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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1
LANZIO, elettivamente domiciliato in Torino, via Giovanni Botero n. 16, presso lo studio dell'avv.
Lanzio;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI e dell'avv. MARCELLO Controparte_1
ARBASINO, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“dichiarare tenuta e condannare la società con sede Milano in piazza Gae Aulenti 3 - Controparte_1 Part Torre A, codice fiscale 0 817 010 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al Fallimento ricorrente i danni provocati dai ritardi causati dalle omissioni e violazioni di CP_1 in narrativa,
[...]
• in via principale nell'importo capitale di euro 125.652,63, oltre interessi e rivalutazione,
pagina 1 di 9 • in via subordinata nella somma di euro 117.692,60 o di euro 109.732,57 o nell'altra somma che il
Giudice accerti e liquidi secondo giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con ogni conseguente pronuncia di legge e con il favore delle spese e competenze, anche occorrende successive alla sentenza, Iva e contributo previdenziale di legge”.
Per parte convenuta:
“respingere in quanto generiche, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso prescritte tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di se del caso anche per violazione del Controparte_1 principio di auto responsabilità e, in subordine, ridurre il danno ex art. 1227 co. 1 c.c., escludendo in ogni caso i danni evitabili ex art. 1227 co. 2 c.c. e detraendo l'importo delle cedole maturate pari quanto meno a euro 13.678,86.
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il conveniva in Parte_1 giudizio per vederla condannare al risarcimento di € 125.652,63, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione, per le sue omissioni rispetto al dovere di comunicare al i rapporti intercorsi Parte_1 fra l'istituto di credito e la fallita, con i conseguenti ritardi nella liquidazione dei titoli e il deprezzamento degli stessi.
In data 8 novembre 2024 si costituiva eccependo il decorso della prescrizione e Controparte_1
chiedendo il rigetto nel merito delle domande attoree.
La causa veniva rimessa in decisione previa discussione orale in data 14 maggio 2025 ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Risulta pacifico che la società sia stata cliente della Controparte_2 Controparte_3
di Risparmio di Torino, Agenzia di Moncalieri, con sede legale a Torino in via XX Settembre 31,
[...]
cui subentrò È inoltre provato che è fallita in data 19 Controparte_1 Controparte_2
settembre 2016.
Parte attrice sostiene di aver più volte sollecitato, invano, al fine di avere informazione sui CP_1 rapporti in essere fra la società fallita e l'istituto di credito. In particolare, afferma di aver inviato una prima PEC in data 11 ottobre 2016, in cui chiedeva “l'immediata rimessa delle giacenze di qualunque genere e tipo esistenti presso l'istituto bancario alla data di dichiarazione del fallimento, gli estratti di tutti i conti e copia della documentazione relativa a qualunque altro tipo di rapporto bancario intrattenuto con la società fallita”. Tale missiva rimaneva senza risposta, così come il sollecito inviato il 21 febbraio 2017, ove chiedeva “di fornire documentazione e chiarimenti circa i titoli/derivati/azioni
pagina 2 di 9 di proprietà della fallita (e di cui al conto deposito titoli n. 66059/16101784 oltre ad ogni eventuale ulteriore posizione) e depositati presso il Vs. istituto di credito”.
Sostiene il curatore che non fornisse informazioni neanche in sede di formazione dello stato CP_1 passivo, in quanto l'insinuazione venne presentata dalla cessionaria di ( per procura CP_1 CP_4
di ) per il solo scoperto relativo al conto corrente. Controparte_5
Parte attrice afferma di aver poi ottenuto quattro estratti conto (tre del 2018 e uno del 2019) dalla corrispondenza giunta alla sede sociale di Moncalieri, nei quali leggeva che “Gli strumenti finanziari immessi nel conto titoli quali risultanti alla data del presente rendiconto sono stati costituiti in pegno in favore di , apprendendo così dell'esistenza dei titoli e del fatto che secondo Controparte_1 fossero costituiti in pegno, anche “se dall'insinuazione allo stato passivo della cessionaria di CP_1
(doBank procuratrice di ) non risultavano crediti pignoratizi”. CP_1 Controparte_6
In seguito all'intervento del legale, afferma il curatore, emergeva che “, sempre senza che CP_1 avesse informato la Curatela, nell'ottobre 2019 i titoli erano stati sottoposti a sequestro da parte della
Procura Penale nell'ambito di un procedimento contro gli amministratori della società fallita, in quanto la Procura aveva ritenuto che quei titoli fossero di proprietà degli amministratori della società fallita anziché della società fallita (lo attesta il decreto della Procura doc. 19), per errore comprensibile generato proprio dal fatto che nell'ottobre 2019 li deteneva ancora, CP_1
nonostante la società fosse fallita fin dal 2016, come se i titoli non fossero compresi tra i beni della società da rimettere alla curatela fallimentare”. Pertanto, con decreto del 1° dicembre 2020 si riusciva a ottenere il dissequestro e l'ordine di restituzione, che portavano alla vendita dei titoli da parte di e alla rimessione al Fallimento del netto ricavato, pari ad € 27.971,07. CP_1
Il apprendeva così di aver subìto un grave danno, giacché gli stessi titoli, in data 31 Parte_1 dicembre 2016, avevano un valore pari ad € 137.703,64, e decideva pertanto di introdurre il presente giudizio.
3. Parte convenuta, costituendosi, eccepiva il decorso della prescrizione quinquennale, in quanto responsabilità di tipo extracontrattuale. In particolare, la convenuta affermava l'erroneità della statuizione attorea per cui il danno si sarebbe manifestato nel novembre 2022, alla vendita dei titoli, in quanto il curatore avrebbe dichiarato di sapere già dell'esistenza dei titoli in data 21 febbraio 2017, o al più tardi al 31 marzo 2018, “data rispetto a cui afferma di conoscere il controvalore dei titoli”. Stante il deposito dell'istanza di mediazione in data 30 aprile 2024, l'azione doveva ritenersi prescritta.
Nel merito, la sostiene l'infondatezza della pretesa attorea, per vari motivi: 1) il curatore, pur CP_3
pagina 3 di 9 sapendo dell'esistenza dei titoli, sarebbe rimasto inerte fino al 2020, senza chiedere alla la CP_3 liquidazione dei titoli, e, pertanto, l'inerzia del curatore sarebbe la causa del danno;
2) il curatore è rimasto inerte anche a fronte degli asseriti rifiuti della di fornire informazioni, mentre avrebbe CP_3
dovuto, laddove vi fossero state effettivamente delle violazioni, azionare gli strumenti di tutela previsti dalla legge;
3) il curatore non aveva collaborato con le autorità penali, segnalando loro a tempo debito il fatto che i titoli sequestrati fossero di proprietà della società e non degli indagati;
4) non vi sarebbe nesso causale fra l'asserita condotta omissiva della e il danno, in quanto le condotte del curatore CP_3
abbiano violato il principio di auto responsabilità e cagionato un danno evitabile, laddove questi avesse agito diligentemente.
Circa il quantum richiesto, inoltre, la convenuta contesta le ricostruzioni di parte attrice. Si afferma in particolare che il pregiudizio affermato andrebbe ridotto di € 13.678,86, in quanto dalla situazione titoli prodotta emergono accrediti per cedole (di euro 4.559,62) a gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019, dovendosi pertanto compensare i danni richiesti per la svalutazione dei titoli con i benefici ricavati dalla prosecuzione nella detenzione dei titoli stessi. Non sarebbero poi state considerate le somme relative ad eventuali detrazioni per commissioni di rimborso e di spese gestione deposito.
4. L'ordine logico della trattazione impone di analizzare previamente l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta. Si tratta di un'eccezione infondata, che va pertanto respinta.
Le parti hanno ritenuto di qualificare il rapporto vigente fra il e l'istituto di credito quale Parte_1
rapporto extracontrattuale, in quanto non sussisterebbe un rapporto contrattuale fra il curatore e la nella proposizione di una richiesta ai sensi dell'art. 119 co. 4 TUB secondo cui “Il cliente, colui CP_3
che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Tale qualificazione appare corretta in quanto ai sensi dell'art.78 L.Fall., come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, lo scioglimento del contratto di conto corrente per effetto del fallimento determina lo scioglimento anche dei contratti collegati, e dunque non residua tra le parti un rapporto contrattuale, al pari di quello vigente fra la Banca e la società prima del fallimento.
Si ritiene peraltro che sia corretto identificare la decorrenza del termine di prescrizione nel momento in cui la a seguito del complesso iter esposto nel ricorso e provato per documenti, ha finalmente CP_3
venduto i titoli e trasferito il corrispettivo al curatore: in tale momento infatti il comportamento illecito della banca si è concretizzato in un danno nel patrimonio del . Parte_1
pagina 4 di 9 In ogni caso il comportamento omissivo della banca si è protratto quantomeno fino al 30.1.2020 quando ha inviato al curatore una comunicazione che, senza integrare adempimento all'obbligo di informazione, ha comunque permesso al di venire a conoscenza del sequestro penale Parte_1
intervenuto nelle more.
5. Nel merito, il ha provato – senza che ci fosse contestazione – il rapporto tipico bancario Parte_1
in vigore con la società fallita, dal quale sorge il diritto del , quale amministratore dei beni Parte_1 del fallito, a ottenere la documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB nonché al trasferimento delle liquidazioni e attività.
Al tempo stesso, ha dato prova di aver più volte richiesto all'istituto di credito la documentazione necessaria al per procedere. Ha poi documentato che la banca non ha risposto del tutto alle Parte_1
prime formali richieste del 2016 e del 2017, pur avendo pacificamente in deposito i titoli. Tale circostanza non è contestata dalla banca.
Risulta che all'ennesima richiesta nel 2020, a mezzo legale, da parte del di fornire Parte_1
informazioni e trasferire eventuali titoli la banca ha risposto con una comunicazione del 30.1.2020 in cui, senza comunicare alcun dato su quanto avvenuto al deposito titoli, invitava in modo alquanto criptico a rivolgere le richieste di informazioni a Equitalia Giustizia Spa.
Dunque la condotta omissiva della banca è provata e viola senza dubbio il disposto dell'art.119 TUB: si tratta per altro di omissione compiuta con colpa grave in quanto la Banca è un operatore professionale e in quel periodo deteneva i titoli, a contratto ormai sciolto, nell'esclusivo interesse proprio del
. Parte_1
Tale condotta ha impedito al Curatore di ottenere la liquidazione dei titoli nei quattro anni intercorsi fino al sequestro penale, avvenuto nell'ottobre 2019, con conseguente deprezzamento dei titoli.
La non ha soddisfatto l'onere della prova su lei gravante, giacché non ha fornito prova di aver CP_3
risposto alla controparte in tempi idonei a consentire alla stessa di far valere i propri diritti.
Non sono poi fondate le difese avanzate dalla convenuta. In primo luogo, perché non v'è prova che il curatore sapesse l'esistenza e la consistenza dei titoli presenti nel deposito: la missiva del 21 febbraio
2017, ove il curatore chiedeva informazioni circa il deposito titoli n. 66059/16101784, non prova che questi fosse nella posizione di esercitare i diritti relativi a quella posizione, giacché, salvo diversa prova non fornita dalla si può solo ritenere che, dalla documentazione in suo possesso, il curatore CP_3 abbia saputo solo dell'esistenza di tale deposito titoli in capo alla società poi fallita, ma non della sua consistenza o dell'effettivo perdurare della titolarità di tali diritti in capo alla società fallita.
pagina 5 di 9 Inoltre, non è vero, come afferma la convenuta, che nell'atto introduttivo parte attrice affermi che al 31 marzo 2018 il curatore sapeva del controvalore dei titoli, in quanto viene unicamente scritto che dall'estratto conto al 31 marzo 2018, che la banca continuava a inviare presso la sede della fallita, i titoli avevano un controvalore di € 153.623,70. Quando tale e/c sia giunto in possesso del curatore, è fatto ignoto, ed è la convenuta tenuta a provare che il curatore sia entrato in possesso di tali informazioni in un momento notevolmente antecedente alla missiva del 23 gennaio 2020, rimanendo inerte: tuttavia, la convenuta nulla prova sul punto, motivo per cui si deve ritenere che il curatore sia giunto a conoscenza dell'esistenza dei titoli solo poco prima della lettera del suo avvocato.
Altresì infondata è la difesa della convenuta per cui il curatore sarebbe rimasto inerte anche a fronte degli asseriti rifiuti della di fornire informazioni, mentre avrebbe dovuto, laddove vi fossero CP_3
state effettivamente delle violazioni, azionare gli strumenti di tutela previsti dalla legge.
Il curatore non ha infatti ricevuto alcun espresso rifiuto, avendo unicamente subìto l'inazione dell'istituto di credito. Sarebbe assurdo ritenere che il curatore sia tenuto a introdurre giudizi per l'adempimento degli obblighi ex art. 119 TUB ogni qualvolta non riceva risposta dalla banca.
Infatti, in quanto soggetto estraneo alla gestione della società, ha il dovere di compiere una ricognizione dei principali istituti di credito, alla ricerca di possibili posizioni attive in capo alla società fallita. Tuttavia, appare legittimo il non introdurre azioni giudiziali a fronte del solo silenzio, ritenendo invece che non vi siano posizioni attive presso l'istituto che non risponde, giacché affermare il contrario porterebbe a un'inutile e assurda proliferazione di giudizi.
Invece, il curatore ha correttamente agito, decidendo di avviare le istanze in via giudiziale solo ove avuti fondati motivi di pensare che vi fossero posizioni attive presso evitando l'avvio CP_1
indiscriminato di procedimenti giudiziali.
6. Da ultimo la afferma che vi sia un'interruzione del nesso causale fra la condotta della CP_3
convenuta e la causazione del danno in quanto il curatore non aveva collaborato con le autorità penali, segnalando loro a tempo debito il fatto che i titoli sequestrati fossero di proprietà della società e non degli indagati. Anche questa difesa è infondata e va respinta.
Il Curatore fallimentare coopera con le autorità penali per la ricognizione e perimetrazione dei beni da sequestrare, ma solo limitatamente ai beni di cui può sapere con ragionevole certezza l'esistenza in capo alla società, ma nel caso in esame il curatore attendeva per l'appunto tali informazioni dalla banca.
Non si può che riconoscere che se la Banca avesse adempiuto al proprio obbligo di comunicazione ex
pagina 6 di 9 art. 119 TUB, allora il Curatore avrebbe potuto ottenere la liquidazione dei titoli ben prima dell'intervento della Procura.
L'esame della vicenda porta ad escludere che vi sia stata interruzione del nesso di causalità tra l'omissione della banca, proseguita fino alla comunicazione del 2020, e il danno costituito dalla svalutazione dei titoli.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, si deve ritenere che il Curatore abbia agito correttamente, senza violare il principio di autoresponsabilità, e che il danno sia da imputare nella sua totalità alla
Banca.
7. In punto quantum, occorre individuare a quale valore fare riferimento per quantificare il danno, stanti le naturali oscillazioni dei titoli. Ritiene il Giudice di dover adottare il valore al 31 marzo 2018, quando i titoli valevano € 153.623,70. La condotta della è infatti connotata da un'illiceità perdurante nel CP_3
tempo, iniziata con la prima missiva del Curatore rimasta senza risposta e conclusasi con la liquidazione dei titoli.
Appare evidente come, in un lasso di tempo così ampio, i titoli abbiano presentato numerose oscillazioni. Pertanto, per individuare il corretto quantum, si deve far riferimento non al momento della prima richiesta, ma al valore più alto occorso nel lasso di tempo in cui perdurava la condotta illecita dell' . Questo perché il silenzio della ha comportato, quale conseguenza dannosa, anche la CP_7 CP_3
privazione della possibilità del di autodeterminarsi nella scelta del momento migliore per la Parte_1
liquidazione dei titoli: quindi, in assenza di qualsiasi elemento di prova sul quando il Parte_1 avrebbe venduto i titoli in caso di adempimento della Banca all'obbligo ex art. 119 TUB, occorre individuare il risarcimento nel massimo valore possibile, in quanto è plausibile ritenere che in tal momento il avrebbe scelto di liquidare le sue posizioni. Parte_1
8. La convenuta afferma poi che il risarcimento richiesto dall'attrice andrebbe ridotto di € 13.678,86, in quanto dalla situazione titoli prodotta emergono accrediti per cedole (di euro 4.559,62 per cedola) a gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019, dovendosi pertanto compensare i danni richiesti per la svalutazione dei titoli con i benefici ricavati dalla prosecuzione nella detenzione dei titoli stessi.
Si tratta di un'eccezione fondata, che va pertanto accolta. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Corte di cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 23123 del 2023), ove si afferma che “La
c.d. 'compensatio lucri cum damno' opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto
pagina 7 di 9 illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito”.
Nel caso di specie, appare evidente come il danno dal mantenimento del possesso dei titoli e il vantaggio derivante dalla liquidazione delle cedole provengano ambedue dalla medesima fonte, ossia il possesso dei titoli e il fatto illecito della mancata comunicazione degli stessi, e quindi l'impedimento della liquidazione di tali posizioni. Pertanto, si deve operare la compensazione fra i danni derivanti dalla condotta illecita della detraendo dagli € 125.652,63 dovuti per la svalutazione dei titoli gli CP_3
€ 13.678,86 ricevuti a titolo di cedole.
Non si ritiene fondata l'affermazione del per cui la compensazione non deve operare, in Parte_1
quanto tali somme sarebbero state reinvestite: in primis, poiché non è stata fornita alcuna prova sul punto;
in secondo luogo, poiché il avrebbe invece verosimilmente utilizzato tale somme per Parte_1
pagare i creditori della società fallita, essendo questo il suo scopo principale.
Non vanno invece sottratte le somme relative ad eventuali detrazioni per commissioni di rimborso e di spese gestione deposito, in quanto la convenuta non ha provato alcunché circa l'an né circa il quantum di tali somme, non adempiendo al proprio onere probatorio.
Inoltre, trattandosi di un risarcimento derivante da responsabilità extra-contrattuale, va disposta la rivalutazione delle somme dovute a titolo di danno e gli interessi legali, a far data dal momento di verificazione del danno, ossia dalla liquidazione del 17 novembre 2022.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, e dato che si è trattato di un procedimento semplificato, vengono liquidate nei minimi, in € 7.052, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
condanna al pagamento in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di € 111.973,77, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 17 novembre 2022;
condanna al pagamento, in favore del delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite da questa sostenute, che liquida in € 7.052, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
pagina 8 di 9 Torino, 13 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c. con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_1
LANZIO, elettivamente domiciliato in Torino, via Giovanni Botero n. 16, presso lo studio dell'avv.
