare frammentazione etnoculturale – con centinaia di gruppi linguistici e identitari racchiusi all'interno di un unico apparato istituzionale – genera una dinamica permanente di frizione tra le istanze autonomiste dei poteri regionali e il centralismo esercitato dall'autorità federale23.
Nel 2025, il Paese si trova ad affrontare una fase particolarmente critica, contraddistinta da contraddizioni economiche, fratture sociali e una crisi di sicurezza che si manifesta su molteplici fronti. L'elezione del presidente nel febbraio 2023, ottenuta con il 36.6% dei voti con Parte_2 un'affluenza record al ribasso (26.7%) , ha inaugurato un mandato segnato dalla necessità di rimediare ad una crescita economica stagnante durante la presidenza (1.9% medio annuo)5 e CP_2 ad un'instabilità interna cronica, alimentata da conflitti endemici e dalla minaccia terroristica67. Nonostante le proiezioni di una ripresa modesta (3.2% previsto per il 2025)8, il Paese rimane avvolto in una spirale di violenze che vanno dal terrorismo jihadista nel Nord-Est9 al banditismo nel Nord-
Ovest10, passando per le rivendicazioni ambientali nel Delta del Niger11 e gli scontri intercomunitari nella regione del Middle Belt12.
In via preliminare, è opportuno sottolineare che, considerata l'ampiezza geografica e l'eterogeneità socioculturale della Nigeria, l'accertamento dell'esistenza di violenza indiscriminata deve necessariamente basarsi su un'analisi contestuale della situazione della sicurezza nella specifica regione in cui il richiedente ha vissuto e verso la quale è verosimile che debba fare ritorno (“ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato”, Cass. civile, sez. I, 22/01/2020, n. 1376). L'art. 15, lett. c), della 1 CIA, The World Factbook: Nigeria, febbraio 2025, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people- and-society. 2 CIA, The World Factbook: Nigeria, febbraio 2025, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people- and-society. 3 The Republic, The Making of Modern Nigeria, settembre 2021, https://republic.com.ng/october-november-2023/the- making-of-nigeria/?utm_source=perplexity. 4 ISPI, Nigeria: l'avvio delle riforme della presidenza , febbraio 2025, Pt_2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nigeria-lavvio-delle-riforme-della-presidenza-tinubu-199361. 5 World Bank Group, GDP Growth Annual – Nigeria: 2015 -2023, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=NG&start=2015. 6 Controparte_3
settembre 2024, https://www.nature.com/articles/s41599-024-03778-9.
[...]CP_ 7 Nigeria: l'avvio delle riforme della presidenza , febbraio 2025, Pt_2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nigeria-lavvio-delle-riforme-della-presidenza-tinubu-199361. 8 The Sun, IMF retains 3.2% 2025 growth projection, gennaio 2025, https://thesun.ng/imf-retains-nigerias-3- CP_3 2-2025-growth- projection/#:~:text=The%20International%20Monetary%20Fund%20(IMF,about%20the%20country's%20economic%2 0recovery. 9 Deutsche Welle, Nigeria: Farmers killed in suspected Boko Haram attack, gennaio 2025, https://www.dw.com/en/nigeria-farmers-killed-in-suspected-boko-haram-attack/a-71287087. 10 Bandits in Nigeria ambush and kill 21 government-backed fighters, gennaio 2025, CP_5 https://www.aljazeera.com/news/2025/1/11/bandits-in-nigeria-ambush-and-kill-21-government-backed-fighters. 11 Oceanographic, New study reveals the extent of ecological damage from Niger Delta oil spills, gennaio 2025, https://oceanographicmagazine.com/news/new-study-reveals-the-extent-of-ecological-damage-from-niger-delta-oil- spills/. 12 HumAngle, Silent Emergency: The Unending Cycle of Ethnic and Religious Violence in Middle Belt, febbraio CP_3 2025, https://humanglemedia.com/silent-emergency-the-unending-cycle-of-ethnic-and-religious-violence-in-nigerias- middle-belt/. direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. n. 251/2007, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Ciò posto, di seguito si riportano le informazioni, più aggiornate, specifiche sull'Edo State. Situato nella regione meridionale della Nigeria, con una popolazione stimata di 4.7 milioni di abitanti13, lo stato di Edo confina internamente con quelli di e La Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 regione, storicamente cuore dell'antico Impero del NI, ha mantenuto una relativa omogeneità etnico-culturale con gli come gruppo dominante (57.54%) affiancato da altre comunità Per_5Per_ significative come gli (17.14%), gli (12.19%) e gli (7.43%)15. Nonostante questa Per_7 Per_8 coesione identitaria, lo Stato di Edo mostra fragilità istituzionali e conflittualità endemiche. Tali criticità, sebbene non raggiungano i livelli di violenza indiscriminata osservabili in altre aree del Paese, riflettono tensioni socioeconomiche e politiche che minano la stabilità interna.
