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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, all'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1737/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ROBERTO VELLATA, elettivamente domiciliati presso il difensore in Via Giulietti, 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARCO MILAN, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Gramsci n. 30
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“IN VIA CAUTELARE:
- in sede di prima udienza, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione gravata, per le ragioni suesposte;
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
- accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, dichiarare la tardività della contestazione, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria oggetto dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 689/1981 s.m.i.
pagina 1 di 25 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza gravata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- riformare l'ordinanza gravata e determinare la sanzione in misura corrispondente al minimo edittale.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, onorari, diritti, IVA e CPA di legge”
Per parte resistente
“Piaccia al Tribunale di Novara contrariis reiectis:
In principalità: dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque infondato, rigettando la opposizione ed ogni domanda ivi contenuta, con conferma del provvedimento opposto. Revocarsi, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione emesso inaudita altera parte”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.7.2021, in proprio e nella sua qualità Parte_1 di legale rappresentante di e di consigliere di amministrazione di Ecit - Controparte_1
Escavazioni Calibrati Inerti del Ticino s.r.l., ha opposto ai sensi dell'art. 6, d. lgs. n. 150/2011 l'ordinanza ingiunzione prot. n. 565 emessa dalla in data 3 Controparte_2 giugno 2021, notificatagli in pari data, con la quale la ha ordinato Controparte_2 all'odierno ricorrente (e a , rimasta estranea al presente giudizio Controparte_3 avendo proposto separata opposizione) nonché alle società e imprese individuali obbligate in solido con lo stesso (e con la ), di pagare una sanzione amministrativa CP_3 determinata nella misura di € 113.101,00 per la violazione dell'art. 21, co. 1 della l. Reg. Piemonte n. 69/1978 e s.m.
L'emissione dell'ordinanza ingiunzione discende da verbale della Polizia Provinciale n. 20A/17, redatto in data 05/05/2017, con cui era stata accertata a carico di Parte_1
in qualità di Consigliere delegato della Ditta Ecit s.r.l. e in qualità di
[...] amministratore/consigliere delegato della nonché a carico di Parte_2
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Controparte_3 consigliere delegato della Ditta Ecit s.r.l., di Presidente del Consiglio di Amministrazione della e in proprio e quale erede dell'impresa individuale Parte_2 CP_4
, oltre che, in qualità di obbligate in solido, a carico della Ecit s.r.l., della
[...] Pt_2
pagina 2 di 25 e dell'impresa individuale , la violazione della norma Parte_2 Controparte_4 suddetta, per l'escavazione abusiva di 6.653 metri cubi di materiale sui terreni indicati al foglio 27, mappali 27 – 37 – 38 del N.C.T. del Comune di Romentino.
Si è costituita in giudizio la contestando i motivi di opposizione e Controparte_2 chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante assunzione di prova testimoniale, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 3.5.2022, e mediante acquisizione del verbale di prova orale del 31.5.2022, redatto nel parallelo proc. n. 1746/2021, e all'odierna udienza, previo deposito di note difensive autorizzate, è stata discussa dai difensori, che hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
***
1.
Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'intervenuta estinzione della sanzione oggetto dell'ordinanza per violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a norma del quale la contestazione della violazione, ove non possa avvenire immediatamente, deve essere notificata agli interessati – trasgressore e obbligato in solido
- entro novanta giorni dall'accertamento, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (art. 14, commi 2 e 6 della l. n. 689/1981).
Il ricorrente, richiamata la giurisprudenza secondo cui il termine sopra menzionato non decorre dalla sola materiale apprensione della conoscenza della violazione, ma dal momento in cui è trascorso il tempo necessario, secondo l'ordinaria diligenza, a svolgere le verifiche finalizzate a individuare la violazione da contestare, ha osservato: che l'esercizio di attività estrattiva non autorizzata sarebbe stato rilevato dalla P.A. già a seguito della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l'ampliamento dell'Area Estrattiva Teodora, inoltrata dallo stesso signor in data 12 giugno 2015, istanza che dava atto della Controparte_4 presenza di abusi estrattivi sull'area “Lago di Cava”, riscontrati sulla base di un apposito rilievo;
che la stessa avrebbe riconosciuto di essere stata «a conoscenza di abusi CP_2 sull'area “Lago di Cava” già dal 12 giugno 2015»), salvo rilevare che, all'epoca, la competenza sanzionatoria era del che, a seguito della presentazione del progetto CP_5 menzionato, la ritenne comunque necessaria la predisposizione di una perizia CP_2 asseverata, con esecuzione dei rilievi in contraddittorio con il in Controparte_6 seguito alla quale incaricava il geologo dott. di Controparte_4 Persona_1 predisporre la perizia in contraddittorio con il che le operazioni di misurazione CP_5 concordate con il si svolsero dall'8 febbraio 2016 al 15 febbraio 2016, sotto la CP_5 supervisione del tecnico incaricato dal geom. e che l'esito CP_5 Persona_2 delle misurazioni fu riportato nella planimetria del 22 febbraio 2016, allegata alla perizia pagina 3 di 25 asseverata firmata sia dal geologo sia dal tecnico comunale di Romentino del 23 Per_1 marzo 2016; che in occasione della conferenza di servizi del 9 maggio 2016, tenutasi nel procedimento di VIA, la recepì il rilievo del febbraio 2016, confluito nella CP_2 perizia asseverata del 21 marzo 2016, assunto come punto di partenza per l'analisi degli impatti, “[…] in attesa dell'esecuzione di un rilievo da parte dell'amministrazione comunale di Romentino”.
Il ricorrente contesta, dunque, che sin dal giugno 2015, e comunque dalla primavera del 2016, la Provincia sia stata a conoscenza dell'esistenza di abusi sull'area oggetto del verbale, così che, avendo l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 23/2015 nel frattempo delegato alle Province “le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69”, comprese anche le funzioni di vigilanza sull'attività estrattiva e il potere sanzionatorio degli abusi riscontrati, la , per lo meno a valle della conferenza di servizi del 9 maggio 2016, Controparte_2 avrebbe dovuto provvedere, secondo l'opponente, direttamente all'accertamento degli abusi rilevati, ordinando nel frattempo la sospensione dell'eventuale attività estrattiva in corso.
Secondo l'opponente, invece, la non avrebbe svolto accertamenti di sorta, CP_2 scegliendo di rimetterli al non più competente in materia, il quale attese sino al CP_5
21.9.2016 per incaricare l'ing. di effettuare un ulteriore rilievo dell'area, Persona_3 che prendesse a riferimento la perizia asseverata del geologo e del Per_1 CP_5 medesimo. L'opponente lamenta, poi, che tra l'affidamento dell'incarico all'ing. e Per_3 la consegna della sua relazione, in data 27.1.2017, siano decorsi ulteriori quattro mesi, termine ritenuto sproporzionato rispetto alla vicenda da ricostruire, sul presupposto che l'ing. avrebbe avuto a disposizione un quadro documentale e fattuale già Per_3 ampiamente istruito dalle precedenti relazioni tecniche del geologo e del Per_1 [...]
, per la cui redazione era stato impiegato tempo inferiore addirittura a due CP_6 mesi;
che il verbale di contestazione dell'illecito sia stato notificato, infine, solo in data 8.5.2017, sicché il lasso di tempo trascorso tra la conoscenza dell'illecito – da datarsi, secondo il ricorrente al 12.6.2015 o, al limite, al 9.5.2016 – e la data della contestazione sarebbe ben superiore al termine di 90 giorni, normativamente previsto, e incompatibile con qualsiasi diligenza nell'accertamento della violazione.
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento, dovendosi ribadire le osservazioni già svolte sull'argomento da questo Tribunale nella medesima vicenda, in relazione all'opposizione proposta dall'ingiunta (T. Novara, sent. n. 72/2024 del CP_3
23.1.2024).
La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto che pagina 4 di 25 l'organo accertatore dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 689/1981, all'autorità competente al fine dell'adozione della sanzione amministrativa (cfr. Cass., n. 3254/2003).
Si era già chiarito, a tal proposito, che l'art. 14 della l. n. 689/1981, “nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)” (Cass., n. 7681/2014).
Peraltro, “il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. […] L'apprezzamento del giudice di merito non può trasformarsi in arbitrio sì da consentire all'amministrazione di estendere il termine previsto dalla legge in maniera irragionevole (Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830)” (Cass., n. 1614/2021).
pagina 5 di 25 Incombe, in ogni caso, alla parte opponente, che contesta la legittimità della sanzione, l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa (Cass., n. 865/1999).
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato come oggetto dell'illecito addebitato ad e agli obbligati in solido sia l'estrazione senza autorizzazione di 13.395 metri Pt_1 cubi di terreno avvenuta in un arco temporale compreso fra febbraio e ottobre 2016, sui terreni censiti al foglio 26, mappali 61 del N.C.T. del Comune di Romentino.
E' dunque logicamente, prima ancora che giuridicamente, impossibile che, anteriormente almeno al febbraio 2016, la P.A. potesse avere notizia di un fatto di cui neppure era iniziata la realizzazione;
tantomeno, l'ente avrebbe potuto avere compiuta conoscenza dell'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, fino al suo compimento.
Già tale piano dato di fatto renderebbe irrilevante il rilievo, quand'anche come tale corrispondente ai fatti, per cui la avrebbe avuto conoscenza di escavazioni CP_2 abusive sin da giugno 2015 o sin da maggio 2016 in conseguenza della presentazione di domande amministrative da parte di (e dei soggetti allo stesso Controparte_4 ricollegabili) e dell'evoluzione del conseguente procedimento amministrativo. Tale conoscenza, infatti, potrebbe al più riguardare, genericamente, il fatto che vi fosse stata asportazione di materiali anteriormente all'avvio del procedimento per il rilascio di VIA, ma certo non l'illecito in questione, che nel giugno 2015 era di là da venire e nel 2016 era in via di svolgimento. Né, per vero, sarebbe stato agevolmente ipotizzabile da parte del soggetto pubblico, quand'anche avesse appreso o sospettato la pregressa realizzazione di cave abusive nelle aree comprese nelle domande amministrative, che l'interessato proseguisse nelle escavazioni illecite addirittura contestualmente all'avvio del procedimento autorizzatorio sottoposto a valutazione ambientale e, pertanto, soggetto a necessarie e scontate verifiche.
Al riguardo, in ogni caso, va osservato, più precisamente, quanto segue.
In data 12.6.2025 , quale titolare dell'omonima ditta individuale e Controparte_4 legale rappresentante della ECIT, presentò alla Provincia di “domanda di CP_2 pronuncia di compatibilità ambientale” relativamente al “progetto ampliamento dell'area estrattiva Teodora”, la quale ricomprendeva, fra l'altro, l'area oggetto delle violazioni di cui qui si discute, che della prima costituisce solo una parte (cfr. le diverse mappe della zona agli atti, fra cui quella allegata all'istanza di VIA del giugno 2015 – doc. 8 all. 2 di parte ricorrente). Contestualmente, chiese al Sindaco del Comune di Romentino
“l'autorizzazione per l'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 69 del 22/11/1978, per la durata di 4 anni”, corrispondenti ai primi due lotti temporali del bando cui le imprese stavano partecipando.
pagina 6 di 25 Nella domanda suddetta non si legge, per vero, alcuna espressa autodenuncia di escavazioni abusive. L'opponente ha chiarito la propria posizione, al riguardo, nella memoria conclusiva depositata in data 28.4.2023, là dove ha sottolineato che l'istanza di avvio del procedimento di VIA per l'ampliamento dell'Area Estrattiva Teodora era corredata dal rilievo quotato del giugno 2015 di tutte le aree estrattive interessate, ivi compresa l'area c.d. “Poligono”, quote che, opportunamente raffrontate con quelle degli atti autorizzativi pregressi, ormai scaduti, avrebbero consentito agli enti partecipanti al procedimento autorizzativo (Comune e Provincia) di acquisire conoscenza del fatto che vi erano state escavazioni anche dopo la scadenza del termine delle autorizzazioni pregresse.
Ciò è, appunto, quanto accadde ed è dunque vero che – se non subito, quantomeno nell'ottobre 2015, tempo necessario e congruo al primo raffronto - la P.A., effettuato il suddetto confronto, aveva ormai dovuto rilevare l'esistenza di escavazioni illecite: la conseguenza, tuttavia, non fu certo la puntuale conoscenza dell'illecito di cui qui si discute, né degli illeciti pregressi, ma solo l'avvio delle attività istruttorie necessarie.
Per tale ragione, essendo sorta l'evidente esigenza di procedere ad accertamenti, in seguito alla riunione del 19 ottobre 2015 della Conferenza di servizi apertasi nel procedimento di VIA venne fatta richiesta all'instante di produrre Controparte_4 integrazioni progettuali, tramite perizia giurata da predisporre in contraddittorio con il
, al fine di ricostruire il c.d. “punto zero”, ossia la quota del terreno Controparte_6 anteriore alle estrazioni non autorizzate (cfr. doc. 5 della , nella quale è fatto CP_2 riferimento a tali passaggi amministrativi). Nella stessa richiesta di integrazione si dava atto, peraltro, “della complessità dell'area, della sovrapposizione di diverse autorizzazioni e dei molteplici abusi estrattivi accertati”, fattori non smentiti e che danno conto della circostanza che l'accertamento necessario, in seguito all'emersione delle escavazioni abusive, si presentasse affatto semplice.
Deve, poi, ribadirsi come l'emersione di abusive escavazioni non poté che riguardare fatti illeciti anteriori al giugno 2015, di cui, peraltro, all'epoca la P.A. doveva ancora acquisire puntuale conoscenza quantomeno nella esatta quantificazione, non potendosi certo confidare nell'esattezza delle quotazioni riferite dallo stesso trasgressore. A tal fine, appunto, il Comune di Romentino, in allora soggetto amministrativo pacificamente ancora competente a sanzionare la coltivazione di cave abusive, chiese l'integrazione cui si è appena sopra accennato.
In data 21.3.2016 il tecnico incaricato dal sig. , il geologo dott. presentò CP_3 Per_1 perizia asseverata contenente “rilievi dello stato di fatto del sito e delle aree limitrofe”,
[... controfirmata dal geom. incaricato della supervisione dal Per_2 CP_5
CP_6
Si rese in seguito necessario, tuttavia, commissionare ulteriore indagine all'ing. Per_4
su incarico del in conseguenza, come ricordato dagli stessi ricorrenti,
[...] CP_5 dalle esigenze evidenziate in sede di riunione di conferenza di servizi del 9.5.2016. pagina 7 di 25 In tale occasione il riferì che l'iter per il rilascio di delibera sulle Controparte_6 domande presentate nel giugno 2015 si era fermato, avendo la competente Commissione Ambientale ritenuto necessario acquisire “alcune informazioni, fra cui quella inerente i procedimenti amministrativi e sanzionatori che interesseranno gli scavi non autorizzati evidenziati dal rilievo” (cfr. verbale conferenza di servizi per rilascio di VIA del 9.5.2016 – doc. 11 parte ricorrente).
