Ordinanza collegiale 15 luglio 2024
Sentenza 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07856/2025REG.PROV.COLL.
N. 03884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, la Questura Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 97/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Vicenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato innanzi al T.A.R. Veneto il decreto n. 28/2020, notificato al ricorrente in data 26 febbraio 2020, a mezzo del quale il Questore della Provincia di Vicenza gli ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Verona in data 2 luglio 2018, per motivi di lavoro autonomo.
1.1. L’atto di revoca dà atto, in particolare, della condanna irrevocabile alla pena tre anni di reclusione, irrogata al ricorrente per reati inerenti agli stupefacenti (art. 73, commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 309/1990); menziona, inoltre, alcuni episodi di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, che hanno portato all’apertura di un procedimento penale e all’allontanamento del ricorrente dal nucleo familiare.
2. Con sentenza, n. 97 dell’11 dicembre 2024, il T.A.R. Veneto ha ritenuto l’atto di revoca legittimo, in considerazione della gravità dei fatti contestati allo straniero e valutati in concreto dall’Autorità questorile.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo straniero, deducendo, oltre alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione sia alla gravità del reato, sia al giudizio di pericolosità, desunto unicamente dalla condanna penale.
4. Il Ministero dell’interno e la Questura di Vicenza si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza n.1980 del 25.1.2025 è stata respinta la domanda cautelare ex art. 98 c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. Come esposto in narrativa, oggetto della controversia è il provvedimento n. 28/2020 con cui il Questore di Vicenza ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino extracomunitario, odierno appellante, sul presupposto dell’esistenza di una condanna ritenuta ostativa al rilascio del titolo di soggiorno, nonché di plurimi elementi, tra il quali: i. la detenzione di sostanza stupefacente, in ingente quantitativo, all’interno dell’abitazione familiare; ii. gli episodi di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, che hanno portato quest’ultima a sporgere denuncia e a chiedere l’allontanamento del ricorrente dalla casa familiare; iii. la mancata contribuzione al sostentamento del nucleo familiare, attualmente seguito dai servizi sociali.
5.2. I motivi dedotti, che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi tra loro, fanno leva sul difetto di motivazione e d’istruttoria e, in particolare, sulla mancata valutazione in concreto dei parametri riguardanti il giudizio di pericolosità che sarebbe stata desunta dall’unica condanna ricevuta o da episodi asseritamente non più espressivi di una “pericolosità attuale”.
5.3. L’appello è infondato.
5.4. Giova ricordare che ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
5.5. Alla luce di tale quadro normativo, si deve escludere l’illegittimità della revoca, là dove, l’Amministrazione procedente abbia “chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento della ravvisata pericolosità sociale dell’appellante, non limitandosi a richiamare la condanna al medesimo irrogata, ma esprimendo una valutazione, in concreto, circa la sua pericolosità, basata sulla ricognizione della valenza sintomatica delle condotte poste in essere dall’interessato, anche alla luce della gravità dei reati commessi ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 23 maggio 2024, n. 4606).
6. Nel caso in esame, il decreto di revoca è immune dei vizi denunciati, in quanto si basa su un apprezzamento in concreto di plurime condotte che denotano la pericolosità sociale del soggetto e, precisamente:
a) la detenzione di sostanza stupefacente, in ingente quantitativo, all’interno dell’abitazione familiare;
b) gli episodi di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, che hanno portato quest’ultima a sporgere denuncia e a chiedere l’allontanamento del ricorrente dalla casa familiare;
c) la mancata contribuzione al sostentamento del nucleo familiare, attualmente seguito dai servizi sociali.
6.1. Né l’impianto motivazionale suesposto risulta scalfito dalle contestazioni dedotte dall’appellante con il secondo motivo di doglianza, secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sul rilievo dell’allegata inattendibilità dei fatti oggetto della denunzia, proveniente dalla signora El BO, moglie del ricorrente, che hanno dato avvio ad un processo in sede penale tutt’ora pendente; dovendosi, in proposito, confermare il costante orientamento della Sezione per cui “è comunque legittimo il provvedimento di diniego del Questore che, in presenza di condanne per reati di particolare gravità, ai fini della pericolosità sociale, si sia limitato a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati; come del resto chiarito dal primo giudice.
Del resto è stato, altresì, sottolineato che anche nelle ipotesi in cui lo straniero – nella specie genitore di una figlia minore - avesse posto in essere fatti connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l’obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175; 29 marzo 2019, n. 2083; 19 febbraio 2019, n. 1161; 4 maggio 2018, n. 2654).
6.2. Nel caso di specie il Questore di Vicenza, a fronte dei fatti sopra richiamati, ha correttamente ritenuto il ricorrente persona pericolosa concludendo che: “lo straniero desta allarme sociale per aver dimostrato una particolare capacità a delinquere, non desistendo dal commettere reati …anche in presenza dei propri familiari, dimostrando così non curanza ed una predisposizione alla violazione delle leggi dello Stat o”. Inoltre, come l’Amministrazione dell’interno ha correttamente affermato, la commissione dei reati contemplati dal d.P.R. n. 309/1990, rappresenta di per sé espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed indice di pericolosità del soggetto connessa al danno della comunità e generando allarme sociale.
7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi euro 1000, 00 (mille).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.