Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
Decreto collegiale 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marta Tognon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“-OMISSIS- Soc. Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di definizione della compartecipazione della ricorrente alla retta della struttura residenziale “-OMISSIS-” per l’annualità 2024;
- degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli interventi socio-economici, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 27 del 27 dicembre 2018;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente:
- di essere persona-OMISSIS-,con la seguente diagnosi «-OMISSIS-» e soggetto «-OMISSIS-» , ai sensi dell’-OMISSIS-, per «-OMISSIS-» ;
- di essere ospite, a decorrere dal giugno del 2022, presso la struttura residenziale “-OMISSIS-”, in -OMISSIS-, gestita dalla Cooperativa “-OMISSIS- ;
- che la retta mensile della suddetta struttura, pari a € 1.900,00 oltre IVA (€ 23.490,00 annui), non è sostenibile per la ricorrente medesima, il cui reddito è costituito da una -OMISSIS-, per un totale annuo di circa € -OMISSIS-, con un ISEE certificato per l’anno 2024 pari ad € -OMISSIS-;
- di aver presentato nel febbraio del 2024 al Comune di -OMISSIS- (VI) un’istanza per la definizione della propria compartecipazione al pagamento della retta mensile, come previsto dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159;
- che il Comune con nota datata 7 maggio 2024 ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: «il vigente regolamento comunale per l’integrazione delle rette in casa di riposo prevede la possibilità del riconoscimento di un contributo economico comunale solo in caso di cittadini non autosufficienti o a grave rischio di non Autosufficienza. Non è pertanto possibile accogliere la richiesta di concessione contributo per l’integrazione della retta di ricovero, stante la condizione di autosufficienza dell’interessata» ;
- il diniego è fondato, altresì, sul verbale dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito, U.V.M.D.) del 6 aprile 2023, con cui la ricorrente medesima è stata ritenuta «autosufficiente» , ai fini del suo inserimento in una struttura residenziale.
2. La ricorrente impugna il provvedimento di rigetto, nonché il presupposto Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli interventi socio-economici, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 27 del 27 dicembre 2018 (di seguito denominato “Regolamento comunale” ), deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione degli artt. 2, 3, 23, 38, 97 e 117, comma 2, lett. m), Cost.; della Convenzione di New York sui diritti delle persone con -OMISSIS-; della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e della Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21), del d.P.C.M. n. 159/2013, dell’art. 2 sexies d.l. n. 42/2016, convertito in L. n. 89/2016, dell’art. 433 s.s. cod. civ., degli artt. 6, 8, 18 e 25 l. n. 328/2000, della l.r.v. n. 1/2004; eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di non discriminazione della persona disabile e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
Il Comune con l’art. 25 del Regolamento comunale ha escluso dall’integrazione economica a carico dell’ente locale stesso le persone disabili giudicate autosufficienti, in violazione dell’art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013. Tale disposizione, prevedendo l’ISEE come parametro per determinare il diritto alla compartecipazione ai costi, individua i soggetti beneficiari delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria nelle “ persone con -OMISSIS-, grave o non autosufficienti ”, ossia in coloro per i quali sia stata accertata anche solo una delle condizioni indicate nella tabella di cui all’Allegato n. 3 dello stesso d.P.C.M.. Sempre a detta della ricorrente, il Regolamento contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela dei diritti delle persone disabili, nonché con le Convenzioni internazionali di riferimento, quali la Convenzione di New York sui diritti delle persone con -OMISSIS-.
La ricorrente, inoltre, censura “ in ottica conformativa ” anche l’illegittimità degli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento impugnato che, nel calcolo della misura di compartecipazione posta a carico dell’utente, valorizzerebbero elementi economici al di fuori dell’indicatore ISEE.
2.2. Violazione degli artt. 3, 32, 38 e 117 comma 2 lett. m) Cost., della Convenzione di New York sui diritti delle persone con -OMISSIS-; della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e della Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); del d.P.C.M. n. 159/2013; della l. n. 118/1971; della l.n. 104/1992; della l. n. 328/2000. Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria; violazione principio di non discriminazione della persona disabile; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà; illogicità ed ingiustizia manifesta .
La ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, evidenziando che il Comune ha erroneamente fondato il diniego sull’asserita autosufficienza della ricorrente medesima, senza considerare il suo effettivo stato di -OMISSIS- e la sua condizione economica: difatti la circostanza che sia stata valutata “autosufficiente” nel verbale dell’U.V.M.D., in funzione del suo inserimento in una struttura idonea (Casa di Riposo), non esclude che ella appartenga - come certificato dall’INPS - alla categoria delle persone con -OMISSIS-, beneficiarie delle agevolazioni previste dal d.P.C.M. n. 159/2013. Del resto, l’art. 1 del Regolamento comunale, contraddittoriamente, prevede forme di assistenza per le “persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica”, tra cui “anziani o adulti con -OMISSIS-”, che necessitino di “inserimento in strutture protette o comunità”.
2.3. Violazione degli artt. 38 e 117, comma 2, lett. m), Cost., del d.lgs. n. 419/1998, del d.lgs. n. 502/1992, della l. n. 112/1998, della l. n. 328/2000, del d.P.C.M. 14.02.2001, del d.P.C.M. n. 159/2013, dell’art. 5 l.r.v. n. 55/82, dell’art. 13 bis l.r.v. n. 5/1996, dell’art. 130 l.r.v. e dell’art. 33 l.r.v. n. 1/2004); Eccesso di potere per sviamento, insussistenza e/o travisamento dei presupposti, violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità; illogicità ed irragionevolezza manifesta.
Secondo la normativa di settore grava sui comuni l’obbligo di provvedere al versamento delle rette da corrispondere alle strutture residenziali ove sono inseriti soggetti disabili, uniformandosi per eventuali integrazioni alla sola disciplina ISEE (art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013), a prescindere da eventuali partecipazioni finanziarie della famiglia dell’utente.
2.4. Violazione della Convenzione di New York sui diritti delle persone con -OMISSIS-, degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; della l. n. 104/92; dell’art. 7 della l.r.v. n. 22/1989, dell’art. 2 sexies d.l. n. 42/2016 convertito in l. n. 89/2016; Eccesso di potere per violazione principio di proporzionalità, per sviamento e illogicità, per violazione del principio di indipendenza della persona disabile, per travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto, nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta .
Il Regolamento comunale - così come la nota comunale impugnata - è illegittimo anche nella parte in cui, ponendo a carico della ricorrente il pagamento dell’intero importo della retta (€ 23.400,00 annui), intacca i sussidi esenti (-OMISSIS- per documentati € -OMISSIS-), che ai sensi dell’art. 2 sexies d.l. n. 42/2016 convertito in l. n. 89/2016, non rientrano nel calcolo dell’ISEE. La normativa indicata in rubrica risulta violata anche perché la ricorrente, dovendo impiegare tutte le proprie risorse economiche, risulta priva di quanto necessario per affrontare spese personali di tipo ordinario.
2.5. Errata interpretazione e violazione degli artt. 23, 32, 38, 117, lett m), Cost., del d.P.C.M. 159/2013, dell’art. 3 e 28 Convenzione New York sui diritti delle persone con -OMISSIS-, dell’art. 3 septies d.lgs. n. 502/92, del d.P.C.M. 14.02.2001 e l.r.v. n. 30/2009; eccesso di potere per sviamento, incompetenza e carenza di motivazione .
Secondo la ricorrente, il Comune non può subordinare la tutela di diritti costituzionalmente garantiti ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, atteso che le prestazioni di cui trattasi - attenendo ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LE) concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. - si collocano nell’ambito dei diritti incomprimibili della salute e dell’assistenza sociale, tutelati anche dalla Convenzione ONU dei diritti delle persone con -OMISSIS- (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 18/2009).
3. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 31 luglio 2024, eccependo: a) l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto rispetto al verbale dell’U.M.V.D. del 6 aprile 2023, che avrebbe certificato l’impossibilità di ospitare la ricorrente in una struttura socio-sanitaria, così negandole la possibilità di accesso alle agevolazioni sociali in quanto persona autosufficiente; b) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nella parte in cui mira a far invalidare disposizioni del Regolamento comunale (dall’art. 26 all’art. 30) non pertinenti alla motivazione su cui si fonda l’impugnato diniego.
Nel merito, il Comune di -OMISSIS- insiste per il rigetto del ricorso, sostenendo che:
- la condizione di autosufficienza, certificata dal verbale dell’U.V.M.D., esclude la persona disabile dalla possibilità di accedere ai contributi comunali, in conformità al Regolamento comunale, secondo il quale i contributi stessi spettano soltanto ai soggetti non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza;
- la disciplina ISEE, richiamata dalla ricorrente, è applicabile solo in presenza di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone non autosufficienti, mentre nel caso in esame trattasi di una prestazione sociale ordinaria, non riconducibile ai LE, e comunque l’assistenza fornita alla ricorrente nella struttura residenziale deriva da una scelta volontaria della famiglia e non da un obbligo normativo;
- la copertura integrale dei costi derivanti dalla permanenza della ricorrente nella struttura non rientra tra le prestazioni obbligatorie, in quanto la ricorrente medesima ben potrebbe beneficiare di soluzioni alternative, come il rientro presso la propria abitazione con un adeguato supporto domiciliare.
4. La Cooperativa “-OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
5. Questo Tribunale con l’ordinanza -OMISSIS-, non appellata, ha accolto la domanda cautelare, ordinando al Comune resistente di procedere al ricalcolo della compartecipazione del privato ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013.
6. Il Comune di -OMISSIS- ha ottemperato all’ordinanza, calcolando in base alle fatture insolute e a quelle successive emesse dalla cooperativa, la quota alberghiera posta a carico del Comune stesso, determinata nella misura pari a € 1.863,00, IVA compresa, versata direttamente alla Cooperativa “-OMISSIS-.
7. In vista della fase di discussione, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
8. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di irricevibilità del ricorso è infondata.
Il ricorso, notificato il 26 giugno 2024, non è tardivo, essendo stato tempestivamente proposto contro l’impugnata nota comunale datata 7 maggio 2024 che, dando applicazione all’art. 25 del Regolamento comunale, costituisce il provvedimento direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente.
Invece il verbale dell’U.M.V.D. che certifica l’impossibilità di ospitare la ricorrente in una struttura residenziale, in quanto persona autosufficiente, ha natura meramente istruttoria e, quindi, non è autonomamente impugnabile.
2. L’ulteriore eccezione sollevata dal Comune resistente richiede, invece, una perimetrazione del thema decidendum all’attenzione del Collegio.
Come correttamente osservato dal Comune, la presente controversia non concerne la mancata applicazione della disciplina ISEE - che il Comune non contesta quale criterio di ammissione alle prestazioni sociosanitarie - bensì il diritto della ricorrente di accedere a tali prestazioni in quanto soggetto con -OMISSIS- di “media gravità” e -OMISSIS- ex art. 3, comma 1, l. n. 104/1992, ma al tempo stesso “autosufficiente” .
Non sussiste, pertanto, un interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento delle disposizioni regolamentari (artt. 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento comunale) che definiscono le modalità di applicazione dell’indicatore ISEE e la misura del contributo del Comune, rispetto alle quali il potere amministrativo non è stato esercitato.
In parte qua il ricorso è, quindi, inammissibile per carenza di interesse.
L’interesse a ricorrere della ricorrente si appunta, dunque, oltre che sull’annullamento della nota comunale del 7 maggio 2024 (provvedimento applicativo), sulla disposizione regolamentare che esclude dal beneficio i soggetti autosufficienti, pur se disabili. Trattasi, in particolare dell’art. 25 del Regolamento comunale (atto presupposto), secondo il quale “Destinatari del contributo possono essere soltanto i cittadini non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza che abbiano la residenza nel Comune di -OMISSIS- prima dell’ingresso in struttura, con le modalità previste dall’art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale” ).