Si andò evidenziando, dunque, nel corso della conferenza, come vi fossero due diversi temi: uno era quello della verifica della compatibilità ambientale del progetto, l'altro quello del rilascio delle autorizzazioni alle escavazioni, che il manifestava CP_5 comprensibilmente di non voler definire sino a che non fosse stato definito quello derivante dagli abusi commessi, da cui sarebbe discesa la contestazione di illeciti e l'adozione di sanzioni. In relazione a tele ultimo aspetto, veniva evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti, e in particolare l'esecuzione di nuovi rilievi “per la quantificazione del materiale scavato nel periodo maggio 2015-febbraio 2016”, alla cui esecuzione si impegnava il . Controparte_6
Lo stesso dott. presente alla riunione nell'interesse del sig. avallando la Per_1 Parte_3 necessità di approfondimenti al riguardo, chiese, a quel punto, che l'originaria domanda integrata – volta sia al rilascio di autorizzazioni all'escavazione, sia alla valutazione di impatto ambientale del progetto - venisse annullata e che si procedesse solo con la richiesta del giudizio di Compatibilità Ambientale di VIA, in modo tale che almeno questo aspetto non fosse rallentato dalla necessità di accertare con esattezza le escavazioni abusive.
Solo dalla relazione a firma dell'Ing. datata 27.1.2017, alla quale fu allegata la Per_3 mappa contenente i rilievi metrici effettuati ex novo dall'ing. conclusisi in data Per_3
31.10.2016, risultano i dati sulla base dei quali verranno mosse le contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
In particolare, nella suddetta relazione l'Ing. Per_3
- in primo luogo, diede atto di avere provveduto, come da incarico, a effettuare nuovamente tutti i rilievi dello stato dei luoghi (in periodo compreso fra 29 agosto e il 31 ottobre 2016, con ultima puntuazione al 2 novembre 2016);
- in secondo luogo, premesso che l'elaborato consegnato dallo (quello CP_7 firmato dal dott. , nel marzo 2016, risultava dalla “sovrapposizione di diversi Per_1 rilievi succedutisi nel tempo e rielaborati mediante un ulteriore e globale rilievo occorso nei giorni dall'8 al 15 di Febbraio 2016”, si occupò di evidenziare, sempre in esecuzione dell'incarico assegnatogli, “le incongruenze fra il rilievo effettuato ed il rilievo topografico posto a base del medesimo ed elaborato complessivamente nel Febbraio 2016”;
- più precisamente, come si chiarisce nel corpo della relazione, l'ing. venne Per_3 incaricato di verificare la corrispondenza fra il rilievo dallo stesso effettuato e pagina 8 di 25 l'ultimo rilievo agli atti, documentato dal , ossia quello del febbraio 2016, CP_3 al fine di verificare la “rispondenza globale della cartografia proposta dalla ditta esercente l'attività di cava, ed in seconda istanza, evidenziare le non conformità plano- altimetriche … e quindi di quantificare le eventuali volumetrie del materiale estratto o apportato nei vari settori indagati tra i mesi di Febbraio ed Ottobre 2016”, incarico che conferma come la suddetta relazione non fosse stata considerata dalla P.A. esaustiva, ma, anzi, necessario punto di partenza per ulteriori indagini, sia perché in sé incongruente (quanto alla rappresentazione dei luoghi al febbraio 2016 e all'accertamento della quantità di escavazioni pregresse), sia perché si rendeva a quel punto imprescindibile verificare eventuali escavazioni abusive poste in essere anche dopo il febbraio 2016; tale ultimo accertamento è particolarmente rilevante, rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, perché l'Ing. rilevò Per_3 ben sette lotti di terreno caratterizzati da difformità consistenti nelle quote altimetriche e, in particolare, fra questi, il lotto “Poligono”, in cui le differenze fra le quote altimetriche del rilievo del febbraio 2016 e quelle del rilievo dell'ottobre 2016 diedero come risultato la mancanza di una volumetria di materiale pari a 13.395 m3;
- ancora, il tecnico procedette alla ricostruzione “dello stato di fatto plano-altimetrico dei luoghi da considerarsi come punto zero per ogni successivo intervento di estrazione su gran parte delle cave gestite dalla ”, ossia alla ricostruzione Controparte_8 dello status quo ante dei luoghi, anteriormente alle escavazioni, sulla base di rilievi dell'ultimo decennio, al fine di stabilire la quantità di materiale complessivamente estratto nel corso del tempo senza autorizzazione, verificando che esso era pari, su tutti i siti, dal gennaio 2012 (data delle più risalenti quote altimetriche) all'ottobre 2016, a 641.878 m3 totali;
- infine, l'ing. provvide a confrontare le quote riportate nella planimetria Per_3 allegata alla domanda di VIA del 2015, basata su rilievi del 2014, con quelle del febbraio 2016, ricavando conferma che le seconde erano più basse, confermando lo scavo in tale periodo avvenuto: ma rilevando, al contempo, che la planimetria del 2014, allegata alla domanda del 2015, riportava verosimilmente quote pregresse, coincidenti con quelle del 2012.
Nel verbale di accertamento n. 20/2017, notificato l'8.5.2017, si legge, infine, che in data 22.2.2017, alla presenza dei rappresentanti della del Controparte_2 CP_6
del Gruppo Carabinieri Forestali, del rappresentante dei proprietari e aventi
[...] diritto sui terreni, con i professionisti da questi ultimi incaricati, venne effettuato ulteriore sopralluogo, nel corso del quale si prese visione dello stato dei luoghi e fu acquisita da parte del la relazione tecnica dell'ing. documentazione Controparte_6 Per_3 ritenuta in quella sede condivisibile dal dott. che dichiarò di voler adottare il Per_1 rilievo dell'ing. come base di partenza per la Conferenza di Servizi in essere per Per_3 la richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava nell'area del polo. pagina 9 di 25 A ciò si aggiunga, come rilevato dalla , che, data l'estensione e la distribuzione CP_2 su un'area estremamente vasta degli scavi illeciti, si rese necessaria ulteriore attività istruttoria volta a individuare catastalmente i mappali interessati dalle escavazioni abusive, attività alla quale si procedette mediante sovrapposizione del rilievo dell'Ing. con le mappe catastali. Il risultato di tale ulteriore indagine fu trasmesso agli Per_3 enti coinvolti in data 12.4.2017.
Sulla base della documentazione acquisita fu contestata, nel verbale suddetto, l'estrazione di 6653 m3 fra febbraio e ottobre 2016.
Da quanto sopra esposto discende con evidenza l'infondatezza dell'eccezione.
Deve nuovamente rilevarsi non solo che nella richiesta di VIA non si legge alcuna autodenuncia di abusi, da parte di , ma che, anzi, come evidenziato Controparte_4 dall'Ing. alla domanda era allegata una mappa basata su rilievi dichiaratamente Per_3 effettuati nel 2014, ma nella sostanza riportanti quote degli anni precedenti, ragione per cui il contenuto dell'istanza era inattendibile e inutile alla esatta ricostruzione di quanto avvenuto sino a quel momento.
Il perdurare dell'attività di abusiva escavazione anche dopo la presentazione dell'istanza amministrativa, poi, emerse, genericamente, solo dopo che il chiese Controparte_6 la produzione di perizia asseverata da effettuarsi con la supervisione di un proprio tecnico, quando la suddetta perizia venne consegnata: le quote rilevate nel febbraio 2016, infatti, risultarono ancora inferiori rispetto a quelle indicate nella domanda amministrativa, segno dell'esistenza di attività di escavazione compiuta dopo la presentazione di quest'ultima e sino a febbraio 2016.
Il ricorrente parrebbe contestare, al riguardo, che la , quale ente nelle more CP_2 divenuto competente alla sorveglianza sulla coltivazione delle cave, avrebbe potuto e dovuto esercitare tale potere di vigilanza, il che avrebbe portato ad apprendere delle escavazioni ritenute abusive mentre esse erano in corso e ad interromperle con ordinanza cautelare.
Ora, l'autore di un illecito amministrativamente sanzionato non può fondatamente dolersi del fatto che l'ente preposto alla vigilanza non abbia tempestivamente esercitato il relativo potere-dovere, impedendo coattivamente la realizzazione o la protrazione dell'attività vietata, poiché non vale, nella materia, in esame il principio civilistico, proprio dell'ambito risarcitorio, per cui il creditore non può chiedere il risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza, bensì il diverso principio sanzionatorio, basato sulla responsabilità del trasgressore, per cui alla responsabilità per l'illecito, di cui sussistano elementi oggettivi e soggettivi, consegue indefettibilmente l'applicazione della sanzione.
In ogni caso, è assorbente il rilievo per cui, con la consegna della relazione di marzo, la
(e il coinvolto in Conferenza di servizi) appresero con sicurezza solo CP_2 CP_5
pagina 10 di 25 che vi erano delle incongruenze, peraltro pacificamente riconosciute come indicative di escavazioni abusive dallo stesso , rappresentato in conferenza di servizi dai CP_3 propri tecnici (v. verbale Conferenza Servizi del 9.5.206): nulla ancora poteva essere detto, a quella data, dell'entità delle stesse (non potendosi certo fare affidamento sulla incongruente documentazione proveniente dall'instante), né, con certezza, del fatto che le escavazioni fossero ancora in corso addirittura dopo il febbraio 2016. L'inattendibilità degli elementi provenienti dalle imprese del , infatti, in uno con la complessità CP_3 degli accertamenti da svolgersi, data l'estensione complessiva dell'area Teodora, poteva semmai solo far insorgere, e fece in effetti insorgere, il dubbio che le escavazioni non fossero cessate, ragione per la quale, appunto, fu necessario procedere agli ulteriori accertamenti, con l'esatta quotazione della vasta area e la ricostruzione dello status quo ante.
E' certo, pertanto, che nel maggio 2016 non fosse ancora noto l'illecito di cui oggi, in particolare, qui si discute e che fossero indispensabili (anche alla compiuta conoscenza di quelli pregressi) gli ulteriori approfondimenti assegnati all'Ing. Per_3
Il contenuto della relazione da quest'ultimo prodotta, poi, rende ampiamente conto della durata di svolgimento dell'incarico, ben più complesso rispetto a quello posto in essere dal dott. Per_1
Quest'ultimo, infatti, elaborò una relazione contenente unicamente i risultati dei rilievi effettuati, al fine della fotografia dello stato dei fatti: peraltro, secondo quanto emerso dal riesame dell'ing. la tavola elaborata dal dott. risulta dalla Per_3 Per_1 sovrapposizione di diversi rilievi, già precedentemente compiuti e solo rielaborati mediante l'ulteriore rilievo effettuato dal tecnico, in una sola settimana, fra l'8 e il 15 febbraio 2016; inoltre, sono decisamente minori le aree di superficie ivi considerate (si confrontino, al riguardo, i metri quadri indicati nella relazione del dr. e quelli Per_1 considerati dall'ing. per l'area Lago di Cava, ad esempio, risultano considerati Per_3 nella prima mq 8000 complessivi – cfr. tabella a p. 7 della relazione - a fronte di Per_3 mq 23.416 considerati nella seconda – cfr. tabella a p. 10 della stessa relazione).
L'ing. oltre a rifare integralmente i rilievi in modo completo, rilevando ben Per_3
2999 punti e procedendo a nuova verifica dei capisaldi (attività che richiese il consistente periodo compreso fra il 29.8.2016 e il 2.11.2016), utilizzò i risultati così acquisiti per le disamine e le comparazioni richiestegli, impiegando complessivamente un tempo del tutto congruo rispetto al tipo di analisi demandatagli, che comprendeva il confronto delle varie quote topografiche rilevate nel tempo, rapportato per le singole aree, e in seguito la quantificazione dei volumi abusivamente estratti, con riferimento alle fasce temporali individuate.
Quanto al periodo di tempo intercorso fra il 9.5.2016 e il conferimento di incarico all'ing.
esso non è addebitabile, come parrebbero sostenere gli opponenti, alla “delega” Per_3 al in ordine all'accertamento dell'illecito. CP_5 pagina 11 di 25 La ha chiarito, nella propria memoria costitutiva, come la normativa vigente CP_2 venne intesa dai due enti coinvolti – e – nel senso che, trattandosi in CP_2 CP_5 allora di accertare abusi per la maggior parte anteriori al 31.12.2015, la competenza fosse comunale, anche se l'accertamento fosse stato compiuto successivamente a tale data.
Non è qui rilevante vagliare l'esattezza della posizione, dal momento che, rispetto all'illecito successivamente delineatosi ed oggetto del presente giudizio (l'escavazione avvenuta fra febbraio 2016 e ottobre 2016), non vi fu dubbio, né è qui contestato, che la competenza fosse della , che ha, pertanto, emanato l'ordinanza-ingiunzione. CP_2
Né appare precluso a un ente della P.A. di avvalersi degli accertamenti commissionati da altro ente, tanto più nel caso, come quello in esame, in cui l'accertamento si sia reso necessario in primis al fine della esatta determinazione di abusi pregressi e solo nel corso degli stessi, grazie ai dovuti ampliamenti d'indagine, sia emersa con sicurezza l'avvenuta prosecuzione dell'illecito in epoca tale da interessare il subentro della competenza di altro soggetto pubblico.
Ciò, naturalmente, a condizione che sia salvaguardato il principio della concentrazione nell'indagine e che il coordinamento fra i due soggetti non determini inutili ritardi nella contestazione dell'illecito che eventualmente sia accertato come sussistente: evenienza nella specie, tuttavia, non verificatasi.
Non vi fu, infatti, alcuna incertezza nell'individuazione del soggetto deputato all'accertamento, posto che nel corso della riunione del 9.5.2016, in sede di Conferenza di Servizi, era già chiaro che sarebbe stato il a svolgere le indagini necessarie, non CP_5 per delega ma perché si trattava di verificare la situazione ante giugno 2015.
Il tempo intercorso sino all'effettivo incarico all'ing. (il quale, peraltro, avviò le Per_3 operazioni già a fine agosto, prima della formalizzazione dello stesso), poi, non è in sé eccessivo, né tantomeno così dilatato da significare negligente disinteresse in ordine al procedimento da parte dell'ente preposto, essendo necessario che il procedesse a CP_5 vagliare le risultanze sino a quel momento raccolte e ad elaborare sotto il profilo tecnico i punti da sottoporre all'indagine del professionista incaricato, oltre che a convocare apposita assemblea e a deliberare il conferimento dell'incarico con il conseguente impegno di spesa.
