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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/08/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio con i ORi Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE REL.
Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2672/2023 R.G. FA avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
nata a [...], il 1°.08.1966 ( ), residente a [...]
Varisella 61, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera COA Ivrea 5.6.2023 n. 2808) rappresentata dall'avv. Letizia Maria Ferraris per delega in atti con studio in Torino al corso G.
Matteotti, 29 bis parte ricorrente
Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...], CF:
; rappresentato dall'avv. Sara Busòli con studio in Bussoleno (TO) alla via C.F._2
Traforo, n. 38° per delega in atti
-parte convenuta-
Con il Curatore del Minore
Avv. (C.F. ), nella sua qualità di Curatore Speciale del Controparte_1 CodiceFiscale_3
minore nata a [...] il [...], giusto decreto di nomina del Tribunale di Ivrea del Per_1
02-03.03.2024.
pagina 1 di 16 Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Delibera del COA di Ivrea n. 542 del
19/03/2024.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente
“..Reiectis contrariis, con ogni e più ampia ulteriore riserva istruttoria, previo percorso psicologico presso enti privati o CSM da parte di entrambi i genitori, per recuperare appieno il ruolo genitoriale, da svolgersi con la serenità, la consapevolezza e la struttura necessaria;
previa, sino a quando sarà necessaria, la presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale, in aiuto alla famiglia;
previo proseguimento dell'educativa territoriale nei confronti della minore;
previa altresì la prosecuzione della presa in carico della minore presso il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva in raccordo con la terapeuta privata individuata dalla madre (dott.ssa Federica
Ciocca); previa altresì
- la prosecuzione della presa in carico della minore presso il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva in raccordo con la terapeuta privata individuata dalla madre (dott.ssa Fe-derica Ciocca);
- il percorso di sostegno alla genitorialità, ricorrendo – ove il caso - alla mediazione per superare la conflittualità, qualora vi sia la disponibilità economica per affrontare la spesa;
- previo l'ascolto della minore da parte del tribunale;
- Nel merito
In via principale
- dichiarare la separazione dei coniugi e Pt_1 Pt_2
- disporre che il bene immobile sito a AL ES (come in atti), a suo tempo destinato a casa familiare e già assegnato alla madre, rientri nel pieno possesso della ricorrente e del marito, per la quota di proprietà (50% per ogni coniuge), non potendo essere il bene oggetto di assegnazione in assenza di affidamento della minore, rinviando alle parti ogni regolamentazione al riguardo per il tempo necessario al rientro della minore in famiglia;
- disporre a favore della ricorrente, un contributo al proprio mantenimento pari ad almeno euro
300,00;
- quindi,
- con riferimento alla minore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori 4.3.2024,
pagina 2 di 16 - In via provvisoria e attuale
- disporre l'affidamento nei termini indicati dal decreto Tribunale di Ivrea, 17.3.2025, disponendo la collocazione di presso comunità o casa-famiglia da individuarsi a cura dei Servizi Sociali Per_1
affidatari;
- disporre gli incontri madre/figlia con la mediazione dei Servizi, sia in presenza sia mediante
l'utilizzo dei device in uso tra madre e figlia;
- In via definitiva
- al termine del periodo di affidamento etero-familiare, previa eventuale nuova CTU sulla situazione genitoriale e suoi rapporti madre e figlia e genitori tra loro, invariate le altre domande,
- disporre l'affidamento congiunto con residenza prevalente della figlia minore presso la madre, disponendo che la minore mantenga presso la madre la propria residenza anagrafica e la dimora;
- assegnare la casa familiare con sede a AL ES alla madre con gli arredi che la compongono
e, ordinare al OR di provvedere, a sue spese, alle necessarie riparazioni della casa Pt_2
familiare, sostituzioni di oggetti ammalorati o danneggiati, tinteggiatura delle pareti, intervento di riordino e di pulizie, qualora non vi abbia già adempiuto;
- disporre per tutto il periodo necessario al recupero del rapporto figlia-padre, che gli incontri della figlia minore con il padre avvengano secondo le disposizioni del tribunale e mediante luogo Per_1
protetto;
- ordinare al padre di farsi carico del mantenimento della minore nella misura che il tribunale riterrà equa nonché nella misura del 70% delle spese extra relative alla figlia, come da provvedimenti provvisori 4.3.2024; disporre che dovranno ritenersi concordate le seguenti spese:
- taglio dei capelli, ricariche cellulari, abbonamento trasporto pubblico, visite mediche specialistiche
(se solo privatistiche) o presso psicologi, ripetizioni private, patente e rinnovi, eventuali lezioni private;
- corsi di lingue non previsti dalla scuola;
corsi di teatro scelto dalla minore;
studio dell'inglese, anche se privato;
libri di lettura o di studio extrascolastici;
corso di recupero;
costi di cancelleria;
corso per la patente e relativi rinnovi;
costo documenti per pratiche di carta identità, passaporto o invalidità e i relativi rinnovi;
stage per soggiorni estivi e di vacanze in autonomia senza genitori, ancor più se proposti dalla scuola;
spese per il personal computer per programmi, internet, manutenzioni ed eventuale sostituzione se fosse necessaria, per lo meno nella misura imposta alla
pagina 3 di 16 scuola; costo del telefono cellulare e ricariche mensili;
spese per la cura della persona, tra cui integratori e vitamine e benessere;
- disporre che il cane attualmente in possesso della minore, possa essere mantenuto presso la casa assegnata alla madre;
- disporre il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio;
- disporre che la minore, accompagnata dalla madre, possa recarsi una volta all'anno in Croazia, presso i parenti facenti parte della famiglia, con il consenso di entrambi i genitori.
- Con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore antistatario.”
- Per Parte resistente
“1. Dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla ricorrente;
2. Stabilire l'affidamento provvisorio per un periodo massimo di anni due della minore Per_1 ai Servizi del Comune di AL ES in attesa di poter procedere all'affidamento esclusivo al padre;
3. Mantenere la collocazione della minore presso terzi, in idonea struttura o casa famiglia individuata dal Servizio affidatario e allontanandola dalla madre;
4. Mantenere le ulteriori attuali prese in carico e, in particolare, la presa in carico della minore da parte del Servizio NPI e disponendo altresì un intervento di sostegno alla genitorialità in favore del padre;
5. Proseguire gli incontri padre-figlia secondo le modalità di volta in volta concordate con il Servizio affidatario nell'ottica di un progressivo riavvicinamento;
6. Stabilire che la madre possa incontrare la figlia minore unicamente in luogo neutro, con la frequenza e le modalità stabilite dal Servizio affidatario e, in ogni caso, subordinare la possibilità di
Cont effettuare gli incontri all'effettiva presa in carico della SIa da parte del;
7. Disporre a carico del padre l'eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia minore per un massimo di Euro 300,00 (diconsi trecento,00) e da versare Per_1 all'Ente affidatario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel “Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti 316
c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ivrea in ogni caso revocando le precedenti disposizioni;
8. Disporre a carico della madre la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia minore da quantificare in base alle capacità lavorative e reddituali della ricorrente Per_1
e da versare all'Ente affidatario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel
pagina 4 di 16 “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 cc” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
9. Assegnare la casa coniugale al padre con le pertinenze e gli arredi che la Pt_2 Persona_2
compongono;
10. Con vittoria di spese e competenze .
11. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Torino, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. in ogni caso rigettare ogni domanda di controparte diretta a:
- mantenere la collocazione anche parziale della minore presso la madre;
- porre un assegno di mantenimento a vantaggio della ricorrente;
- porre a carico del padre un onere di mantenimento superiore a quello descritto;
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
- Per il Curatore “(…)
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa confermare per la durata di anni due l'affidamento della minore al servizio sociale disponendo che le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, la salute e il tempo libero, siano prese dal servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della minore, dopo aver sentito la medesima nonchè i genitori, e se del caso, aver acquisito il parere delle insegnanti, degli specialisti e dei medici di fiducia della ragazza;
disporre che la minore sia collocata in comunità o casa famiglia individuata dal servizio sociale affidatario;
disporre incontri in luogo neutro tra la minore e i genitori secondo tempi e modalità individuate dai servizi ed autorizzando fin d'ora i medesimi ad apportare ampliamenti e graduali liberalizzazioni con ciascun genitore in caso di esito positivo degli incontri, ovvero a ridurre o interrompere gli stessi in caso di condotte inadeguate che potrebbero destabilizzare l'equilibrio psico-fisico di Per_1 confermare la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di dell'età evolutiva per la continuazione degli interventi di supporto ritenuti CP_3
necessari e finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale nonché la ripresa degli incontri padre-figlia; disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della figlia versando al servizio affidatario la somma ritenuta equa dal Tribunale;
pagina 5 di 16 invitare i genitori a collaborare con tutti i servizi incaricati e in particolare la madre ad intraprendere un percorso di sostegno e supporto presso il CSM”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
12.01.2019, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino, atto n. 17, uff. 1, parte 1, anno 2019.