La criminalità costituisce una delle principali minacce alla sicurezza pubblica nello Stato di
Edo. Secondo i dati raccolti dalla Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND), nel periodo compreso tra gennaio 2020 e marzo 2024, gli episodi criminosi hanno provocato oltre 250 vittime nella regione16. La maggior parte di questi episodi si è concentrata nell'Area di Governo Locale (LGA) di Oredo, dove è situata NI TY, capitale dello Stato. Tuttavia, fenomeni di violenza Per_ sono stati registrati anche in altre aree, tra cui , e la zona di Ikpoba Okha17. In particolare, Per_7 le gang criminali e le confraternite (cults) – associazioni di natura mafiosa e pseudo-massonica – emergono come attori rilevanti nel contesto della violenza nello Stato di Edo. Nel quadriennio 2020- 2024, oltre 200 persone hanno perso la vita in scontri riconducibili al fenomeno del cultismo18, con
NI TY, la capitale dello stato, che funge da epicentro di questa violenza19.
Il contesto politico nello Stato di Edo rappresenta un ulteriore spaccato della conflittualità endemica che caratterizza il panorama nigeriano. Le tensioni tra i principali schieramenti politici, in particolare il e l'All Progressives Congress riflettono una Controparte_6 CP_7 competizione spesso sfociata in violenza, specialmente durante i periodi elettorali . Questa dinamica, esemplificata dall'attacco al convoglio di , vicegovernatore di Edo, nel luglio 2024, non Persona_10 costituisce un episodio isolato, bensì si colloca all'interno di un contesto più ampio di instabilità politica e sociale diffusa a livello nazionale21.
Un'altra dimensione critica delle tensioni sociali nello Stato di Edo è rappresentata dai conflitti territoriali, spesso originati dalla scarsità di risorse o dalla contestazione dei confini. Tra le manifestazioni più preoccupanti di tali conflitti figurano gli scontri tra pastori e agricoltori, strettamente legati a questioni ambientali quali l'accesso alle risorse idriche e ai terreni agricoli. Episodi di violenza sono stati segnalati nei distretti di Etsako East e Orhiomwon22, mentre nella comunità di Odighi, nel febbraio 2025, scontri tra pastori e agricoltori hanno provocato la morte di 24 persone23. A ciò si aggiungono dispute territoriali documentate di recente, come quelle emerse nella comunità di Eubomoma, situata nel distretto di Ikpoba/Okha24.
