Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 1228/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
29.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1228/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente dom.to in Paola (CS), Parte_1 alla Piazza del Popolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Graziella Idone, che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, come da procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
in Roma rilasciata in data 23/01/2023 n. 37590 di repertorio, elettivamente domiciliato in
[...]
Cosenza piazza Loreto 22/A presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento all'esito del quale il C.T.U. non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per la provvidenza richiesta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase non avrebbe correttamente valutato il complesso invalidante che affligge la parte ricorrente, operando una valutazione contraddittoria delle sue condizioni di salute, non tenendo conto delle patologie sofferte come accertate e documentate in atti.
Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
È opportuno precisare che il c.t.u. nominato nella fase di ATP, Dott.ssa , per Persona_2 quanto emerso della visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti, circa le condizioni di salute della parte ricorrente, ha riscontrato all'esame obiettivo: “il Sig.
si presenta in buone condizioni generali, collaborante, normalmente orientato Parte_1 nel tempo e nello spazio. Sensorio e poteri cognitivi adeguati per l'età. Normotermico e normosfigmico. con plurioscillazioni senza prevalenza di lato. Lieve deviazione della rima CP_2
buccale a sn. Pupille isocicliche, isocoriche e normoreagenti alla luce. Polsi periferici presenti e normosfigmici. Portatore di PM. Attività cardiaca ritmica. Toni cardiaci parafonici. F.C. 68 bpm.
. Toraci normoespansi e normoesapnsibili. FVC normotrasmesso. . CP_3 Controparte_4
MV fisiologico. SpO2: 96% in aa. Addome trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Passaggi posturali con adattamenti e strategie compensatorie, ma autonomi;
mantiene in autonomia la stazione eretta;
deambulazione autonoma con andatura falciante a sn e ausilio di bastone. Lieve ipostenia ASsn.”.
In risposta ai quesiti formulati ha dunque così risposto: “Sulla base della visita medica da me effettuata, tenendo anche conto dei rilievi anamnestici ed obiettivi effettuati e della documentazione esaminata, posso affermare che il Sig. è affetto dalle seguenti infermità: “Esiti Parte_1
di ictus ischemico a sede pontina paramediana dx. Diabete mellito di tipo 2 in trattamento insulinico. Cardiopatia ischemico-ipertensiva classe NYHA 2°-3°. Portatore di PM. Ipertrofia prostatica.”
Da quanto sopra detto, risulta una molteplicità di possibili fenomeni patologici con l'insorgenza di sintomi funzionali che ancora si protraggono a carico del Sig. e che hanno Parte_1
determinato e determinano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, tanto da essere stato riconosciuto invalido al 100%.
Riguardo, invece, alla necessità di assistenza continua va considerato che per atti quotidiani della vita sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Rientrano in questo ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da “consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni compatibili con la dignità della persona umana”. Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili, ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, ecc.). Nel caso in esame il Sig. è materialmente capace di compiere Parte_1
i suddetti atti quotidiani della vita.
Valutata la diagnosi su esposta, valutati il grado e la natura delle patologie riscontrate e di tutte le preesistenti o sopravvenute patologie, si può concludere che le condizioni psico-fisiche del Sig.
come si evince dalla documentazione esaminata ed in base alla storia clinica Parte_1
del paziente stesso, sono tali da determinare difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età pari al 100%, ma senza necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.”.
In ragione delle patologie riscontrate, il consulente ha, quindi, ritenuto che il paziente non necessiti dell'accompagnamento, potendo deambulare autonomamente ed essendo in grado di attendere sufficientemente alle proprie necessità, non essendo state riscontrate limitazioni significative alla propria autonomia, In altri termini il CTU ha effettuato una valutazione clinica sulla base delle certificazioni mediche presenti in atti, oltre che dall'esame del periziando e non ha riscontrato impedimenti al compimento autonomo della deambulazione e delle attività quotidiane, né parte ricorrente ha fornito elementi documentali ulteriori in grado di sovvertire il predetto giudizio.
Infatti, parte ricorrente ha sottoposto all'attenzione del CTU un certificato medico sopravvenuto al fine di corroborare le proprie argomentazioni e sconfessare gli esiti cui è pervenuto l'ausiliario. Ma rispetto al predetto certificato medico, del 18.04.2024, il CTU ha osservato quanto segue: “Il Sig. per come descritto nell'esame obiettivo, anche se con adattamenti e strategie Parte_1
compensatorie, è in grado di eseguire autonomamente i passaggi posturali oltre che essere in grado di mantenere in autonomia la stazione eretta, Anche la deambulazione è autonoma, con ausilio di un bastone e andatura falciante a sinistra, senza alcuna necessità di aiuto da parte di terzi.
Ed ancora, durante il colloquio il periziando è apparso normalmente orientato nel tempo e nello spazio, con atteggiamento, sensorio e poteri cognitivi adeguati per l'età.
Il referto che l'Avv. Idone ha allegato alle sue osservazioni fa riferimento ad una visita neurologica, tra l'altro non richiesta ed eseguita successivamente alla data della visita medico- legale effettuata dalla sottoscritta, nel quale viene sostanzialmente confermato il quadro clinico descritto dalla sottoscritta “deambulazione falciante” e dal quale, comunque, non emergono elementi clinici tali da caratterizzare uno stato di non autosufficienza.”
In altri termini parte ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per sovvertire il giudizio espresso dal CTU, secondo una valutazione che il Tribunale ritiene coerente con la documentazione in atti e con i criteri legali di riferimento, evidenziando che il certificato medico del 18.04.2024 non attesta alcun aggravamento delle condizioni di salute del periziando né l'insorgenza di alcuna patologia nuova, dando semplicemente atto delle conseguenze fisiche derivanti dall'ictus risalente al 2022 e alla concomitanza con le altre patologie, pure riscontrate dal perito officiato dal giudice.
In definitiva, rispetto ai puntuali apprezzamenti peritali innanzi riportati, parte ricorrente ha espresso delle generiche doglianze che non sono in grado di revocare in dubbio il giudizio espresso.
Invero, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio.
Orbene, le osservazioni alla consulenza d'ufficio si traducono nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro patologico ma risultano palesemente carenti di qualsivoglia riferimento preciso e dettagliato alla documentazione medica idonea a supportare le censure e a introdurre un serio vulnus all'elaborato peritale. Inoltre, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso in opposizione va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti attesi i limiti reddituali della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 30.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso