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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 617 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
( C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Carla AMADEI Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti
- Attore -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
– Convenuti contumace
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.02.2023, ritualmente notificato per pubblici proclami,
[...]
chiedeva al Tribunale di Rieti accogliere le seguenti conclusioni “visto l'art. 1158 Parte_1
c.c., dichiarare l'Attore, come generalizzato in atti, proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, di seguito precisato: -terreno sito nel Comune di Colle di RA (RI), censito
1 al C.T. del detto Comune, al Fg. 14, part.lla 612, con rendita dominicale € 3,31 ed agrario € 6,61, e fabbricato identificato al C. F. detto Comune al Fg. 14, part.lla 610, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, ubicato in catasto in Località Moglie snc, piano T-1, con rendita catastale pari ad € 178,95, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione alla presente domanda di usucapione;
munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Rieti e la relativa annotazione e la voltura catastale presso
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale del Territorio- Servizi
Catastali, esonerando i responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo”.
L'attore riferiva di possedere da oltre vent'anni in modo ininterrotto il terreno sito nel
Comune di Colle di RA (RI), già censito al C.T. del detto Comune, al Fg. 14, part.lla 612 e di aver realizzato sul detto terreno un fabbricato, accatastato al C.U. del Comune di Colle di RA, al Fg. 14 part.lla 610, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, ubicato in catasto in Località Moglie snc, piano T-1, con rendita catastale pari ad € 178,95. Detto fabbricato veniva destinato ad abitazione. Rilevava, infine, l'attore che l'intestatario catastale del terreno risultava essere fu ( deceduto) , mentre i Controparte_1 Per_1
relazione al fabbricato, risultava quale “intestatario proprietà per l'area Controparte_1
ris.
1 - diritto privo di titolo legale reso pubblico”, mentre risultava Parte_1
intestatario della “proprietà superficiaria ris.1 – diritto privo di titolo legale, reso pubblico
1-1”.
Alla udienza di prima comparizione, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarata la contumacia del convenuto e verificato l'esito negativo della mediazione, ammetteva le prove articolate.
Alla 'udienza del 19.07.2024 veniva escussi il teste il quale confermava il Testimone_1
possesso protratto nel tempo in capo al solo La causa veniva rinviata ai Parte_1
sensi dell'art. 189 C.P.C., al 23.05.2025, assegnando alla parte attrice un temine non superiore a 30 giorni prima della udienza medesima per il deposito delle comparse conclusionali.
Il giudice a detta udienza, svolta in modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVO DELLA DECISIONE
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per
2 l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre
2018, n. 21873.)
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e
“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sui beni in questione in capo a senza che mai nessuno abbia avanzato pretese su tale proprietà, possesso tale da Parte_1
giustificare acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa.
La mancata costituzione del convenuto a cui la citazione è stata notificata giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto per Parte_1
usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà
3 degli immobili siti nel Comune di Colle di RA (Ri) e distinti in a) terreno sito nel
Comune di Colle di RA (RI), censito al Catasto Terreni del detto Comune, al Fg. 14, part.lla 612, con rendita dominicale € 3,31 ed agrario € 6,61, e b) fabbricato identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 14, part.lla 610, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, ubicato in catasto in Località Moglie snc, piano T-1, con rendita catastale pari ad € 178,95.
Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 617 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
( C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Carla AMADEI Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti
- Attore -
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
– Convenuti contumace
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.02.2023, ritualmente notificato per pubblici proclami,
[...]
chiedeva al Tribunale di Rieti accogliere le seguenti conclusioni “visto l'art. 1158 Parte_1
c.c., dichiarare l'Attore, come generalizzato in atti, proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, di seguito precisato: -terreno sito nel Comune di Colle di RA (RI), censito
1 al C.T. del detto Comune, al Fg. 14, part.lla 612, con rendita dominicale € 3,31 ed agrario € 6,61, e fabbricato identificato al C. F. detto Comune al Fg. 14, part.lla 610, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, ubicato in catasto in Località Moglie snc, piano T-1, con rendita catastale pari ad € 178,95, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione alla presente domanda di usucapione;
munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Rieti e la relativa annotazione e la voltura catastale presso
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale del Territorio- Servizi
Catastali, esonerando i responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo”.
L'attore riferiva di possedere da oltre vent'anni in modo ininterrotto il terreno sito nel
Comune di Colle di RA (RI), già censito al C.T. del detto Comune, al Fg. 14, part.lla 612 e di aver realizzato sul detto terreno un fabbricato, accatastato al C.U. del Comune di Colle di RA, al Fg. 14 part.lla 610, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, ubicato in catasto in Località Moglie snc, piano T-1, con rendita catastale pari ad € 178,95. Detto fabbricato veniva destinato ad abitazione. Rilevava, infine, l'attore che l'intestatario catastale del terreno risultava essere fu ( deceduto) , mentre i Controparte_1 Per_1
relazione al fabbricato, risultava quale “intestatario proprietà per l'area Controparte_1
ris.
1 - diritto privo di titolo legale reso pubblico”, mentre risultava Parte_1
intestatario della “proprietà superficiaria ris.1 – diritto privo di titolo legale, reso pubblico
1-1”.
Alla udienza di prima comparizione, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarata la contumacia del convenuto e verificato l'esito negativo della mediazione, ammetteva le prove articolate.
Alla 'udienza del 19.07.2024 veniva escussi il teste il quale confermava il Testimone_1
possesso protratto nel tempo in capo al solo La causa veniva rinviata ai Parte_1
sensi dell'art. 189 C.P.C., al 23.05.2025, assegnando alla parte attrice un temine non superiore a 30 giorni prima della udienza medesima per il deposito delle comparse conclusionali.
Il giudice a detta udienza, svolta in modalità cartolare, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVO DELLA DECISIONE
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per
2 l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre
2018, n. 21873.)
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e
“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha dimostrato il possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sui beni in questione in capo a senza che mai nessuno abbia avanzato pretese su tale proprietà, possesso tale da Parte_1
giustificare acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile oggetto di causa.
La mancata costituzione del convenuto a cui la citazione è stata notificata giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto per Parte_1
usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà
3 degli immobili siti nel Comune di Colle di RA (Ri) e distinti in a) terreno sito nel
Comune di Colle di RA (RI), censito al Catasto Terreni del detto Comune, al Fg. 14, part.lla 612, con rendita dominicale € 3,31 ed agrario € 6,61, e b) fabbricato identificato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg. 14, part.lla 610, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, ubicato in catasto in Località Moglie snc, piano T-1, con rendita catastale pari ad € 178,95.
Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
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