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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27125/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27125/2023
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 9,30, innanzi alla Dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi i procuratori delle parti i quali precisano le conclusioni come formulate nei rispettivi atti introduttivi e discutono riportandosi a quanto dedotto nelle memorie autorizzate in previsione della odierna udienza.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio esonerando le parti dall'attesa
Alle ore 16,30, all'esito della Camera di Consiglio interrotta solo per la trattazione delle altre udienze del ruolo,
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola al verbale e provvedendo al successivo deposito.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 5 N. R.G. 27125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27125/2023 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Stefano Lenzi e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Roma in Piazzale Clodio 13 in virtù di procura in atti
- opponente - contro
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Pennazzi e Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Gravina di Puglia n.14, in virtù di procura in atti
- opposto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.03.25:
per parte opponente (come da atto di citazione)
“Voglia, l'ill.mo Giudice del Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, - In via preliminare, previo accertamento della inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 642 del d.p.c. per l'emissione del decreto in forma esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del ° D.I. 7072/2023, repert. 4328/2023, ricorso depositato in data 14.02.2023, e notificato a Parte_1 in data 18.05.2023.
- Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo de quo e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le causali indicate nella ingiunzione di pagamento e per l'effetto rigettare le domande formulate nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione e risposta)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - previe le pronunzie e le declaratorie tutte del caso: - in via principale e nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere perché infondate le domande tutte proposte dall'opponente e, conseguentemente, respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. condannandolo Pt_1 altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c; - in via subordinata e nel merito, condannare comunque il Sig. al pagamento delle somme che risulteranno dovute alla Sig.ra in forza del titolo Pt_1 CP_1 pagina 2 di 5 dedotto nel presente giudizio, condannandolo altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c; - In ogni caso, porre a carico dell'opponente le spese e gli onorari del presente giudizio.
OGGETTO: Opposizione a D.I. azione di regresso per spese straordinarie nell'interesse della prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo D.I. 7072/2023 (RG. 8231/2023) provvisoriamente esecutivo ex art. 642 del c.p.c., a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento senza dilazione in favore della coniuge separata CP_1 della somma di € 6.111,50 (oltre gli interessi dalla domanda e alle spese della procedura
[...] monitoria) di cui € 2.500,00 per il mantenimento delle due figlie relativamente ai mesi da Aprile ad Agosto 2022 e della somma di € 3.611,50 a titolo di rimborso in via di regresso del 50% delle spese straordinarie anticipate in via esclusiva dalla ricorrente nell'interesse delle figlie medesime.
Tanto in conformità a quanto previsto dalle condizioni di separazione omologate dal Tribunale con decreto del 30.09.2022 (n. 15632/22 r.g) a seguito del ricorso congiunto delle parti depositato in data 24.02.2022, (''il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno alimentare di € 500,00 Pt_1 CP_1 mensili per il mantenimento delle due figlie, somma da rivalutarsi ed aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi sul seguente IBAN [...]'' e quella indicata alla lettera f) secondo cui ''saranno inoltre poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, tutte le spese straordinarie, come individuate nel relativo protocollo di intesa adottato dal Tribunale Civile di Roma che si intende qui integralmente richiamato e trascritte, con particolare riferimento alla retta della scuola privata frequentata da entrambe le figlie ed al costo delle attività sportive dalle stesse rispettivamente praticate'.
Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, il nulla eccepiva in ordine alla richiesta delle Pt_1 somme a titolo di mantenimento ordinario, allegava di aver già corrisposto parte delle spese straordinarie in ordine alle quali formulava assai generiche contestazioni lamentando il difetto di preventiva concertazione tra i genitori, la non sostenibilità delle stesse da parte sua in ragione di difficoltà economiche e lavorative conseguenti alla pandemia;
pure contestava l'idoneità probatoria di parte della documentazione giustificativa delle spese straordinarie di alcune delle quali deduceva anche la riconducibilità, sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di Roma, al mantenimento ordinario nel quale dovevano intendersi ricomprese. Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato
Si costituiva parte opposta contestando le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. senza che le parti depositassero memorie, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, per discussione e decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza del 25.03.2025, ove a seguito della discussione il giudice riservava la decisione all'esito della camera di consiglio.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è solo in minima parte fondata.