Analizzando i dati forniti da CL (Armed Conflict Location & Event Data Project) e Nigeria
Watch, che offrono una rappresentazione globale e statistica della conflittualità nel Paese, si osserva una sostanziale stabilità nel numero di omicidi registrati tra il 2020 e il 2025, con valori compresi in un range che oscilla tra 139 (2023) e 197 (2020), mentre nel 2024 sono stati documentati 152 omicidi25. Si registra, invece, un consistente calo degli omicidi, pari a quasi il 25%, se si confronta il quinquennio 2020-2025 (con 823 omicidi nel periodo 01/01/2020-31/12/2024) con il quinquennio precedente 2015-2020 (con 1072 omicidi nel periodo 01/01/2015-31/12/2019)26. Analizzando in modo complessivo tutti gli eventi legati alla conflittualità – tra cui violenza politica, scontri a fuoco e violenza contro i civili – occorsi nello Stato di Edo, si riscontra un aumento generale del 27% degli episodi registrati. Tale incremento emerge dal confronto tra il triennio 2022-2024 (con 433 eventi nel periodo 01/01/2022-31/12/2024) e il triennio precedente 2019-2021 (con 313 eventi nel periodo 01/01/2019-31/12/2021)27. In una prospettiva comparativa, il livello di conflittualità dello Stato di
Edo rispetto agli altri Stati nigeriani colloca la regione al 14° posto su 36 per numero di eventi conflittuali registrati nel triennio 2022-2024, mentre si posiziona al 16° posto su 36 per numero di omicidi occorsi nello stesso periodo.28. Sebbene tale posizionamento rifletta una situazione di relativa instabilità, lo Stato di Edo non figura tra le aree più critiche del Paese.
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato al ricorso la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione socio-lavorativa in Italia: copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 24.01.2021 (doc. 8); copia del contratto di assunzione e buste paga (doc. 9); copia della certificazione unica anni 2022 e 2023 (doc.
10 e 11). Non vi sono ulteriori evidenze alla attualità relative al percorso di integrazione socio- lavorativa del ricorrente per motivi non imputabili al ricorrente, perché questi è stato rimpatriato nonostante la pendenza del presente giudizio, anche per la decisione della fase cautelare relativa alla richiesta (peraltro accolta) di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. A motivo del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda, la PA ha richiamato una sentenza di condanna del 2022 del ricorrente. Al riguardo questo Collegio rileva, nel necessario giudizio di bilanciamento che deve operarsi nella specie, come i fatti per i quali il ricorrente è stato condannato sono risalenti nel tempo al 2017 e non può dirsi esistente alcuna attualità della pericolosità sociale in quanto per la pena comminata è stata riconosciuta la sospensione condizionale;
né vi sono ulteriori evidenze documentali al riguardo rilevanti. Ne consegue che, per gli indici del percorso di integrazione che il ricorrente ha cercato di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un.
24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato Parte_1
a NI TY (Nigeria) l'1.4.1970, CUI 05PP0MC il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- condanna la PA resistente alla rifusione in favore della ricorrente Parte_1
nato a [...] l'[...], CUI 05PP0MC delle spese del
[...] presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 13 TY Population, Edo State in Nigeria, https://citypopulation.de/en/nigeria/admin/NGA012__edo/. 14 UN Geospatial, Nigeria, United Nations, 2014, https://www.un.org/geospatial/content/nigeria. 15 Edo State Government, About Edo, https://edostate.gov.ng/edo/. 16 PIND, Niger Delta Weekly Conflict Update, maggio 2024, https://pindfoundation.org/niger-delta-weekly-conflict- update-may-05-11-2024/. 17 PIND, Niger Delta Weekly Conflict Update, marzo 2025, https://pindfoundation.org/wp- content/uploads/2025/02/Niger-Delta-Weekly-Update-February-23-March-01-2025.pdf. 18 PIND, Niger Delta Weekly Conflict Update, novembre 2024, https://pindfoundation.org/niger-delta-weekly-conflict- update-november-17-23-2024/. 19 CDD-West Africa, Five Things to Look Out for in the 2024 Edo Governorship Election, settembre 2024, https://www.cddwestafrica.org/blog/five-things-to-look-out-for-in-the-2024-edo-governorship-election/. 20 CDD-West Africa, Five Things to Look Out for in the 2024 Edo Governorship Election, settembre 2024, https://www.cddwestafrica.org/blog/five-things-to-look-out-for-in-the-2024-edo-governorship-election/. 21 Punch.ng, Policeman killed as gunmen attack Shaibu, KP's convoy, luglio 2024, https://punchng.com/policeman-killed-as-gunmen-attack-shaibu-okpebholos-convoy/#google_vignette. 22 Yiaga Africa, Edo & Ondo Political and Security Trends, agosto 2024, p. 22, https://yiaga.org/wp- content/uploads/2024/08/EO-political-trend-2.pdf. 23 Sahara Reporters, Edo Governor KP Laments As Armed Men Kill 24 Persons In Persona_11 febbraio 2025, https://saharareporters.com/2025/02/26/edo-governor-okpebholo-laments-armed-men-kill-24-persons- farmers-herders-clashes. 24 Yiaga Africa, Edo & Ondo Political and Security Trends, agosto 2024, p. 21, https://yiaga.org/wp- content/uploads/2024/08/EO-political-trend-2.pdf. 25 Nigeria Watch, Recorded number of public violence deaths in Nigeria, Edo State, filtro temporale: 01/01/2020-
