Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31169 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 24.09.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
cf. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Bruno Tommasetti, presso il cui studio sito in Napoli, al viale
Augusto n. 90, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, p.Iva , in persona del legale rappresentante RT P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Alfredo Martucci Schisa, domiciliata in Napoli, alla via Ferdinando del Carretto n. 26
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1
conveniva in giudizio la società e , RT Controparte_2
allegando: 1) che, in data 26.07.2018, alle ore 23:15 circa, si trovava in Napoli, alla via dell'Epomeo, alla guida del motociclo Honda Sh tg. CG90622, di proprietà di
, con a bordo il trasportato allorquando si verificava Controparte_3 Persona_1
un sinistro per esclusiva responsabilità del veicolo Ford Ka tg EL319CL, di proprietà di
, assicurato per la rca con la;
2) che Controparte_2 RT
l'incidente si verificava con le seguenti modalità: l'istante si trovava alla guida del motociclo predetto e transitava lungo la via dell'Epomeo in direzione via Giustiniano, allorquando, all'altezza del negozio di calzature “Annabella”, dalla corsia opposta di marcia, con direzione Pianura, il conducente dell'autovettura, con una manovra repentina, nell'intento di sorpassare le auto in sosta in seconda fila, invadeva la corsia percorsa dal motociclo Honda Sh e lo urtava, facendolo rovinare al suolo in uno con i passeggeri;
3) che, a causa dell'investimento, subiva gravi lesioni personali, per le quali veniva soccorso e trasportato a mezzo ambulanza presso l'Ospedale “Buon
Consiglio Fatebenefratelli” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “politrauma con frattura pluriframmentaria scomposta del massiccio facciale a sede orbitaria”; 4) che, successivamente, veniva trasferito e ricoverato presso il con diagnosi CP_4
definitiva di “focolai lacero-contusivi frontali e frattura della parete posteriore del seno frontale”; 5) che, in conseguenza dell'incidente, subiva un danno biologico del 32%, con un'invalidità temporanea totale e parziale di complessivi 180 gg. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Ford Ka tg EL319CL di proprietà di nella causazione del sinistro Controparte_2
oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la società e CP_5 [...]
, in solido fra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni, Controparte_2
patrimoniali e non, quantificati nella somma complessiva di euro 201.277,00 (di cui euro 190.837,00 per danno biologico, euro 5.880,00 per ITT, euro 2.940,00 per ITP di
2 gg 60 al 50%, euro 1.470,00 di gg 30 al 25%, euro 150,00 per spese mediche) o nella diversa comma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 11.02.20, si costituiva la società , la quale evidenziava la sussistenza, nella RT
ricostruzione del sinistro effettuata dalla parte attrice, di gravi anomalie, per cui formulava istanza di trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica.
La Compagnia, in particolare, individuava le seguenti incongruenze:
1) il conducente del presunto veicolo investitore dichiarava “[…] dopo l'urto i ragazzi caddero al suolo. Dopo una quindicina di minuti si recò sul posto il genitore di uno dei due ragazzi e lasciai tutti i miei recapiti a lui. Sul posto non sono intervenute autorità e
i ragazzi furono accompagnati dal genitore in ospedale […]”. Allegava la convenuta compagnia come fosse inverosimile che, a fronte di lesioni gravissime, il conducente del veicolo investitore, non solo ometteva di chiamare un'ambulanza, ma preferiva attendere l'arrivo del genitore di uno dei ragazzi coinvolti nel sinistro.
2) Risultava difficile comprendere chi avesse contattato il padre dell'attore, essendo, in base alla ricostruzione attorea, sia l'attore che il trasportato in stato d'incoscienza.
3) L'attore dichiarava di avere sbattuto la testa e perso sangue e ricordava della presenza del padre in ospedale, senza fare riferimento alla presenza del padre nel luogo dell'incidente.
4) Nella fase pre-giudiziale della vicenda, l'attore produceva una dichiarazione dattiloscritta a firma di , in quale dichiarava “mi avvicinai e notai che i due Testimone_1
passeggeri del motociclo Honda erano doloranti […]”, con ciò dimostrando di non avere assistito all'incidente. Questi, inoltre, in data 4.7.19, rendeva una dichiarazione mendace, poiché dichiarava di non avere rapporti di parentela con l'attore, pur essendo suo zio.