La relazione dell'ing. infine, è datata 27.1.2017. Per_3
In seguito alla consegna della stessa si svolse – in uno stretto torno di tempo, il 22.2.2017
– un sopralluogo nelle aree del polo estrattivo in questione, nel corso del quale si prese atto dello stato dei luoghi, alla presenza dei Carabinieri del Gruppo Forestale nonché degli enti e dei rappresentanti delle imprese interessate, con i rispettivi tecnici. Il sopralluogo servì non solo a rendere edotti i vari enti coinvolti, in primis la , del CP_2 contenuto della relazione, ma anche, e soprattutto, a instaurare il contraddittorio con i trasgressori sulle risultanze dell'indagine dell'ing. in chiave istruttoria oltre che Per_3
pagina 12 di 25 di rispetto del diritto al contraddittorio, al fine di evidenziare l'esistenza di eventuali tematiche di rilievo che necessitassero di ulteriore approfondimento.
Poiché il fatto non venne contestato nei suoi elementi oggettivi – come, d'altra parte, non lo è tutt'ora - e individuati catastalmente i mappali interessati dalle escavazioni abusive, nei successivi 90 giorni (sia dal 22.2.2017, sia a maggior ragione dal 12.4.2017, data dell'ultimo, indispensabile atto istruttorio compiuto), in pieno rispetto del termine di legge, fu emesso e notificato (in data 8.5.2017) il verbale con cui vennero contestati gli illeciti in esame.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze degli atti risulta pienamente dimostrato che le pubbliche amministrazioni coinvolte nell'istanza di VIA poterono avere, anteriormente alla consegna della relazione dell'ing. una conoscenza solo generica Persona_4 della realizzazione di escavazioni abusive da parte del e delle imprese a lui CP_3 facenti capo, escavazioni allora non ancora stimate, né precisamente stimabili nella relativa collocazione cronologica e spaziale e nella loro entità, e comunque compiute anteriormente al febbraio del 2016; che solo con i successivo rilievi compiuti in tale mese emerse la prosecuzione dell'attività illecita, ma, in allora, ancora solo oltre il giugno 2015; che solo con i rilievi conclusi nell'ottobre 2016 si apprese che la coltivazione di cave abusive da parte di era perdurata addirittura oltre il febbraio 2016, Controparte_4 con la realizzazione dell'illecito oggetto del presente giudizio;
che la condotta del trasgressore , dunque, lungi dall'aver fornito sin dall'inizio del Controparte_4 procedimento per il rilascio di VIA gli elementi per le determinazioni degli abusi compiuti, rallentò il pieno accertamento dello stato dei luoghi, ciò ancora con la relazione del febbraio 2016, che fornì dati solo parziali e poco rappresentativi, in quanto basati sulla rielaborazione di rilievi precedentemente compiuti;
che, in ogni caso, tenuto conto della natura degli accertamenti, delle attività compiute, dei tempi ineliminabili dell'agire amministrativo e della valutazione delle risultanze degli atti, non sono ravvisabili colpevoli ritardi, che abbiano inciso sulla tempestività della contestazione dell'illecito, in esito al suo accertamento.
2.
Nel merito, a nonché ai soggetti individuati come obbligati in solido Parte_1 si contesta la violazione dell'art. 21 L.R. 69/1978 e s.m. (vigente all'epoca della realizzazione dell'illecito, non essendo ancora stata emanata, a tale data, la l. Reg. Piemonte n. 23/2016, pubblicata nel B.U. Piemonte 17 novembre 2016, n. 46, S.O. 21 novembre 2016, n. 1), secondo cui “chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00”.
pagina 13 di 25 In particolare, facendo riferimento al verbale della Polizia Provinciale n. 20A/17, la Provincia ha ingiunto di pagare, per la violazione della suddetta norma, la somma di € 113.101 a (oltre a , opponente in separata Parte_1 Controparte_3 sede) nonché, quali obbligate in solido con il predetto, alle società ECIT Escavazioni Calibrati Inerti del Ticino s.r.l. e Cava Torre s.r.l.).
2.1.
Posto quanto sopra, va immediatamente rilevato che il ricorrente ha agito in opposizione in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di nonché di consigliere Parte_2 di amministrazione di Ecit
Poiché dichiaratamente era all'epoca del ricorso legale rappresentante della sola Pt_1
deve intendersi che abbiano legittimamente proposto opposizione Parte_2 all'ordinanza ingiunzione lo stesso per sé medesimo, in tutte le Parte_1 qualità contestategli al fine di ritenerlo trasgressore della violazione in questione, e la società quale obbligata in solido, in persona del suo legale rappresentante. Parte_2
Non essendo, invece, legale rappresentante di Ecit – qualità che, in effetti, Pt_1 neppure è stata spesa – non può ritenersi che la stessa sia presente nel giudizio quale opponente, in relazione alla propria posizione di obbligata in solido rispetto a Parte_1
[...]
Va richiamato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte “all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o giuridiche, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”, non venendo meno neppure nell'ipotesi in cui quest'ultima si estingua (Cass., SS.UU., 22086/2017; n. 11774/2019; il suddetto principio è stato affermato nelle ipotesi in cui il solo trasgressore non abbia ricevuto la tempestiva notifica dell'illecito a norma dell'art. 14, l. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo gravante solo su tale soggetto di pagare la sanzione, ma è estensibile, dato il suo generale fondamento, a ogni altra ipotesi).
Non è, dunque, estraneo al sistema che l'obbligazione del responsabile solidale sopravviva al venir meno di quella del trasgressore, come accadrebbe appunto nell'ipotesi in cui pure l'opposizione di quest'ultimo dovesse essere accolta, ma l'esito processuale non potesse estendersi alla persona giuridica responsabile solidale per non avere la stessa proposto opposizione.
Sul punto, dunque, l'ordinanza ingiunzione deve intendersi e non potranno, in ogni caso, essere assunte determinazioni.
2.2. pagina 14 di 25 Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente non ha contestato l'avvenuta escavazione abusiva, nel sito e nel periodo in esame, della quantità di inerte contestata, né che l'estrazione sia avvenuta senza le prescritte autorizzazioni, in quanto all'epoca scadute (cfr. verbale di accertamento n. 20A/17).
In fatto, tuttavia, l'opponente eccepito il difetto di qualsivoglia Parte_1 istruttoria in ordine al soggetto da individuarsi come trasgressore della norma, sostiene (secondo e terzo motivo di ricorso) che sarebbe estranea all'attività di illecita Parte_2 coltivazione della cava di cui qui si discute, attività addebitabile tutta a Ecit perché solo quest'ultima sarebbe stata in possesso dell'escavatore idraulico necessario per le escavazioni in acqua, a differenza della prima, titolare solo di due pale e di un autocarro, ritenute inidonee alle attività di escavazione delle quali qui si tratta. si Parte_2 sarebbe, invece, occupata unicamente di un intervento di recupero ambientale in altro sito e della commercializzazione degli inerti acquistati dall'impresa di . Controparte_4
In secondo luogo, l'opponente sostiene che Ecit avrebbe cessato ogni lavorazione dopo il decesso di e, dunque, implicitamente, che l'intera quantità di inerte Controparte_4 di cui si discute sarebbe stata estratta anteriormente a tale data, sotto l'esclusiva direzione di , protestando conseguentemente la propria estraneità all'illecito, Controparte_4 poiché solo successivamente al decesso dello zio egli ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di (di cui, prima di tale data, era mero Parte_2 consigliere di amministrazione), rimanendo mero consigliere di amministrazione, come in precedenza, in Ecit.
2.3.
Le suddette doglianze sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.
2.3.1.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione su sintetizzati, è necessario richiamare che, ancora recentemente, la Suprema Corte ha stabilito “che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. n. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. 30766/18, Cass. 26238/11)” (Cass., n. 24373/2021). pagina 15 di 25 In particolare, secondo giurisprudenza costante, “il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione;
qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (in tal senso: Cass. 21.8.1996 n. 7692)” (Cass., n. 12459/1998).
Nella specie, trattasi di illecito commissivo, integrato dalla realizzazione delle attività nelle quali si sostanzia la coltivazione di cave in assenza di autorizzazione sanzionata dalla fattispecie di cui all'art. 21, l. Reg. Piemonte n. 69/1978.
Pertanto, rilevato che neppure l'opponente mette in dubbio che il presidente del consiglio di amministrazione di una società, legale rappresentante della stessa, risponda quale trasgressore dell'illecito dalla società realizzato (ossia dell'attuazione con mezzi e risorse societari di attività rientrante nell'oggetto sociale, esercitata senza l' autorizzazione amministrativa che la società, quale soggetto giuridico operante, avrebbe dovuto avere), deve ricostruirsi quali doveri siano ricollegati all'assunzione della funzione di mero componente dell'organo collegiale cui sia affidata l'amministrazione della società.
La giurisprudenza ha recentemente esaminato il tema, enucleando una serie di principi ai quali è opportuno rifarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“I doveri degli amministratori si individuano per il tramite dell'art. 2392 c.c., com'è noto significativamente novellato dal d. lgs. n. 6/2003.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, “il vecchio testo dell'art. 2392 c.c., contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario, con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento (eccettuato il caso di funzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori), ed imponeva un generale il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo.
In tale quadro questa Corte ribadiva che "l'art. 2392 c.c., che pone a carico degli amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione di s.p.a., deve essere interpretato nel senso che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli altri, sicchè l'affidamento di singoli e specifici pagina 16 di 25 compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non esclude la responsabilità degli altri;
ne consegue che il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto" (così Cass. 21 luglio 2004, n. 13555, in motivazione;
analogamente Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032; Cass. 29 agosto 2003, n. 12696; Cass. 11 aprile 2001, n. 5443).
La riforma del 2003 ha però come si diceva modificato i termini della disciplina applicabile.
Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" (così il nuovo testo dell'art. 2392 c.c., comma 1), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., comma 2, ragguagliata alle circostanze del caso.
Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di "evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili" (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., "in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall'art. 2381, comma 3, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'art. 2381, comma 3, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società "sulla base delle informazioni ricevute", e l'andamento della gestione "sulla base della relazione degli organi delegati". Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche all'art. 2381 c.c., comma 6, secondo il quale "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".
Insomma, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.
In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a pagina 17 di 25 conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.
Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito "fatti pregiudizievoli" dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 3) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di "chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società" sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze": altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato” (Cass. n.17441/2016).
2.3.2.
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che Parte_1 correttamente sia stato individuato come trasgressore, nel verbale di accertamento della violazione, e dunque sia legittimamente destinatario dell'ingiunzione dallo stesso conseguita, in relazione alla carica di amministratore assunta in Ecit, anche nell'ipotesi, dall'opponente medesimo ammessa, che le escavazioni abusive siano tutte avvenute con l'esclusivo apporto di Ecit e anteriormente al decesso di , sotto la Controparte_4 sola direzione di quest'ultimo - sotto il profilo strettamente operativo - quale presidente e legale rappresentante della società.
E' necessario evidenziare, infatti, come l'illecito sia nella specie integrato della realizzazione da parte di Ecit di attività rientrante nell'oggetto sociale, con gli strumenti suoi propri (l'escavatore idraulico), in un ampio lasso di tempo e per un ingente quantitativo di materiale (migliaia di metri cubi di estrazione). L'opponente, poi, certo non può dirsi estraneo all'attività estrattiva, in particolare a quella svolta dalle società di
. Egli, infatti, ha ricoperto sin dal 2003, in Ecit, la carica di Controparte_4 amministratore munito di deleghe e dallo stesso anno, in la carica di Parte_2 amministratore munito di deleghe e di potere di rappresentanza dell'impresa (cfr. visura allegata all'istanza autorizzativa prodotta dalla quale doc. n. 25) e ha spartito CP_2 con la coniuge di , al decesso di quest'ultimo, le cariche presidenziali Controparte_4 nelle società prima facenti capo allo stesso nonché la titolarità dell'impresa individuale, garantendone, in via generale, la continuità operativa, considerato che le società e la ditta sono tuttora pienamente funzionanti e hanno portato avanti il procedimento amministrativo autorizzatorio avviato da . Controparte_4
Tale contesto induce a concludere che il ricorrente non potesse non essere informato dell'illecita escavazione oggetto di sanzione amministrativa, di rilievo tale da non potersi considerare marginale nell'ambito delle attività della società di cui era consigliere di pagina 18 di 25 amministrazione (anzi, per quanto consta tale da integrare l'esclusiva attività della società nel periodo in esame), e ciò nondimeno nulla abbia fatto per impedirla.
In ogni caso, ove anche dovesse credersi che lo stesso ne sia rimasta di fatto all'oscuro, quantomeno nei suoi termini specifici, dovrebbe concludersi che il ricorrente, in ragione della carica amministrativa rivestita, avrebbe potuto e dovuto informarsi della natura delle estrazioni svolte dalla società, attivando i poteri-doveri di cui all'art. 2381 c.c. ult. comma (“gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”), così venendo a sapere dell'illecito, commesso nel Lago di in modo Pt_2 strutturato e così importante da portare all'estrazione di un quantitativo di materiale pari ad alcune migliaia di metri cubi in alcuni mesi. Ciò tanto più considerata la particolarità dell'attività societaria, soggetta ad autorizzazione amministrativa, sicché nessun amministratore, avvedendosi della positiva realizzazione di attività di escavazione in un sito in cui non era vigente alcun provvedimento autorizzatorio, avrebbe potuto ignorare l'illiceità della stessa.
Anche nell'ipotesi in cui le escavazioni dovessero ritenersi tutte anteriori al decesso di
, dunque, sarebbe da considerarsi trasgressore, Controparte_4 Parte_1 in ragione del concorso allo stesso imputabile nelle condotte positive poste in essere dall'altro amministratore, per non averle impedite in violazione dei doveri sullo stesso direttamente gravanti per la carica rivestita.
Tale conclusione supera e rende indifferenti le difese dell'opponente circa il fatto che l'amministrazione di Ecit fosse disgiuntiva: si ribadisce, infatti, che, anche ad ammettere l'inverosimile ipotesi che abbia gestito l'attività di escavazione Controparte_4 abusiva in questione - essendogli consentito dalla circostanza che il potere di amministrazione era, appunto, disgiuntamente attribuito a ogni membro del consiglio di amministrazione e che era lui stesso legale rappresentante della società - del tutto autonomamente e a totale insaputa degli altri membri del consiglio di amministrazione, questi ultimi – e, dunque, l'odierno opponente risponderebbero, in ogni caso, come autori in concorso della violazione e, dunque, come trasgressore al pari dell'autore materiale delle condotte.
E' altresì superfluo, ai fini ora in esame, stabilire se le escavazioni siano o meno avvenute nell'intero periodo oggetto di contestazione, fino alla fine di ottobre 2016, trattandosi di periodo integralmente coperto dalla carica amministrativa rivestita dall'opponente.
L'ordinanza ingiunzione, pertanto, deve essere confermata nella parte in cui ha ingiunto il pagamento della sanzione al ricorrente.
2.3.2.
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza contenuti nel ricorso, essi assumono rilevanza – una volta che si sia concluso per la conferma dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del pagina 19 di 25 ricorrente, per essere egli trasgressore, e nei confronti di Ecit, per non avere detta società proposto opposizione al fine contestare la responsabilità solidale rispetto a Parte_1
- al fine di valutare la responsabilità di laddove raggiunta da
[...] Parte_2 ingiunzione quale obbligata solidale di Parte_1
A fronte dell'opposizione proposta da infatti, deve stabilirsi se Parte_2 Parte_1
– che già, in ogni caso, va considerato autore della violazione per la carica
[...] rivestita in Ecit – debba rispondere della violazione anche per la carica rivestita in Pt_2
(di consigliere di amministrazione munito di delega e rappresentanza della società,
[...] sia prima sia dopo il decesso di ). Controparte_4
E' da ribadire, infatti, che la responsabilità amministrativa è personale e che, pertanto, autori della violazione possono essere solo le persone fisiche, mentre l'ente di cui siano rappresentanti o amministratori risponde eventualmente in solido a norma dell'art. 6 della l. n. 689/1981, secondo cui “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Ne consegue che la responsabilità solidale dell'ente consegue alla individuazione come trasgressore del suo amministratore o del suo dipendente persona fisica, non potendosi al soggetto giuridico, come tale, imputare la realizzazione di un illecito amministrativo.
2.3.3.
Ciò stabilito, anche l'opposizione proposta sul punto è infondata e non può trovare accoglimento.
L'assunto di fondo, sotteso alle su riepilogate difese dell'opponente, per cui le contestazioni dell'illecito sarebbero viziate dalla mancata, specifica individuazione dei mezzi e delle persone - e, dunque, dei soggetti giuridici, fra l'impresa individuale e le varie società coinvolte – ai quali possa materialmente addebitarsi l'estrazione dal luogo individuato come “Lago di Cava” dei metri cubi di materiale precisamente oggetto di contestazione, non può essere condiviso.
Va considerato che il sito da cui è stato cavato detto materiale fa parte di un'amplissima area estrattiva (la c.d. “area Teodora), nel quale si trovano più punti ove l'attività estrattiva abusiva, nel tempo, è stata posta in essere.
Su tale area risultano aver operato nel tempo sia le società Ecit e sia l'impresa Parte_2 individuale di , in passato in forza di regolari autorizzazioni, tutte Controparte_4 scadute all'epoca dei fatti. Su tale base la contestazione è stata mossa a tutti tali soggetti (più precisamente, a e ad in ragione dei ruoli Controparte_3 Pt_1 individuati rispetto a detti soggetti).
pagina 20 di 25 Fra le società e l'impresa individuale sono emersi numerosi e significativi legami, sia societari sia operativi.
Proprietari delle società erano , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_1
(oltre ad altro membro della famiglia ), quanto a
[...] CP_3 Parte_2
Quest'ultima, poi, deteneva il 96,15% delle quote della Ecit, risultando di fatto la società controllante quest'ultima.
, titolare dell'omonima impresa individuale, rimase, fino alla morte, Controparte_4 legale rappresentante delle due società, il cui consiglio di amministrazione era composto, oltre che da , che rivestiva il ruolo di presidente, anche dagli odierni Controparte_4 opponenti (precisamente, e , consiglieri delegati di Ecit Pt_1 Controparte_3 dal 29/01/2010; amministratore delegato di dal 06/05/2003). Pt_1 Parte_2
risulta essere stata titolare di azienda ceduta a nel Controparte_3 Parte_2
1997 (contratto successivamente risolto nel 2001: cfr. visura della società), così come vi è traccia in atti del fatto che detta società abbia in passato ottenuto autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività estrattiva avvalendosi dei mezzi dell'impresa individuale (cfr. la relazione tecnica sottoscritta dal Dott. di . Per_1 CP_9
L'istanza di Via è stata proposta congiuntamente dall'impresa individuale e da Ecit, senza che possa ricavarsi dall'istanza, né dagli atti della relativa procedura amministrativa prodotti in causa, una precisa ripartizione nel rispettivo ambito di operatività. Il coinvolgimento allargato del gruppo familiare nella gestione dell'(intera) area estrattiva per cui chiedeva il rilascio delle necessarie autorizzazioni è, poi, Controparte_4 attestato dal verbale della Conferenza di Servizi del 09 maggio 2016 (doc. n. 8 di parte resistente), alla quale presenziò per conto di entrambi gli istanti, al Parte_1 fine di manifestare “la propria disponibilità a prorogare le fideiussioni scadute, nell'attesa della conclusione del presente procedimento, il relativo rilascio autorizzatorio e la conseguente stipula di nuova fideiussione”. Il riferimento alle fideiussioni scadute, e la disponibilità alla proroga, contrariamente a quanto asserito dall'opponente (che sostiene di essersi interessato solo per il futuro), segnala piena continuità con l'attività passata, che, d'altra parte, era esattamente ciò che nell'interesse degli istanti ed Ecit, Pt_1 Controparte_4 volevano garantire alla , quali soggetti già in precedenza ritenuti idonei al CP_2 rilascio di autorizzazioni estrattive.
I mezzi facenti capo all'impresa e alle due società sono stati visti operare indistintamente nell'area in cui sono state riscontrate le escavazioni abusive ed erano indistintamente ricoverati sotto unico capannone (teste ). Testimone_1
Il ricorrente intenderebbe sostenere che neppure avrebbe avuto i mezzi per Parte_2 svolgere estrazioni illecite, in quanto non dotata di escavatore idraulico – strumento che era nella dotazione materiale di Ecit – ma solo di pale e di autocarro, serviti per il recupero ambientale e il trasporto di materiali presso un altro sito.
pagina 21 di 25 E', tuttavia, condivisibile l'assunto della , secondo cui l'attività estrattiva non si CP_2 limita alla mera operazione di scavo degli inerti, attraverso cui il materiale viene separato dal sito in cui si trova naturalmente, ma comprende anche, quantomeno, il prelevamento del materiale e il suo materiale spostamento (dunque, il caricamento sui mezzi di trasporto e l'effettiva ablazione dal sito).
Il principio di tipicità, che caratterizza l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 1 L. 689/1981), non preclude l'interpretazione della fattispecie, al fine di ricomprendervi – per via di inclusione di senso, e non per via analogica – tutte le condotte riconducibili alla descrizione fattane dalla norma.
La circostanza, poi, che la norma sanzionatoria commisuri la sanzione amministrativa al volume di materiale non esclude, come sostenuto, che ulteriori attività, oltre al mero scavo, rientrino nel concetto di cava abusiva, là dove si tratti di attività non accessorie, bensì necessarie, senza le quali il materiale estratto non potrebbe essere materialmente asportato dal sito.
La disponibilità di pale e autocarri, dunque, è indispensabile, al pari di quella degli escavatori, al fine di realizzare una cava abusiva, né, pertanto, può dimostrare Parte_2 la propria estraneità all'illecito solo evidenziando di non aver posseduto mezzi di estrazione propriamente detta.
A conferma, la ha correttamente richiamato che l'art. 8 del Regolamento CP_2
Regionale recante “Attuazione dell'art. 39 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”, nel concretizzare i criteri da tenersi in considerazione per la valutazione della capacità tecnico economica necessaria per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cava, si riferisce al possesso delle necessarie attrezzature, individuandole, esemplificativamente, non solo in escavatori e perforatrici, ma anche in pale caricatrici e dumper (veicolo motorizzato per trasporto materiale), nonché alla disponibilità di un impianto per il trattamento degli inerti e alla relativa ubicazione, con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento.
Quanto, poi, all'attività di commercializzazione dell'inerte abusivamente estratto (di cui deve ritenersi si sia occupata che ha ammesso di avere svolto l'attività di Parte_2 commercializzazione degli inerti, acquistandoli dall'impresa di : non Controparte_4 risultano altre attività di commercializzazione), può convenirsi circa il fatto che si tratta di condotta successiva rispetto alla coltivazione della cava abusiva, da ritenersi perfezionata già con l'asporto del materiale dal sito. Tuttavia, ciò non esclude che in alcune situazioni si configuri un concorso nella violazione fra il soggetto che abbia scavato e quello che abbia commercializzato (cfr. art. 5 della l. n. 689/1981, secondo cui “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”): ciò, in particolare, quando, come nel caso di specie, risulti che l'estrazione sia avvenuta esclusivamente in vista della pagina 22 di 25 commercializzazione del materiale (e non ad esempio per la diretta utilizzazione in attività edilizie o di altra natura) e risulti, altresì, che già prima dell'estrazione fosse concertato l'affidamento, allo scopo, a un certo determinato soggetto (nella specie, Pt_2
che, dal canto proprio, neppure ha protestato l'ignoranza della provenienza del
[...] materiale acquistato da ), sì da potersi ritenere che anche Controparte_4 quest'ultimo abbia fornito contributo fattivo alla coltivazione della cava, così come in effetti attuata.
Vi sono, in conclusione, plurimi elementi idonei a concludere che, in vita CP_4
, questi si sia, in ampio torno di tempo, occupato dell'attività estrattiva nell'area
[...] in questione avvalendosi in modo indifferenziato sia di mezzi e strumenti dell'impresa di cui era titolare, sia delle società di cui era amministratore e legale rappresentante.
Assume latamente rilievo, in tale prospettiva, anche la circostanza, sottolineata dalla Provincia, che detta attività, svolta in plurimi luoghi compresi nella vasta area in questione e in diversi periodi susseguenti, sia stata imponente e come tale sia complessivamente addebitabile alla cooperazione fra tutti detti soggetti giuridici, aventi medesimo oggetto sociale e operanti nei medesimi luoghi.
Deve, dunque, ritenersi che anche al pari di tutti gli altri soggetti, abbia Parte_2 partecipato dell'intera attività estrattiva riconducibile a , compresa Controparte_4 quella abusivamente svolta, e, dunque, compresa anche l'estrazione del quantitativo di materiale di cui qui specificamente si discute. Ne discende la responsabilità del ricorrente per l'illecito in tal modo compiuto quale consigliere di amministrazione della società.
Va richiamato, al riguardo, tutto quanto su esposto in ordine ai presupposti di responsabilità del consigliere di amministrazione, applicabile anche in relazione al ruolo assunto dal ricorrente in ed anzi a maggior ragione, considerato che, in tale Parte_2 società, fu munito di deleghe e di legale rappresentanza, al pari del Presidente del Consiglio di amministrazione.
L'ordinanza ingiunzione, pertanto, deve essere confermata anche in parte qua.
3.
Va, infine, rigettato il motivo relativo alla determinazione della sanzione, che l'opponente chiede di ridurre al minimo.
A norma dell'art. 11 della l. n. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione è solo uno dei criteri di cui tener conto nella quantificazione della sanzione. pagina 23 di 25 Nella specie, peraltro, il ripristino, lungi dall'essere frutto di resipiscenza del trasgressore, è imposto da un preciso obbligo di legge (art 21, co. 5 l. Reg. Piemonte n. 69/1978) e, inoltre, ha risposto a un preciso interesse del trasgressore, essendo stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione richiesta sin dal giugno del 2015 alla messa in sicurezza e al recupero di quote del fondo del lago.
Devono contestualmente tenersi in debita considerazione, sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto, la durata dell'escavazione, non occasionale ed episodica, ma durata alcuni mesi, e la quantità del materiale estratto, pari ad alcune migliaia di metri cubi, mentre nessun rilievo ha il valore asseritamente scarso di tale materiale sotto il profilo commerciale (peraltro dallo stesso opponente quantificato in ben 30.000 euro). E' evidente, infatti, che la dannosità del fatto è legata non solo e non tanto al profilo della sottrazione patrimoniale, quanto piuttosto al danno ambientale arrecato.
Lo scavo, inoltre, come evidenziato nell'ordinanza ingiunzione, è avvenuto sotto falda, dunque con modalità tali da rendere maggiormente difficoltose le attività di controllo da parte dell'autorità competente, con il grave rischio di danno ambientale derivante dalla totale assenza di un progetto autorizzatorio.
Sotto il profilo soggettivo, non può non considerarsi che l'odierno ricorrente si è resa corresponsabile di una condotta di abusiva escavazione già tenuta, in passato, dal principale autore in questo e in altri siti, con esiti di vastissime Controparte_4 dimensioni;
che gli scavi abusivi sono continuati pur dopo l'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione, tanto che l'illecito qui in esame è stato commesso in costanza del relativo procedimento amministrativo;
che analoga violazione è stata realizzata, sempre in pendenza del procedimento amministrativo, dal ricorrente medesimo e da Ecit nello stesso sito anche in epoca successiva (la Provincia ha evidenziato come con verbale n. 27/17 del 19.6.2017, oblazionato, sia stata accertata e contestata all'opponente, oltre che a
[...]
e a Ecit, l'escavazione abusiva nel Lago di in data successiva al Controparte_3 Pt_2
31.10.2016).
Deve ancora tenersi conto del fatto che all'epoca dell'illecito il ricorrente era titolare di cariche sociali in plurime società, né il ricorrente medesimo e le società hanno allegato di versare in condizioni economiche e patrimoniali tali per cui la sanzione, nella misura quantificata, risulterebbe eccessivamente afflittiva.
Appare, dunque, del tutto proporzionata la sanzione in esame, determinata peraltro in misura pari a 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma (cfr. verbale di accertamento, in cui detto importo era indicato, in alternativa al meno favorevole doppio del minimo, per il pagamento immediato estintivo della violazione).
4.
In conclusione, dunque, l'opposizione va rigettata pagina 24 di 25 La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Gli opponenti e in solido fra loro, sono pertanto tenuti a Parte_1 Parte_2 rifondere alla le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del DM n. CP_2
44/2014, come novellato dal DM n. 147/2022 (cfr. art. 6 di detto decreto ministeriale) in
€ 2552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase istruttoria ed € 2.500 per la fase decisionale, così complessivamente in € 9680, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1737/2021:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna le parti opponenti e in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, a rifondere alla le spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_2
€ 9680, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, all'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1737/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ROBERTO VELLATA, elettivamente domiciliati presso il difensore in Via Giulietti, 9
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARCO MILAN, elettivamente domiciliata presso il difensore in Via Gramsci n. 30
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“IN VIA CAUTELARE:
- in sede di prima udienza, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione gravata, per le ragioni suesposte;
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
- accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, dichiarare la tardività della contestazione, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria oggetto dell'Ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 689/1981 s.m.i.
pagina 1 di 25 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza gravata, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- riformare l'ordinanza gravata e determinare la sanzione in misura corrispondente al minimo edittale.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, onorari, diritti, IVA e CPA di legge”
Per parte resistente
“Piaccia al Tribunale di Novara contrariis reiectis:
In principalità: dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque infondato, rigettando la opposizione ed ogni domanda ivi contenuta, con conferma del provvedimento opposto. Revocarsi, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione emesso inaudita altera parte”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.7.2021, in proprio e nella sua qualità Parte_1 di legale rappresentante di e di consigliere di amministrazione di Ecit - Controparte_1
Escavazioni Calibrati Inerti del Ticino s.r.l., ha opposto ai sensi dell'art. 6, d. lgs. n. 150/2011 l'ordinanza ingiunzione prot. n. 565 emessa dalla in data 3 Controparte_2 giugno 2021, notificatagli in pari data, con la quale la ha ordinato Controparte_2 all'odierno ricorrente (e a , rimasta estranea al presente giudizio Controparte_3 avendo proposto separata opposizione) nonché alle società e imprese individuali obbligate in solido con lo stesso (e con la ), di pagare una sanzione amministrativa CP_3 determinata nella misura di € 113.101,00 per la violazione dell'art. 21, co. 1 della l. Reg. Piemonte n. 69/1978 e s.m.
