Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3145/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ANDRICH Parte_1 C.F._1
BERNHARD ed elettivamente domiciliato in VIA PALADE, 97/C MERANO presso il difensore;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), in persona della Controparte_1 P.IVA_1
curatrice e con il patrocinio dell'avv. GIRAMONTI LAURA, elettivamente Controparte_2
domiciliato in VIA MENDOLA 2/B BOLZANO presso il difensore;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a decreto ingiuntivo Nr. 934/2023 dd. 14/7/2023 del Tribunale di Bolzano;
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 24/3/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Möge das Landesgericht Bozen, unter Abweisung sämtlicher anderslautender Einwände und Anträge
A.) IN PRELIMINÄRER / PRÄJUDIZIELLER HINSICHT
pagina 1 di 9
Antrag wegen Nichtigkeit, Inexistenz für unzulässig, unwirksam, unrechtmäßig,
unbegründet und/oder nichtig erklären und diesen jedenfalls widerrufen;
II. Die fehlende Prozessbevollmächtigung der Widerspruchsbeklagten aus den im Sachverhalt
angeführten Gründen, bzw. dessen Nichtigkeit, feststellen und erklären und folglich den
Zahlungsbefehl Nr.934 vom 17/07/2023 Rg. 2048/2023 dessen Parte_2
Antrag wegen Nichtigkeit, Inexistenz für unzulässig, unwirksam, unrechtmäßig,
unbegründet und/oder nichtig erklären und diesen jedenfalls widerrufen, sowie die
Widerspruchsbeklagte zur Zahlung aller Prozesskosten verurteilen
III. Die Nichtigkeit / Inexistenz der Zustellung des angefochtenen Zahlungsbefehls feststellen und folglich den Zahlungsbefehl Nr. 934 vom 17/07/2023 RG 2048/2023 Landesgericht Bozen
samt dessen Antrag wegen Nichtigkeit, Inexistenz für unzulässig, unwirksam, unrechtmäßig,
unbegründet und/oder nichtig erklären und diesen jedenfalls widerrufen, sowie die
Widerspruchsbeklagte zur Zahlung aller Prozesskosten verurteilen;
IV. Die fehlende Aktivlegitimation der Widerspruchsbeklagten aus den im Sachverhalt angeführten
Gründen feststellen und erklären und folglich den Zahlungsbefehl Nr.934 vom 17/07/2023
Rg. 2048/2023 Landesgericht Bozen samt dessen Antrag wegen Nichtigkeit, Inexistenz für
unzulässig, unwirksam, unrechtmäßig, unbegründet und/oder nichtig erklären und diesen jedenfalls widerrufen, sowie die Widerspruchsbeklagte zur Zahlung aller Prozesskosten
verurteilen;
V. Die fehlende Passivlegitimation von RN OF TE aus den im Sachverhalt
angeführten Gründen feststellen und erklären und folglich den Zahlungsbefehl Nr.934 vom
17/07/2023 Rg. 2048/2023 Landesgericht Bozen samt dessen Antrag wegen Nichtigkeit,
Inexistenz für unzulässig, unwirksam, unrechtmäßig, unbegründet und/oder nichtig erklären
und diesen jedenfalls widerrufen, sowie die Widerspruchsbeklagte zur Zahlung aller
Prozesskosten verurteilen;
VI. Die Unverfolgbarkeit der Klageansprüche wegen nicht vorab durchgeführter Verhandlungen
unter anwaltlicher Beteiligung laut Art. 3, Abs. 1, GD Nr. 132/14 feststellen und erklären; pagina 2 di 9 VII. Jedenfalls, den Antrag auf vorläufige Vollstreckbarkeit des Zahlungsbefehls nach Art.
