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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17450 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 51582/2024 , introdotto da
(MOLDOVA, 30/07/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA AMARFII;
e (ROMANIA, Controparte_1
05/08/1982), con il patrocinio dell'avv. ELENA SGANDURRA;
con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/12/2024 ha chiesto di Parte_1
regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia Persona_1
nata dalla sua unione con il
[...] Controparte_1
30.08.2022.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un'intesa e condiviso dunque la soluzione da adottare nell'interesse della prole, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore a Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra con la quale la minore risiede sin dalla fine della relazione Parte_1
sentimentale tra le parti. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore. Il padre, IG. per motivi di lavoro Parte_2
infrasettimanali inderogabili, potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo avviso alla madre. In ogni caso, potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimane alternate, dal venerdì all'uscita dall'asilo fino alla domenica sera alle ore 21:00. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di venti/trenta giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, garantendo sempre la reperibilità telefonica con la figlia. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà, alternativamente, con un genitore dal 24 al 31 dicembre a mezzogiorno e con l'altro dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, secondo il principio dell'alternanza. La minore trascorrerà la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori, così come i rispettivi compleanni. Per il giorno del compleanno di , i genitori si adopereranno per trascorrerlo, ove Persona_1
possibile, insieme alla figlia, ovvero, in caso di impossibilità, lo trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore. 2) Porre a carico del IG.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , l'assegno mensile di euro Persona_1
250,00 (duecentocinquanta/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . Tale Pt_1
importo sarà rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita. Oltre a ciò, il IG. parteciperà nella misura del 50% CP_1
alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente del Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 3) Dare atto che, per concorde volontà delle parti ed espressa rinuncia del padre, l'assegno unico e universale, attualmente pari a circa € 200,00 mensili, così come ogni altro bonus o sovvenzione erogati in favore della minore, sarà interamente percepito dalla
IG.ra . 4) disporre che la minore conservi rapporti continuativi e Pt_1 significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, soprattutto con i nonni. 5) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio, dando atto dell'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato e disponendo, di conseguenza, Parte_1
la liquidazione dei compensi e delle spese in favore del suo difensore, Avv.
Maria Amarfii, a carico dell'Erario, come per legge”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore coinvolta.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento di , figlia Persona_1
delle parti, e in conformità alle Parte_3 Parte_2
conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 03/12/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 51582/2024 , introdotto da
(MOLDOVA, 30/07/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA AMARFII;
e (ROMANIA, Controparte_1
05/08/1982), con il patrocinio dell'avv. ELENA SGANDURRA;
con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/12/2024 ha chiesto di Parte_1
regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia Persona_1
nata dalla sua unione con il
[...] Controparte_1
30.08.2022.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un'intesa e condiviso dunque la soluzione da adottare nell'interesse della prole, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore a Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra con la quale la minore risiede sin dalla fine della relazione Parte_1
sentimentale tra le parti. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore. Il padre, IG. per motivi di lavoro Parte_2
infrasettimanali inderogabili, potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previo avviso alla madre. In ogni caso, potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimane alternate, dal venerdì all'uscita dall'asilo fino alla domenica sera alle ore 21:00. Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di venti/trenta giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, garantendo sempre la reperibilità telefonica con la figlia. Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà, alternativamente, con un genitore dal 24 al 31 dicembre a mezzogiorno e con l'altro dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, secondo il principio dell'alternanza. La minore trascorrerà la Festa della Mamma e la Festa del Papà con i rispettivi genitori, così come i rispettivi compleanni. Per il giorno del compleanno di , i genitori si adopereranno per trascorrerlo, ove Persona_1
possibile, insieme alla figlia, ovvero, in caso di impossibilità, lo trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore. 2) Porre a carico del IG.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia , l'assegno mensile di euro Persona_1
250,00 (duecentocinquanta/00), da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . Tale Pt_1
importo sarà rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita. Oltre a ciò, il IG. parteciperà nella misura del 50% CP_1
alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente del Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 3) Dare atto che, per concorde volontà delle parti ed espressa rinuncia del padre, l'assegno unico e universale, attualmente pari a circa € 200,00 mensili, così come ogni altro bonus o sovvenzione erogati in favore della minore, sarà interamente percepito dalla
IG.ra . 4) disporre che la minore conservi rapporti continuativi e Pt_1 significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, soprattutto con i nonni. 5) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio, dando atto dell'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato e disponendo, di conseguenza, Parte_1
la liquidazione dei compensi e delle spese in favore del suo difensore, Avv.
Maria Amarfii, a carico dell'Erario, come per legge”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore coinvolta.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento di , figlia Persona_1
delle parti, e in conformità alle Parte_3 Parte_2
conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 03/12/2025
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi