TRIB
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 19.03.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1480/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Inserra, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso, dall' avv.to Emanuela CP_1
Capannolo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Menafra come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 07120219013591602, con cui si intimava di pagare al sig. la somma di € 117.500,98, in Parte_2 ragione di n° 38 cartelle esattoriali/avvisi di addebito, esclusivamente in relazione ai seguenti avvisi di addebito (n. 4), per cui si era prescritto il diritto a procedere all'esecuzione forzata: l'avviso di addebito n° 37120140001956416 (modello
[...]
per l'importo di euro 4.371,01, notificato in data Organizzazione_1 21/05/2014 per cui il diritto si era estinto in data 21/05/2019; l' avviso di addebito n° 37120140011071527 (contributi I.V.S. e somme aggiuntive) per l' importo di euro 25.698,07, notificato in data 22/10/2014 per cui il diritto si era estinto in data Org
22/10/2019; l' avviso di addebito n° 37120140015334260 (modello
[...]
per l' importo di euro 824,76, notificato in data 14/01/2015 per Org_1 cui il diritto si era estinto in data 14/01/2020; l'avviso di addebito n° 37120140020171472 (contributi I.V.S. e somme aggiuntive) per l' importo di euro 25.474,56, notificato in data 04/02/2015, per cui il diritto si era estinto in data 04/02/2020. Ha concluso chiedendo all'adito Giudice di “…accertare e dichiarare l'intervenuta e sopravvenuta prescrizione delle cartelle n° 37120140001956416, n° 37120140011071527, n° 37120140015334260, n° 37120140020171472 in virtù del decorso di oltre cinque anni tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, e per gli effetti, dichiararli inefficaci ordinandone l'immediata cancellazione dal ruolo esattoriale per sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria ivi riportata;
3) per gli effetti, previo annullamento degli atti impugnati, dichiarare non dovuti, perché prescritti, i crediti di cui ai contributi previdenziali in parola oltrechè le relative somme aggiuntive, interessi e sanzioni, rivendicati con tutti gli atti impugnati, per complessiva somma di € 56.368,40= per inesistenza ed estinzione della pretesa obbligazione;
4) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”
Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per mancata prescrizione dei crediti. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte.
L'odierno ricorrente ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante l' eccezione per fatto estintivo della pretesa (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi;
ha , in particolare, eccepito il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Tale opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. A riguardo, occorre prendere atto della decisione delle Sezioni Unite (S.U. n. 23397/16, depositata il 17.11.2016) che ha statuito “….che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” Orbene, dalla data di notifica dei suindicati atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Invero, l'agente della riscossione ha eccepito e provato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ed ha allegato l' intimazione di pagamento n. 07120189043572631000 (relativa, tra l'altro, agli avvisi di addebito impugnati in questa sede), la cui notifica era avvenuta il 29.08.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , Org con racc.ta , il cui avviso di ricevimento era sottoscritto dalla sig.ra
[...] in data 05.09.2019. Parte_3
Parte ricorrente ha contestato la ritualità di tale notifica, evidenziando che l'avviso di ricevimento veniva consegnato alla sig.ra che era persona Parte_3 sconosciuta all'odierno ricorrente, (come si evinceva dal Certificato di Famiglia Storico allegato agli atti) e pertanto la notifica era da ritenersi non compiuta ed inidonea produrre gli effetti interruttivi. L'assunto non è condivisibile. L'iter notificatorio ex art. 140 c.p.c si è ritualmente perfezionato;
risulta depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata a mezzo posta presso l'indirizzo del destinatario, non oggetto di contestazione. Quanto alla sottoscrizione per ricevuta, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass n.9111 del 06/06/2012). Del tutto irrilevante risulta pertanto la certificazione anagrafica prodotta, non essendo richiesta, a tal fine, la condizione di familiare convivente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute, liquidate in complessivi di euro 3500,00 oltre spese generali, in favore di ciascuna parte, nonché IVA e CPA con attribuzione per il solo avv. Giuseppina Menafra.