L'emissione dell'ordinanza ingiunzione discende da verbale della Polizia Provinciale n. 20A/17, redatto in data 05/05/2017, con cui era stata accertata a carico di Parte_1
in qualità di Consigliere delegato della Ditta Ecit s.r.l. e in qualità di
[...] amministratore/consigliere delegato della nonché a carico di Parte_2
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Controparte_3 consigliere delegato della Ditta Ecit s.r.l., di Presidente del Consiglio di Amministrazione della e in proprio e quale erede dell'impresa individuale Parte_2 CP_4
, oltre che, in qualità di obbligate in solido, a carico della Ecit s.r.l., della
[...] Pt_2
pagina 2 di 25 e dell'impresa individuale , la violazione della norma Parte_2 Controparte_4 suddetta, per l'escavazione abusiva di 6.653 metri cubi di materiale sui terreni indicati al foglio 27, mappali 27 – 37 – 38 del N.C.T. del Comune di Romentino.
Si è costituita in giudizio la contestando i motivi di opposizione e Controparte_2 chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita, oltre che sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante assunzione di prova testimoniale, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 3.5.2022, e mediante acquisizione del verbale di prova orale del 31.5.2022, redatto nel parallelo proc. n. 1746/2021, e all'odierna udienza, previo deposito di note difensive autorizzate, è stata discussa dai difensori, che hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
***
1.
Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, l'intervenuta estinzione della sanzione oggetto dell'ordinanza per violazione del termine previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a norma del quale la contestazione della violazione, ove non possa avvenire immediatamente, deve essere notificata agli interessati – trasgressore e obbligato in solido
- entro novanta giorni dall'accertamento, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (art. 14, commi 2 e 6 della l. n. 689/1981).
Il ricorrente, richiamata la giurisprudenza secondo cui il termine sopra menzionato non decorre dalla sola materiale apprensione della conoscenza della violazione, ma dal momento in cui è trascorso il tempo necessario, secondo l'ordinaria diligenza, a svolgere le verifiche finalizzate a individuare la violazione da contestare, ha osservato: che l'esercizio di attività estrattiva non autorizzata sarebbe stato rilevato dalla P.A. già a seguito della presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l'ampliamento dell'Area Estrattiva Teodora, inoltrata dallo stesso signor in data 12 giugno 2015, istanza che dava atto della Controparte_4 presenza di abusi estrattivi sull'area “Lago di Cava”, riscontrati sulla base di un apposito rilievo;
che la stessa avrebbe riconosciuto di essere stata «a conoscenza di abusi CP_2 sull'area “Lago di Cava” già dal 12 giugno 2015»), salvo rilevare che, all'epoca, la competenza sanzionatoria era del che, a seguito della presentazione del progetto CP_5 menzionato, la ritenne comunque necessaria la predisposizione di una perizia CP_2 asseverata, con esecuzione dei rilievi in contraddittorio con il in Controparte_6 seguito alla quale incaricava il geologo dott. di Controparte_4 Persona_1 predisporre la perizia in contraddittorio con il che le operazioni di misurazione CP_5 concordate con il si svolsero dall'8 febbraio 2016 al 15 febbraio 2016, sotto la CP_5 supervisione del tecnico incaricato dal geom. e che l'esito CP_5 Persona_2 delle misurazioni fu riportato nella planimetria del 22 febbraio 2016, allegata alla perizia pagina 3 di 25 asseverata firmata sia dal geologo sia dal tecnico comunale di Romentino del 23 Per_1 marzo 2016; che in occasione della conferenza di servizi del 9 maggio 2016, tenutasi nel procedimento di VIA, la recepì il rilievo del febbraio 2016, confluito nella CP_2 perizia asseverata del 21 marzo 2016, assunto come punto di partenza per l'analisi degli impatti, “[…] in attesa dell'esecuzione di un rilievo da parte dell'amministrazione comunale di Romentino”.
Il ricorrente contesta, dunque, che sin dal giugno 2015, e comunque dalla primavera del 2016, la Provincia sia stata a conoscenza dell'esistenza di abusi sull'area oggetto del verbale, così che, avendo l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 23/2015 nel frattempo delegato alle Province “le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69”, comprese anche le funzioni di vigilanza sull'attività estrattiva e il potere sanzionatorio degli abusi riscontrati, la , per lo meno a valle della conferenza di servizi del 9 maggio 2016, Controparte_2 avrebbe dovuto provvedere, secondo l'opponente, direttamente all'accertamento degli abusi rilevati, ordinando nel frattempo la sospensione dell'eventuale attività estrattiva in corso.
Secondo l'opponente, invece, la non avrebbe svolto accertamenti di sorta, CP_2 scegliendo di rimetterli al non più competente in materia, il quale attese sino al CP_5
21.9.2016 per incaricare l'ing. di effettuare un ulteriore rilievo dell'area, Persona_3 che prendesse a riferimento la perizia asseverata del geologo e del Per_1 CP_5 medesimo. L'opponente lamenta, poi, che tra l'affidamento dell'incarico all'ing. e Per_3 la consegna della sua relazione, in data 27.1.2017, siano decorsi ulteriori quattro mesi, termine ritenuto sproporzionato rispetto alla vicenda da ricostruire, sul presupposto che l'ing. avrebbe avuto a disposizione un quadro documentale e fattuale già Per_3 ampiamente istruito dalle precedenti relazioni tecniche del geologo e del Per_1 [...]
, per la cui redazione era stato impiegato tempo inferiore addirittura a due CP_6 mesi;
che il verbale di contestazione dell'illecito sia stato notificato, infine, solo in data 8.5.2017, sicché il lasso di tempo trascorso tra la conoscenza dell'illecito – da datarsi, secondo il ricorrente al 12.6.2015 o, al limite, al 9.5.2016 – e la data della contestazione sarebbe ben superiore al termine di 90 giorni, normativamente previsto, e incompatibile con qualsiasi diligenza nell'accertamento della violazione.
L'eccezione è infondata e non può trovare accoglimento, dovendosi ribadire le osservazioni già svolte sull'argomento da questo Tribunale nella medesima vicenda, in relazione all'opposizione proposta dall'ingiunta (T. Novara, sent. n. 72/2024 del CP_3
23.1.2024).
La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto che pagina 4 di 25 l'organo accertatore dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 689/1981, all'autorità competente al fine dell'adozione della sanzione amministrativa (cfr. Cass., n. 3254/2003).
Si era già chiarito, a tal proposito, che l'art. 14 della l. n. 689/1981, “nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)” (Cass., n. 7681/2014).
Peraltro, “il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. […] L'apprezzamento del giudice di merito non può trasformarsi in arbitrio sì da consentire all'amministrazione di estendere il termine previsto dalla legge in maniera irragionevole (Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830)” (Cass., n. 1614/2021).
pagina 5 di 25 Incombe, in ogni caso, alla parte opponente, che contesta la legittimità della sanzione, l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa (Cass., n. 865/1999).
Ciò premesso, va in primo luogo rilevato come oggetto dell'illecito addebitato ad e agli obbligati in solido sia l'estrazione senza autorizzazione di 13.395 metri Pt_1 cubi di terreno avvenuta in un arco temporale compreso fra febbraio e ottobre 2016, sui terreni censiti al foglio 26, mappali 61 del N.C.T. del Comune di Romentino.
E' dunque logicamente, prima ancora che giuridicamente, impossibile che, anteriormente almeno al febbraio 2016, la P.A. potesse avere notizia di un fatto di cui neppure era iniziata la realizzazione;
tantomeno, l'ente avrebbe potuto avere compiuta conoscenza dell'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, fino al suo compimento.
Già tale piano dato di fatto renderebbe irrilevante il rilievo, quand'anche come tale corrispondente ai fatti, per cui la avrebbe avuto conoscenza di escavazioni CP_2 abusive sin da giugno 2015 o sin da maggio 2016 in conseguenza della presentazione di domande amministrative da parte di (e dei soggetti allo stesso Controparte_4 ricollegabili) e dell'evoluzione del conseguente procedimento amministrativo. Tale conoscenza, infatti, potrebbe al più riguardare, genericamente, il fatto che vi fosse stata asportazione di materiali anteriormente all'avvio del procedimento per il rilascio di VIA, ma certo non l'illecito in questione, che nel giugno 2015 era di là da venire e nel 2016 era in via di svolgimento. Né, per vero, sarebbe stato agevolmente ipotizzabile da parte del soggetto pubblico, quand'anche avesse appreso o sospettato la pregressa realizzazione di cave abusive nelle aree comprese nelle domande amministrative, che l'interessato proseguisse nelle escavazioni illecite addirittura contestualmente all'avvio del procedimento autorizzatorio sottoposto a valutazione ambientale e, pertanto, soggetto a necessarie e scontate verifiche.
Al riguardo, in ogni caso, va osservato, più precisamente, quanto segue.
In data 12.6.2025 , quale titolare dell'omonima ditta individuale e Controparte_4 legale rappresentante della ECIT, presentò alla Provincia di “domanda di CP_2 pronuncia di compatibilità ambientale” relativamente al “progetto ampliamento dell'area estrattiva Teodora”, la quale ricomprendeva, fra l'altro, l'area oggetto delle violazioni di cui qui si discute, che della prima costituisce solo una parte (cfr. le diverse mappe della zona agli atti, fra cui quella allegata all'istanza di VIA del giugno 2015 – doc. 8 all. 2 di parte ricorrente). Contestualmente, chiese al Sindaco del Comune di Romentino
“l'autorizzazione per l'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 69 del 22/11/1978, per la durata di 4 anni”, corrispondenti ai primi due lotti temporali del bando cui le imprese stavano partecipando.
pagina 6 di 25 Nella domanda suddetta non si legge, per vero, alcuna espressa autodenuncia di escavazioni abusive. L'opponente ha chiarito la propria posizione, al riguardo, nella memoria conclusiva depositata in data 28.4.2023, là dove ha sottolineato che l'istanza di avvio del procedimento di VIA per l'ampliamento dell'Area Estrattiva Teodora era corredata dal rilievo quotato del giugno 2015 di tutte le aree estrattive interessate, ivi compresa l'area c.d. “Poligono”, quote che, opportunamente raffrontate con quelle degli atti autorizzativi pregressi, ormai scaduti, avrebbero consentito agli enti partecipanti al procedimento autorizzativo (Comune e Provincia) di acquisire conoscenza del fatto che vi erano state escavazioni anche dopo la scadenza del termine delle autorizzazioni pregresse.
Ciò è, appunto, quanto accadde ed è dunque vero che – se non subito, quantomeno nell'ottobre 2015, tempo necessario e congruo al primo raffronto - la P.A., effettuato il suddetto confronto, aveva ormai dovuto rilevare l'esistenza di escavazioni illecite: la conseguenza, tuttavia, non fu certo la puntuale conoscenza dell'illecito di cui qui si discute, né degli illeciti pregressi, ma solo l'avvio delle attività istruttorie necessarie.
Per tale ragione, essendo sorta l'evidente esigenza di procedere ad accertamenti, in seguito alla riunione del 19 ottobre 2015 della Conferenza di servizi apertasi nel procedimento di VIA venne fatta richiesta all'instante di produrre Controparte_4 integrazioni progettuali, tramite perizia giurata da predisporre in contraddittorio con il
, al fine di ricostruire il c.d. “punto zero”, ossia la quota del terreno Controparte_6 anteriore alle estrazioni non autorizzate (cfr. doc. 5 della , nella quale è fatto CP_2 riferimento a tali passaggi amministrativi). Nella stessa richiesta di integrazione si dava atto, peraltro, “della complessità dell'area, della sovrapposizione di diverse autorizzazioni e dei molteplici abusi estrattivi accertati”, fattori non smentiti e che danno conto della circostanza che l'accertamento necessario, in seguito all'emersione delle escavazioni abusive, si presentasse affatto semplice.
Deve, poi, ribadirsi come l'emersione di abusive escavazioni non poté che riguardare fatti illeciti anteriori al giugno 2015, di cui, peraltro, all'epoca la P.A. doveva ancora acquisire puntuale conoscenza quantomeno nella esatta quantificazione, non potendosi certo confidare nell'esattezza delle quotazioni riferite dallo stesso trasgressore. A tal fine, appunto, il Comune di Romentino, in allora soggetto amministrativo pacificamente ancora competente a sanzionare la coltivazione di cave abusive, chiese l'integrazione cui si è appena sopra accennato.
In data 21.3.2016 il tecnico incaricato dal sig. , il geologo dott. presentò CP_3 Per_1 perizia asseverata contenente “rilievi dello stato di fatto del sito e delle aree limitrofe”,
[... controfirmata dal geom. incaricato della supervisione dal Per_2 CP_5
CP_6
Si rese in seguito necessario, tuttavia, commissionare ulteriore indagine all'ing. Per_4
su incarico del in conseguenza, come ricordato dagli stessi ricorrenti,
[...] CP_5 dalle esigenze evidenziate in sede di riunione di conferenza di servizi del 9.5.2016. pagina 7 di 25 In tale occasione il riferì che l'iter per il rilascio di delibera sulle Controparte_6 domande presentate nel giugno 2015 si era fermato, avendo la competente Commissione Ambientale ritenuto necessario acquisire “alcune informazioni, fra cui quella inerente i procedimenti amministrativi e sanzionatori che interesseranno gli scavi non autorizzati evidenziati dal rilievo” (cfr. verbale conferenza di servizi per rilascio di VIA del 9.5.2016 – doc. 11 parte ricorrente).
