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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2292/2023 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2023, Parte_1 proponeva ricorso per separazione giudiziale e s 473 bis n. 49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con
[...] in Livorno il 22/09/2002 e che dalla lo Controparte_1 non sono nati figli.
Con provvedimento in data 24/08/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14/12/2023, ove il Giudice Relatore, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di 90 gg. di cui all'art. 473-bis n. 14 c.p.c., disponeva il rinnovo della notifica e il rinvio del fascicolo all'udienza del 18/04/2024.
pagina 1 di 3 La resistente, nonostante la rinnovazione della notifica, non si costituiva in giudizio.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non interveniva nel procedimento.
All'udienza del 18/04/2024, il ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione, confermando la propria volontà di non volersi riconciliare con la moglie, e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio.
Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
In data 19.04.2024 il Tribunale emetteva la sentenza n. 592/2024, pubblicata il 23.04.2024, con cui pronunciava la separazione tra i coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 05.06.2025.
In data 29.05.2025 il ricorrente ha depositato la copia della sentenza e dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, notificata alla resistente come da relata di notifica versata in atti.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si costituiva in giudizio neppure nella fase successiva.
All'udienza del 05.06.2025 il ricorrente concludeva come da ricorso e il Presidente Relatore tratteneva la causa per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
In particolare, deve darsi atto che le parti, dopo un breve periodo di convivenza, hanno definitivamente cessato la loro relazione affettiva nel 2007, quando il a lasciato l'abitazione coniugale a Ferrara e da allora si è trasferito Parte_1 prima in Svizzera e poi nel 2016 è tornato a Livorno;
la invece, è rimasta CP_1 un primo periodo nella suddetta città e successiva 2016 si sarebbe trasferita Argentina, sua terra natia, per poi tornare a vivere in Italia.
All'udienza del 05.06.2025 il ricorrente ha allegato, infatti, di non avere ripreso la convivenza con la resistente che vive a Novara.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 18.04.2024.
Non vi sono provvedimenti accessori da prendere.
pagina 2 di 3 Spese di lite irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 Controparte_1
002,
[...] di quel Comune al n. 220 parte 1 anno 2002; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite irripetibili
Livorno, 9 giugno 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2292/2023 promossa da:
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2023, Parte_1 proponeva ricorso per separazione giudiziale e s 473 bis n. 49 c.p.c., premettendo di avere contratto matrimonio con
[...] in Livorno il 22/09/2002 e che dalla lo Controparte_1 non sono nati figli.
Con provvedimento in data 24/08/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 14/12/2023, ove il Giudice Relatore, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di 90 gg. di cui all'art. 473-bis n. 14 c.p.c., disponeva il rinnovo della notifica e il rinvio del fascicolo all'udienza del 18/04/2024.
pagina 1 di 3 La resistente, nonostante la rinnovazione della notifica, non si costituiva in giudizio.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non interveniva nel procedimento.
All'udienza del 18/04/2024, il ricorrente insisteva per la pronuncia di separazione, confermando la propria volontà di non volersi riconciliare con la moglie, e chiedeva che la causa venisse rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio.
Il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia di separazione.
In data 19.04.2024 il Tribunale emetteva la sentenza n. 592/2024, pubblicata il 23.04.2024, con cui pronunciava la separazione tra i coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Relatore, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 05.06.2025.
In data 29.05.2025 il ricorrente ha depositato la copia della sentenza e dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, notificata alla resistente come da relata di notifica versata in atti.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si costituiva in giudizio neppure nella fase successiva.
All'udienza del 05.06.2025 il ricorrente concludeva come da ricorso e il Presidente Relatore tratteneva la causa per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
In particolare, deve darsi atto che le parti, dopo un breve periodo di convivenza, hanno definitivamente cessato la loro relazione affettiva nel 2007, quando il a lasciato l'abitazione coniugale a Ferrara e da allora si è trasferito Parte_1 prima in Svizzera e poi nel 2016 è tornato a Livorno;
la invece, è rimasta CP_1 un primo periodo nella suddetta città e successiva 2016 si sarebbe trasferita Argentina, sua terra natia, per poi tornare a vivere in Italia.
All'udienza del 05.06.2025 il ricorrente ha allegato, infatti, di non avere ripreso la convivenza con la resistente che vive a Novara.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 18.04.2024.
Non vi sono provvedimenti accessori da prendere.
pagina 2 di 3 Spese di lite irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 Controparte_1
002,
[...] di quel Comune al n. 220 parte 1 anno 2002; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite irripetibili
Livorno, 9 giugno 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3