Dall'unione è nata la figlia l 26.07.2012 a Torino. Per_1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il giorno 21 febbraio 2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale chiesta da entrambi è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità prescritte dalla legge.
Il convenuto ha avanzato domanda di addebito della separazione lamentando che la ricorrente avesse lasciato la casa coniugale allontanando la minore senza motivo ne' autorizzazione ed aveva inoltre formulato e reiterato accuse infondate, gravi ed infamanti a carico del resistente, peraltro privando la minore del rapporto con il padre e con i suoi genitori;
la domanda non può trovare accoglimento non emergendo elementi utili a tal fine. In particolare, a fronte del provvedimento del 2.3.2024 con cui il giudice demandava all'esito della CTU ogni valutazione sulle altre istanze istruttorie, se reiterate, il convenuto nelle successive note scritte non ha richiamato alcuna istanza istruttoria relativa alla domanda di addebito, che pertanto risulta, oltre che priva di allegazioni specifiche circa le condotte censurate, anche di qualsiasi riscontro probatorio.
II. I genitori discutono per l'affido e la collocazione della figlia minore Per_1
Alla luce della difficile situazione del nucleo familiare tratteggiata da entrambe le parti già nei rispettivi atti introduttivi (con risvolti penalistici e presso il Tribunale per i Minori poi definiti con archiviazione e non luogo a provvedere per la pendenza del presente procedimento) è stato dato mandato di presa in carico fin dall'inizio ai Servizi Sociali e di Psicologia.
pagina 6 di 16 Con provvedimento del 2 marzo 2024, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto: l'affido provvisorio della minore ai Servizi Sociali con collocazione prevalente presso la madre e collocazione diurna di presso un soggetto terzo individuato dai Servizi affidatari;
che il padre può incontrare Per_1
la figlia secondo le modalità ed i tempi individuati come più tutelanti per la minore dai Servizi Sociali;
la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la prosecuzione della presa in carico della minore presso il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva;
che i genitori si avvalgano di un percorso di sostegno alla genitorialità per riuscire ad individuare spazi di genitorialità condivisa ed anche di mediazione per superare la forte conflittualità tra loro, fonte di pregiudizio per la figlia;
invito alla madre a seguire un percorso presso il CSM, come suggerito dai Servizi, nel superiore interesse della minore;
assegnazione alla madre collocataria prevalente della minore della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi); a carico del padre l'obbligo di versare in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 370,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre spese extra relative alla figlia.
Si è resa necessaria la nomina del Curatore del Minore in persona dell'l'avv. già Controparte_1 nominato nel procedimento innanzi al Tribunale peri Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, attesa la particolare criticità e della minore e del nucleo familiare nel suo complesso.
La complessità e delicatezza della situazione familiare ha reso necessario anche disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di indagare la capacità genitoriale delle parti, eventuali inadeguatezze e criticità e quindi gli interventi idonei a superarle, evidenziando tutti gli elementi necessari per individuare il regime di affido, collocazione e tempi di permanenza presso ciascun genitore più adeguati nell'interesse della minore.
Nel suo elaborato peritale il CTU ha riferito in particolare che: “In merito all'affido la peculiarità della situazione in ordine alle caratteristiche personologiche dei genitori suggerisce l'opportunità di mantenere l'affido al Servizio Sociale con possibilità dell'Ente affidatario di esprimersi rispetto a istruzione, salute, documenti, attività ludiche e ricreative, nonché qualsiasi altro aspetto che possa essere di interesse per la minore, compreso eventuale possibilità di proporre altro collocamento qualora venissero meno i requisiti minimi per il mantenimento di quello attuale. Altri regimi di affido sono al momento di pregiudizio per la minore.
Sul collocamento merita soffermarsi lungamente date le variabili in gioco e nello specifico
l'importanza di considerare il qui ed ora di Si ritiene il collocamento presso la madre come la Per_1
scelta al momento percorribile, seppur non sia la soluzione ottimale – di fatto la ORa presenta criticità rilevanti di funzionamento psichico, tuttavia altre soluzioni sarebbero di impatto negativo per in questo momento in cui ha attivato risorse rispetto al proprio percorso educativo ed Per_1
pagina 7 di 16 inserimento sociale;
nello specifico al momento è da escludersi il collocamento presso il padre poiché il SI , seppur animato da affetto ed interesse, non esita in grado di offrire un contesto stabile Pt_2
ed affettivamente sintonico rispetto ai bisogni di inoltre a fronte della situazione osservata, un Per_1
cambiamento di collocamento tra padre e madre andrebbe a inasprire la relazione di con il Per_1
padre che verrebbe ulteriormente rinforzato nella percezione di elemento persecutorio;
va inoltre aggiunto che il OR non avrebbe le adeguate risorse emotive per gestire un passaggio tanto Pt_2
impattante e delicato che lo porterebbe a dover gestire una figlia preadolescente.
In merito al collocamento presso terzi si esclude dal momento che – in questa fase – potrebbe impattante negativamente poiché altererebbe una quotidianità che la minore sta strutturando (nel contesto scolastico, sociale e ludico ricreativo) e che pare fonte di benessere.
Si ritiene tuttavia che il collocamento presso la madre sia da mantenersi a fronte di condizioni minime che sono rappresentate da:
- aderenza alla progettazione offerta dal Servizio Sociale in termini di affido diurno ad un progetto di educativa o se individuato e ritenuto dai Servizi Sociali anche come affido diurno presso terzi (qualora se ne reperisse una risorsa non dislocata territorialmente): di fatto la minore dovrebbe proseguire nel godere di una progettazione diurna dai Servizi Sociali
(come progettazione di Educativa e dopo scuola o del caso reperibile famiglia affidataria);
- presa in carico della madre presso il Centro di Salute Mentale, con l'indizione al CSM di raffrontarsi con il Servizio Sociale che ha in carico il nucleo.
Qualora dovessero venire a mancare le condizioni minime sarà da attivare repentinamente il collocamento di eterofamiliare a fronte di non permanere in una situazione di rischio evolutivo. Per_1
Si specifica che la mancanza di frequentazione della minore con il padre rappresenta una addizionale elemento di preoccupazione sul piano evolutivo e prognostico.
In merito alla frequentazione del padre non può essere stabilità una cadenza, ma si ritiene la necessità di attivare gli incontri tra padre e figlia anche al fine di consentire ad la presa di contatto con Per_1 la realtà paterna e non solo con l'idea che la stessa si è costruita del padre in questi anni e che di fatto
è filtrata per voce materna.”.
Le valutazioni e le conclusioni rese dalla CTU sono assolutamente condivisibili alla luce dell'esaustività dell'indagine svolta e della metodologia utilizzata, che hanno condotto ad esiti immuni da vizi logici, così come è esente da censure la metodologia utilizzata dalla dott.ssa . Le Per_3
conclusioni rese, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP, appaiono assolutamente logiche e condivisibili, per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle pagina 8 di 16 contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi,( cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n.
8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014,
Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Sulla base di tali rilievi peritali, è stato dunque confermato tutto l'impianto di affidamento e collocazione della minore precedentemente disposto a tutela della minore, sottolineandosi le condizioni minime indispensabili per il mantenimento della collocazione della minore presso la madre come sopra riportate (ed invitando dunque i genitori alla massima collaborazione e soprattutto la madre ad avvalersi dei sostegni suggeriti).