3 5) Inoltre, dall'ispezione tecnica sulla vettura investitrice, emergeva che la stessa si presentava intatta, ovvero priva di qualsivoglia danno riconducibile al dedotto sinistro e senza traccia di recenti riparazioni alla parte anteriore.
6) La natura delle lesioni riportate dall'attore risultava incompatibile con l'utilizzo del casco protettivo e non compatibile con la tipologia di impatto dedotto in giudizio.
7) Il tratto di strada, nella direzione di marcia tenuta dal motociclo, era interdetto alla circolazione di veicoli privati, essendo destinato alla circolazione dei mezzi pubblici.
La convenuta, inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato valido invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e l'improponibilità della stessa per non avere ricevuto una valida richiesta di risarcimento danni, utile a far decorrere lo spatium deliberandi riconosciuto alla Compagnia assicurativa. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione delle parti ed, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per non avere l'attore dimostrato che il veicolo investitore era coperto da valida copertura assicurativa, e disconosceva la documentazione prodotta in copia dall'attore. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, contestando la domanda nell'an e nel quantum, e ne chiedeva il rigetto, previa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 25.02.2020, il Giudice all'epoca titolare del ruolo fissava il termine di giorni 15 per la prensentazione dell'istanza di mediazione;
successivamente, esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI co cpc, nella prova per testi e nell'espletamento della ctu medico-legale), precisate le conclusioni, all'udienza del 24.09.24, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_2
costituitasi, benché ritualmente citata in giudizio.
4 Ancora in via preliminare, risulta provata la procedibilità e proponibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la lettera di messa in mora (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione attorea), inviata con raccomandata alla (consegnata in data CP_5
27.06.19), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 D. Lgs 209/2005.
Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva di entrambe le parti convenute. Alla luce della prospettazione attorea, infatti, l'istante veniva impattato dal veicolo di proprietà di . Sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di Controparte_2 [...]
, proprietaria dell'auto Ford Ka tg EL319CL, come da certificazione PRA Controparte_2
in atti (cfr. allegato n. 4 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc), e della
[...]
, assicuratore per la r.c.a. del veicolo con polizza n. 40101433004085, RT
come provato dalla documentazione in atti.
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come gli atti prodotti in copia dalla parte attrice abbiano pieno valore probatorio;
non si riconosce, invece, efficacia al disconoscimento degli stessi effettuato dalla , trattandosi di un CP_5
disconoscimento generico, inidoneo ad individuare specificamente i documenti oggetto dell'eccezione e gli aspetti differenziali rispetto agli originali (Cass.
24634/2021).
Si osserva, inoltre, che la difesa di parte attrice evidenziava l'emissione, in corso di causa, di due sentenze relative al medesimo sinistro, rese dal Giudice di Pace di Napoli:
1) la sentenza n. 9335/2023, pubblicata il 20.02.2023, all'esito del giudizio proposto dal proprietario del veicolo, sul quale viaggiava come conducente l'attore, con cui veniva dichiarata la responsabilità di e la stessa veniva Controparte_2
condannata in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Honda SH sul quale viaggiava come conducente l'attore; 2) la sentenza n.
43353/2023, pubblicata il 19.12.23, all'esito del giudizio proposto da Persona_1
terzo trasportato sul motociclo condotto dall'attore del presente giudizio, con cui veniva dichiarata la responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente
5 dell'auto Ford Ka tg. EL319CL e venivano condannati i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite dal terzo trasportato.
Ritiene il tribunale che il verificarsi dell'evento oggetto di causa e la responsabilità della convenuta non possono dirsi provati alla luce delle predette Controparte_2
sentenze, non essendovi in atti la prova del passaggio in giudicato delle predette sentenze. Invero, ai fini della prova del passaggio in giudicato, la parte avrebbe dovuto produrre le sentenze munite della certificazione di cui all'art. 124 disposizione di attuazione del codice di procedura civile.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
L'attore, invero, attraverso le dichiarazioni rese dai testi, ha fornito una piena e convincente prova del verificarsi del sinistro e dell'addebitabilità, almeno in parte, dello stesso al conducente del veicolo tg EL319CL di proprietà Controparte_2
.