Lanzio;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI e dell'avv. MARCELLO Controparte_1
ARBASINO, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dei difensori;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“dichiarare tenuta e condannare la società con sede Milano in piazza Gae Aulenti 3 - Controparte_1 Part Torre A, codice fiscale 0 817 010 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al Fallimento ricorrente i danni provocati dai ritardi causati dalle omissioni e violazioni di CP_1 in narrativa,
[...]
• in via principale nell'importo capitale di euro 125.652,63, oltre interessi e rivalutazione,
pagina 1 di 9 • in via subordinata nella somma di euro 117.692,60 o di euro 109.732,57 o nell'altra somma che il
Giudice accerti e liquidi secondo giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con ogni conseguente pronuncia di legge e con il favore delle spese e competenze, anche occorrende successive alla sentenza, Iva e contributo previdenziale di legge”.
Per parte convenuta:
“respingere in quanto generiche, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso prescritte tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di se del caso anche per violazione del Controparte_1 principio di auto responsabilità e, in subordine, ridurre il danno ex art. 1227 co. 1 c.c., escludendo in ogni caso i danni evitabili ex art. 1227 co. 2 c.c. e detraendo l'importo delle cedole maturate pari quanto meno a euro 13.678,86.
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il conveniva in Parte_1 giudizio per vederla condannare al risarcimento di € 125.652,63, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione, per le sue omissioni rispetto al dovere di comunicare al i rapporti intercorsi Parte_1 fra l'istituto di credito e la fallita, con i conseguenti ritardi nella liquidazione dei titoli e il deprezzamento degli stessi.
In data 8 novembre 2024 si costituiva eccependo il decorso della prescrizione e Controparte_1
chiedendo il rigetto nel merito delle domande attoree.
La causa veniva rimessa in decisione previa discussione orale in data 14 maggio 2025 ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Risulta pacifico che la società sia stata cliente della Controparte_2 Controparte_3
di Risparmio di Torino, Agenzia di Moncalieri, con sede legale a Torino in via XX Settembre 31,
[...]
cui subentrò È inoltre provato che è fallita in data 19 Controparte_1 Controparte_2
settembre 2016.
Parte attrice sostiene di aver più volte sollecitato, invano, al fine di avere informazione sui CP_1 rapporti in essere fra la società fallita e l'istituto di credito. In particolare, afferma di aver inviato una prima PEC in data 11 ottobre 2016, in cui chiedeva “l'immediata rimessa delle giacenze di qualunque genere e tipo esistenti presso l'istituto bancario alla data di dichiarazione del fallimento, gli estratti di tutti i conti e copia della documentazione relativa a qualunque altro tipo di rapporto bancario intrattenuto con la società fallita”. Tale missiva rimaneva senza risposta, così come il sollecito inviato il 21 febbraio 2017, ove chiedeva “di fornire documentazione e chiarimenti circa i titoli/derivati/azioni
pagina 2 di 9 di proprietà della fallita (e di cui al conto deposito titoli n. 66059/16101784 oltre ad ogni eventuale ulteriore posizione) e depositati presso il Vs. istituto di credito”.
Sostiene il curatore che non fornisse informazioni neanche in sede di formazione dello stato CP_1 passivo, in quanto l'insinuazione venne presentata dalla cessionaria di ( per procura CP_1 CP_4
di ) per il solo scoperto relativo al conto corrente. Controparte_5
Parte attrice afferma di aver poi ottenuto quattro estratti conto (tre del 2018 e uno del 2019) dalla corrispondenza giunta alla sede sociale di Moncalieri, nei quali leggeva che “Gli strumenti finanziari immessi nel conto titoli quali risultanti alla data del presente rendiconto sono stati costituiti in pegno in favore di , apprendendo così dell'esistenza dei titoli e del fatto che secondo Controparte_1 fossero costituiti in pegno, anche “se dall'insinuazione allo stato passivo della cessionaria di CP_1
(doBank procuratrice di ) non risultavano crediti pignoratizi”. CP_1 Controparte_6
In seguito all'intervento del legale, afferma il curatore, emergeva che “, sempre senza che CP_1 avesse informato la Curatela, nell'ottobre 2019 i titoli erano stati sottoposti a sequestro da parte della
Procura Penale nell'ambito di un procedimento contro gli amministratori della società fallita, in quanto la Procura aveva ritenuto che quei titoli fossero di proprietà degli amministratori della società fallita anziché della società fallita (lo attesta il decreto della Procura doc. 19), per errore comprensibile generato proprio dal fatto che nell'ottobre 2019 li deteneva ancora, CP_1
nonostante la società fosse fallita fin dal 2016, come se i titoli non fossero compresi tra i beni della società da rimettere alla curatela fallimentare”. Pertanto, con decreto del 1° dicembre 2020 si riusciva a ottenere il dissequestro e l'ordine di restituzione, che portavano alla vendita dei titoli da parte di e alla rimessione al Fallimento del netto ricavato, pari ad € 27.971,07. CP_1
Il apprendeva così di aver subìto un grave danno, giacché gli stessi titoli, in data 31 Parte_1 dicembre 2016, avevano un valore pari ad € 137.703,64, e decideva pertanto di introdurre il presente giudizio.