01/01/2025, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtMap&type=default. 26 Nigeria Watch, Recorded number of public violence deaths in Nigeria, Edo State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtMap&type=default. 27 CL, CL Explorer, Nigeria – Edo State, https://acleddata.com/explorer/. 28 CL, CL Explorer, Nigeria – Edo State, https://acleddata.com/explorer/.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 2744/2024 vertente tra:
nato a [...] l'[...], CUI 05PP0MC, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Barbato che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della
Provincia di Torino del 17.11.2023 notificato il 6.2.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 il sig. nato a [...] Parte_1 (Nigeria) l'1.4.1970, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato C.F._1
17.11.2023 e notificato il 6.2.2024, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
Nel ricorso, la difesa ha rappresentato che la Questura avrebbe notificato al ricorrente contestualmente il rigetto della sua domanda in questa sede oggetto di gravame anche un decreto di espulsione con relativo ordine di allontanamento (impugnato innanzi al giudice competente), in seguito al quale il ricorrente sarebbe stato trasferito e trattenuto presso il CPR di Milano. La difesa ha poi contestato l'assenza di attualità ed effettività nel giudizio svolto dall'autorità amministrativa sulla pericolosità del ricorrente per la sicurezza e l'ordine pubblico e, a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione speciale, il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 15.10.2024, poi differita al successivo 3.12.2024. Il si è costituito in data 15.10.2024 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e relazione informativa), all'interno della quale vengono riprese e condivise le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale che ha espresso un parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ritenendo il richiedente persona pericolosa alla luce della condanna riportata e della mancata integrazione di questo nel contesto nazionale. All'udienza che precede nessuno è comparso per la PA costituita e la difesa del ricorrente ha dato atto che questi, dopo essere stato trattenuto presso il CPR di Milano, è stato rimpatriato nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questa sede impugnato ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro ed ha respinto anche la richiesta di riconoscimento della per protezione speciale. Nel presente giudizio il ricorrente ha coltivato la sola domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (la domanda azionata in sede amministrativa è del 21.6.2022). Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Nigeria, con particolare riferimento all'Edo State, zona d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Nigeria, repubblica presidenziale di tipo federale suddivisa in 36 stati, conta una popolazione di 236 milioni di abitanti1 e si configura come paradigma della complessità geopolitica africana postcoloniale. La sua peculiare frammentazione etnoculturale – con centinaia di gruppi linguistici e identitari racchiusi all'interno di un unico apparato istituzionale – genera una dinamica permanente di frizione tra le istanze autonomiste dei poteri regionali e il centralismo esercitato dall'autorità federale23.
Nel 2025, il Paese si trova ad affrontare una fase particolarmente critica, contraddistinta da contraddizioni economiche, fratture sociali e una crisi di sicurezza che si manifesta su molteplici fronti. L'elezione del presidente nel febbraio 2023, ottenuta con il 36.6% dei voti con Parte_2 un'affluenza record al ribasso (26.7%) , ha inaugurato un mandato segnato dalla necessità di rimediare ad una crescita economica stagnante durante la presidenza (1.9% medio annuo)5 e CP_2 ad un'instabilità interna cronica, alimentata da conflitti endemici e dalla minaccia terroristica67. Nonostante le proiezioni di una ripresa modesta (3.2% previsto per il 2025)8, il Paese rimane avvolto in una spirale di violenze che vanno dal terrorismo jihadista nel Nord-Est9 al banditismo nel Nord-
Ovest10, passando per le rivendicazioni ambientali nel Delta del Niger11 e gli scontri intercomunitari nella regione del Middle Belt12.