[...]
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza del 28.10.22, da , il quale confermava le circostanze di tempo Testimone_1
e di luogo dedotte in citazione e precisava che, il giorno del sinistro, era presente e così ricostruiva l'incidente: “sono stato presente al momento dell'incidente, avvenuto alla fine di luglio del 2018, verso le ore 23.00, in Napoli, via dell'Epomeo. Mi trovavo sul marciapiede, dal lato del negozio Dorabella, e stavo andando alla cornetteria che si trova di fronte. Ero ancora sul marciapiede. Ero solo. Una macchina, proveniente da via Giustiniano, sorpassava le macchine ferme in doppia file ed entrava nell'altra corsia
e impattava il motorino. La macchina era una Ford KA grigia;
il motorino era un SH bordeaux. A bordo del motorino c'erano due ragazzi;
a bordo della macchina vi era un signore. L'impatto avveniva tra la parte anteriore sinistra della macchina e il lato anteriore sinistro del motorino. La via è illuminata con lampioni. Il motorino è caduto verso destra, dal lato del marciapiede dove mi trovavo. Io mi trovavo a 4 o 5 metri. Il
6 conducente del motorino aveva sangue dal naso;
il passeggero era intontito, frastornato dall'incidente. Non è stata chiamata l'ambulanza. Il conducente del motorino ha chiamato il padre, che è venuto a prenderlo. Io ho aspettato fino a che è venuto il padre, circa 5/10 minuti. Ho lasciato i miei recapiti al padre del ragazzo. Ho già reso testimonianza innanzi al Giudice di Pace per questo incidente e ho testimoniato in sede penale per una causa matrimoniale. La via dell'Epomeo ha due corsie di marcia ed è a doppio senso, vi è una corsia preferenziale che è quella che da
Pianura va a via Giustiniano, precisamente quella su cui marciava il motorino. Il negozio Dorabella è un negozio di calzature. A seguito dell'impatto i ragazzi sono caduti direttamente per terra, senza sbalzare sul cofano della vettura. I due ragazzi indossavano il casco”.
Tali dichiarazioni venivano poi confermate anche dal teste escusso Tes_2
all'udienza del 10.03.23, il quale, dichiarava di essere presente al momento del sinistro e così ricostruiva la dinamica: “Io mi trovavo sul marciapiede, all'altezza del negozio
Annabella ed ero fermo mentre cercavo di attraversare la strada per andare al bar di fronte. Ho visto, alla mia sinistra, un motorino SH bordeux, che percorreva via Epomeo, da Pianura verso via Giustiniano. Una Ford Ka, che marciava nel senso opposto, sorpassava delle macchine che stavano in doppia fila ed impattava il motorino. Lo scontro avveniva sulla corsia del motorino. L'impatto avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'auto e la parte anteriore sinistra del motorino. Il motorino, quindi, è caduto sulla destra. A bordo del motorino, c'erano due ragazzi, che indossavano il casco. Mi sono avvicinato per aiutare i ragazzi. Il conducente perdeva sangue dal naso, il passeggero era intontito. Il conducente della Ka voleva chiamare il 118, mentre il conducente del motorino ha chiamato il padre, che li ha portati entrambi in ospedale.
Mio padre ha un negozio di ricambi auto in quella zona e il padre del ragazzo mi ha riconosciuto e, qualche giorno dopo, è venuto nel negozio per sapere la dinamica dell'incidente e chiedermi di testimoniare. Il negozio di mio padre si trova in Via
7 Antonino Pio e si chiama Autoricambi 2000. All'epoca dei fatti di causa, lavoravo in quel negozio. Fino a che sono rimasto io, non sono arrivati né l'ambulanza, né la Polizia.
Non so in quale ospedale sia stato portato il ragazzo. Sul posto c'erano anche altre persone, che però non conosco. Via Epomeo ha due corsie di marcia, una per senso di marcia e quella che va da Pianura a via Giustiniano (quella su cui marciava il motorino)
è una corsia preferenziale. La Ford Ka era di colore grigio metallizzato, se ben ricordo.
A bordo della KA, se ben ricordo, c'era un unico signore di mezza età. Non ricordo il tipo di casco dei ragazzi a bordo dello scooter. Non so se altre persone abbiano lasciato
i loro dati all'infortunato o al padre. Dopo l'impatto, i due ragazzi non avevano perso conoscenza. Questa è la mia prima testimonianza”.