648 ZPO der Widerspruchsbeklagten abweisen, da der eingebrachte Widerspruch auf schriftlichen Beweisen fußt;
B.) IN MERITORISCHER HINSICHT
1) aus den , den Zahlungsbefehl Nr. 934 vom 17/07/2023 RG 2048/2023 Parte_3
für unzulässig, unwirksam, unrechtmäßig, unbegründet und/oder nichtig erklären Parte_2
und diesen jedenfalls widerrufen
2) aus den , das , gegenüber RN der mit Parte_3 Parte_4 Parte_1
dem Zahlungsbefehl Nr. 934 vom 17/07/2023 RG 2048/2023 Landesgericht Bozen geltend gemachten , sei es im an als im quantum, feststellen und erklären und folglich, den CP_3
widerspruchgegenständlichen Zahlungsbefehl widerrufen und sämtliche gegen RN
gestellten abweisen;
Parte_1 Pt_1 CP_4
3) In untergeordneter Hinsicht zu obigen Anträgen, für den bestrittenen Fall, dass eine gültige
Vereinbarung oder ein gültiges Vertragsverhältnis zwischen den Parteien bestehe/bestanden hat, für alle Vereinbarungen und Vertragsverhältnisse zwischen den Parteien die
Nichtigkeit/Wirkungslosigkeit/Auflösung feststellen und erklären und folglich, den widerspruchgegenständlichen Zahlungsbefehl widerrufen und sämtliche gegen RN
OF TE gestellten Anträge abweisen;
4) In weiterer streng untergeordneter Hinsicht zu obigen Anträgen, für den bestrittenen Fall,
dass eine gültige Vereinbarung oder ein gültiges Vertragsverhältnis zwischen den Parteien
bestehe/bestanden hat und diese von keiner Nichtigkeit/Wirkungslosigkeit/Auflösung behaftet wäre, das Erlöschen bzw. die Verjährung der gegen RN gestellten Parte_1 CP_4
erklären und folglich, den widerspruchgegenständlichen Zahlungsbefehl widerrufen und sämtliche gegen RN OF TE gestellten abweisen;
CP_4
C.) IM DER WIDERKLAGE CP_5
1) Die Widerspruchsbeklagte zur Erstattung des Betrages von €2.374,06 zzgl. Zubehör, für die
Inanspruchnahme der außergerichtlichen professionellen Dienstleistung oder jenen höheren
pagina 3 di 9 oder niedrigeren Betrag, den der angerufene löbliche Richter, auch nach feststellen CP_6
möge, verurteilen;
2) Für alle weiteren geltend gemachten Schäden, auch jene im Lichte des Art. 96 ZPO, die
Widerspruchsbeklagte zur Leistung eines Schadenersatzes von € 10.000,00 bzw. jenem im Zuge
des Verfahrens festzustellenden/festzusetzenden höheren oder niedrigeren Betrag zu verurteilen;
in untergeordneter Hinsicht möge der Schadenersatz auch nach Billigkeit und
Ermessen des Richters im höheren oder niedrigeren Ausmaß festgesetzt werden.
D.) gemäß Art. 120 ZPO, • die Widerspruchsbeklagte verurteilen, dass diese die ergehende
Entscheidung samt gegenständlicher Einlassung, bzw. vom Richter ausgewählte Teile derselben
Akten im Konkursverfahren „Wiesler in Liquidation“ RG 25/2021 veröffentliche, sowie CP_7
als Garantie für die Einhaltung der zu erlassenden richterlichen Verfügung, im Sinne des Art.
614 bis ZPO einen von der Widerspruchsbeklagten zu leistenden Schadensersatz für jeden weiteren Tag, ab dem hierfür in der richterlichen Entscheidung festgesetzten Termin für die
Veröffentlichung, an welchen diese nicht stattgefunden hat, gemäß Art. 1226 ZGB festzusetzen.
