TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5716/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5716/2024 R.G. LAVORO TRA n. a NAPOLI (NA) il 18/08/1957 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ALFONSO, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. oggetto: cancellazione elenchi lavoratori agricoli Ragioni di fatto e di diritto FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 29 marzo 2023 con la quale la informava formalmente che la domanda di disoccupazione agricola, n. CP_1
2001006982578 presentata in data 29/03/2002, relativa all'anno 2001, e riesaminata in data 23/02/2023, era stata respinta, poiché “NON RISULTA ISCRITTA NEGLI ELENCHI AGRICOLI”. CP_ Ha dedotto l'illegittimità dell'azione posta in essere dall' che richiedeva la restituzione della somma, ammontante ad euro 2.855,48, eccependo la prescrizione del diritto al recupero della stessa e gli altri motivi di cui al ricorso. Ha concluso, quindi, chiedendo testualmente “…Accogliere la domanda della ricorrente e, quindi, dichiarare illegittima la richiesta dell' di restituzione della somma pretesa a CP_1 ripetizione di prestazioni di disoccupazione agricola riferita all'anno 2001 di cui in premessa, in quanto prescritta;
3) In via gradata, nel caso in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse legittima la stessa, dichiarare comunque la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione;
”, con vittoria di spese e attribuzione. CP_ Si è costituito l' il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. All'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la
1 trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte. CP_ Parte ricorrente impugna la comunicazione dell' del 23 febbraio 2023, del seguente tenore “…la domanda di disoccupazione agricola n. 2001006982578 relativa all'anno 2001, presentata il 29/03/2002 e riesaminata il 23/02/2023 è stata respinta per i seguenti motivi: non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Come agevolmente desumibile dalla lettura del provvedimento e come, invero, argomentato pure dall'ente nella memoria di costituzione, manca nella comunicazione agli atti una richiesta di restituzione delle somme, atteso che la comunicazione informa solo del rigetto della domanda di disoccupazione agricola per cancellazione dagli elenchi dei lavoratori del settore. Parte ricorrente, dal canto suo, nel ricorso chiede, solo e unicamente, di “…dichiarare illegittima la richiesta dell' di restituzione della somma pretesa a ripetizione di CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola riferita all'anno 2001 di cui in premessa, in quanto prescritta;
… dichiarare comunque la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione;”. Non essendovi, tuttavia, nel provvedimento impugnato alcuna richiesta di restituzione da parte dell'ente e non essendovi nel ricorso alcun motivo di censura inerente al provvedimento di cancellazione della parte ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli, il ricorso, come proposto, non può che essere in questi termini rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della prestazione dedotta in giudizio, nei valori minimi, considerata la natura della controversia e il tenore delle difese delle parti, senza la fase istruttoria che non si è tenuta. In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che si CP_2 liquidano in complessivi € 886,00, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario al 15 %. Si comunichi. Aversa, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5716/2024 R.G. LAVORO TRA n. a NAPOLI (NA) il 18/08/1957 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ALFONSO, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. oggetto: cancellazione elenchi lavoratori agricoli Ragioni di fatto e di diritto FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione del 29 marzo 2023 con la quale la informava formalmente che la domanda di disoccupazione agricola, n. CP_1
2001006982578 presentata in data 29/03/2002, relativa all'anno 2001, e riesaminata in data 23/02/2023, era stata respinta, poiché “NON RISULTA ISCRITTA NEGLI ELENCHI AGRICOLI”. CP_ Ha dedotto l'illegittimità dell'azione posta in essere dall' che richiedeva la restituzione della somma, ammontante ad euro 2.855,48, eccependo la prescrizione del diritto al recupero della stessa e gli altri motivi di cui al ricorso. Ha concluso, quindi, chiedendo testualmente “…Accogliere la domanda della ricorrente e, quindi, dichiarare illegittima la richiesta dell' di restituzione della somma pretesa a CP_1 ripetizione di prestazioni di disoccupazione agricola riferita all'anno 2001 di cui in premessa, in quanto prescritta;
3) In via gradata, nel caso in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse legittima la stessa, dichiarare comunque la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione;
”, con vittoria di spese e attribuzione. CP_ Si è costituito l' il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. All'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la
1 trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte. CP_ Parte ricorrente impugna la comunicazione dell' del 23 febbraio 2023, del seguente tenore “…la domanda di disoccupazione agricola n. 2001006982578 relativa all'anno 2001, presentata il 29/03/2002 e riesaminata il 23/02/2023 è stata respinta per i seguenti motivi: non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Come agevolmente desumibile dalla lettura del provvedimento e come, invero, argomentato pure dall'ente nella memoria di costituzione, manca nella comunicazione agli atti una richiesta di restituzione delle somme, atteso che la comunicazione informa solo del rigetto della domanda di disoccupazione agricola per cancellazione dagli elenchi dei lavoratori del settore. Parte ricorrente, dal canto suo, nel ricorso chiede, solo e unicamente, di “…dichiarare illegittima la richiesta dell' di restituzione della somma pretesa a ripetizione di CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola riferita all'anno 2001 di cui in premessa, in quanto prescritta;
… dichiarare comunque la intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione;”. Non essendovi, tuttavia, nel provvedimento impugnato alcuna richiesta di restituzione da parte dell'ente e non essendovi nel ricorso alcun motivo di censura inerente al provvedimento di cancellazione della parte ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli, il ricorso, come proposto, non può che essere in questi termini rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della prestazione dedotta in giudizio, nei valori minimi, considerata la natura della controversia e il tenore delle difese delle parti, senza la fase istruttoria che non si è tenuta. In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa: a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che si CP_2 liquidano in complessivi € 886,00, oltre iva e cpa se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario al 15 %. Si comunichi. Aversa, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
2