Le predette dichiarazioni risultano attendibili, in quanto logiche, coerenti e prive di contraddizioni.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che le dichiarazioni spontanee sottoscritte da CP_6
(conducente del veicolo investitore) da valutarsi secondo il libero
[...]
apprezzamento del Giudice, siano attendibili e, pertanto, possano concorrere a formare il convincimento del Giudice. In tale verbale, infatti, con dichiarazioni sostanzialmente concordi con quelle dei testi, veniva espressamente dichiarato:
“dichiaro che il giorno 26.07.2018 alle lore 23:15 circa conducevo l'autovettura di mia nipote , una Ford Ka di colore grigio metallizzato tg. EL319CL, Controparte_2
quando all'ora indicata percorrevo via Epomeo e nel camminare nella mia corsia fui costretto ad invadere l'altra corsia per colpa di una macchina che forma in sosta riprendeva il suo senso di marcia senza indicazioni. Nell'andare nell'altra corsia con il mio lato anteriore sinistro urtai un motorino scuro modello sh nel suo lato sinistro anteriore. Dopo l'urto i ragazzi caddero al suolo. Dopo una quindicina di minuti si recò sul posto il genitore di uno dei due ragazzi e lasciai tutti i miei recapiti a lui. Sul posto non sono intervenute autorità e i ragazzi furono accompagnati dal genitore in
8 ospedale. Al momento non posso fornire foto dell'auto poiché la macchina è in possesso di mia nipote.”
L'evento oggetto di causa, come descritto in citazione e provato dalle dichiarazioni rese, è, poi, ulteriormente confermato dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale
Fatebenefratelli di Napoli n. 2443 del 26.07.1018, presso cui l'attore giungeva, accompagnato dal padre. Lo stesso, infatti, risulta compatibile con i fatti di causa per l'orario nello stesso riportato (“apertura”, ore 23:41).
In ordine ai rilievi sollevati dalla , ritiene il Tribunale che non si RT
ravvisino contraddizioni nelle dichiarazioni spontanee rese, nella fase antecedente alla causa, in atti rese da , Controparte_6 Persona_1 Parte_1 Tes_1
, le quali confermano la dinamica del sinistro come dedotta in citazione.
[...]
In particolare, in merito alle dichiarazioni rese da , evidenzia il Tribunale: Testimone_1
1) come non vi sia prova che questi abbia rapporti di parentela con l'istante, circostanza allegata, ma non provata dalla convenuta;
2) come, dalla circostanza che questi dichiarava di essersi avvicinato al motociclo, non può in alcun modo desumersi che questi non avesse visto l'impatto, come, invece, dichiarato durante la sua escussione.
Inoltre, in ordine alle riferite lesioni riportate dall'attore danneggiato, ritiene il
Tribunale verosimile che le stesse siano state sottovalutate dai presenti nell'immediatezza del sinistro, ragione per la quale non veniva chiamata l'ambulanza, per poi aver un repentino peggioramento in sede di accesso al pronto soccorso, tanto che l'attore, inizialmente cosciente (come dichiarato dai presenti), perdeva conoscenza.
Ritiene il Tribunale, conseguentemente, provata la responsabilità del conducente del veicolo tg. EL319CL nella causazione del sinistro oggetto di causa, essendo stato provato che l'impatto avveniva allorché l'auto di proprietà di CP_2
9 , nel sorpassare le auto ferme in doppia fila, invadeva l'opposta corsia di CP_2
marcia e impattava il ciclomotore SH tg. CG90622 condotto dall'attore.
In merito all'assenza di danni al veicolo, dedotta dalla parte convenuta, rileva il
Tribunale che tale circostanza sia irrilevante, in quanto l'attore, come dichiarato dal teste , non collideva con l'auto, ragione per cui è verosimile che l'auto Testimone_1
non abbia riportato danni.