Si andò evidenziando, dunque, nel corso della conferenza, come vi fossero due diversi temi: uno era quello della verifica della compatibilità ambientale del progetto, l'altro quello del rilascio delle autorizzazioni alle escavazioni, che il manifestava CP_5 comprensibilmente di non voler definire sino a che non fosse stato definito quello derivante dagli abusi commessi, da cui sarebbe discesa la contestazione di illeciti e l'adozione di sanzioni. In relazione a tele ultimo aspetto, veniva evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti, e in particolare l'esecuzione di nuovi rilievi “per la quantificazione del materiale scavato nel periodo maggio 2015-febbraio 2016”, alla cui esecuzione si impegnava il . Controparte_6
Lo stesso dott. presente alla riunione nell'interesse del sig. avallando la Per_1 Parte_3 necessità di approfondimenti al riguardo, chiese, a quel punto, che l'originaria domanda integrata – volta sia al rilascio di autorizzazioni all'escavazione, sia alla valutazione di impatto ambientale del progetto - venisse annullata e che si procedesse solo con la richiesta del giudizio di Compatibilità Ambientale di VIA, in modo tale che almeno questo aspetto non fosse rallentato dalla necessità di accertare con esattezza le escavazioni abusive.
Solo dalla relazione a firma dell'Ing. datata 27.1.2017, alla quale fu allegata la Per_3 mappa contenente i rilievi metrici effettuati ex novo dall'ing. conclusisi in data Per_3
31.10.2016, risultano i dati sulla base dei quali verranno mosse le contestazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
In particolare, nella suddetta relazione l'Ing. Per_3
- in primo luogo, diede atto di avere provveduto, come da incarico, a effettuare nuovamente tutti i rilievi dello stato dei luoghi (in periodo compreso fra 29 agosto e il 31 ottobre 2016, con ultima puntuazione al 2 novembre 2016);
- in secondo luogo, premesso che l'elaborato consegnato dallo (quello CP_7 firmato dal dott. , nel marzo 2016, risultava dalla “sovrapposizione di diversi Per_1 rilievi succedutisi nel tempo e rielaborati mediante un ulteriore e globale rilievo occorso nei giorni dall'8 al 15 di Febbraio 2016”, si occupò di evidenziare, sempre in esecuzione dell'incarico assegnatogli, “le incongruenze fra il rilievo effettuato ed il rilievo topografico posto a base del medesimo ed elaborato complessivamente nel Febbraio 2016”;
- più precisamente, come si chiarisce nel corpo della relazione, l'ing. venne Per_3 incaricato di verificare la corrispondenza fra il rilievo dallo stesso effettuato e pagina 8 di 25 l'ultimo rilievo agli atti, documentato dal , ossia quello del febbraio 2016, CP_3 al fine di verificare la “rispondenza globale della cartografia proposta dalla ditta esercente l'attività di cava, ed in seconda istanza, evidenziare le non conformità plano- altimetriche … e quindi di quantificare le eventuali volumetrie del materiale estratto o apportato nei vari settori indagati tra i mesi di Febbraio ed Ottobre 2016”, incarico che conferma come la suddetta relazione non fosse stata considerata dalla P.A. esaustiva, ma, anzi, necessario punto di partenza per ulteriori indagini, sia perché in sé incongruente (quanto alla rappresentazione dei luoghi al febbraio 2016 e all'accertamento della quantità di escavazioni pregresse), sia perché si rendeva a quel punto imprescindibile verificare eventuali escavazioni abusive poste in essere anche dopo il febbraio 2016; tale ultimo accertamento è particolarmente rilevante, rispetto alle questioni oggetto del presente giudizio, perché l'Ing. rilevò Per_3 ben sette lotti di terreno caratterizzati da difformità consistenti nelle quote altimetriche e, in particolare, fra questi, il lotto “Poligono”, in cui le differenze fra le quote altimetriche del rilievo del febbraio 2016 e quelle del rilievo dell'ottobre 2016 diedero come risultato la mancanza di una volumetria di materiale pari a 13.395 m3;
- ancora, il tecnico procedette alla ricostruzione “dello stato di fatto plano-altimetrico dei luoghi da considerarsi come punto zero per ogni successivo intervento di estrazione su gran parte delle cave gestite dalla ”, ossia alla ricostruzione Controparte_8 dello status quo ante dei luoghi, anteriormente alle escavazioni, sulla base di rilievi dell'ultimo decennio, al fine di stabilire la quantità di materiale complessivamente estratto nel corso del tempo senza autorizzazione, verificando che esso era pari, su tutti i siti, dal gennaio 2012 (data delle più risalenti quote altimetriche) all'ottobre 2016, a 641.878 m3 totali;
- infine, l'ing. provvide a confrontare le quote riportate nella planimetria Per_3 allegata alla domanda di VIA del 2015, basata su rilievi del 2014, con quelle del febbraio 2016, ricavando conferma che le seconde erano più basse, confermando lo scavo in tale periodo avvenuto: ma rilevando, al contempo, che la planimetria del 2014, allegata alla domanda del 2015, riportava verosimilmente quote pregresse, coincidenti con quelle del 2012.
Nel verbale di accertamento n. 20/2017, notificato l'8.5.2017, si legge, infine, che in data 22.2.2017, alla presenza dei rappresentanti della del Controparte_2 CP_6
del Gruppo Carabinieri Forestali, del rappresentante dei proprietari e aventi
[...] diritto sui terreni, con i professionisti da questi ultimi incaricati, venne effettuato ulteriore sopralluogo, nel corso del quale si prese visione dello stato dei luoghi e fu acquisita da parte del la relazione tecnica dell'ing. documentazione Controparte_6 Per_3 ritenuta in quella sede condivisibile dal dott. che dichiarò di voler adottare il Per_1 rilievo dell'ing. come base di partenza per la Conferenza di Servizi in essere per Per_3 la richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava nell'area del polo. pagina 9 di 25 A ciò si aggiunga, come rilevato dalla , che, data l'estensione e la distribuzione CP_2 su un'area estremamente vasta degli scavi illeciti, si rese necessaria ulteriore attività istruttoria volta a individuare catastalmente i mappali interessati dalle escavazioni abusive, attività alla quale si procedette mediante sovrapposizione del rilievo dell'Ing. con le mappe catastali. Il risultato di tale ulteriore indagine fu trasmesso agli Per_3 enti coinvolti in data 12.4.2017.
Sulla base della documentazione acquisita fu contestata, nel verbale suddetto, l'estrazione di 6653 m3 fra febbraio e ottobre 2016.
Da quanto sopra esposto discende con evidenza l'infondatezza dell'eccezione.
Deve nuovamente rilevarsi non solo che nella richiesta di VIA non si legge alcuna autodenuncia di abusi, da parte di , ma che, anzi, come evidenziato Controparte_4 dall'Ing. alla domanda era allegata una mappa basata su rilievi dichiaratamente Per_3 effettuati nel 2014, ma nella sostanza riportanti quote degli anni precedenti, ragione per cui il contenuto dell'istanza era inattendibile e inutile alla esatta ricostruzione di quanto avvenuto sino a quel momento.
Il perdurare dell'attività di abusiva escavazione anche dopo la presentazione dell'istanza amministrativa, poi, emerse, genericamente, solo dopo che il chiese Controparte_6 la produzione di perizia asseverata da effettuarsi con la supervisione di un proprio tecnico, quando la suddetta perizia venne consegnata: le quote rilevate nel febbraio 2016, infatti, risultarono ancora inferiori rispetto a quelle indicate nella domanda amministrativa, segno dell'esistenza di attività di escavazione compiuta dopo la presentazione di quest'ultima e sino a febbraio 2016.
Il ricorrente parrebbe contestare, al riguardo, che la , quale ente nelle more CP_2 divenuto competente alla sorveglianza sulla coltivazione delle cave, avrebbe potuto e dovuto esercitare tale potere di vigilanza, il che avrebbe portato ad apprendere delle escavazioni ritenute abusive mentre esse erano in corso e ad interromperle con ordinanza cautelare.
Ora, l'autore di un illecito amministrativamente sanzionato non può fondatamente dolersi del fatto che l'ente preposto alla vigilanza non abbia tempestivamente esercitato il relativo potere-dovere, impedendo coattivamente la realizzazione o la protrazione dell'attività vietata, poiché non vale, nella materia, in esame il principio civilistico, proprio dell'ambito risarcitorio, per cui il creditore non può chiedere il risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza, bensì il diverso principio sanzionatorio, basato sulla responsabilità del trasgressore, per cui alla responsabilità per l'illecito, di cui sussistano elementi oggettivi e soggettivi, consegue indefettibilmente l'applicazione della sanzione.
In ogni caso, è assorbente il rilievo per cui, con la consegna della relazione di marzo, la
(e il coinvolto in Conferenza di servizi) appresero con sicurezza solo CP_2 CP_5
pagina 10 di 25 che vi erano delle incongruenze, peraltro pacificamente riconosciute come indicative di escavazioni abusive dallo stesso , rappresentato in conferenza di servizi dai CP_3 propri tecnici (v. verbale Conferenza Servizi del 9.5.206): nulla ancora poteva essere detto, a quella data, dell'entità delle stesse (non potendosi certo fare affidamento sulla incongruente documentazione proveniente dall'instante), né, con certezza, del fatto che le escavazioni fossero ancora in corso addirittura dopo il febbraio 2016. L'inattendibilità degli elementi provenienti dalle imprese del , infatti, in uno con la complessità CP_3 degli accertamenti da svolgersi, data l'estensione complessiva dell'area Teodora, poteva semmai solo far insorgere, e fece in effetti insorgere, il dubbio che le escavazioni non fossero cessate, ragione per la quale, appunto, fu necessario procedere agli ulteriori accertamenti, con l'esatta quotazione della vasta area e la ricostruzione dello status quo ante.
E' certo, pertanto, che nel maggio 2016 non fosse ancora noto l'illecito di cui oggi, in particolare, qui si discute e che fossero indispensabili (anche alla compiuta conoscenza di quelli pregressi) gli ulteriori approfondimenti assegnati all'Ing. Per_3
Il contenuto della relazione da quest'ultimo prodotta, poi, rende ampiamente conto della durata di svolgimento dell'incarico, ben più complesso rispetto a quello posto in essere dal dott. Per_1
Quest'ultimo, infatti, elaborò una relazione contenente unicamente i risultati dei rilievi effettuati, al fine della fotografia dello stato dei fatti: peraltro, secondo quanto emerso dal riesame dell'ing. la tavola elaborata dal dott. risulta dalla Per_3 Per_1 sovrapposizione di diversi rilievi, già precedentemente compiuti e solo rielaborati mediante l'ulteriore rilievo effettuato dal tecnico, in una sola settimana, fra l'8 e il 15 febbraio 2016; inoltre, sono decisamente minori le aree di superficie ivi considerate (si confrontino, al riguardo, i metri quadri indicati nella relazione del dr. e quelli Per_1 considerati dall'ing. per l'area Lago di Cava, ad esempio, risultano considerati Per_3 nella prima mq 8000 complessivi – cfr. tabella a p. 7 della relazione - a fronte di Per_3 mq 23.416 considerati nella seconda – cfr. tabella a p. 10 della stessa relazione).
L'ing. oltre a rifare integralmente i rilievi in modo completo, rilevando ben Per_3
2999 punti e procedendo a nuova verifica dei capisaldi (attività che richiese il consistente periodo compreso fra il 29.8.2016 e il 2.11.2016), utilizzò i risultati così acquisiti per le disamine e le comparazioni richiestegli, impiegando complessivamente un tempo del tutto congruo rispetto al tipo di analisi demandatagli, che comprendeva il confronto delle varie quote topografiche rilevate nel tempo, rapportato per le singole aree, e in seguito la quantificazione dei volumi abusivamente estratti, con riferimento alle fasce temporali individuate.
Quanto al periodo di tempo intercorso fra il 9.5.2016 e il conferimento di incarico all'ing.
esso non è addebitabile, come parrebbero sostenere gli opponenti, alla “delega” Per_3 al in ordine all'accertamento dell'illecito. CP_5 pagina 11 di 25 La ha chiarito, nella propria memoria costitutiva, come la normativa vigente CP_2 venne intesa dai due enti coinvolti – e – nel senso che, trattandosi in CP_2 CP_5 allora di accertare abusi per la maggior parte anteriori al 31.12.2015, la competenza fosse comunale, anche se l'accertamento fosse stato compiuto successivamente a tale data.
Non è qui rilevante vagliare l'esattezza della posizione, dal momento che, rispetto all'illecito successivamente delineatosi ed oggetto del presente giudizio (l'escavazione avvenuta fra febbraio 2016 e ottobre 2016), non vi fu dubbio, né è qui contestato, che la competenza fosse della , che ha, pertanto, emanato l'ordinanza-ingiunzione. CP_2
Né appare precluso a un ente della P.A. di avvalersi degli accertamenti commissionati da altro ente, tanto più nel caso, come quello in esame, in cui l'accertamento si sia reso necessario in primis al fine della esatta determinazione di abusi pregressi e solo nel corso degli stessi, grazie ai dovuti ampliamenti d'indagine, sia emersa con sicurezza l'avvenuta prosecuzione dell'illecito in epoca tale da interessare il subentro della competenza di altro soggetto pubblico.
Ciò, naturalmente, a condizione che sia salvaguardato il principio della concentrazione nell'indagine e che il coordinamento fra i due soggetti non determini inutili ritardi nella contestazione dell'illecito che eventualmente sia accertato come sussistente: evenienza nella specie, tuttavia, non verificatasi.
Non vi fu, infatti, alcuna incertezza nell'individuazione del soggetto deputato all'accertamento, posto che nel corso della riunione del 9.5.2016, in sede di Conferenza di Servizi, era già chiaro che sarebbe stato il a svolgere le indagini necessarie, non CP_5 per delega ma perché si trattava di verificare la situazione ante giugno 2015.
Il tempo intercorso sino all'effettivo incarico all'ing. (il quale, peraltro, avviò le Per_3 operazioni già a fine agosto, prima della formalizzazione dello stesso), poi, non è in sé eccessivo, né tantomeno così dilatato da significare negligente disinteresse in ordine al procedimento da parte dell'ente preposto, essendo necessario che il procedesse a CP_5 vagliare le risultanze sino a quel momento raccolte e ad elaborare sotto il profilo tecnico i punti da sottoporre all'indagine del professionista incaricato, oltre che a convocare apposita assemblea e a deliberare il conferimento dell'incarico con il conseguente impegno di spesa.
La relazione dell'ing. infine, è datata 27.1.2017. Per_3
In seguito alla consegna della stessa si svolse – in uno stretto torno di tempo, il 22.2.2017
– un sopralluogo nelle aree del polo estrattivo in questione, nel corso del quale si prese atto dello stato dei luoghi, alla presenza dei Carabinieri del Gruppo Forestale nonché degli enti e dei rappresentanti delle imprese interessate, con i rispettivi tecnici. Il sopralluogo servì non solo a rendere edotti i vari enti coinvolti, in primis la , del CP_2 contenuto della relazione, ma anche, e soprattutto, a instaurare il contraddittorio con i trasgressori sulle risultanze dell'indagine dell'ing. in chiave istruttoria oltre che Per_3
pagina 12 di 25 di rispetto del diritto al contraddittorio, al fine di evidenziare l'esistenza di eventuali tematiche di rilievo che necessitassero di ulteriore approfondimento.