3. Parte convenuta, costituendosi, eccepiva il decorso della prescrizione quinquennale, in quanto responsabilità di tipo extracontrattuale. In particolare, la convenuta affermava l'erroneità della statuizione attorea per cui il danno si sarebbe manifestato nel novembre 2022, alla vendita dei titoli, in quanto il curatore avrebbe dichiarato di sapere già dell'esistenza dei titoli in data 21 febbraio 2017, o al più tardi al 31 marzo 2018, “data rispetto a cui afferma di conoscere il controvalore dei titoli”. Stante il deposito dell'istanza di mediazione in data 30 aprile 2024, l'azione doveva ritenersi prescritta.
Nel merito, la sostiene l'infondatezza della pretesa attorea, per vari motivi: 1) il curatore, pur CP_3
pagina 3 di 9 sapendo dell'esistenza dei titoli, sarebbe rimasto inerte fino al 2020, senza chiedere alla la CP_3 liquidazione dei titoli, e, pertanto, l'inerzia del curatore sarebbe la causa del danno;
2) il curatore è rimasto inerte anche a fronte degli asseriti rifiuti della di fornire informazioni, mentre avrebbe CP_3
dovuto, laddove vi fossero state effettivamente delle violazioni, azionare gli strumenti di tutela previsti dalla legge;
3) il curatore non aveva collaborato con le autorità penali, segnalando loro a tempo debito il fatto che i titoli sequestrati fossero di proprietà della società e non degli indagati;
4) non vi sarebbe nesso causale fra l'asserita condotta omissiva della e il danno, in quanto le condotte del curatore CP_3
abbiano violato il principio di auto responsabilità e cagionato un danno evitabile, laddove questi avesse agito diligentemente.
Circa il quantum richiesto, inoltre, la convenuta contesta le ricostruzioni di parte attrice. Si afferma in particolare che il pregiudizio affermato andrebbe ridotto di € 13.678,86, in quanto dalla situazione titoli prodotta emergono accrediti per cedole (di euro 4.559,62) a gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019, dovendosi pertanto compensare i danni richiesti per la svalutazione dei titoli con i benefici ricavati dalla prosecuzione nella detenzione dei titoli stessi. Non sarebbero poi state considerate le somme relative ad eventuali detrazioni per commissioni di rimborso e di spese gestione deposito.
4. L'ordine logico della trattazione impone di analizzare previamente l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta. Si tratta di un'eccezione infondata, che va pertanto respinta.
Le parti hanno ritenuto di qualificare il rapporto vigente fra il e l'istituto di credito quale Parte_1
rapporto extracontrattuale, in quanto non sussisterebbe un rapporto contrattuale fra il curatore e la nella proposizione di una richiesta ai sensi dell'art. 119 co. 4 TUB secondo cui “Il cliente, colui CP_3
che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Tale qualificazione appare corretta in quanto ai sensi dell'art.78 L.Fall., come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, lo scioglimento del contratto di conto corrente per effetto del fallimento determina lo scioglimento anche dei contratti collegati, e dunque non residua tra le parti un rapporto contrattuale, al pari di quello vigente fra la Banca e la società prima del fallimento.
Si ritiene peraltro che sia corretto identificare la decorrenza del termine di prescrizione nel momento in cui la a seguito del complesso iter esposto nel ricorso e provato per documenti, ha finalmente CP_3
venduto i titoli e trasferito il corrispettivo al curatore: in tale momento infatti il comportamento illecito della banca si è concretizzato in un danno nel patrimonio del . Parte_1
pagina 4 di 9 In ogni caso il comportamento omissivo della banca si è protratto quantomeno fino al 30.1.2020 quando ha inviato al curatore una comunicazione che, senza integrare adempimento all'obbligo di informazione, ha comunque permesso al di venire a conoscenza del sequestro penale Parte_1
intervenuto nelle more.
5. Nel merito, il ha provato – senza che ci fosse contestazione – il rapporto tipico bancario Parte_1
in vigore con la società fallita, dal quale sorge il diritto del , quale amministratore dei beni Parte_1 del fallito, a ottenere la documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB nonché al trasferimento delle liquidazioni e attività.