A parziale modifica del provvedimento del 2 marzo 2025, su istanza di parte convenuta e del Curatore,
a seguito delle pervenute relazioni urgenti dei Sevizi incaricati, è stata disposta la collocazione di presso comunità/casa-famiglia individuata a cura dei Servizi Sociali affidatari;
gli incontri Per_1
madre/figlia sono stati imposti con la necessaria mediazione dei Servizi. Ed invero, i Servizi affidatari hanno lamentato che le suddette condizioni minime purtroppo non si sono verificate: il Servizio sociale ha avviato ad aprile 2024 un massiccio intervento di educativa a favore della minore per un monte ore medio di 20 ore settimanali, ma dal mese di dicembre 2024 ccetta solo raramente di partecipare Per_1
alle attività organizzate (come da allegata relazione redatta dalle educatrici) e la madre non agevola tale rapporto nonostante la figlia sia di fatto sempre a casa non frequentando neppure la scuola. I Servizi hanno riferito anche che la madre ha nuovamente proposto di avviare iter per istruzione parentale, proponendosi come insegnante della figlia e, ricevuto motivato parere negativo, ha accusato il Servizio sociale di ledere i diritti dei bambini ad avere una adeguata istruzione, minacciando denuncia a svariati enti per poi successivamente fare richiesta direttamente alla scuola: la dirigente scolastica però ha rimandato alla madre di rapportarsi con il Servizio sociale in qualità di affidatario. Il Servizio Sociale, avendo avuto ulteriore prova che la sig.ra non abbia ancora compreso il ruolo dello stesso Pt_1
nonostante spiegato più volte, ha fissato un appuntamento con la madre proprio per approfondire tali argomenti ma la stessa non si è presentata.
Cont Altra condizione minima non mantenuta è che la sig.ra non si è mai recata al per una Pt_1
presa in carico come suggerito dagli operatori coinvolti, dal CTU e su invito di codesta autorità giudiziaria con provvedimento del 02/03/2024, come da comunicazione del Parte_3
26/02/2025).
In data 26/02/2025, ha accettato di incontrare il sig. in presenza di un'educatrice; Per_1 Pt_2
inizialmente non ha salutato il padre, non gli rivolgeva neppure uno sguardo, ma grazie Per_1 all'utilizzo di giochi di carte e parlando di interessi della minore i è gradatamente ammorbidita Per_1
pagina 9 di 16 affermando di accettare di rivederlo il mese prossimo. Dalla relazione redatta dalle educatrici (e allegata) emerge che pare essersi chiusa in se stessa, con scarsi contatti con il mondo esterno, Per_1
dove l'unica figura presente è la madre.
L'atteggiamento di sfiducia e non collaborazione della madre trova riscontro anche nella memoria difensiva della parte che ritiene che la difficile situazione della figlia sia dovuta all'intervento non valido dei Servizi, asseritamente responsabili di non avere attivato l'intervento di affido diurno disposto dal giudice. Nella sua memoria la madre sembra anche ritenere che l'assenza scolastica sia dovuta alla difficoltà dei Servizi a rapportarsi con la minore, sottolineando che i Servizi – già affidatari – non sarebbero in grado di risolvere un problema che si è creato proprio durante il periodo in cui la minore è stata loro affidata (mentre quando era affidata ai genitori la figlia non aveva problemi con la scuola). La madre non ha affatto preso posizione sul suo mancato percorso presso il CSM, e neanche si è pronunciata sulla situazione di isolamento sociale in cui vive la minore, apparendo assolutamente inconsapevole di tale grave situazione della figlia.
Nonostante la CTU fosse stata chiara nel ritenere la collocazione presso la madre la soluzione ancora percorribile per tentare una risocializzazione di la madre né si è attivata per far frequentare alla Per_1 figlia la scuola e nemmeno ha consentito gli interventi dell'Educativa; la soluzione proposta ai Servizi di far frequentare alla figlia la scuola parentale a lei affidata, rende ancora più evidente come la Pt_1
non si renda affatto conto che la figlia si sta estraniando da ogni contatto con persone diverse dalla madre, persino dalle sue coetanee. Il rapporto duale/esclusivo madre/figlia finirebbe per invischiare la minore in una relazione patologica con la madre che la porterebbe a distorcere, come quest'ultima i dati di realtà e ad isolarsi dal resto del mondo.
La madre ha chiesto che almeno la collocazione presso terzi fosse mitigata dal rientro notturno presso la casa familiare;
in realtà, questa era nella pratica la soluzione in atto, ma la madre, nonostante tutti gli sforzi profusi dai vari professionisti coinvolti, ha dimostrato di non essere in grado di garantire alla figlia nemmeno la presenza scolastica, proponendosi come insegnante della figlia (addirittura dopo il motivato diniego dei Servizi affidatari, rivolgendosi alla scuola) in tal modo ulteriormente palesando di non avere compreso, oltre che il ruolo del servizio sociale, l'importanza della frequenza scolastica (e dell'educativa) anche al fine di superare l'isolamento sociale nel quale la madre (consapevolmente o inconsapevolmente) la ha relegata, isolamento è l'aspetto più preoccupante della vicenda, comportando il rischio evolutivo di che potrebbe finire per mutuare dalla madre (che continua a rifiutare Per_1
Cont l'aiuto del ) il grave scollamento dai dati di realtà. Anche tale soluzione, dunque, nel superiore interesse della minore, non ha potuto essere perseguita.
pagina 10 di 16 Successivamente, i Servizi nella loro ultima relazione trasmessa il 19.3.2025 hanno concluso come di seguito: “..stante il provvedimento giunto in data 17 marzo 2025 il Servizio ha provveduto ad eseguire quanto disposto e a collocare la minore presso idonea Comunità in data 18/03/2025. Con la presente si comunica che stante il provvedimento giunto in data 17 marzo 2025 il Servizio ha provveduto ad eseguire quanto disposto e a collocare la minore presso idonea Comunità in data 18/03/2025. La madre si è mostrata molto sofferente e non concorde rispetto a quanto prescritto ma ha collaborato aiutando la minore a preparare il necessario e accompagnandola all'esterno dell'abitazione al fine di salutarla. è parsa molto sofferente ma si è resa disponibile ad essere accompagnata dagli Per_1 operatori presso la Comunità.”
Nessun'altra segnalazione è pervenuta dai servizi sociali.
Alla luce della situazione descritta appare necessario, nell'interesse superiore della prole, confermare l'affido della minore ai Servizi Sociali per la durata di anni due a decorrere dal 2 marzo 2025 (ossia dalla data in cui il provvedimento è stato adottato); i Servizi, quali affidatari della minore, dovranno adottare, sentiti i genitori, tutte le decisioni relative ad atti di straordinaria amministrazione (es. istruzione, salute, documenti, consenso ad interventi di sostegno ecc.). Egualmente indispensabile è mantenere la collocazione di presso comunità/ casa-famiglia individuata dai Servizi Sociali Per_1
affidatari; gli incontri con i genitori dovranno proseguire con la necessaria mediazione dei Servizi, secondo le modalità ed i tempi individuati come più tutelanti per la minore dai Servizi Sociali.
Va inoltre mantenuta la presa in carico di da parte del Servizio di Psicologia/NPI, il sostegno Per_1
palla genitorialità per entrambe gli adulti, con invito alla madre di continuare a seguire il percorso presso il CSM (che ha riferito nelle ultime memori di avere intrapreso).
III. La nuova collocazione di rende non più giustificata la corresponsione di un contributo al Per_1
suo mantenimento in favore della madre ed a carico del padre;
pertanto, ogni obbligo in tal senso va revocato (con decorrenza dalla presente sentenza).
Il padre, per la durata dell'affido e collocazione comunitaria/eterofamiliare di ha dichiarato la Per_1 propria disponibilità a versare in favore degli affidatari la somma mensile di € 300,00, chiedendo di porre anche a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia;
nella sua memoria anche la madre aveva proposto il versamento del contributo da parte del padre in favore dei Servizi per la durata di tale affido e diversa collocazione.
In tema di mantenimento della minore, va evidenziato che la madre ha avuto un incarico di insegnamento fino a giugno 2024 per sostituzione maternità, percependo una retribuzione media mensile di circa € 1.800,00/1.900,00 per il periodo da gennaio a giugno 2024 (cfr. documentazione allegata alle note scritte finali); inoltre percepiva € 370,00 dal padre per la bambina;
A.U per il 2025 di pagina 11 di 16 € 180,00 e per il 2024 di circa € 400,00 (cfr. documentazione allegata alle note scritte finali); è comproprietaria della casa coniugale con mutuo che paga solo il marito per rata mensile di € 400,00. Il padre, invece, laureato, è Educatore ed attualmente OSS per Adulti senza fissa dimora con una retribuzione mensile media di € 1.350,00 circa, cui si aggiungono gli importi annuali per affitto di 2 alloggi rispettivamente di € 3.300,00 ed € 2.400,00; è comproprietario della casa coniugale, con mutuo che paga solo lui per rata mensile di € 400,00; versava per la figlia la somma di € 370,00, al mese;
per il 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di € 19.351,00, per il 2021 di € 18.034,00, per il 2022 di €
17.452,00; paga spese extra e psicoterapeuta privata (€ 400,00 al mese). Tanto premesso si ritiene congruo porre a carico dei genitori, come anche da richiesta del Curatore, una contribuzione alle esigenze della minore affidata ai Servizi Sociali versando in favore dell'Ente il padre la somma di €
300,00 e la madre la somma mensile di € 100,00. Il padre dovrà inoltre contribuire alle spese extra assegno relative ad ella misura del 70% e la madre nella minore misura del 30%. Per_1
La situazione economico-patrimoniale complessiva delle parti come sopra delineata, la capacità professionale anche pregressa delle stesse impone il rigetto della domanda della moglie di veder riconosciuto un contributo al suo mantenimento a carico del marito, già gravato di un maggior onere contributivo in favore della figlia.