E.) Parte_5
• Die Widerspruchsbeklagte zum Ersatz sämtlicher Verfahrenskosten zu verurteilen, (Spesen,
Gebühren und Honorare zuzüglich 15% für allgemeine Spesen, 4% für Fürsorge, 22% für
Mwstr. wo geschuldet); sei es für die -Hauptfrage, als auch für die gestellte -
Widerspruchsklage, -unter Berücksichtigung der aufwendigen Verteidigung aufgrund der
Vielzahl von der Widerspruchsbeklagten verletzten Normen und dementsprechenden zu behandelnden Rechtsfragen, alles samt gesetzlich vorgesehenem Aufschlag: -für die offensichtliche Begründetheit der Anträge des Widerspruchsklägers - sowie zusätzlich im
Ausmaß von 30% aufgrund der mit Hypertext-Links versehenen Prozessaktendigitalen
Dokumenten des Widerspruchskläger, da diese der Anforderung der "Navigierbarkeit"
entsprechen [Vgl. 23 und 24]. Controparte_8
F.) Im behält es sich der Widerspruchskläger ausdrücklich vor, C.F._2
Beweisanträge, einschließlich jedoch nicht ausschließlich des Antrags auf Zulassung zum
Zeugenbeweis, des Antrags auf Durchführung von Amtssachverständigengutachten, des pagina 4 di 9 Antrages auf Offenlegung und Einholung von Unterlagen, zu stellen, die entsprechenden
Fragekapitel zu formulieren, Zeugen zu benennen und weitere Unterlagen zu hinterlegen”
per la parte opposta : Controparte_1
„III) Nel merito:
a) in via principale: respingere l'opposizione avversaria, come formulata dal signor Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 934/2023 emesso dal Tribunale di Bolzano in data 14.07.2023 per €
21.569,60 per capitale, oltre interessi e spese, confermandolo in ogni sua parte e munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
b) sempre in via principale, e in ogni caso:
respingere l'opposizione avversaria, accertando e dichiarando che il è Controparte_1
creditore nei confronti del sig. per la somma di € 21.569,60.-, per le causali di cui in Parte_1
narrativa, oltre interessi legali maturati dal dovuto al salto;
IV) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite oltre al 15% rimb. forfett. I.V.A. e C.A.P.
come per legge e con condanna al risarcimento del danno in favore del fallimento, da liquidarsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 , comma 1, c.p.c. (c.d. lite temeraria)“
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con ricorso dd. 15.06.2023 il Fall. Wiesler S.r.l in liquidazione faceva valere nei confronti del signor un credito per Euro 21.569,60, maturato in relazione alla “fornitura di diversa merce Parte_1
(mobili vari di arredamento e relativo montaggio)”.
Con decreto Nr. 934/2023 dd. 14/7/2023 il Tribunale di Bolzano ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma sopra indicata, oltre ad accessori e spese.
Con atto di citazione dd. 9/10/2023 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
adducendo plurime argomentazioni da carattere formale e sostanziale.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio il Giudice con ordinanza dd. 7/5/2024 non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo “che, alla luce delle contestazioni svolte pagina 5 di 9 dall'opponente e della strategia processuale adottata dalla difesa dell'opposta, la richiesta istruttoria orale, specie in punto accettazione per fatti concludenti dell' dell'offerta, nonché in punto Parte_1
esecuzione del contratto, pa-resse rivestire rilievo centrale ai fini della decisione della vertenza” e non ravvisando altresì “profili di “periculum in mora” rispetto all'eventuale attuazione in via definitiva del credito”. Il Giudice provvedeva altresì in merito alle istanze istruttorie.
All'udienza del 23/9/2024 si procedeva all'escussione dei testimoni ed all'interpello formale di
Parte_1
Alla successiva udienza del 24/3/2025 il difensore e procuratore speciale del signor Parte_1
rinunciava alla redazione della sentenza nella lingua processuale tedesca, le parti precisavano le conclusioni e si dava corso alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Come già chiarito in sede di ordinanza dd. 05/02/2024, il fallimento, in quanto parte privata, non è
tenuta ad aderire alla lingua processuale utilizzata dal signor ai sensi dell'art. 21 del Decreto Parte_1
del Presidente della Repubblica dd. 15/07/1988, n. 574 (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza,
n. 2374 del 11 novembre 2019, che esclude l'assimilabilità del curatore fallimentare alla pubblica amministrazione), sì che la costituzione in lingua italiana del fallimento risulta pienamente legittima.
Inoltre, l'autorizzazione del Giudice delegato a promuovere la lite, a partire dal giudizio monitorio,
autorizzazione rilasciata per relationem all'istanza della curatrice e che si intende riferita all'intero iter processuale finalizzato all'ottenimento della condanna del debitore, risulta documentata in atti (doc. 2
del monitorio). Non meritano dunque accoglimento le doglianze formulate dall'opponente a riguardo.
Risulta poi documentata in atti la regolare notifica del ricorso monitorio, del provvedimento del giudice ex art. 640 c.p.c., della memoria integrativa e del decreto ingiuntivo in lingua tedesca, come richiesto dalla parte opponente ai sensi dell'art. 20, comma VIII, del citato d.p.r. 574 del 15/07/1988 (v. doc. 4 di parte opposta nel giudizio di opposizione).