Il non contesta di avere omesso di provvedere al pagamento dell'assegno per il mantenimento Pt_1 ordinario delle figlie per i mesi oggetto della pretesa monitoria (da aprile 2022 ad agosto 2022), limitandosi a dedurre di aver effettuato un bonifico di euro 3.000 imputandolo al mantenimento dei mesi da settembre a gennaio 2022 (oltre che alle spese extra per il detto periodo), già correttamente detratto dal dovuto in sede di ricorso monitorio senza che tale circostanza infici dunque la richiesta formulata che deve considerarsi fondata per l'importo di euro 2.500.
Quanto alle spese straordinarie, si osserva.
Sulla base del richiamo esplicito al Protocollo di Intesa con il Foro contenuto nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale, le spese straordinarie – ad eccezioni di quelle obbligatorie – richiedono, i fini della rimborsabilità, la preventiva concertazione tra i genitori.
Vi è, tuttavia, da osservare che sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
In disparte la considerazione che le figlie già frequentavano la scuola privata e praticavano attività sportiva anche quando il nucleo familiare era coeso, come agevolmente deducibile dalle condizioni riportate ove, infatti, viene fatto esplicito riferimento alle suddette voci di spesa, che le spese per i libri sono obbligatorie e non richiedono consenso, che quelle per le divise sono conseguenti alla frequenza di un istituto privato, il ha svolto contestazioni assolutamente generiche senza fornire prova Pt_1 alcuna delle difficoltà economiche denunciate come era suo specifico onere in considerazione della sostanziale posizione di convenuto cui compete la prova delle circostanze impeditive della pretesa azionata in giudizio.
In ragione di ciò va riconosciuto il diritto della opposta al rimborso delle spese suddette ad eccezione di quelle relative ai pasti scolastici che, essendo sostitutivi del vitto domestico (sia che si tratti di scuola pubblica o privata), non sono riconducibili alla categoria delle spese straordinarie. Parimenti rientrano nel mantenimento ordinario le spese di cancelleria.
Il rimborso delle spese deve poi essere riconosciuto nei limiti della prova raggiunta.
Nello specifico: le spese per le rette (comprensive di dopo scuola e corso di inglese) sono state documentate per euro 5.320 con la produzione delle relative ricevute (all. 7 comparsa di costituzione).
Le spese sportive non sono state contestate nel quantum e, dunque, può assumersi come pacifico l'importo di euro 2.440 comunque documentato.
Le spese per i libri (obbligatorie) e le spese per le divise scolastiche sono state dedotte e documentate rispettivamente per euro 41,18 e per euro 238,9 (88,90 + 150).
Le spese di cancelleria non possono essere considerate in quanto rientranti nel mantenimento ordinario e, comunque non adeguatamente provate a mezzo di scontrini che non ne consentono la riconducibilità ai figli.
Ne consegue che il diritto al rimborso in favore di parte opposta può essere riconosciuto limitatamente all'importo di euro (5.320 41,18 euro 238,9 = 8.040,08:.2 ) euro 4.020 al quale andrà detratta la somma di euro 500 corrisposta a mezzo del bonifico del 6 gennaio 2023 che va imputata alle spese pagina 4 di 5 straordinarie per detto periodo, residuando l'importo di euro 3.520.
In sintesi deve essere riconosciuto in favore di parte opposta un credito complessivo di euro 2.500 (mantenimento ordinario) e di euro 3.520 per spese straordinarie e, dunque, 6.020,04 di poco inferiore al decreto ingiuntivo opposto che, in ogni caso dovrà essere revocato con conseguente condanna di parte opponente al pagamento della minor somma di euro 6.020,04 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725). Poiché la somma ingiunta è risulta pressoché interamente dovuta, le spese del procedimento monitorio restano a carico di parte opponente.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente.
La sostanziale soccombenza di parte opponente ne giustifica la condanna alle spese di lite in favore di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo non considerata la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il D.I. 7072/2023 (RG. 8231/2023) del Tribunale di Roma;
condanna ( ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
dell'importo di euro 6.020,04 oltre interessi di legge Controparte_1 C.F._2 dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente liquidate come in decreto;
condanna ( ) a rifondere in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
le spese di lite della fase di opposizione che liquida in euro 1.700,00
[...] C.F._2 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale e successivo deposito telematico
Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27125/2023
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 9,30, innanzi alla Dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi i procuratori delle parti i quali precisano le conclusioni come formulate nei rispettivi atti introduttivi e discutono riportandosi a quanto dedotto nelle memorie autorizzate in previsione della odierna udienza.