IV. Per analoghe ragioni, non pare meritevole di accoglimento la domanda formulata da entrambi i genitori di assegnazione della casa familiare, attesa la collocazione della minore presso la Comunità individuata dai Servizi affidatari della minore per la durata di 2 anni. Neanche è possibile accogliere le domande della madre relative al godimento pro quota della casa familiare, sulle spese per la manutenzione straordinaria e quelle relative al cane;
tali aspetti sono infatti estranei al presente procedimento (riguardando i rapporti tra comproprietari).
V. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
Inoltre, la domanda di ascolto della minore, nuovamente formulata dalla ricorrente, alla luce di tutti gli interventi messi in atti e degli esiti degli approfondimenti dei Servizi affidatari e della CTU, non pare meritevole ancora una volta di accoglimento tenuto conto del prioritario interesse di a non Per_1
essere ulteriormente coinvolta nelle dinamiche dei genitori senza peraltro che il suo ascolto possa apportare arricchimenti utili alla luce di tutti gli elementi già acquisiti per mezzo dei mandati ai professionisti incaricati (CTU, Educatori, Servizi Sociali affidatari, Psicologi, curatore).
Vanno in questa sede richiamate tutte le motivazioni addotte a fronte del rigetto di analoga domanda da parte del curatore formulata nel corso del giudizio nel provvedimento del 28.1.2025, da intendersi in questa sede richiamato. Ed invero, se essere ascoltato è un diritto del minore di età, da questo non pagina 12 di 16 deriva necessariamente un “obbligo” del giudice di procedervi. Ai sensi dell'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile non si procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minorenne o manifestamente superfluo. È palese, infatti che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l'equilibrio del minorenne. In tal senso si pone anche l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, che superando la precedente interpretazione afferma che l'ascolto, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minorenne stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi che per lui possono derivarne.
Si è così affermato che «il diniego di ascolto può essere fondato sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati nonché sull'interesse superiore del bambino a non essere ulteriormente esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori.
Negli stessi termini si è espressa anche la Corte europea per i diritti dell'uomo che ha sottolineato come
«affermare che i tribunali interni sono sempre tenuti ad ascoltare un minorenne durante un'udienza nella quale è in gioco il suo affidamento significherebbe andare troppo lontano», e come spetti al giudice valutare se sia opportuno procedere all'audizione tenendo sempre in considerazione le particolari circostanze del singolo caso, l'età e la maturità dell'interessato (Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 24 giugno 2010, Sez. II, B. c. Italia, 15 maggio 2007, ricorso n. 38972/06).
Nel caso di specie, per tutte le ragioni già esplicitate tale ascolto sarebbe di pregiudizio per Per_1
fortemente coinvolta nel conflitto genitoriale e in situazione di profondo disagio psico-emotivo.
Del resto, la madre con memoria datata 26.1.2025, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, aveva ritenuto la causa matura per la decisone chiedendo fissarsi udienza di rimessione in decisione, senza evidentemente ritenere la necessità dell'ascolto.
VI. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale entrambe le parti sono risultate limitate nella responsabilità genitoriale e sono state rigettate altre istanze di ciascuna di esse (assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento per la moglie, addebito) di talché corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra i genitori ex art 92 cpc.
Deve, invece, porsi a paritetico carico di Parte ricorrente e Parte resistente il capo spese afferenti all'Ufficio del Curatore per il principio di causalità. Più in particolare deve dunque disporsi che e siano condannati a rifondere le spese di lite sopportate dal Parte_1 Parte_2
Curatore del Minore nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM 55/2014 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori da
pagina 13 di 16 dimidiarsi per giudizio di non elevata complessità, per le sole fasi effettivamente svolte) con condanna al versamento a favore dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi (esclusa la fase istruttoria non svolta):
€ 1.701,00 fase studio
€ 1.204,00 fase introduttiva
€ 2.905,00 fase decisionale, e così per totali € 5.810,00 oltre accessori di legge tutti disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato.
Le spese di CTU liquidate in dispositivo vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ugual misura.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R.
115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente e del minore (ammessi al patrocinio a spese dello Stato), che ne hanno fatto richiesta.
Sarà demandata all'esito ed a separato provvedimento anche l'istanza di liquidazione del compenso della CTP nominata dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione deduzione rigettate per quanto di ragione in parte motiva:
- Affida la minore nata il [...] a [...] al Servizio Sociale competente ex art 5 bis Per_1
L 184/1983 per la durata di anni due, e per l'effetto dispone ex art 5 bis L 184/1983 - con correlata limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ex artt 333 cc - l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente affinché questi compia nell'interesse della minore previa di lei audizione tenendo conto delle inclinazioni naturali della stessa e delle aspirazioni della medesima sentiti se del caso gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, pur interfacciandosi con i genitori senza che nessuno dei due venga escluso dalla decisione ma con prevalenza delle decisioni del
Servizio affidatario in caso di dissenso genitoriale ovvero in caso di disaccordo tra i genitori o tra genitore/i e Servizio, i seguenti atti:
A) determinazione della miglior modalità di eterocollocamento del minore presso risorsa individuata dal
Servizio, possibilmente rispettando il criterio di prossimità territoriale rispetto al luogo di residenza, ispirandosi nella valutazione alla tutela del best interest of the child, in relazione alle sue attuali e future verificande esigenze, necessità, patologie acclarande;
B) adozione di decisioni su questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria nell'interesse della minore;
pagina 14 di 16 C) adozione di decisioni su questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
D) adozione di decisioni per questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
E) adozione in favore del minore di tutte le decisioni per il suo stato di salute individuando dai Servizi specialistici incaricati dal Tribunale interfacciandosi direttamente con loro, nonché le cure resesi necessarie per il minore.
F) determinazione delle modalità di contatto e visita (inizialmente in luogo neutro e protetto con educatore) con i genitori, subordinatamente alla volontà del minore;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi sociali e dall'Asl settore età evolutiva, territorialmente competenti avuto riguardo alla residenza della minore, per offrire alla stessa ed al nucleo familiare sostegno anche alla genitorialità e supporto, rinnovando l'invito alla madre di farsi prendere in carico dal CSM competente per territorio;
- Dispone che tutti i Servizi incaricati si coordinino nel superiore interesse della minore;
- Dispone, previa revoca di ogni contribuzione per la figlia in favore della madre, con decorrenza immediata che i genitori contribuiscano al mantenimento della minore versando al Servizio Sociale affidatario € 300,00 il padre ed euro 100,00 la madre con il versamento con mezzi tracciabili, anche in favore dell'affidatario, entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, disponendo che entrambi i genitori concorrano nella misura del 70% il padre e 30% la madre alle eventuali spese straordinarie sostenute dal Servizio Sociale Affidatario nell'interesse della minore, che non siano già coperte dagli appositi istituzionali fondi del Servizio Sociale;
- Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla madre, rigettando le domande di assegnazione della stessa formulate da entrambi i genitori;
- Rigetta la domanda della moglie di un contributo al proprio mantenimento;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti genitoriali;
- Condanna e in solido tra loro – e pariteticamente nei rapporti Parte_1 Parte_2
interni ai genitori – a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore del Minore nella misura di € €
5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
pagina 15 di 16 - Condanna entrambi le parti al pagamento, rispettivamente nella misura del 50%, delle spese C.T.U. in favore della Dott.ssa che verranno liquidata come da separato provvedimento. Persona_4
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al Curatore, al Servizio Sociale ed al Servizio di
Psicologia Età Evolutiva incaricati in atti, al PM e per tutte le incombenze di competenza, per trasmissione del provvedimento al GT-Sede per la vigilanza ex art 5 bis, c. 5 L 4 maggio 1983, n. 184.
Così deciso in Ivrea, il 31 luglio 2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott.ssa Rossella Mastropietro
Il Presidente
Dott. Alessandro Scialabba
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio con i ORi Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE REL.
Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2672/2023 R.G. FA avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
nata a [...], il 1°.08.1966 ( ), residente a [...]
Varisella 61, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera COA Ivrea 5.6.2023 n. 2808) rappresentata dall'avv. Letizia Maria Ferraris per delega in atti con studio in Torino al corso G.
Matteotti, 29 bis parte ricorrente
Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...], CF:
; rappresentato dall'avv. Sara Busòli con studio in Bussoleno (TO) alla via C.F._2
Traforo, n. 38° per delega in atti
-parte convenuta-
Con il Curatore del Minore
Avv. (C.F. ), nella sua qualità di Curatore Speciale del Controparte_1 CodiceFiscale_3
minore nata a [...] il [...], giusto decreto di nomina del Tribunale di Ivrea del Per_1
02-03.03.2024.
pagina 1 di 16 Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con Delibera del COA di Ivrea n. 542 del
19/03/2024.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente
“..Reiectis contrariis, con ogni e più ampia ulteriore riserva istruttoria, previo percorso psicologico presso enti privati o CSM da parte di entrambi i genitori, per recuperare appieno il ruolo genitoriale, da svolgersi con la serenità, la consapevolezza e la struttura necessaria;
previa, sino a quando sarà necessaria, la presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale, in aiuto alla famiglia;
previo proseguimento dell'educativa territoriale nei confronti della minore;
previa altresì la prosecuzione della presa in carico della minore presso il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva in raccordo con la terapeuta privata individuata dalla madre (dott.ssa Federica
Ciocca); previa altresì
- la prosecuzione della presa in carico della minore presso il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva in raccordo con la terapeuta privata individuata dalla madre (dott.ssa Fe-derica Ciocca);
- il percorso di sostegno alla genitorialità, ricorrendo – ove il caso - alla mediazione per superare la conflittualità, qualora vi sia la disponibilità economica per affrontare la spesa;
- previo l'ascolto della minore da parte del tribunale;
- Nel merito
In via principale
- dichiarare la separazione dei coniugi e Pt_1 Pt_2
- disporre che il bene immobile sito a AL ES (come in atti), a suo tempo destinato a casa familiare e già assegnato alla madre, rientri nel pieno possesso della ricorrente e del marito, per la quota di proprietà (50% per ogni coniuge), non potendo essere il bene oggetto di assegnazione in assenza di affidamento della minore, rinviando alle parti ogni regolamentazione al riguardo per il tempo necessario al rientro della minore in famiglia;
- disporre a favore della ricorrente, un contributo al proprio mantenimento pari ad almeno euro
300,00;
- quindi,
- con riferimento alla minore, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori 4.3.2024,
pagina 2 di 16 - In via provvisoria e attuale
- disporre l'affidamento nei termini indicati dal decreto Tribunale di Ivrea, 17.3.2025, disponendo la collocazione di presso comunità o casa-famiglia da individuarsi a cura dei Servizi Sociali Per_1
affidatari;
- disporre gli incontri madre/figlia con la mediazione dei Servizi, sia in presenza sia mediante
l'utilizzo dei device in uso tra madre e figlia;
- In via definitiva
- al termine del periodo di affidamento etero-familiare, previa eventuale nuova CTU sulla situazione genitoriale e suoi rapporti madre e figlia e genitori tra loro, invariate le altre domande,
- disporre l'affidamento congiunto con residenza prevalente della figlia minore presso la madre, disponendo che la minore mantenga presso la madre la propria residenza anagrafica e la dimora;
- assegnare la casa familiare con sede a AL ES alla madre con gli arredi che la compongono
e, ordinare al OR di provvedere, a sue spese, alle necessarie riparazioni della casa Pt_2
familiare, sostituzioni di oggetti ammalorati o danneggiati, tinteggiatura delle pareti, intervento di riordino e di pulizie, qualora non vi abbia già adempiuto;
- disporre per tutto il periodo necessario al recupero del rapporto figlia-padre, che gli incontri della figlia minore con il padre avvengano secondo le disposizioni del tribunale e mediante luogo Per_1
protetto;
- ordinare al padre di farsi carico del mantenimento della minore nella misura che il tribunale riterrà equa nonché nella misura del 70% delle spese extra relative alla figlia, come da provvedimenti provvisori 4.3.2024; disporre che dovranno ritenersi concordate le seguenti spese:
- taglio dei capelli, ricariche cellulari, abbonamento trasporto pubblico, visite mediche specialistiche
(se solo privatistiche) o presso psicologi, ripetizioni private, patente e rinnovi, eventuali lezioni private;
- corsi di lingue non previsti dalla scuola;
corsi di teatro scelto dalla minore;
studio dell'inglese, anche se privato;
libri di lettura o di studio extrascolastici;
corso di recupero;
costi di cancelleria;
corso per la patente e relativi rinnovi;
costo documenti per pratiche di carta identità, passaporto o invalidità e i relativi rinnovi;
stage per soggiorni estivi e di vacanze in autonomia senza genitori, ancor più se proposti dalla scuola;
spese per il personal computer per programmi, internet, manutenzioni ed eventuale sostituzione se fosse necessaria, per lo meno nella misura imposta alla
pagina 3 di 16 scuola; costo del telefono cellulare e ricariche mensili;
spese per la cura della persona, tra cui integratori e vitamine e benessere;
- disporre che il cane attualmente in possesso della minore, possa essere mantenuto presso la casa assegnata alla madre;
- disporre il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio;
- disporre che la minore, accompagnata dalla madre, possa recarsi una volta all'anno in Croazia, presso i parenti facenti parte della famiglia, con il consenso di entrambi i genitori.
- Con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore antistatario.”
- Per Parte resistente
“1. Dichiarare la separazione giudiziale con addebito alla ricorrente;
2. Stabilire l'affidamento provvisorio per un periodo massimo di anni due della minore Per_1 ai Servizi del Comune di AL ES in attesa di poter procedere all'affidamento esclusivo al padre;
3. Mantenere la collocazione della minore presso terzi, in idonea struttura o casa famiglia individuata dal Servizio affidatario e allontanandola dalla madre;
4. Mantenere le ulteriori attuali prese in carico e, in particolare, la presa in carico della minore da parte del Servizio NPI e disponendo altresì un intervento di sostegno alla genitorialità in favore del padre;
5. Proseguire gli incontri padre-figlia secondo le modalità di volta in volta concordate con il Servizio affidatario nell'ottica di un progressivo riavvicinamento;
6. Stabilire che la madre possa incontrare la figlia minore unicamente in luogo neutro, con la frequenza e le modalità stabilite dal Servizio affidatario e, in ogni caso, subordinare la possibilità di
Cont effettuare gli incontri all'effettiva presa in carico della SIa da parte del;
7. Disporre a carico del padre l'eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia minore per un massimo di Euro 300,00 (diconsi trecento,00) e da versare Per_1 all'Ente affidatario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel “Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti 316
c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ivrea in ogni caso revocando le precedenti disposizioni;
8. Disporre a carico della madre la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia minore da quantificare in base alle capacità lavorative e reddituali della ricorrente Per_1
e da versare all'Ente affidatario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel
pagina 4 di 16 “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 cc” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
9. Assegnare la casa coniugale al padre con le pertinenze e gli arredi che la Pt_2 Persona_2
compongono;
10. Con vittoria di spese e competenze .
11. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Torino, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000. in ogni caso rigettare ogni domanda di controparte diretta a:
- mantenere la collocazione anche parziale della minore presso la madre;
- porre un assegno di mantenimento a vantaggio della ricorrente;
- porre a carico del padre un onere di mantenimento superiore a quello descritto;
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
- Per il Curatore “(…)
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa confermare per la durata di anni due l'affidamento della minore al servizio sociale disponendo che le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, la salute e il tempo libero, siano prese dal servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della minore, dopo aver sentito la medesima nonchè i genitori, e se del caso, aver acquisito il parere delle insegnanti, degli specialisti e dei medici di fiducia della ragazza;
disporre che la minore sia collocata in comunità o casa famiglia individuata dal servizio sociale affidatario;
disporre incontri in luogo neutro tra la minore e i genitori secondo tempi e modalità individuate dai servizi ed autorizzando fin d'ora i medesimi ad apportare ampliamenti e graduali liberalizzazioni con ciascun genitore in caso di esito positivo degli incontri, ovvero a ridurre o interrompere gli stessi in caso di condotte inadeguate che potrebbero destabilizzare l'equilibrio psico-fisico di Per_1 confermare la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di dell'età evolutiva per la continuazione degli interventi di supporto ritenuti CP_3
necessari e finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale nonché la ripresa degli incontri padre-figlia; disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della figlia versando al servizio affidatario la somma ritenuta equa dal Tribunale;
pagina 5 di 16 invitare i genitori a collaborare con tutti i servizi incaricati e in particolare la madre ad intraprendere un percorso di sostegno e supporto presso il CSM”
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
12.01.2019, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino, atto n. 17, uff. 1, parte 1, anno 2019.
Dall'unione è nata la figlia l 26.07.2012 a Torino. Per_1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati il giorno 21 febbraio 2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale chiesta da entrambi è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità prescritte dalla legge.
Il convenuto ha avanzato domanda di addebito della separazione lamentando che la ricorrente avesse lasciato la casa coniugale allontanando la minore senza motivo ne' autorizzazione ed aveva inoltre formulato e reiterato accuse infondate, gravi ed infamanti a carico del resistente, peraltro privando la minore del rapporto con il padre e con i suoi genitori;
la domanda non può trovare accoglimento non emergendo elementi utili a tal fine. In particolare, a fronte del provvedimento del 2.3.2024 con cui il giudice demandava all'esito della CTU ogni valutazione sulle altre istanze istruttorie, se reiterate, il convenuto nelle successive note scritte non ha richiamato alcuna istanza istruttoria relativa alla domanda di addebito, che pertanto risulta, oltre che priva di allegazioni specifiche circa le condotte censurate, anche di qualsiasi riscontro probatorio.
II. I genitori discutono per l'affido e la collocazione della figlia minore Per_1
Alla luce della difficile situazione del nucleo familiare tratteggiata da entrambe le parti già nei rispettivi atti introduttivi (con risvolti penalistici e presso il Tribunale per i Minori poi definiti con archiviazione e non luogo a provvedere per la pendenza del presente procedimento) è stato dato mandato di presa in carico fin dall'inizio ai Servizi Sociali e di Psicologia.
pagina 6 di 16 Con provvedimento del 2 marzo 2024, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto: l'affido provvisorio della minore ai Servizi Sociali con collocazione prevalente presso la madre e collocazione diurna di presso un soggetto terzo individuato dai Servizi affidatari;
che il padre può incontrare Per_1
la figlia secondo le modalità ed i tempi individuati come più tutelanti per la minore dai Servizi Sociali;
la prosecuzione del monitoraggio e della presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la prosecuzione della presa in carico della minore presso il Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva;
che i genitori si avvalgano di un percorso di sostegno alla genitorialità per riuscire ad individuare spazi di genitorialità condivisa ed anche di mediazione per superare la forte conflittualità tra loro, fonte di pregiudizio per la figlia;
invito alla madre a seguire un percorso presso il CSM, come suggerito dai Servizi, nel superiore interesse della minore;
assegnazione alla madre collocataria prevalente della minore della casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi); a carico del padre l'obbligo di versare in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 370,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre spese extra relative alla figlia.
Si è resa necessaria la nomina del Curatore del Minore in persona dell'l'avv. già Controparte_1 nominato nel procedimento innanzi al Tribunale peri Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, attesa la particolare criticità e della minore e del nucleo familiare nel suo complesso.
La complessità e delicatezza della situazione familiare ha reso necessario anche disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di indagare la capacità genitoriale delle parti, eventuali inadeguatezze e criticità e quindi gli interventi idonei a superarle, evidenziando tutti gli elementi necessari per individuare il regime di affido, collocazione e tempi di permanenza presso ciascun genitore più adeguati nell'interesse della minore.
Nel suo elaborato peritale il CTU ha riferito in particolare che: “In merito all'affido la peculiarità della situazione in ordine alle caratteristiche personologiche dei genitori suggerisce l'opportunità di mantenere l'affido al Servizio Sociale con possibilità dell'Ente affidatario di esprimersi rispetto a istruzione, salute, documenti, attività ludiche e ricreative, nonché qualsiasi altro aspetto che possa essere di interesse per la minore, compreso eventuale possibilità di proporre altro collocamento qualora venissero meno i requisiti minimi per il mantenimento di quello attuale. Altri regimi di affido sono al momento di pregiudizio per la minore.
Sul collocamento merita soffermarsi lungamente date le variabili in gioco e nello specifico
l'importanza di considerare il qui ed ora di Si ritiene il collocamento presso la madre come la Per_1
scelta al momento percorribile, seppur non sia la soluzione ottimale – di fatto la ORa presenta criticità rilevanti di funzionamento psichico, tuttavia altre soluzioni sarebbero di impatto negativo per in questo momento in cui ha attivato risorse rispetto al proprio percorso educativo ed Per_1
pagina 7 di 16 inserimento sociale;
nello specifico al momento è da escludersi il collocamento presso il padre poiché il SI , seppur animato da affetto ed interesse, non esita in grado di offrire un contesto stabile Pt_2
ed affettivamente sintonico rispetto ai bisogni di inoltre a fronte della situazione osservata, un Per_1
cambiamento di collocamento tra padre e madre andrebbe a inasprire la relazione di con il Per_1
padre che verrebbe ulteriormente rinforzato nella percezione di elemento persecutorio;
va inoltre aggiunto che il OR non avrebbe le adeguate risorse emotive per gestire un passaggio tanto Pt_2
impattante e delicato che lo porterebbe a dover gestire una figlia preadolescente.
In merito al collocamento presso terzi si esclude dal momento che – in questa fase – potrebbe impattante negativamente poiché altererebbe una quotidianità che la minore sta strutturando (nel contesto scolastico, sociale e ludico ricreativo) e che pare fonte di benessere.
Si ritiene tuttavia che il collocamento presso la madre sia da mantenersi a fronte di condizioni minime che sono rappresentate da:
- aderenza alla progettazione offerta dal Servizio Sociale in termini di affido diurno ad un progetto di educativa o se individuato e ritenuto dai Servizi Sociali anche come affido diurno presso terzi (qualora se ne reperisse una risorsa non dislocata territorialmente): di fatto la minore dovrebbe proseguire nel godere di una progettazione diurna dai Servizi Sociali
(come progettazione di Educativa e dopo scuola o del caso reperibile famiglia affidataria);
- presa in carico della madre presso il Centro di Salute Mentale, con l'indizione al CSM di raffrontarsi con il Servizio Sociale che ha in carico il nucleo.
Qualora dovessero venire a mancare le condizioni minime sarà da attivare repentinamente il collocamento di eterofamiliare a fronte di non permanere in una situazione di rischio evolutivo. Per_1
Si specifica che la mancanza di frequentazione della minore con il padre rappresenta una addizionale elemento di preoccupazione sul piano evolutivo e prognostico.
In merito alla frequentazione del padre non può essere stabilità una cadenza, ma si ritiene la necessità di attivare gli incontri tra padre e figlia anche al fine di consentire ad la presa di contatto con Per_1 la realtà paterna e non solo con l'idea che la stessa si è costruita del padre in questi anni e che di fatto
è filtrata per voce materna.”.
Le valutazioni e le conclusioni rese dalla CTU sono assolutamente condivisibili alla luce dell'esaustività dell'indagine svolta e della metodologia utilizzata, che hanno condotto ad esiti immuni da vizi logici, così come è esente da censure la metodologia utilizzata dalla dott.ssa . Le Per_3
conclusioni rese, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP, appaiono assolutamente logiche e condivisibili, per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle pagina 8 di 16 contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi,( cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n.
8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014,
Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Sulla base di tali rilievi peritali, è stato dunque confermato tutto l'impianto di affidamento e collocazione della minore precedentemente disposto a tutela della minore, sottolineandosi le condizioni minime indispensabili per il mantenimento della collocazione della minore presso la madre come sopra riportate (ed invitando dunque i genitori alla massima collaborazione e soprattutto la madre ad avvalersi dei sostegni suggeriti).
A parziale modifica del provvedimento del 2 marzo 2025, su istanza di parte convenuta e del Curatore,
a seguito delle pervenute relazioni urgenti dei Sevizi incaricati, è stata disposta la collocazione di presso comunità/casa-famiglia individuata a cura dei Servizi Sociali affidatari;
gli incontri Per_1
madre/figlia sono stati imposti con la necessaria mediazione dei Servizi. Ed invero, i Servizi affidatari hanno lamentato che le suddette condizioni minime purtroppo non si sono verificate: il Servizio sociale ha avviato ad aprile 2024 un massiccio intervento di educativa a favore della minore per un monte ore medio di 20 ore settimanali, ma dal mese di dicembre 2024 ccetta solo raramente di partecipare Per_1
alle attività organizzate (come da allegata relazione redatta dalle educatrici) e la madre non agevola tale rapporto nonostante la figlia sia di fatto sempre a casa non frequentando neppure la scuola. I Servizi hanno riferito anche che la madre ha nuovamente proposto di avviare iter per istruzione parentale, proponendosi come insegnante della figlia e, ricevuto motivato parere negativo, ha accusato il Servizio sociale di ledere i diritti dei bambini ad avere una adeguata istruzione, minacciando denuncia a svariati enti per poi successivamente fare richiesta direttamente alla scuola: la dirigente scolastica però ha rimandato alla madre di rapportarsi con il Servizio sociale in qualità di affidatario. Il Servizio Sociale, avendo avuto ulteriore prova che la sig.ra non abbia ancora compreso il ruolo dello stesso Pt_1
nonostante spiegato più volte, ha fissato un appuntamento con la madre proprio per approfondire tali argomenti ma la stessa non si è presentata.
