Articolo 46 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 45Articolo 47
Versione
28 marzo 1956
Art. 46.
Nella prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all' art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , il riparto tra le frazioni del numero dei consiglieri da eleggere o per ottenere la revoca del riparto gia' esistente deve essere presentata non oltre il decimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 28 marzo 1956