Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice
dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 835/2024 V.G., promosso congiuntamente da:
Parte 1 C.F.: C.F. 1 nata a [...] il [...] e residente a [...], '
e da Parte 2 C.F.: C.F. 2 nato a [...] il
27.3.1980, e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, Via L. Bissolati n. 127, presso lo studio dell'Avv. Maria Giambra, che li rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 06/02/2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[...] Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c depositato in data 20.05.2024, premesso di avere contratto Parte_1 e Parte 2
matrimonio in RR il 18.9.2009, trascritto del registro degli atti di matrimonio anno 2009, n.16, parte II, Serie A, e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione e pronunciarsi, altresì, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Deve premettersi, in punto di diritto, che la possibilità di richiedere contestualmente sia la separazione che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è prevista dall'art. 473 bis.49 c.p.c. espressamente solo per i giudizi instaurati in sede contenziosa e, tuttavia, l'estensione di tale possibilità anche ai giudizi promossi congiuntamente dalle parti è stata riconosciuta, in via interpretativa, dalla Corte Regolatrice (cfr. Cass., sez. I, 16/10/2023, n.
28727) ed a tale pronuncia questo Tribunale intende uniformarsi e dare ad essa continuità.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente contestuale domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la sentenza che ha omologato la separazione consensuale è intervenuta in data
25 settembre 2024, ed è passata in giudicato il 26 settembre 2024. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, atteso che le parti sono comparse innanzi al giudice il 10.07.2024.
Le parti, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
06.02.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare e riproponendo le medesime condizioni della separazione e che sinteticamente prevedono: che la casa familiare, sita a RR (CL) nella via G. Amendola n.1, rimarrà assegnata definitivamente alla sig.ra Parte 1
che ne è proprietaria esclusiva.
Con riguardo al mutuo n. 00035099/004, acceso presso la Banca del Nisseno
Credito Cooperativo per l'importo di € 35.000,00, viene concordato che la sig.ra Pt 1 resterà obbligata a versare, mensilmente, la rata di € 552,44 fino a totale estinzione del debito mentre il sig. Parte 2 lascerà nella esclusiva disponibilità e proprietà della moglie tutto il mobilio, gli arredi, le suppellettili, che si trovano nella casa familiare.
Poiché entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, nulla sarà reciprocamente dovuto per il loro mantenimento.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RR il
18.9.2009 è pertanto fondata e va accolta.
Invero, le parti non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale e deve escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a RR il 18.9.2009 tra Parte 1
nata a [...] il [...] e residente a [...]
[...]
in via G. Amendola, 1, e da Parte 2 nato a Palermo il
27.3.1980, e residente a [...], trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di RR (CL) dell'anno
2009 parte II, serie A n. 16.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti, tenuto conto che dall'unione coniugale non sono nati figli, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 835/2024 V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
RR (CL) il 18.9.2009 tra Parte_1 nata a
Palermo il 29.1.1976 e da Parte_2 nato a [...] il [...],
trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di RR
(CL) dell'anno 2009 parte II, serie A n. 16., alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del Comune di RR (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Gabriella Canto Il Giudice rel.
Calogero D. Cammarata