Così deciso in Torre Annunziata, il 19.03.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 19.03.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1480/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Inserra, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso, dall' avv.to Emanuela CP_1
Capannolo, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppina Menafra come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 07120219013591602, con cui si intimava di pagare al sig. la somma di € 117.500,98, in Parte_2 ragione di n° 38 cartelle esattoriali/avvisi di addebito, esclusivamente in relazione ai seguenti avvisi di addebito (n. 4), per cui si era prescritto il diritto a procedere all'esecuzione forzata: l'avviso di addebito n° 37120140001956416 (modello
[...]
per l'importo di euro 4.371,01, notificato in data Organizzazione_1 21/05/2014 per cui il diritto si era estinto in data 21/05/2019; l' avviso di addebito n° 37120140011071527 (contributi I.V.S. e somme aggiuntive) per l' importo di euro 25.698,07, notificato in data 22/10/2014 per cui il diritto si era estinto in data Org
22/10/2019; l' avviso di addebito n° 37120140015334260 (modello
[...]
per l' importo di euro 824,76, notificato in data 14/01/2015 per Org_1 cui il diritto si era estinto in data 14/01/2020; l'avviso di addebito n° 37120140020171472 (contributi I.V.S. e somme aggiuntive) per l' importo di euro 25.474,56, notificato in data 04/02/2015, per cui il diritto si era estinto in data 04/02/2020. Ha concluso chiedendo all'adito Giudice di “…accertare e dichiarare l'intervenuta e sopravvenuta prescrizione delle cartelle n° 37120140001956416, n° 37120140011071527, n° 37120140015334260, n° 37120140020171472 in virtù del decorso di oltre cinque anni tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento, e per gli effetti, dichiararli inefficaci ordinandone l'immediata cancellazione dal ruolo esattoriale per sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria ivi riportata;
3) per gli effetti, previo annullamento degli atti impugnati, dichiarare non dovuti, perché prescritti, i crediti di cui ai contributi previdenziali in parola oltrechè le relative somme aggiuntive, interessi e sanzioni, rivendicati con tutti gli atti impugnati, per complessiva somma di € 56.368,40= per inesistenza ed estinzione della pretesa obbligazione;
4) condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari”
Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per mancata prescrizione dei crediti. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte.
L'odierno ricorrente ha promosso un'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc (opposizione ad esecuzione non ancora iniziata), entro i termini di cui all'art. 24, co. 6 Dlgs. 46/99, vedendo quali legittimati passivi sia l'ente impositore, stante l' eccezione per fatto estintivo della pretesa (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi;
ha , in particolare, eccepito il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. Tale opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. A riguardo, occorre prendere atto della decisione delle Sezioni Unite (S.U. n. 23397/16, depositata il 17.11.2016) che ha statuito “….che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” Orbene, dalla data di notifica dei suindicati atti impositivi, sino alla data della intimazione di pagamento, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale concernente il diritto del concessionario a procedere all'esecuzione. Invero, l'agente della riscossione ha eccepito e provato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione ed ha allegato l' intimazione di pagamento n. 07120189043572631000 (relativa, tra l'altro, agli avvisi di addebito impugnati in questa sede), la cui notifica era avvenuta il 29.08.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , Org con racc.ta , il cui avviso di ricevimento era sottoscritto dalla sig.ra
[...] in data 05.09.2019. Parte_3
Parte ricorrente ha contestato la ritualità di tale notifica, evidenziando che l'avviso di ricevimento veniva consegnato alla sig.ra che era persona Parte_3 sconosciuta all'odierno ricorrente, (come si evinceva dal Certificato di Famiglia Storico allegato agli atti) e pertanto la notifica era da ritenersi non compiuta ed inidonea produrre gli effetti interruttivi. L'assunto non è condivisibile. L'iter notificatorio ex art. 140 c.p.c si è ritualmente perfezionato;
risulta depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata a mezzo posta presso l'indirizzo del destinatario, non oggetto di contestazione. Quanto alla sottoscrizione per ricevuta, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cass n.9111 del 06/06/2012). Del tutto irrilevante risulta pertanto la certificazione anagrafica prodotta, non essendo richiesta, a tal fine, la condizione di familiare convivente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute, liquidate in complessivi di euro 3500,00 oltre spese generali, in favore di ciascuna parte, nonché IVA e CPA con attribuzione per il solo avv. Giuseppina Menafra.
Così deciso in Torre Annunziata, il 19.03.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè