Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni annui, si fara' fronte, nell'anno finanziario 1977, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni annui, si fara' fronte, nell'anno finanziario 1977, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.