Poiché il fatto non venne contestato nei suoi elementi oggettivi – come, d'altra parte, non lo è tutt'ora - e individuati catastalmente i mappali interessati dalle escavazioni abusive, nei successivi 90 giorni (sia dal 22.2.2017, sia a maggior ragione dal 12.4.2017, data dell'ultimo, indispensabile atto istruttorio compiuto), in pieno rispetto del termine di legge, fu emesso e notificato (in data 8.5.2017) il verbale con cui vennero contestati gli illeciti in esame.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze degli atti risulta pienamente dimostrato che le pubbliche amministrazioni coinvolte nell'istanza di VIA poterono avere, anteriormente alla consegna della relazione dell'ing. una conoscenza solo generica Persona_4 della realizzazione di escavazioni abusive da parte del e delle imprese a lui CP_3 facenti capo, escavazioni allora non ancora stimate, né precisamente stimabili nella relativa collocazione cronologica e spaziale e nella loro entità, e comunque compiute anteriormente al febbraio del 2016; che solo con i successivo rilievi compiuti in tale mese emerse la prosecuzione dell'attività illecita, ma, in allora, ancora solo oltre il giugno 2015; che solo con i rilievi conclusi nell'ottobre 2016 si apprese che la coltivazione di cave abusive da parte di era perdurata addirittura oltre il febbraio 2016, Controparte_4 con la realizzazione dell'illecito oggetto del presente giudizio;
che la condotta del trasgressore , dunque, lungi dall'aver fornito sin dall'inizio del Controparte_4 procedimento per il rilascio di VIA gli elementi per le determinazioni degli abusi compiuti, rallentò il pieno accertamento dello stato dei luoghi, ciò ancora con la relazione del febbraio 2016, che fornì dati solo parziali e poco rappresentativi, in quanto basati sulla rielaborazione di rilievi precedentemente compiuti;
che, in ogni caso, tenuto conto della natura degli accertamenti, delle attività compiute, dei tempi ineliminabili dell'agire amministrativo e della valutazione delle risultanze degli atti, non sono ravvisabili colpevoli ritardi, che abbiano inciso sulla tempestività della contestazione dell'illecito, in esito al suo accertamento.
2.
Nel merito, a nonché ai soggetti individuati come obbligati in solido Parte_1 si contesta la violazione dell'art. 21 L.R. 69/1978 e s.m. (vigente all'epoca della realizzazione dell'illecito, non essendo ancora stata emanata, a tale data, la l. Reg. Piemonte n. 23/2016, pubblicata nel B.U. Piemonte 17 novembre 2016, n. 46, S.O. 21 novembre 2016, n. 1), secondo cui “chiunque compie atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00”.
pagina 13 di 25 In particolare, facendo riferimento al verbale della Polizia Provinciale n. 20A/17, la Provincia ha ingiunto di pagare, per la violazione della suddetta norma, la somma di € 113.101 a (oltre a , opponente in separata Parte_1 Controparte_3 sede) nonché, quali obbligate in solido con il predetto, alle società ECIT Escavazioni Calibrati Inerti del Ticino s.r.l. e Cava Torre s.r.l.).
2.1.
Posto quanto sopra, va immediatamente rilevato che il ricorrente ha agito in opposizione in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di nonché di consigliere Parte_2 di amministrazione di Ecit
Poiché dichiaratamente era all'epoca del ricorso legale rappresentante della sola Pt_1
deve intendersi che abbiano legittimamente proposto opposizione Parte_2 all'ordinanza ingiunzione lo stesso per sé medesimo, in tutte le Parte_1 qualità contestategli al fine di ritenerlo trasgressore della violazione in questione, e la società quale obbligata in solido, in persona del suo legale rappresentante. Parte_2
Non essendo, invece, legale rappresentante di Ecit – qualità che, in effetti, Pt_1 neppure è stata spesa – non può ritenersi che la stessa sia presente nel giudizio quale opponente, in relazione alla propria posizione di obbligata in solido rispetto a Parte_1
[...]
Va richiamato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte “all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall'art. 6 L. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o giuridiche, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”, non venendo meno neppure nell'ipotesi in cui quest'ultima si estingua (Cass., SS.UU., 22086/2017; n. 11774/2019; il suddetto principio è stato affermato nelle ipotesi in cui il solo trasgressore non abbia ricevuto la tempestiva notifica dell'illecito a norma dell'art. 14, l. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo gravante solo su tale soggetto di pagare la sanzione, ma è estensibile, dato il suo generale fondamento, a ogni altra ipotesi).
Non è, dunque, estraneo al sistema che l'obbligazione del responsabile solidale sopravviva al venir meno di quella del trasgressore, come accadrebbe appunto nell'ipotesi in cui pure l'opposizione di quest'ultimo dovesse essere accolta, ma l'esito processuale non potesse estendersi alla persona giuridica responsabile solidale per non avere la stessa proposto opposizione.
Sul punto, dunque, l'ordinanza ingiunzione deve intendersi e non potranno, in ogni caso, essere assunte determinazioni.
2.2. pagina 14 di 25 Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente non ha contestato l'avvenuta escavazione abusiva, nel sito e nel periodo in esame, della quantità di inerte contestata, né che l'estrazione sia avvenuta senza le prescritte autorizzazioni, in quanto all'epoca scadute (cfr. verbale di accertamento n. 20A/17).
In fatto, tuttavia, l'opponente eccepito il difetto di qualsivoglia Parte_1 istruttoria in ordine al soggetto da individuarsi come trasgressore della norma, sostiene (secondo e terzo motivo di ricorso) che sarebbe estranea all'attività di illecita Parte_2 coltivazione della cava di cui qui si discute, attività addebitabile tutta a Ecit perché solo quest'ultima sarebbe stata in possesso dell'escavatore idraulico necessario per le escavazioni in acqua, a differenza della prima, titolare solo di due pale e di un autocarro, ritenute inidonee alle attività di escavazione delle quali qui si tratta. si Parte_2 sarebbe, invece, occupata unicamente di un intervento di recupero ambientale in altro sito e della commercializzazione degli inerti acquistati dall'impresa di . Controparte_4
In secondo luogo, l'opponente sostiene che Ecit avrebbe cessato ogni lavorazione dopo il decesso di e, dunque, implicitamente, che l'intera quantità di inerte Controparte_4 di cui si discute sarebbe stata estratta anteriormente a tale data, sotto l'esclusiva direzione di , protestando conseguentemente la propria estraneità all'illecito, Controparte_4 poiché solo successivamente al decesso dello zio egli ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di (di cui, prima di tale data, era mero Parte_2 consigliere di amministrazione), rimanendo mero consigliere di amministrazione, come in precedenza, in Ecit.
2.3.
Le suddette doglianze sono infondate e non possono essere accolte, per le ragioni di seguito esposte.
2.3.1.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione su sintetizzati, è necessario richiamare che, ancora recentemente, la Suprema Corte ha stabilito “che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. n. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. 30766/18, Cass. 26238/11)” (Cass., n. 24373/2021). pagina 15 di 25 In particolare, secondo giurisprudenza costante, “il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa;
se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione;
qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti) (in tal senso: Cass. 21.8.1996 n. 7692)” (Cass., n. 12459/1998).
Nella specie, trattasi di illecito commissivo, integrato dalla realizzazione delle attività nelle quali si sostanzia la coltivazione di cave in assenza di autorizzazione sanzionata dalla fattispecie di cui all'art. 21, l. Reg. Piemonte n. 69/1978.
Pertanto, rilevato che neppure l'opponente mette in dubbio che il presidente del consiglio di amministrazione di una società, legale rappresentante della stessa, risponda quale trasgressore dell'illecito dalla società realizzato (ossia dell'attuazione con mezzi e risorse societari di attività rientrante nell'oggetto sociale, esercitata senza l' autorizzazione amministrativa che la società, quale soggetto giuridico operante, avrebbe dovuto avere), deve ricostruirsi quali doveri siano ricollegati all'assunzione della funzione di mero componente dell'organo collegiale cui sia affidata l'amministrazione della società.
La giurisprudenza ha recentemente esaminato il tema, enucleando una serie di principi ai quali è opportuno rifarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“I doveri degli amministratori si individuano per il tramite dell'art. 2392 c.c., com'è noto significativamente novellato dal d. lgs. n. 6/2003.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, “il vecchio testo dell'art. 2392 c.c., contemplava l'obbligo degli amministratori di adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario, con conseguente responsabilità solidale in ipotesi di inadempimento (eccettuato il caso di funzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori), ed imponeva un generale il pregiudizio cagionato dall'altrui condotta, quando fosse loro addebitabile la violazione di detto obbligo.
In tale quadro questa Corte ribadiva che "l'art. 2392 c.c., che pone a carico degli amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione di s.p.a., deve essere interpretato nel senso che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli altri, sicchè l'affidamento di singoli e specifici pagina 16 di 25 compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non esclude la responsabilità degli altri;
ne consegue che il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto" (così Cass. 21 luglio 2004, n. 13555, in motivazione;
analogamente Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3032; Cass. 29 agosto 2003, n. 12696; Cass. 11 aprile 2001, n. 5443).
La riforma del 2003 ha però come si diceva modificato i termini della disciplina applicabile.
Per un verso gli amministratori operativi rispondono non già quali mandatari, bensì in ragione della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" (così il nuovo testo dell'art. 2392 c.c., comma 1), il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella dell'art. 1176 c.c., comma 2, ragguagliata alle circostanze del caso.
Per altro verso gli altri amministratori non risultano più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza. E non è senza ragione rammentare che tale scelta legislativa concernente la responsabilità di tali amministratori è stata motivata dall'intento di "evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finivano per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili" (tanto si legge nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo numero 6 del 2003). Ed infatti, secondo l'attuale articolo 2392 c.c., "in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall'art. 2381, comma 3, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". La norma uscita dalla riforma richiama dunque l'art. 2381, comma 3, che pone a carico degli amministratori, tra l'altro, l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società "sulla base delle informazioni ricevute", e l'andamento della gestione "sulla base della relazione degli organi delegati". Ma il rinvio è da intendersi necessariamente esteso anche all'art. 2381 c.c., comma 6, secondo il quale "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".
Insomma, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa.
In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a pagina 17 di 25 conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.
Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito "fatti pregiudizievoli" dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 3) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'art. 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di "chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società" sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze": altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato” (Cass. n.17441/2016).
2.3.2.
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che Parte_1 correttamente sia stato individuato come trasgressore, nel verbale di accertamento della violazione, e dunque sia legittimamente destinatario dell'ingiunzione dallo stesso conseguita, in relazione alla carica di amministratore assunta in Ecit, anche nell'ipotesi, dall'opponente medesimo ammessa, che le escavazioni abusive siano tutte avvenute con l'esclusivo apporto di Ecit e anteriormente al decesso di , sotto la Controparte_4 sola direzione di quest'ultimo - sotto il profilo strettamente operativo - quale presidente e legale rappresentante della società.
E' necessario evidenziare, infatti, come l'illecito sia nella specie integrato della realizzazione da parte di Ecit di attività rientrante nell'oggetto sociale, con gli strumenti suoi propri (l'escavatore idraulico), in un ampio lasso di tempo e per un ingente quantitativo di materiale (migliaia di metri cubi di estrazione). L'opponente, poi, certo non può dirsi estraneo all'attività estrattiva, in particolare a quella svolta dalle società di
. Egli, infatti, ha ricoperto sin dal 2003, in Ecit, la carica di Controparte_4 amministratore munito di deleghe e dallo stesso anno, in la carica di Parte_2 amministratore munito di deleghe e di potere di rappresentanza dell'impresa (cfr. visura allegata all'istanza autorizzativa prodotta dalla quale doc. n. 25) e ha spartito CP_2 con la coniuge di , al decesso di quest'ultimo, le cariche presidenziali Controparte_4 nelle società prima facenti capo allo stesso nonché la titolarità dell'impresa individuale, garantendone, in via generale, la continuità operativa, considerato che le società e la ditta sono tuttora pienamente funzionanti e hanno portato avanti il procedimento amministrativo autorizzatorio avviato da . Controparte_4
Tale contesto induce a concludere che il ricorrente non potesse non essere informato dell'illecita escavazione oggetto di sanzione amministrativa, di rilievo tale da non potersi considerare marginale nell'ambito delle attività della società di cui era consigliere di pagina 18 di 25 amministrazione (anzi, per quanto consta tale da integrare l'esclusiva attività della società nel periodo in esame), e ciò nondimeno nulla abbia fatto per impedirla.
In ogni caso, ove anche dovesse credersi che lo stesso ne sia rimasta di fatto all'oscuro, quantomeno nei suoi termini specifici, dovrebbe concludersi che il ricorrente, in ragione della carica amministrativa rivestita, avrebbe potuto e dovuto informarsi della natura delle estrazioni svolte dalla società, attivando i poteri-doveri di cui all'art. 2381 c.c. ult. comma (“gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;
ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”), così venendo a sapere dell'illecito, commesso nel Lago di in modo Pt_2 strutturato e così importante da portare all'estrazione di un quantitativo di materiale pari ad alcune migliaia di metri cubi in alcuni mesi. Ciò tanto più considerata la particolarità dell'attività societaria, soggetta ad autorizzazione amministrativa, sicché nessun amministratore, avvedendosi della positiva realizzazione di attività di escavazione in un sito in cui non era vigente alcun provvedimento autorizzatorio, avrebbe potuto ignorare l'illiceità della stessa.
Anche nell'ipotesi in cui le escavazioni dovessero ritenersi tutte anteriori al decesso di
, dunque, sarebbe da considerarsi trasgressore, Controparte_4 Parte_1 in ragione del concorso allo stesso imputabile nelle condotte positive poste in essere dall'altro amministratore, per non averle impedite in violazione dei doveri sullo stesso direttamente gravanti per la carica rivestita.
Tale conclusione supera e rende indifferenti le difese dell'opponente circa il fatto che l'amministrazione di Ecit fosse disgiuntiva: si ribadisce, infatti, che, anche ad ammettere l'inverosimile ipotesi che abbia gestito l'attività di escavazione Controparte_4 abusiva in questione - essendogli consentito dalla circostanza che il potere di amministrazione era, appunto, disgiuntamente attribuito a ogni membro del consiglio di amministrazione e che era lui stesso legale rappresentante della società - del tutto autonomamente e a totale insaputa degli altri membri del consiglio di amministrazione, questi ultimi – e, dunque, l'odierno opponente risponderebbero, in ogni caso, come autori in concorso della violazione e, dunque, come trasgressore al pari dell'autore materiale delle condotte.