3. Passando al merito, il Collegio ritiene di dover confermare la decisione assunta da questo Tribunale nella sede cautelare perché sono fondati i primi due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi.
4. Innanzitutto dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che il Comune ha negato l’integrazione economica richiesta dalla ricorrente facendo applicazione dell’art. 25 del Regolamento comunale, che attribuisce il beneficio solo ai “cittadini non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza”.
Non possono, pertanto, essere prese in considerazione le nuove ed ulteriori ragioni ostative addotte dal Comune soltanto nella presente sede giurisdizionale (come la possibilità che la ricorrente sia assistita a domicilio), in quanto costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, come tale puntualmente contestata dalla ricorrente nella propria memoria di replica.
5. Ciò posto, il Collegio, sulla scorta dell’orientamento ormai consolidato di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 261), osserva che:
- la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso degli interessati alle prestazioni sociosanitarie e sociali, sia per la quantificazione della compartecipazione dei comuni ai relativi oneri, come si desume dall’art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013, a tenore del quale l’ISEE costituisce lo strumento “…di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni” ;
- l’ISEE costituisce, quindi, «l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia per la tutela delle persone con -OMISSIS- gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva» , di talché l’introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale sull’ISEE non è consentita agli enti locali, trattandosi di LE (in questi termini, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2022, n. 2979);
- tra le predette prestazioni agevolate l’art. 1, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013 include, alla lett. e), le “ Prestazioni sociali agevolate ” e, alla successiva lett. f), le “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” , definite come “prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con -OMISSIS- e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi”.
- non si rinviene, invece, nell’ordinamento statale o regionale (art. 4 e art. 6 l. n. 328/2000; art. 3 septies d.lgs. n. 502/1992; art. 33 l.r. Veneto n. 1/2004) una norma che, nel caso di soggetti disabili, subordini l’accesso al beneficio di cui trattasi alla condizione di non autosufficienza del soggetto interessato.
Ne discende la contrarietà dell’art. 25 del Regolamento comunale, di cui il Comune invoca l’applicazione, non solo a norme di rango primario, ma finanche ai principi di uguaglianza e non discriminazione che presidiano la tutela dei diritti fondamentali delle persone con -OMISSIS-.
6. In particolare, come già affermato da questo Tribunale nella sede cautelare, l’art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013 individua i soggetti beneficiari delle prestazioni nelle “ Persone con -OMISSIS-, grave o non autosufficienti ”, ossia nelle persone per le quali sia stata accertata anche solo una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3 dello stesso decreto.
Ebbene, la ricorrente - -OMISSIS- - rientra pienamente nella (autonoma) categoria delle persone con “-OMISSIS-” , come definita dall’Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 e si trova in stato di bisogno; pertanto può beneficiare della c.d. quota di “residenzialità” , imposta dalla l. n. 328/2000 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi servizi sociali ”) a carico del Comune e da stabilirsi in conformità all’indicatore ISEE.
A questo riguardo, il Collegio, aderendo alla tesi della ricorrente , ritiene che sia indifferente la natura delle prestazioni disciplinate dal d.P.C.M. n. 159/2013 (sociali agevolate o agevolate di tipo socio-sanitario) somministrate al disabile presso la struttura dove è ricoverato.
Dal contenuto del provvedimento impugnato non emerge che le prestazioni erogate siano vere e proprie cure sanitarie e/o socio-sanitarie fondamentali per la sopravvivenza della ricorrente, rispetto alle quali le prestazioni di natura socio-assistenziale rivestirebbero un ruolo di carattere marginale ed accessorio. Se così fosse, esse dovrebbero essere assicurate dalla USSL competente con oneri integralmente a carico del Servizio sanitario, trattandosi di attività di natura sanitaria, ma non è questa la pretesa rivendicata dalla ricorrente.