Né può ritenersi sussistere ragione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di pagina 6 di 9 negoziazione assistita, stante il chiaro disposto dell'art. 3, comma III, del DECRETO-LEGGE 12
settembre 2014, n. 132 (“La disposizione di cui al comma 1 - che impone la negoziazione assistita obbligatoria a pena di improcedibilità - non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”).
2.2. Nel merito, all'esito dell'istruttoria condotta nel presente giudizio, la pretesa creditoria azionata dal fallimento deve ritenersi fondata.
I testimoni escussi all'udienza del 23 settembre 2024 hanno confermato:
a) la realizzazione presso l'abitazione privata di Avelengo del cliente della fornitura di Parte_1
mobilia con montaggio, prestazione in relazione alla quale viene richiesto in questa sede il corrispettivo, con ciò risultando comprovato l'an della pretesa azionata, nonché la titolarità del rapporto sotto il profilo passivo in capo all'odierno opponente, che ha appunto accettato la prestazione quale persona fisica e consumatore (teste all'epoca dipendente di Testimone_1 CP_1
“Ich habe die Möbel montiert und geliefert, wie man auf dem Foto sieht. Testimone_2
Kunde … In Hafling sicher” - teste all'epoca dipendente di cap. 2 Testimone_3 CP_1
“Vero che i mobili e arredi come descritti nella offerta del 04.02.2020 sono stati consegnati e montati da operai della in data 10.03.2020 presso la casa di abitazione privata indicata dal CP_1 cliente, ”, „Confermo la circostanza.“; cap. 3 “Vero che la casa in questione si trova Parte_1 ad Avelengo Via Wurz 3?”, “Sì”);
b) che la prestazione è stata resa dagli operai su incarico e per conto di con ciò risultando CP_1 la titolarità attiva del rapporto in capo all'odierna parte opposta (teste “Damals Testimone_1
Cont war ich bei Wiesler GmbH tätig. Ich habe bei Wiesler GmbH mehrere Jahre gearbeitet.”).
L'importo fatto valere risulta peraltro congruo alla luce della circostanza, confermata dai testimoni, che la mobilia artigianale ceduta e montata, come visibile anche nelle immagini in atti (doc. 6 di parte opposta), ricomprendeva l'arredo di cucina, bagno, entrata e camera (teste Testimone_3
“Abbiamo fatto la cucina, il bagno l'entrata e la camera”; teste “Ich habe die Testimone_1
Möbel montiert und geliefert, wie man auf dem Foto sieht.” - cfr. artt. 2225 e 1657 c.c.).
Né il credito può ritenersi prescritto come eccepito dall'opponente ai sensi dell'art. 2955, nr. 5, c.c. (“Si prescrive in un anno il diritto: ... 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”). La disposizione invocata infatti non rileva nel caso di specie, in quanto “si riferisce alle sole ipotesi di alienazioni a titolo oneroso al minuto di beni di largo e generalizzato consumo pagina 7 di 9 personale e della famiglia, tipiche dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente al pagamento immediato o quasi immediato ed in unica soluzione del corrispettivo, senza il rilascio di quietanza (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della
Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione)
(Cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, n. 38591- Cass. civ. n. 24759/2013)” (Tribunale sez. I -
Termini Imerese, 24/01/2023, n. 66).
Infine, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, né il ricorso monitorio, né il decreto ingiuntivo fanno riferimento all'applicazione di interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002.
2.3. Per le ragioni sopra esposte va rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo Nr. 934/2023 dd.
14/7/2023 del Tribunale di Bolzano.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3.1. Tra l'altro, il pieno riconoscimento della pretesa di parte opposta consente di ritenere assorbite e disattese le richieste risarcitorie, di rifusione delle spese legali stragiudiziali, di pubblicazione della sentenza avanzate dell'opponente Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente va Parte_1
condannato a rifondere all'opposto le spese del presente Controparte_1
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo,
per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da €
5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e pagina 8 di 9 difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr.
art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n.
55, Tab. 2 per tutte le fasi): Euro 5.077,00 per compenso totale nonché Euro 20,40 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n.
55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
4.1. Non si ritengono tuttavia sussistere i presupposti per una condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo Nr. 934/2023 dd. 14/7/2023 del Tribunale di
Bolzano;
[...
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.077,00 per CP_1
compenso totale nonché Euro 20,40 per spese documentate e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 26/3/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 9 di 9