Articolo 1 della Legge 12 marzo 1973, n. 84
Articolo 2
Versione
29 aprile 1973
Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.
Entrata in vigore il 29 aprile 1973