In via preliminare, è opportuno sottolineare che, considerata l'ampiezza geografica e l'eterogeneità socioculturale della Nigeria, l'accertamento dell'esistenza di violenza indiscriminata deve necessariamente basarsi su un'analisi contestuale della situazione della sicurezza nella specifica regione in cui il richiedente ha vissuto e verso la quale è verosimile che debba fare ritorno (“ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato”, Cass. civile, sez. I, 22/01/2020, n. 1376). L'art. 15, lett. c), della 1 CIA, The World Factbook: Nigeria, febbraio 2025, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people- and-society. 2 CIA, The World Factbook: Nigeria, febbraio 2025, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#people- and-society. 3 The Republic, The Making of Modern Nigeria, settembre 2021, https://republic.com.ng/october-november-2023/the- making-of-nigeria/?utm_source=perplexity. 4 ISPI, Nigeria: l'avvio delle riforme della presidenza , febbraio 2025, Pt_2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nigeria-lavvio-delle-riforme-della-presidenza-tinubu-199361. 5 World Bank Group, GDP Growth Annual – Nigeria: 2015 -2023, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=NG&start=2015. 6 Controparte_3
settembre 2024, https://www.nature.com/articles/s41599-024-03778-9.
[...]CP_ 7 Nigeria: l'avvio delle riforme della presidenza , febbraio 2025, Pt_2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nigeria-lavvio-delle-riforme-della-presidenza-tinubu-199361. 8 The Sun, IMF retains 3.2% 2025 growth projection, gennaio 2025, https://thesun.ng/imf-retains-nigerias-3- CP_3 2-2025-growth- projection/#:~:text=The%20International%20Monetary%20Fund%20(IMF,about%20the%20country's%20economic%2 0recovery. 9 Deutsche Welle, Nigeria: Farmers killed in suspected Boko Haram attack, gennaio 2025, https://www.dw.com/en/nigeria-farmers-killed-in-suspected-boko-haram-attack/a-71287087. 10 Bandits in Nigeria ambush and kill 21 government-backed fighters, gennaio 2025, CP_5 https://www.aljazeera.com/news/2025/1/11/bandits-in-nigeria-ambush-and-kill-21-government-backed-fighters. 11 Oceanographic, New study reveals the extent of ecological damage from Niger Delta oil spills, gennaio 2025, https://oceanographicmagazine.com/news/new-study-reveals-the-extent-of-ecological-damage-from-niger-delta-oil- spills/. 12 HumAngle, Silent Emergency: The Unending Cycle of Ethnic and Religious Violence in Middle Belt, febbraio CP_3 2025, https://humanglemedia.com/silent-emergency-the-unending-cycle-of-ethnic-and-religious-violence-in-nigerias- middle-belt/. direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. n. 251/2007, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Ciò posto, di seguito si riportano le informazioni, più aggiornate, specifiche sull'Edo State. Situato nella regione meridionale della Nigeria, con una popolazione stimata di 4.7 milioni di abitanti13, lo stato di Edo confina internamente con quelli di e La Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 regione, storicamente cuore dell'antico Impero del NI, ha mantenuto una relativa omogeneità etnico-culturale con gli come gruppo dominante (57.54%) affiancato da altre comunità Per_5Per_ significative come gli (17.14%), gli (12.19%) e gli (7.43%)15. Nonostante questa Per_7 Per_8 coesione identitaria, lo Stato di Edo mostra fragilità istituzionali e conflittualità endemiche. Tali criticità, sebbene non raggiungano i livelli di violenza indiscriminata osservabili in altre aree del Paese, riflettono tensioni socioeconomiche e politiche che minano la stabilità interna.