Al tempo stesso, ha dato prova di aver più volte richiesto all'istituto di credito la documentazione necessaria al per procedere. Ha poi documentato che la banca non ha risposto del tutto alle Parte_1
prime formali richieste del 2016 e del 2017, pur avendo pacificamente in deposito i titoli. Tale circostanza non è contestata dalla banca.
Risulta che all'ennesima richiesta nel 2020, a mezzo legale, da parte del di fornire Parte_1
informazioni e trasferire eventuali titoli la banca ha risposto con una comunicazione del 30.1.2020 in cui, senza comunicare alcun dato su quanto avvenuto al deposito titoli, invitava in modo alquanto criptico a rivolgere le richieste di informazioni a Equitalia Giustizia Spa.
Dunque la condotta omissiva della banca è provata e viola senza dubbio il disposto dell'art.119 TUB: si tratta per altro di omissione compiuta con colpa grave in quanto la Banca è un operatore professionale e in quel periodo deteneva i titoli, a contratto ormai sciolto, nell'esclusivo interesse proprio del
. Parte_1
Tale condotta ha impedito al Curatore di ottenere la liquidazione dei titoli nei quattro anni intercorsi fino al sequestro penale, avvenuto nell'ottobre 2019, con conseguente deprezzamento dei titoli.
La non ha soddisfatto l'onere della prova su lei gravante, giacché non ha fornito prova di aver CP_3
risposto alla controparte in tempi idonei a consentire alla stessa di far valere i propri diritti.
Non sono poi fondate le difese avanzate dalla convenuta. In primo luogo, perché non v'è prova che il curatore sapesse l'esistenza e la consistenza dei titoli presenti nel deposito: la missiva del 21 febbraio
2017, ove il curatore chiedeva informazioni circa il deposito titoli n. 66059/16101784, non prova che questi fosse nella posizione di esercitare i diritti relativi a quella posizione, giacché, salvo diversa prova non fornita dalla si può solo ritenere che, dalla documentazione in suo possesso, il curatore CP_3 abbia saputo solo dell'esistenza di tale deposito titoli in capo alla società poi fallita, ma non della sua consistenza o dell'effettivo perdurare della titolarità di tali diritti in capo alla società fallita.
pagina 5 di 9 Inoltre, non è vero, come afferma la convenuta, che nell'atto introduttivo parte attrice affermi che al 31 marzo 2018 il curatore sapeva del controvalore dei titoli, in quanto viene unicamente scritto che dall'estratto conto al 31 marzo 2018, che la banca continuava a inviare presso la sede della fallita, i titoli avevano un controvalore di € 153.623,70. Quando tale e/c sia giunto in possesso del curatore, è fatto ignoto, ed è la convenuta tenuta a provare che il curatore sia entrato in possesso di tali informazioni in un momento notevolmente antecedente alla missiva del 23 gennaio 2020, rimanendo inerte: tuttavia, la convenuta nulla prova sul punto, motivo per cui si deve ritenere che il curatore sia giunto a conoscenza dell'esistenza dei titoli solo poco prima della lettera del suo avvocato.
Altresì infondata è la difesa della convenuta per cui il curatore sarebbe rimasto inerte anche a fronte degli asseriti rifiuti della di fornire informazioni, mentre avrebbe dovuto, laddove vi fossero CP_3
state effettivamente delle violazioni, azionare gli strumenti di tutela previsti dalla legge.
Il curatore non ha infatti ricevuto alcun espresso rifiuto, avendo unicamente subìto l'inazione dell'istituto di credito. Sarebbe assurdo ritenere che il curatore sia tenuto a introdurre giudizi per l'adempimento degli obblighi ex art. 119 TUB ogni qualvolta non riceva risposta dalla banca.
Infatti, in quanto soggetto estraneo alla gestione della società, ha il dovere di compiere una ricognizione dei principali istituti di credito, alla ricerca di possibili posizioni attive in capo alla società fallita. Tuttavia, appare legittimo il non introdurre azioni giudiziali a fronte del solo silenzio, ritenendo invece che non vi siano posizioni attive presso l'istituto che non risponde, giacché affermare il contrario porterebbe a un'inutile e assurda proliferazione di giudizi.
Invece, il curatore ha correttamente agito, decidendo di avviare le istanze in via giudiziale solo ove avuti fondati motivi di pensare che vi fossero posizioni attive presso evitando l'avvio CP_1
indiscriminato di procedimenti giudiziali.
6. Da ultimo la afferma che vi sia un'interruzione del nesso causale fra la condotta della CP_3
convenuta e la causazione del danno in quanto il curatore non aveva collaborato con le autorità penali, segnalando loro a tempo debito il fatto che i titoli sequestrati fossero di proprietà della società e non degli indagati. Anche questa difesa è infondata e va respinta.