Cont Altra condizione minima non mantenuta è che la sig.ra non si è mai recata al per una Pt_1
presa in carico come suggerito dagli operatori coinvolti, dal CTU e su invito di codesta autorità giudiziaria con provvedimento del 02/03/2024, come da comunicazione del Parte_3
26/02/2025).
In data 26/02/2025, ha accettato di incontrare il sig. in presenza di un'educatrice; Per_1 Pt_2
inizialmente non ha salutato il padre, non gli rivolgeva neppure uno sguardo, ma grazie Per_1 all'utilizzo di giochi di carte e parlando di interessi della minore i è gradatamente ammorbidita Per_1
pagina 9 di 16 affermando di accettare di rivederlo il mese prossimo. Dalla relazione redatta dalle educatrici (e allegata) emerge che pare essersi chiusa in se stessa, con scarsi contatti con il mondo esterno, Per_1
dove l'unica figura presente è la madre.
L'atteggiamento di sfiducia e non collaborazione della madre trova riscontro anche nella memoria difensiva della parte che ritiene che la difficile situazione della figlia sia dovuta all'intervento non valido dei Servizi, asseritamente responsabili di non avere attivato l'intervento di affido diurno disposto dal giudice. Nella sua memoria la madre sembra anche ritenere che l'assenza scolastica sia dovuta alla difficoltà dei Servizi a rapportarsi con la minore, sottolineando che i Servizi – già affidatari – non sarebbero in grado di risolvere un problema che si è creato proprio durante il periodo in cui la minore è stata loro affidata (mentre quando era affidata ai genitori la figlia non aveva problemi con la scuola). La madre non ha affatto preso posizione sul suo mancato percorso presso il CSM, e neanche si è pronunciata sulla situazione di isolamento sociale in cui vive la minore, apparendo assolutamente inconsapevole di tale grave situazione della figlia.
Nonostante la CTU fosse stata chiara nel ritenere la collocazione presso la madre la soluzione ancora percorribile per tentare una risocializzazione di la madre né si è attivata per far frequentare alla Per_1 figlia la scuola e nemmeno ha consentito gli interventi dell'Educativa; la soluzione proposta ai Servizi di far frequentare alla figlia la scuola parentale a lei affidata, rende ancora più evidente come la Pt_1
non si renda affatto conto che la figlia si sta estraniando da ogni contatto con persone diverse dalla madre, persino dalle sue coetanee. Il rapporto duale/esclusivo madre/figlia finirebbe per invischiare la minore in una relazione patologica con la madre che la porterebbe a distorcere, come quest'ultima i dati di realtà e ad isolarsi dal resto del mondo.
La madre ha chiesto che almeno la collocazione presso terzi fosse mitigata dal rientro notturno presso la casa familiare;
in realtà, questa era nella pratica la soluzione in atto, ma la madre, nonostante tutti gli sforzi profusi dai vari professionisti coinvolti, ha dimostrato di non essere in grado di garantire alla figlia nemmeno la presenza scolastica, proponendosi come insegnante della figlia (addirittura dopo il motivato diniego dei Servizi affidatari, rivolgendosi alla scuola) in tal modo ulteriormente palesando di non avere compreso, oltre che il ruolo del servizio sociale, l'importanza della frequenza scolastica (e dell'educativa) anche al fine di superare l'isolamento sociale nel quale la madre (consapevolmente o inconsapevolmente) la ha relegata, isolamento è l'aspetto più preoccupante della vicenda, comportando il rischio evolutivo di che potrebbe finire per mutuare dalla madre (che continua a rifiutare Per_1
Cont l'aiuto del ) il grave scollamento dai dati di realtà. Anche tale soluzione, dunque, nel superiore interesse della minore, non ha potuto essere perseguita.
pagina 10 di 16 Successivamente, i Servizi nella loro ultima relazione trasmessa il 19.3.2025 hanno concluso come di seguito: “..stante il provvedimento giunto in data 17 marzo 2025 il Servizio ha provveduto ad eseguire quanto disposto e a collocare la minore presso idonea Comunità in data 18/03/2025. Con la presente si comunica che stante il provvedimento giunto in data 17 marzo 2025 il Servizio ha provveduto ad eseguire quanto disposto e a collocare la minore presso idonea Comunità in data 18/03/2025. La madre si è mostrata molto sofferente e non concorde rispetto a quanto prescritto ma ha collaborato aiutando la minore a preparare il necessario e accompagnandola all'esterno dell'abitazione al fine di salutarla. è parsa molto sofferente ma si è resa disponibile ad essere accompagnata dagli Per_1 operatori presso la Comunità.”
Nessun'altra segnalazione è pervenuta dai servizi sociali.
Alla luce della situazione descritta appare necessario, nell'interesse superiore della prole, confermare l'affido della minore ai Servizi Sociali per la durata di anni due a decorrere dal 2 marzo 2025 (ossia dalla data in cui il provvedimento è stato adottato); i Servizi, quali affidatari della minore, dovranno adottare, sentiti i genitori, tutte le decisioni relative ad atti di straordinaria amministrazione (es. istruzione, salute, documenti, consenso ad interventi di sostegno ecc.). Egualmente indispensabile è mantenere la collocazione di presso comunità/ casa-famiglia individuata dai Servizi Sociali Per_1
affidatari; gli incontri con i genitori dovranno proseguire con la necessaria mediazione dei Servizi, secondo le modalità ed i tempi individuati come più tutelanti per la minore dai Servizi Sociali.
Va inoltre mantenuta la presa in carico di da parte del Servizio di Psicologia/NPI, il sostegno Per_1
palla genitorialità per entrambe gli adulti, con invito alla madre di continuare a seguire il percorso presso il CSM (che ha riferito nelle ultime memori di avere intrapreso).
III. La nuova collocazione di rende non più giustificata la corresponsione di un contributo al Per_1
suo mantenimento in favore della madre ed a carico del padre;
pertanto, ogni obbligo in tal senso va revocato (con decorrenza dalla presente sentenza).
Il padre, per la durata dell'affido e collocazione comunitaria/eterofamiliare di ha dichiarato la Per_1 propria disponibilità a versare in favore degli affidatari la somma mensile di € 300,00, chiedendo di porre anche a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia;
nella sua memoria anche la madre aveva proposto il versamento del contributo da parte del padre in favore dei Servizi per la durata di tale affido e diversa collocazione.
In tema di mantenimento della minore, va evidenziato che la madre ha avuto un incarico di insegnamento fino a giugno 2024 per sostituzione maternità, percependo una retribuzione media mensile di circa € 1.800,00/1.900,00 per il periodo da gennaio a giugno 2024 (cfr. documentazione allegata alle note scritte finali); inoltre percepiva € 370,00 dal padre per la bambina;
A.U per il 2025 di pagina 11 di 16 € 180,00 e per il 2024 di circa € 400,00 (cfr. documentazione allegata alle note scritte finali); è comproprietaria della casa coniugale con mutuo che paga solo il marito per rata mensile di € 400,00. Il padre, invece, laureato, è Educatore ed attualmente OSS per Adulti senza fissa dimora con una retribuzione mensile media di € 1.350,00 circa, cui si aggiungono gli importi annuali per affitto di 2 alloggi rispettivamente di € 3.300,00 ed € 2.400,00; è comproprietario della casa coniugale, con mutuo che paga solo lui per rata mensile di € 400,00; versava per la figlia la somma di € 370,00, al mese;
per il 2020 ha dichiarato un reddito imponibile di € 19.351,00, per il 2021 di € 18.034,00, per il 2022 di €
17.452,00; paga spese extra e psicoterapeuta privata (€ 400,00 al mese). Tanto premesso si ritiene congruo porre a carico dei genitori, come anche da richiesta del Curatore, una contribuzione alle esigenze della minore affidata ai Servizi Sociali versando in favore dell'Ente il padre la somma di €
300,00 e la madre la somma mensile di € 100,00. Il padre dovrà inoltre contribuire alle spese extra assegno relative ad ella misura del 70% e la madre nella minore misura del 30%. Per_1
La situazione economico-patrimoniale complessiva delle parti come sopra delineata, la capacità professionale anche pregressa delle stesse impone il rigetto della domanda della moglie di veder riconosciuto un contributo al suo mantenimento a carico del marito, già gravato di un maggior onere contributivo in favore della figlia.