La criminalità costituisce una delle principali minacce alla sicurezza pubblica nello Stato di
Edo. Secondo i dati raccolti dalla Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND), nel periodo compreso tra gennaio 2020 e marzo 2024, gli episodi criminosi hanno provocato oltre 250 vittime nella regione16. La maggior parte di questi episodi si è concentrata nell'Area di Governo Locale (LGA) di Oredo, dove è situata NI TY, capitale dello Stato. Tuttavia, fenomeni di violenza Per_ sono stati registrati anche in altre aree, tra cui , e la zona di Ikpoba Okha17. In particolare, Per_7 le gang criminali e le confraternite (cults) – associazioni di natura mafiosa e pseudo-massonica – emergono come attori rilevanti nel contesto della violenza nello Stato di Edo. Nel quadriennio 2020- 2024, oltre 200 persone hanno perso la vita in scontri riconducibili al fenomeno del cultismo18, con
NI TY, la capitale dello stato, che funge da epicentro di questa violenza19.
Il contesto politico nello Stato di Edo rappresenta un ulteriore spaccato della conflittualità endemica che caratterizza il panorama nigeriano. Le tensioni tra i principali schieramenti politici, in particolare il e l'All Progressives Congress riflettono una Controparte_6 CP_7 competizione spesso sfociata in violenza, specialmente durante i periodi elettorali . Questa dinamica, esemplificata dall'attacco al convoglio di , vicegovernatore di Edo, nel luglio 2024, non Persona_10 costituisce un episodio isolato, bensì si colloca all'interno di un contesto più ampio di instabilità politica e sociale diffusa a livello nazionale21.
Un'altra dimensione critica delle tensioni sociali nello Stato di Edo è rappresentata dai conflitti territoriali, spesso originati dalla scarsità di risorse o dalla contestazione dei confini. Tra le manifestazioni più preoccupanti di tali conflitti figurano gli scontri tra pastori e agricoltori, strettamente legati a questioni ambientali quali l'accesso alle risorse idriche e ai terreni agricoli. Episodi di violenza sono stati segnalati nei distretti di Etsako East e Orhiomwon22, mentre nella comunità di Odighi, nel febbraio 2025, scontri tra pastori e agricoltori hanno provocato la morte di 24 persone23. A ciò si aggiungono dispute territoriali documentate di recente, come quelle emerse nella comunità di Eubomoma, situata nel distretto di Ikpoba/Okha24.
Analizzando i dati forniti da CL (Armed Conflict Location & Event Data Project) e Nigeria
Watch, che offrono una rappresentazione globale e statistica della conflittualità nel Paese, si osserva una sostanziale stabilità nel numero di omicidi registrati tra il 2020 e il 2025, con valori compresi in un range che oscilla tra 139 (2023) e 197 (2020), mentre nel 2024 sono stati documentati 152 omicidi25. Si registra, invece, un consistente calo degli omicidi, pari a quasi il 25%, se si confronta il quinquennio 2020-2025 (con 823 omicidi nel periodo 01/01/2020-31/12/2024) con il quinquennio precedente 2015-2020 (con 1072 omicidi nel periodo 01/01/2015-31/12/2019)26. Analizzando in modo complessivo tutti gli eventi legati alla conflittualità – tra cui violenza politica, scontri a fuoco e violenza contro i civili – occorsi nello Stato di Edo, si riscontra un aumento generale del 27% degli episodi registrati. Tale incremento emerge dal confronto tra il triennio 2022-2024 (con 433 eventi nel periodo 01/01/2022-31/12/2024) e il triennio precedente 2019-2021 (con 313 eventi nel periodo 01/01/2019-31/12/2021)27. In una prospettiva comparativa, il livello di conflittualità dello Stato di
Edo rispetto agli altri Stati nigeriani colloca la regione al 14° posto su 36 per numero di eventi conflittuali registrati nel triennio 2022-2024, mentre si posiziona al 16° posto su 36 per numero di omicidi occorsi nello stesso periodo.28. Sebbene tale posizionamento rifletta una situazione di relativa instabilità, lo Stato di Edo non figura tra le aree più critiche del Paese.