È anche vero che la situazione della ricorrente appare stabilizzata a seguito dell’assunzione dei medicinali prescritti e che dalla documentazione prodotta in giudizio non affiora una situazione tale da poter considerare le prestazioni di cui ella beneficia quali “prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” , secondo quanto disposto dall’art. 3 septies d.lgs. n. 502/1992.
In ogni caso, la ricorrente risulta inserita non in una struttura sanitaria, ma in una comunità alloggio (“ Casa famiglia ”), ritenuta idonea a soddisfare finalità socio-assistenziali a vantaggio del soggetto disabile, il quale - pur essendo stato giudicato « autosufficiente » a seguito di apposita valutazione multidisciplinare funzionale al suo trasferimento nella sistemazione prescelta - non può essere escluso dal diritto all’integrazione della retta residenziale in forza di una disposizione regolamentare che non trova giustificazione nell’ordinamento.
Si deve infatti rammentare che l’obbligazione dedotta in causa a carico del Comune resistente ha fonte legale, dovendo trovare integrale applicazione la norma generale dell’art. 6, comma 4, l. n. 328/ 2000 (secondo il quale “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” ) e, a cascata, le molteplici norme regionali (art. 13 bis l.r. n. 5/1996, art. 130 l.r. n. 11/2001 e art. 33, comma 1 e 2, l.r. n. 1/2004).
La predetta norma generale - nel dare attuazione al principio sancito dall’art. 38, primo comma, Cost., che assicura l’assistenza sociale agli inabili al lavoro - pone a carico del Comune di residenza l’obbligo di intervenire ai fini dell’integrazione della retta dovuta per i servizi residenziali erogati in favore di persone disabili che si trovano in situazione di svantaggio economico.
La giurisprudenza ha, poi, chiarito che l’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, unitamente alle norme contenute nelle leggi regionali, pone direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociali e sanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei residenti, salva, come già detto, la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2019, n. 5684).
Infine, in base all’art. 25 della stessa l. n. 328/2000, l’accesso alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime da parte dei beneficiari è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel d.P.C.M. n. 159/2013.
Da queste disposizioni di rango primario - che si innestano in una cornice costituzionale incentrata sulla irrinunciabile tutela, anche di carattere assistenziale, della persona disabile (artt. 2, 3 e 38 Cost.) - si desume la regola secondo cui spetta direttamente ai comuni l’obbligo di provvedere al versamento delle rette da corrispondere alle strutture residenziali ove sono inseriti soggetti disabili residenti nel loro territorio, senza poter introdurre deroghe restrittive basate sull’autosufficienza o meno del soggetto interessato.
7. In definitiva, il Tribunale ritiene che la condizione di -OMISSIS- della ricorrente, accertata ai sensi della normativa vigente, comporti l’applicazione del criterio dell’ISEE per la determinazione della compartecipazione alle spese della retta alberghiera. Invece la valutazione di autosufficienza richiamata dal Comune è inconferente rispetto alla normativa di settore.
8. Per quanto sopra esposto, il ricorso dev’essere dichiarato in parte inammissibile, per carenza di interesse, e accolto limitatamente ai primi due motivi, con conseguente annullamento del provvedimento comunale di diniego e dell’art. 25 del Regolamento comunale, nella parte in cui prevede che i destinatari dell’integrazione economica della retta residenziale “possono essere soltanto i cittadini non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza”. Restano invece assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, dal cui accoglimento la ricorrente non ricaverebbe un’utilità maggiore.
9. Attesa la parziale soccombenza tra le parti, sussistono validi motivi per compensare interamente le spese di giudizio, mentre nulla si deve disporre nei confronti della Cooperativa “ -OMISSIS- ”, non costituita in giudizio.
Inoltre la ricorrente dev’essere definitivamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre alla liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente medesima, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie.
Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e l’art. 25 del Regolamento comunale nella parte in cui prevede che i destinatari dell’integrazione economica della retta residenziale “possono essere soltanto i cittadini non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza” .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.