Il giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio esonerando le parti dall'attesa
Alle ore 16,30, all'esito della Camera di Consiglio interrotta solo per la trattazione delle altre udienze del ruolo,
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola al verbale e provvedendo al successivo deposito.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 5 N. R.G. 27125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27125/2023 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Stefano Lenzi e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Roma in Piazzale Clodio 13 in virtù di procura in atti
- opponente - contro
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Pennazzi e Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Gravina di Puglia n.14, in virtù di procura in atti
- opposto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.03.25:
per parte opponente (come da atto di citazione)
“Voglia, l'ill.mo Giudice del Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis, - In via preliminare, previo accertamento della inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 642 del d.p.c. per l'emissione del decreto in forma esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del ° D.I. 7072/2023, repert. 4328/2023, ricorso depositato in data 14.02.2023, e notificato a Parte_1 in data 18.05.2023.
- Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo de quo e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le causali indicate nella ingiunzione di pagamento e per l'effetto rigettare le domande formulate nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
per parte opposta (come da comparsa di costituzione e risposta)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - previe le pronunzie e le declaratorie tutte del caso: - in via principale e nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere perché infondate le domande tutte proposte dall'opponente e, conseguentemente, respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dal Sig. condannandolo Pt_1 altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c; - in via subordinata e nel merito, condannare comunque il Sig. al pagamento delle somme che risulteranno dovute alla Sig.ra in forza del titolo Pt_1 CP_1 pagina 2 di 5 dedotto nel presente giudizio, condannandolo altresì ai sensi dell'art. 96 c.p.c; - In ogni caso, porre a carico dell'opponente le spese e gli onorari del presente giudizio.
OGGETTO: Opposizione a D.I. azione di regresso per spese straordinarie nell'interesse della prole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo D.I. 7072/2023 (RG. 8231/2023) provvisoriamente esecutivo ex art. 642 del c.p.c., a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento senza dilazione in favore della coniuge separata CP_1 della somma di € 6.111,50 (oltre gli interessi dalla domanda e alle spese della procedura
[...] monitoria) di cui € 2.500,00 per il mantenimento delle due figlie relativamente ai mesi da Aprile ad Agosto 2022 e della somma di € 3.611,50 a titolo di rimborso in via di regresso del 50% delle spese straordinarie anticipate in via esclusiva dalla ricorrente nell'interesse delle figlie medesime.
Tanto in conformità a quanto previsto dalle condizioni di separazione omologate dal Tribunale con decreto del 30.09.2022 (n. 15632/22 r.g) a seguito del ricorso congiunto delle parti depositato in data 24.02.2022, (''il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno alimentare di € 500,00 Pt_1 CP_1 mensili per il mantenimento delle due figlie, somma da rivalutarsi ed aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi sul seguente IBAN [...]'' e quella indicata alla lettera f) secondo cui ''saranno inoltre poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, tutte le spese straordinarie, come individuate nel relativo protocollo di intesa adottato dal Tribunale Civile di Roma che si intende qui integralmente richiamato e trascritte, con particolare riferimento alla retta della scuola privata frequentata da entrambe le figlie ed al costo delle attività sportive dalle stesse rispettivamente praticate'.
Nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, il nulla eccepiva in ordine alla richiesta delle Pt_1 somme a titolo di mantenimento ordinario, allegava di aver già corrisposto parte delle spese straordinarie in ordine alle quali formulava assai generiche contestazioni lamentando il difetto di preventiva concertazione tra i genitori, la non sostenibilità delle stesse da parte sua in ragione di difficoltà economiche e lavorative conseguenti alla pandemia;
pure contestava l'idoneità probatoria di parte della documentazione giustificativa delle spese straordinarie di alcune delle quali deduceva anche la riconducibilità, sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di Roma, al mantenimento ordinario nel quale dovevano intendersi ricomprese. Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato
Si costituiva parte opposta contestando le avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. senza che le parti depositassero memorie, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, per discussione e decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza del 25.03.2025, ove a seguito della discussione il giudice riservava la decisione all'esito della camera di consiglio.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è solo in minima parte fondata.