IV. Per analoghe ragioni, non pare meritevole di accoglimento la domanda formulata da entrambi i genitori di assegnazione della casa familiare, attesa la collocazione della minore presso la Comunità individuata dai Servizi affidatari della minore per la durata di 2 anni. Neanche è possibile accogliere le domande della madre relative al godimento pro quota della casa familiare, sulle spese per la manutenzione straordinaria e quelle relative al cane;
tali aspetti sono infatti estranei al presente procedimento (riguardando i rapporti tra comproprietari).
V. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate dalle parti.
Inoltre, la domanda di ascolto della minore, nuovamente formulata dalla ricorrente, alla luce di tutti gli interventi messi in atti e degli esiti degli approfondimenti dei Servizi affidatari e della CTU, non pare meritevole ancora una volta di accoglimento tenuto conto del prioritario interesse di a non Per_1
essere ulteriormente coinvolta nelle dinamiche dei genitori senza peraltro che il suo ascolto possa apportare arricchimenti utili alla luce di tutti gli elementi già acquisiti per mezzo dei mandati ai professionisti incaricati (CTU, Educatori, Servizi Sociali affidatari, Psicologi, curatore).
Vanno in questa sede richiamate tutte le motivazioni addotte a fronte del rigetto di analoga domanda da parte del curatore formulata nel corso del giudizio nel provvedimento del 28.1.2025, da intendersi in questa sede richiamato. Ed invero, se essere ascoltato è un diritto del minore di età, da questo non pagina 12 di 16 deriva necessariamente un “obbligo” del giudice di procedervi. Ai sensi dell'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile non si procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minorenne o manifestamente superfluo. È palese, infatti che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l'equilibrio del minorenne. In tal senso si pone anche l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, che superando la precedente interpretazione afferma che l'ascolto, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minorenne stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi che per lui possono derivarne.
Si è così affermato che «il diniego di ascolto può essere fondato sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati nonché sull'interesse superiore del bambino a non essere ulteriormente esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori.
Negli stessi termini si è espressa anche la Corte europea per i diritti dell'uomo che ha sottolineato come
«affermare che i tribunali interni sono sempre tenuti ad ascoltare un minorenne durante un'udienza nella quale è in gioco il suo affidamento significherebbe andare troppo lontano», e come spetti al giudice valutare se sia opportuno procedere all'audizione tenendo sempre in considerazione le particolari circostanze del singolo caso, l'età e la maturità dell'interessato (Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 24 giugno 2010, Sez. II, B. c. Italia, 15 maggio 2007, ricorso n. 38972/06).
Nel caso di specie, per tutte le ragioni già esplicitate tale ascolto sarebbe di pregiudizio per Per_1
fortemente coinvolta nel conflitto genitoriale e in situazione di profondo disagio psico-emotivo.
Del resto, la madre con memoria datata 26.1.2025, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, aveva ritenuto la causa matura per la decisone chiedendo fissarsi udienza di rimessione in decisione, senza evidentemente ritenere la necessità dell'ascolto.
VI. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale entrambe le parti sono risultate limitate nella responsabilità genitoriale e sono state rigettate altre istanze di ciascuna di esse (assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento per la moglie, addebito) di talché corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra i genitori ex art 92 cpc.
Deve, invece, porsi a paritetico carico di Parte ricorrente e Parte resistente il capo spese afferenti all'Ufficio del Curatore per il principio di causalità. Più in particolare deve dunque disporsi che e siano condannati a rifondere le spese di lite sopportate dal Parte_1 Parte_2
Curatore del Minore nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM 55/2014 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori da
pagina 13 di 16 dimidiarsi per giudizio di non elevata complessità, per le sole fasi effettivamente svolte) con condanna al versamento a favore dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi (esclusa la fase istruttoria non svolta):
€ 1.701,00 fase studio
€ 1.204,00 fase introduttiva
€ 2.905,00 fase decisionale, e così per totali € 5.810,00 oltre accessori di legge tutti disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato.
Le spese di CTU liquidate in dispositivo vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ugual misura.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R.
115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente e del minore (ammessi al patrocinio a spese dello Stato), che ne hanno fatto richiesta.
Sarà demandata all'esito ed a separato provvedimento anche l'istanza di liquidazione del compenso della CTP nominata dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda, istanza, eccezione deduzione rigettate per quanto di ragione in parte motiva:
- Affida la minore nata il [...] a [...] al Servizio Sociale competente ex art 5 bis Per_1
L 184/1983 per la durata di anni due, e per l'effetto dispone ex art 5 bis L 184/1983 - con correlata limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ex artt 333 cc - l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente affinché questi compia nell'interesse della minore previa di lei audizione tenendo conto delle inclinazioni naturali della stessa e delle aspirazioni della medesima sentiti se del caso gli insegnanti, il medico di fiducia/pediatra, pur interfacciandosi con i genitori senza che nessuno dei due venga escluso dalla decisione ma con prevalenza delle decisioni del
Servizio affidatario in caso di dissenso genitoriale ovvero in caso di disaccordo tra i genitori o tra genitore/i e Servizio, i seguenti atti:
A) determinazione della miglior modalità di eterocollocamento del minore presso risorsa individuata dal
Servizio, possibilmente rispettando il criterio di prossimità territoriale rispetto al luogo di residenza, ispirandosi nella valutazione alla tutela del best interest of the child, in relazione alle sue attuali e future verificande esigenze, necessità, patologie acclarande;
B) adozione di decisioni su questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria nell'interesse della minore;
pagina 14 di 16 C) adozione di decisioni su questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
D) adozione di decisioni per questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
E) adozione in favore del minore di tutte le decisioni per il suo stato di salute individuando dai Servizi specialistici incaricati dal Tribunale interfacciandosi direttamente con loro, nonché le cure resesi necessarie per il minore.
F) determinazione delle modalità di contatto e visita (inizialmente in luogo neutro e protetto con educatore) con i genitori, subordinatamente alla volontà del minore;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e del minore da parte dei Servizi sociali e dall'Asl settore età evolutiva, territorialmente competenti avuto riguardo alla residenza della minore, per offrire alla stessa ed al nucleo familiare sostegno anche alla genitorialità e supporto, rinnovando l'invito alla madre di farsi prendere in carico dal CSM competente per territorio;
- Dispone che tutti i Servizi incaricati si coordinino nel superiore interesse della minore;
- Dispone, previa revoca di ogni contribuzione per la figlia in favore della madre, con decorrenza immediata che i genitori contribuiscano al mantenimento della minore versando al Servizio Sociale affidatario € 300,00 il padre ed euro 100,00 la madre con il versamento con mezzi tracciabili, anche in favore dell'affidatario, entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, disponendo che entrambi i genitori concorrano nella misura del 70% il padre e 30% la madre alle eventuali spese straordinarie sostenute dal Servizio Sociale Affidatario nell'interesse della minore, che non siano già coperte dagli appositi istituzionali fondi del Servizio Sociale;
- Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla madre, rigettando le domande di assegnazione della stessa formulate da entrambi i genitori;
- Rigetta la domanda della moglie di un contributo al proprio mantenimento;
- Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal marito;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti genitoriali;
- Condanna e in solido tra loro – e pariteticamente nei rapporti Parte_1 Parte_2
interni ai genitori – a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore del Minore nella misura di € €
5.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
pagina 15 di 16 - Condanna entrambi le parti al pagamento, rispettivamente nella misura del 50%, delle spese C.T.U. in favore della Dott.ssa che verranno liquidata come da separato provvedimento. Persona_4
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al Curatore, al Servizio Sociale ed al Servizio di
Psicologia Età Evolutiva incaricati in atti, al PM e per tutte le incombenze di competenza, per trasmissione del provvedimento al GT-Sede per la vigilanza ex art 5 bis, c. 5 L 4 maggio 1983, n. 184.
Così deciso in Ivrea, il 31 luglio 2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott.ssa Rossella Mastropietro
Il Presidente
Dott. Alessandro Scialabba
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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