Risulta, inoltre, provato, attraverso le dichiarazioni rese dal teste , che Testimone_1
l'attore, al momento dell'impatto, percorreva la via dell'Epomeo lungo la corsia preferenziale, circostanza per la quale il Tribunale ritiene sussistente una corresponsabilità dell'attore, nella misura del 30%.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice, abbia chiaramente evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate da Parte_1
e la dinamica del sinistro. In ordine alle osservazioni alla ctu effettuate dalla
[...]
parte convenuta, si osserva che il ctu chiariva che, poiché l'attore non aveva riportato ferite, il nesso causale doveva ritenersi sussistente in caso di colpo frontale. Si evidenzia, tuttavia, come la dinamica del sinistro accertata non sia incompatibile con un colpo frontale dell'attore, non avvenuto battendo contro l'autovettura della convenuta e in assenza di strisciamento. Il teste , infatti, dichiarava solo Testimone_1
che l'attore impattava direttamente la strada (e non l'autovettura), ma mai parlava di strisciamento. L'assenza di ferite, d'altra parte, si spiega proprio con l'utilizzo del casco da parte dell'attore.
Il ctu evidenziava che, l'attore in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “esiti di politrauma con trauma cranio-facciale con ematoma cerebrale esitato in area malacica fronto polare sinistra e frattura multiple del massiccio-facciale (tetto orbitario, seno frontale, ossa nasali, ossa etmoidali) ed esiti di infrazione del capitello radiale sinistro”.
10 In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu constatava l'esistenza di postumi permanenti, quantificati nel 20% e, inoltre, quantificava il periodo d'inabilità totale in giorni 30 e d'inabilità parziale al 50% in ulteriori giorni 30.
Venendo alla quantificazione del danno, osserva il Tribunale come debbano essere applicati, trattandosi di lesioni macropermanenti, i parametri di cui alle Tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano 2024, tenendo conto dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro (20 anni).
Tanto premesso, il danno riportato dall'attore, in conseguenza del sinistro, viene, astrattamente, così viene liquidato (per l'intero): € 68.956,00 per danno biologico permanente, € 3.450,00 per ITT, euro 1.725,00 per ITP al 50%, per un totale complessivo di euro 74.131,00.
Applicando le percentuali di responsabilità sopra indicate, la e RT
, vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_2
favore dell'attore, della quota del 70% dell'importo sopra indicato, pari ad euro
51.891,70, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 44.276,19, annualmente rivalutato, dal 26.07.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Trova, poi, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche sostenute e documentate, come da fatture in atti. La RT
e , pertanto, vanno condannate in solido tra loro al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attore, a titolo di danno patrimoniale, dell'importo di euro
143,50 (pari al 70% di euro 205,00), oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica
11 dell'atto di citazione al saldo (cfr. n. 2 fatture allegate alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n.2 cpc).
Ritiene il Tribunale di non dover provvedere alla trasmissione degli atti di causa alla
Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, come richiesto dalla
[...]
, non ravvisandosi, alla luce di quanto sopra si è detto, neppure RT
astrattamente, la sussistenza di reati.
In considerazione del concorso di colpe sopra accertato, ritiene il Tribunale di dover disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
La restante quota dei 2/3 delle spese di lite sostenute dall'attore vengono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. Tali spese sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/14, come da ultimo aggiornati, applicati in ragione dello scaglione per valore fino a 52.000,00 euro, effettuata una riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, e disponendo l'attribuzione in favore dell'avv. Bruno Tommasetti.
Parimenti, secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute nella misura dei 2/3 e della parte attrice nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
società e , ogni contraria istanza disattesa, CP_5 Controparte_2
così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta la corresponsabilità, nella misura del 70%, del conducente del veicolo tg. EL319CL nella causazione del sinistro oggetto di causa, verificatosi in data 26.07.2018;
12 - condanna la , in p.l.r.p.t. e , in solido tra loro, CP_5 Controparte_2
al pagamento, in favore di , delle seguenti somme: Parte_1
a) euro 51.891,70, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 44.276,19, annualmente rivalutato, dal 26.07.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) euro 143,50, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna la , in p.l.r.p.t. e , in solido RT Controparte_2
tra loro, al pagamento della restante quota dei 2/3 delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in euro 27,00 per spese ed euro 3.731,84 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Tommasetti;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate in separato decreto, a carico dell'attore nella misura di 1/3 ed a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dei 2/3.
Così deciso in Napoli in data 13.1.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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