Il Curatore fallimentare coopera con le autorità penali per la ricognizione e perimetrazione dei beni da sequestrare, ma solo limitatamente ai beni di cui può sapere con ragionevole certezza l'esistenza in capo alla società, ma nel caso in esame il curatore attendeva per l'appunto tali informazioni dalla banca.
Non si può che riconoscere che se la Banca avesse adempiuto al proprio obbligo di comunicazione ex
pagina 6 di 9 art. 119 TUB, allora il Curatore avrebbe potuto ottenere la liquidazione dei titoli ben prima dell'intervento della Procura.
L'esame della vicenda porta ad escludere che vi sia stata interruzione del nesso di causalità tra l'omissione della banca, proseguita fino alla comunicazione del 2020, e il danno costituito dalla svalutazione dei titoli.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, si deve ritenere che il Curatore abbia agito correttamente, senza violare il principio di autoresponsabilità, e che il danno sia da imputare nella sua totalità alla
Banca.
7. In punto quantum, occorre individuare a quale valore fare riferimento per quantificare il danno, stanti le naturali oscillazioni dei titoli. Ritiene il Giudice di dover adottare il valore al 31 marzo 2018, quando i titoli valevano € 153.623,70. La condotta della è infatti connotata da un'illiceità perdurante nel CP_3
tempo, iniziata con la prima missiva del Curatore rimasta senza risposta e conclusasi con la liquidazione dei titoli.
Appare evidente come, in un lasso di tempo così ampio, i titoli abbiano presentato numerose oscillazioni. Pertanto, per individuare il corretto quantum, si deve far riferimento non al momento della prima richiesta, ma al valore più alto occorso nel lasso di tempo in cui perdurava la condotta illecita dell' . Questo perché il silenzio della ha comportato, quale conseguenza dannosa, anche la CP_7 CP_3
privazione della possibilità del di autodeterminarsi nella scelta del momento migliore per la Parte_1
liquidazione dei titoli: quindi, in assenza di qualsiasi elemento di prova sul quando il Parte_1 avrebbe venduto i titoli in caso di adempimento della Banca all'obbligo ex art. 119 TUB, occorre individuare il risarcimento nel massimo valore possibile, in quanto è plausibile ritenere che in tal momento il avrebbe scelto di liquidare le sue posizioni. Parte_1
8. La convenuta afferma poi che il risarcimento richiesto dall'attrice andrebbe ridotto di € 13.678,86, in quanto dalla situazione titoli prodotta emergono accrediti per cedole (di euro 4.559,62 per cedola) a gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019, dovendosi pertanto compensare i danni richiesti per la svalutazione dei titoli con i benefici ricavati dalla prosecuzione nella detenzione dei titoli stessi.
Si tratta di un'eccezione fondata, che va pertanto accolta. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Corte di cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ord. n. 23123 del 2023), ove si afferma che “La
c.d. 'compensatio lucri cum damno' opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto
pagina 7 di 9 illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito”.
Nel caso di specie, appare evidente come il danno dal mantenimento del possesso dei titoli e il vantaggio derivante dalla liquidazione delle cedole provengano ambedue dalla medesima fonte, ossia il possesso dei titoli e il fatto illecito della mancata comunicazione degli stessi, e quindi l'impedimento della liquidazione di tali posizioni. Pertanto, si deve operare la compensazione fra i danni derivanti dalla condotta illecita della detraendo dagli € 125.652,63 dovuti per la svalutazione dei titoli gli CP_3
€ 13.678,86 ricevuti a titolo di cedole.
Non si ritiene fondata l'affermazione del per cui la compensazione non deve operare, in Parte_1
quanto tali somme sarebbero state reinvestite: in primis, poiché non è stata fornita alcuna prova sul punto;
in secondo luogo, poiché il avrebbe invece verosimilmente utilizzato tale somme per Parte_1
pagare i creditori della società fallita, essendo questo il suo scopo principale.
Non vanno invece sottratte le somme relative ad eventuali detrazioni per commissioni di rimborso e di spese gestione deposito, in quanto la convenuta non ha provato alcunché circa l'an né circa il quantum di tali somme, non adempiendo al proprio onere probatorio.
Inoltre, trattandosi di un risarcimento derivante da responsabilità extra-contrattuale, va disposta la rivalutazione delle somme dovute a titolo di danno e gli interessi legali, a far data dal momento di verificazione del danno, ossia dalla liquidazione del 17 novembre 2022.
9. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, e dato che si è trattato di un procedimento semplificato, vengono liquidate nei minimi, in € 7.052, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
condanna al pagamento in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di € 111.973,77, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 17 novembre 2022;
condanna al pagamento, in favore del delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite da questa sostenute, che liquida in € 7.052, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
pagina 8 di 9 Torino, 13 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
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