Articolo 40 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
Articolo 39Articolo 41
Versione
7 settembre 1982
Art. 40. (Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Trento.
Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Universita' degli studi di Trento e' retta da uno statuto speciale di autonomia proposto dal consiglio di amministrazione dell'Universita', integrato all'uopo da cinque rappresentanti eletti dai professori di ruolo e uno dal personale non docente, sentiti le facolta' e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti universita' dello Stato, sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che e' tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione ha voto deliberativo ai fini di cui al presente comma.
Le modificazioni, che concernono l'istituzione di nuove facolta' o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono approvate con le medesime modalita'.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432 , e trasformato in libera Universita' degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974 , e' soppresso, in conformita' a quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.
Entrata in vigore il 7 settembre 1982