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato al ricorso la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione socio-lavorativa in Italia: copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 24.01.2021 (doc. 8); copia del contratto di assunzione e buste paga (doc. 9); copia della certificazione unica anni 2022 e 2023 (doc.
10 e 11). Non vi sono ulteriori evidenze alla attualità relative al percorso di integrazione socio- lavorativa del ricorrente per motivi non imputabili al ricorrente, perché questi è stato rimpatriato nonostante la pendenza del presente giudizio, anche per la decisione della fase cautelare relativa alla richiesta (peraltro accolta) di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. A motivo del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda, la PA ha richiamato una sentenza di condanna del 2022 del ricorrente. Al riguardo questo Collegio rileva, nel necessario giudizio di bilanciamento che deve operarsi nella specie, come i fatti per i quali il ricorrente è stato condannato sono risalenti nel tempo al 2017 e non può dirsi esistente alcuna attualità della pericolosità sociale in quanto per la pena comminata è stata riconosciuta la sospensione condizionale;
né vi sono ulteriori evidenze documentali al riguardo rilevanti. Ne consegue che, per gli indici del percorso di integrazione che il ricorrente ha cercato di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un.
24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato Parte_1
a NI TY (Nigeria) l'1.4.1970, CUI 05PP0MC il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- condanna la PA resistente alla rifusione in favore della ricorrente Parte_1
nato a [...] l'[...], CUI 05PP0MC delle spese del
[...] presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 13 TY Population, Edo State in Nigeria, https://citypopulation.de/en/nigeria/admin/NGA012__edo/. 14 UN Geospatial, Nigeria, United Nations, 2014, https://www.un.org/geospatial/content/nigeria. 15 Edo State Government, About Edo, https://edostate.gov.ng/edo/. 16 PIND, Niger Delta Weekly Conflict Update, maggio 2024, https://pindfoundation.org/niger-delta-weekly-conflict- update-may-05-11-2024/. 17 PIND, Niger Delta Weekly Conflict Update, marzo 2025, https://pindfoundation.org/wp- content/uploads/2025/02/Niger-Delta-Weekly-Update-February-23-March-01-2025.pdf. 18 PIND, Niger Delta Weekly Conflict Update, novembre 2024, https://pindfoundation.org/niger-delta-weekly-conflict- update-november-17-23-2024/. 19 CDD-West Africa, Five Things to Look Out for in the 2024 Edo Governorship Election, settembre 2024, https://www.cddwestafrica.org/blog/five-things-to-look-out-for-in-the-2024-edo-governorship-election/. 20 CDD-West Africa, Five Things to Look Out for in the 2024 Edo Governorship Election, settembre 2024, https://www.cddwestafrica.org/blog/five-things-to-look-out-for-in-the-2024-edo-governorship-election/. 21 Punch.ng, Policeman killed as gunmen attack Shaibu, KP's convoy, luglio 2024, https://punchng.com/policeman-killed-as-gunmen-attack-shaibu-okpebholos-convoy/#google_vignette. 22 Yiaga Africa, Edo & Ondo Political and Security Trends, agosto 2024, p. 22, https://yiaga.org/wp- content/uploads/2024/08/EO-political-trend-2.pdf. 23 Sahara Reporters, Edo Governor KP Laments As Armed Men Kill 24 Persons In Persona_11 febbraio 2025, https://saharareporters.com/2025/02/26/edo-governor-okpebholo-laments-armed-men-kill-24-persons- farmers-herders-clashes. 24 Yiaga Africa, Edo & Ondo Political and Security Trends, agosto 2024, p. 21, https://yiaga.org/wp- content/uploads/2024/08/EO-political-trend-2.pdf. 25 Nigeria Watch, Recorded number of public violence deaths in Nigeria, Edo State, filtro temporale: 01/01/2020-
01/01/2025, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtMap&type=default. 26 Nigeria Watch, Recorded number of public violence deaths in Nigeria, Edo State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtMap&type=default. 27 CL, CL Explorer, Nigeria – Edo State, https://acleddata.com/explorer/. 28 CL, CL Explorer, Nigeria – Edo State, https://acleddata.com/explorer/.