E' altresì superfluo, ai fini ora in esame, stabilire se le escavazioni siano o meno avvenute nell'intero periodo oggetto di contestazione, fino alla fine di ottobre 2016, trattandosi di periodo integralmente coperto dalla carica amministrativa rivestita dall'opponente.
L'ordinanza ingiunzione, pertanto, deve essere confermata nella parte in cui ha ingiunto il pagamento della sanzione al ricorrente.
2.3.2.
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza contenuti nel ricorso, essi assumono rilevanza – una volta che si sia concluso per la conferma dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del pagina 19 di 25 ricorrente, per essere egli trasgressore, e nei confronti di Ecit, per non avere detta società proposto opposizione al fine contestare la responsabilità solidale rispetto a Parte_1
- al fine di valutare la responsabilità di laddove raggiunta da
[...] Parte_2 ingiunzione quale obbligata solidale di Parte_1
A fronte dell'opposizione proposta da infatti, deve stabilirsi se Parte_2 Parte_1
– che già, in ogni caso, va considerato autore della violazione per la carica
[...] rivestita in Ecit – debba rispondere della violazione anche per la carica rivestita in Pt_2
(di consigliere di amministrazione munito di delega e rappresentanza della società,
[...] sia prima sia dopo il decesso di ). Controparte_4
E' da ribadire, infatti, che la responsabilità amministrativa è personale e che, pertanto, autori della violazione possono essere solo le persone fisiche, mentre l'ente di cui siano rappresentanti o amministratori risponde eventualmente in solido a norma dell'art. 6 della l. n. 689/1981, secondo cui “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Ne consegue che la responsabilità solidale dell'ente consegue alla individuazione come trasgressore del suo amministratore o del suo dipendente persona fisica, non potendosi al soggetto giuridico, come tale, imputare la realizzazione di un illecito amministrativo.
2.3.3.
Ciò stabilito, anche l'opposizione proposta sul punto è infondata e non può trovare accoglimento.
L'assunto di fondo, sotteso alle su riepilogate difese dell'opponente, per cui le contestazioni dell'illecito sarebbero viziate dalla mancata, specifica individuazione dei mezzi e delle persone - e, dunque, dei soggetti giuridici, fra l'impresa individuale e le varie società coinvolte – ai quali possa materialmente addebitarsi l'estrazione dal luogo individuato come “Lago di Cava” dei metri cubi di materiale precisamente oggetto di contestazione, non può essere condiviso.
Va considerato che il sito da cui è stato cavato detto materiale fa parte di un'amplissima area estrattiva (la c.d. “area Teodora), nel quale si trovano più punti ove l'attività estrattiva abusiva, nel tempo, è stata posta in essere.
Su tale area risultano aver operato nel tempo sia le società Ecit e sia l'impresa Parte_2 individuale di , in passato in forza di regolari autorizzazioni, tutte Controparte_4 scadute all'epoca dei fatti. Su tale base la contestazione è stata mossa a tutti tali soggetti (più precisamente, a e ad in ragione dei ruoli Controparte_3 Pt_1 individuati rispetto a detti soggetti).
pagina 20 di 25 Fra le società e l'impresa individuale sono emersi numerosi e significativi legami, sia societari sia operativi.
Proprietari delle società erano , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_1
(oltre ad altro membro della famiglia ), quanto a
[...] CP_3 Parte_2
Quest'ultima, poi, deteneva il 96,15% delle quote della Ecit, risultando di fatto la società controllante quest'ultima.
, titolare dell'omonima impresa individuale, rimase, fino alla morte, Controparte_4 legale rappresentante delle due società, il cui consiglio di amministrazione era composto, oltre che da , che rivestiva il ruolo di presidente, anche dagli odierni Controparte_4 opponenti (precisamente, e , consiglieri delegati di Ecit Pt_1 Controparte_3 dal 29/01/2010; amministratore delegato di dal 06/05/2003). Pt_1 Parte_2
risulta essere stata titolare di azienda ceduta a nel Controparte_3 Parte_2
1997 (contratto successivamente risolto nel 2001: cfr. visura della società), così come vi è traccia in atti del fatto che detta società abbia in passato ottenuto autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività estrattiva avvalendosi dei mezzi dell'impresa individuale (cfr. la relazione tecnica sottoscritta dal Dott. di . Per_1 CP_9
L'istanza di Via è stata proposta congiuntamente dall'impresa individuale e da Ecit, senza che possa ricavarsi dall'istanza, né dagli atti della relativa procedura amministrativa prodotti in causa, una precisa ripartizione nel rispettivo ambito di operatività. Il coinvolgimento allargato del gruppo familiare nella gestione dell'(intera) area estrattiva per cui chiedeva il rilascio delle necessarie autorizzazioni è, poi, Controparte_4 attestato dal verbale della Conferenza di Servizi del 09 maggio 2016 (doc. n. 8 di parte resistente), alla quale presenziò per conto di entrambi gli istanti, al Parte_1 fine di manifestare “la propria disponibilità a prorogare le fideiussioni scadute, nell'attesa della conclusione del presente procedimento, il relativo rilascio autorizzatorio e la conseguente stipula di nuova fideiussione”. Il riferimento alle fideiussioni scadute, e la disponibilità alla proroga, contrariamente a quanto asserito dall'opponente (che sostiene di essersi interessato solo per il futuro), segnala piena continuità con l'attività passata, che, d'altra parte, era esattamente ciò che nell'interesse degli istanti ed Ecit, Pt_1 Controparte_4 volevano garantire alla , quali soggetti già in precedenza ritenuti idonei al CP_2 rilascio di autorizzazioni estrattive.
I mezzi facenti capo all'impresa e alle due società sono stati visti operare indistintamente nell'area in cui sono state riscontrate le escavazioni abusive ed erano indistintamente ricoverati sotto unico capannone (teste ). Testimone_1
Il ricorrente intenderebbe sostenere che neppure avrebbe avuto i mezzi per Parte_2 svolgere estrazioni illecite, in quanto non dotata di escavatore idraulico – strumento che era nella dotazione materiale di Ecit – ma solo di pale e di autocarro, serviti per il recupero ambientale e il trasporto di materiali presso un altro sito.
pagina 21 di 25 E', tuttavia, condivisibile l'assunto della , secondo cui l'attività estrattiva non si CP_2 limita alla mera operazione di scavo degli inerti, attraverso cui il materiale viene separato dal sito in cui si trova naturalmente, ma comprende anche, quantomeno, il prelevamento del materiale e il suo materiale spostamento (dunque, il caricamento sui mezzi di trasporto e l'effettiva ablazione dal sito).
Il principio di tipicità, che caratterizza l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 1 L. 689/1981), non preclude l'interpretazione della fattispecie, al fine di ricomprendervi – per via di inclusione di senso, e non per via analogica – tutte le condotte riconducibili alla descrizione fattane dalla norma.
La circostanza, poi, che la norma sanzionatoria commisuri la sanzione amministrativa al volume di materiale non esclude, come sostenuto, che ulteriori attività, oltre al mero scavo, rientrino nel concetto di cava abusiva, là dove si tratti di attività non accessorie, bensì necessarie, senza le quali il materiale estratto non potrebbe essere materialmente asportato dal sito.
La disponibilità di pale e autocarri, dunque, è indispensabile, al pari di quella degli escavatori, al fine di realizzare una cava abusiva, né, pertanto, può dimostrare Parte_2 la propria estraneità all'illecito solo evidenziando di non aver posseduto mezzi di estrazione propriamente detta.
A conferma, la ha correttamente richiamato che l'art. 8 del Regolamento CP_2
Regionale recante “Attuazione dell'art. 39 della L.R. 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”, nel concretizzare i criteri da tenersi in considerazione per la valutazione della capacità tecnico economica necessaria per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cava, si riferisce al possesso delle necessarie attrezzature, individuandole, esemplificativamente, non solo in escavatori e perforatrici, ma anche in pale caricatrici e dumper (veicolo motorizzato per trasporto materiale), nonché alla disponibilità di un impianto per il trattamento degli inerti e alla relativa ubicazione, con particolare riferimento alla distanza misurata dall'accesso della cava all'impianto di trattamento.
Quanto, poi, all'attività di commercializzazione dell'inerte abusivamente estratto (di cui deve ritenersi si sia occupata che ha ammesso di avere svolto l'attività di Parte_2 commercializzazione degli inerti, acquistandoli dall'impresa di : non Controparte_4 risultano altre attività di commercializzazione), può convenirsi circa il fatto che si tratta di condotta successiva rispetto alla coltivazione della cava abusiva, da ritenersi perfezionata già con l'asporto del materiale dal sito. Tuttavia, ciò non esclude che in alcune situazioni si configuri un concorso nella violazione fra il soggetto che abbia scavato e quello che abbia commercializzato (cfr. art. 5 della l. n. 689/1981, secondo cui “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”): ciò, in particolare, quando, come nel caso di specie, risulti che l'estrazione sia avvenuta esclusivamente in vista della pagina 22 di 25 commercializzazione del materiale (e non ad esempio per la diretta utilizzazione in attività edilizie o di altra natura) e risulti, altresì, che già prima dell'estrazione fosse concertato l'affidamento, allo scopo, a un certo determinato soggetto (nella specie, Pt_2
che, dal canto proprio, neppure ha protestato l'ignoranza della provenienza del
[...] materiale acquistato da ), sì da potersi ritenere che anche Controparte_4 quest'ultimo abbia fornito contributo fattivo alla coltivazione della cava, così come in effetti attuata.
Vi sono, in conclusione, plurimi elementi idonei a concludere che, in vita CP_4
, questi si sia, in ampio torno di tempo, occupato dell'attività estrattiva nell'area
[...] in questione avvalendosi in modo indifferenziato sia di mezzi e strumenti dell'impresa di cui era titolare, sia delle società di cui era amministratore e legale rappresentante.
Assume latamente rilievo, in tale prospettiva, anche la circostanza, sottolineata dalla Provincia, che detta attività, svolta in plurimi luoghi compresi nella vasta area in questione e in diversi periodi susseguenti, sia stata imponente e come tale sia complessivamente addebitabile alla cooperazione fra tutti detti soggetti giuridici, aventi medesimo oggetto sociale e operanti nei medesimi luoghi.
Deve, dunque, ritenersi che anche al pari di tutti gli altri soggetti, abbia Parte_2 partecipato dell'intera attività estrattiva riconducibile a , compresa Controparte_4 quella abusivamente svolta, e, dunque, compresa anche l'estrazione del quantitativo di materiale di cui qui specificamente si discute. Ne discende la responsabilità del ricorrente per l'illecito in tal modo compiuto quale consigliere di amministrazione della società.
Va richiamato, al riguardo, tutto quanto su esposto in ordine ai presupposti di responsabilità del consigliere di amministrazione, applicabile anche in relazione al ruolo assunto dal ricorrente in ed anzi a maggior ragione, considerato che, in tale Parte_2 società, fu munito di deleghe e di legale rappresentanza, al pari del Presidente del Consiglio di amministrazione.
L'ordinanza ingiunzione, pertanto, deve essere confermata anche in parte qua.
3.
Va, infine, rigettato il motivo relativo alla determinazione della sanzione, che l'opponente chiede di ridurre al minimo.
A norma dell'art. 11 della l. n. 689/1981, “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione è solo uno dei criteri di cui tener conto nella quantificazione della sanzione. pagina 23 di 25 Nella specie, peraltro, il ripristino, lungi dall'essere frutto di resipiscenza del trasgressore, è imposto da un preciso obbligo di legge (art 21, co. 5 l. Reg. Piemonte n. 69/1978) e, inoltre, ha risposto a un preciso interesse del trasgressore, essendo stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione richiesta sin dal giugno del 2015 alla messa in sicurezza e al recupero di quote del fondo del lago.
Devono contestualmente tenersi in debita considerazione, sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto, la durata dell'escavazione, non occasionale ed episodica, ma durata alcuni mesi, e la quantità del materiale estratto, pari ad alcune migliaia di metri cubi, mentre nessun rilievo ha il valore asseritamente scarso di tale materiale sotto il profilo commerciale (peraltro dallo stesso opponente quantificato in ben 30.000 euro). E' evidente, infatti, che la dannosità del fatto è legata non solo e non tanto al profilo della sottrazione patrimoniale, quanto piuttosto al danno ambientale arrecato.
Lo scavo, inoltre, come evidenziato nell'ordinanza ingiunzione, è avvenuto sotto falda, dunque con modalità tali da rendere maggiormente difficoltose le attività di controllo da parte dell'autorità competente, con il grave rischio di danno ambientale derivante dalla totale assenza di un progetto autorizzatorio.
Sotto il profilo soggettivo, non può non considerarsi che l'odierno ricorrente si è resa corresponsabile di una condotta di abusiva escavazione già tenuta, in passato, dal principale autore in questo e in altri siti, con esiti di vastissime Controparte_4 dimensioni;
che gli scavi abusivi sono continuati pur dopo l'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione, tanto che l'illecito qui in esame è stato commesso in costanza del relativo procedimento amministrativo;
che analoga violazione è stata realizzata, sempre in pendenza del procedimento amministrativo, dal ricorrente medesimo e da Ecit nello stesso sito anche in epoca successiva (la Provincia ha evidenziato come con verbale n. 27/17 del 19.6.2017, oblazionato, sia stata accertata e contestata all'opponente, oltre che a
[...]
e a Ecit, l'escavazione abusiva nel Lago di in data successiva al Controparte_3 Pt_2
31.10.2016).
Deve ancora tenersi conto del fatto che all'epoca dell'illecito il ricorrente era titolare di cariche sociali in plurime società, né il ricorrente medesimo e le società hanno allegato di versare in condizioni economiche e patrimoniali tali per cui la sanzione, nella misura quantificata, risulterebbe eccessivamente afflittiva.
Appare, dunque, del tutto proporzionata la sanzione in esame, determinata peraltro in misura pari a 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma (cfr. verbale di accertamento, in cui detto importo era indicato, in alternativa al meno favorevole doppio del minimo, per il pagamento immediato estintivo della violazione).
4.
In conclusione, dunque, l'opposizione va rigettata pagina 24 di 25 La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Gli opponenti e in solido fra loro, sono pertanto tenuti a Parte_1 Parte_2 rifondere alla le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del DM n. CP_2
44/2014, come novellato dal DM n. 147/2022 (cfr. art. 6 di detto decreto ministeriale) in
€ 2552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase istruttoria ed € 2.500 per la fase decisionale, così complessivamente in € 9680, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1737/2021:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna le parti opponenti e in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, a rifondere alla le spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_2
€ 9680, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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