Il non contesta di avere omesso di provvedere al pagamento dell'assegno per il mantenimento Pt_1 ordinario delle figlie per i mesi oggetto della pretesa monitoria (da aprile 2022 ad agosto 2022), limitandosi a dedurre di aver effettuato un bonifico di euro 3.000 imputandolo al mantenimento dei mesi da settembre a gennaio 2022 (oltre che alle spese extra per il detto periodo), già correttamente detratto dal dovuto in sede di ricorso monitorio senza che tale circostanza infici dunque la richiesta formulata che deve considerarsi fondata per l'importo di euro 2.500.
Quanto alle spese straordinarie, si osserva.
Sulla base del richiamo esplicito al Protocollo di Intesa con il Foro contenuto nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale, le spese straordinarie – ad eccezioni di quelle obbligatorie – richiedono, i fini della rimborsabilità, la preventiva concertazione tra i genitori.
Vi è, tuttavia, da osservare che sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
In disparte la considerazione che le figlie già frequentavano la scuola privata e praticavano attività sportiva anche quando il nucleo familiare era coeso, come agevolmente deducibile dalle condizioni riportate ove, infatti, viene fatto esplicito riferimento alle suddette voci di spesa, che le spese per i libri sono obbligatorie e non richiedono consenso, che quelle per le divise sono conseguenti alla frequenza di un istituto privato, il ha svolto contestazioni assolutamente generiche senza fornire prova Pt_1 alcuna delle difficoltà economiche denunciate come era suo specifico onere in considerazione della sostanziale posizione di convenuto cui compete la prova delle circostanze impeditive della pretesa azionata in giudizio.
In ragione di ciò va riconosciuto il diritto della opposta al rimborso delle spese suddette ad eccezione di quelle relative ai pasti scolastici che, essendo sostitutivi del vitto domestico (sia che si tratti di scuola pubblica o privata), non sono riconducibili alla categoria delle spese straordinarie. Parimenti rientrano nel mantenimento ordinario le spese di cancelleria.
Il rimborso delle spese deve poi essere riconosciuto nei limiti della prova raggiunta.
Nello specifico: le spese per le rette (comprensive di dopo scuola e corso di inglese) sono state documentate per euro 5.320 con la produzione delle relative ricevute (all. 7 comparsa di costituzione).
Le spese sportive non sono state contestate nel quantum e, dunque, può assumersi come pacifico l'importo di euro 2.440 comunque documentato.
Le spese per i libri (obbligatorie) e le spese per le divise scolastiche sono state dedotte e documentate rispettivamente per euro 41,18 e per euro 238,9 (88,90 + 150).
Le spese di cancelleria non possono essere considerate in quanto rientranti nel mantenimento ordinario e, comunque non adeguatamente provate a mezzo di scontrini che non ne consentono la riconducibilità ai figli.
Ne consegue che il diritto al rimborso in favore di parte opposta può essere riconosciuto limitatamente all'importo di euro (5.320 41,18 euro 238,9 = 8.040,08:.2 ) euro 4.020 al quale andrà detratta la somma di euro 500 corrisposta a mezzo del bonifico del 6 gennaio 2023 che va imputata alle spese pagina 4 di 5 straordinarie per detto periodo, residuando l'importo di euro 3.520.
In sintesi deve essere riconosciuto in favore di parte opposta un credito complessivo di euro 2.500 (mantenimento ordinario) e di euro 3.520 per spese straordinarie e, dunque, 6.020,04 di poco inferiore al decreto ingiuntivo opposto che, in ogni caso dovrà essere revocato con conseguente condanna di parte opponente al pagamento della minor somma di euro 6.020,04 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Per quanto riguarda le spese legali del procedimento monitorio poiché la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria potendo le medesime essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/07/2007 n° 15725). Poiché la somma ingiunta è risulta pressoché interamente dovuta, le spese del procedimento monitorio restano a carico di parte opponente.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte opponente.
La sostanziale soccombenza di parte opponente ne giustifica la condanna alle spese di lite in favore di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo non considerata la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il D.I. 7072/2023 (RG. 8231/2023) del Tribunale di Roma;
condanna ( ) al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1
dell'importo di euro 6.020,04 oltre interessi di legge Controparte_1 C.F._2 dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
pone le spese del procedimento monitorio a carico di parte opponente liquidate come in decreto;
condanna ( ) a rifondere in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
le spese di lite della fase di opposizione che liquida in euro 1.700,00
[...] C.F._2 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale e successivo deposito telematico
Roma, 25 marzo 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 5 di 5