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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Fioravanti Fausto, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, eredi di
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , contumaci
[...] Controparte_9 Controparte_10
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 409/2021 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 22 marzo 2021
RAGIONI DELL DECISIONE
r.g. n. 1 e , con atto di citazione notificato il 24 Parte_1 Parte_2 luglio 2018, hanno adito il Tribunale di Tivoli per sentir pronunciare il loro acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, dell'area di 27 mq, ubicata sul fronte strada di via Roma n.89 del Comune di MO AN (Rm), distinta catastalmente alla particella n. 1000 (già 910, già 726), in corso di frazionamento, di proprietà di CP_1 CP_2
,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...]
A fondamento della domanda, hanno dedotto: di avere acquistato, con atto Notaio di Roma del 26/10/1991, repertorio n. 167550, Persona_1 raccolta n. 18828, registrato a Roma in data 11.11.1991, trascritto presso la Conservatoria RR. II. Roma 2 in data 06.11.1991, Registro Gen. 47742, Particolare 29947, un terreno edificabile di mq 120 distinto al N.C.T. del Comune di MO AN (RM) al foglio n. 11, particella n. 859; di aver presentato in data 07.11.1991 al Comune di MO AN istanza di concessione edilizia per l'edificazione di un fabbricato di civile abitazione, rilasciata con il n. 8 in data 22.04.1992, prot. n. 1504; di avere, in data 21.07.1992, in esecuzione alla citata concessione edilizia, comunicato l'inizio dei lavori, la cui struttura in cemento era stata completata in data 17.09.1993, giusta la relazione del direttore dei lavori protocollata al Genio Civile di Roma in pari data prot. 79472, e successivamente collaudata, giusto il certificato di collaudo in data 28.10.1993 a firma dell'Ing. depositato presso la Regione Persona_2
Lazio, Uff. del Genio Civile, in 29.10.1993 prot. 79472; di avere, in corso di realizzazione dei lavori di edificazione, ampliato il fabbricato sul lato di Via Roma, occupando parte della particella n. 1000 (già 910, già 726), in corso di frazionamento, per mq 27 circa ( ml 11.70 x 2,30 circa); di aver completato il fabbricato, comunicando ciò all'Ufficio del Territorio, giusta la dichiarazione del 17.01.1996, prot. 3343; di avere presentato, in ragione dell'ampliamento, domanda di sanatoria edilizia (istanza del 01.03.1995, prot. 1026), pratica contraddistinta con il n. 115 e tutt'ora in corso di istruttoria;
di avere il Comune di MO AN chiesto integrazioni, giusta nota prot. 1221 del 19.3.1996; di avere, dalla data di ultimazione dei lavori, sempre posseduto, uti dominus, il fabbricato de quo in uno con la porzione della particella n. 1000 (già 910/p, già 726), per mq 27, prospiciente Via Roma civico 89, che era stata occupata in occasione della realizzazione del fabbricato. I convenuti non si sono costituiti. All'esito dell'escussione dei testimoni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato la domanda di usucapione.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata
[...] sentenza, affermare che la porzione di terreno circa mq 27, ubicata sul
r.g. n. 2 fronte strada Via Roma n. 89 per ml 11.85 di lunghezza e ml 2.30 di profondità, distinto al N.C.T. del Comune di MO AN (RM) al foglio n. 11, particella n 1006 (già 1002, già 1000, già 910, originate dalla particella n. 726 e successive numerazioni per avvenuti frazionamenti), è di esclusiva proprietà dei coniugi SI.ri , nato a [...]_1
AN (RM) il 19/04/1943, ivi residente in [...], c.f.:
, e nata a [...] S. Giovanni C.F._1 Parte_2
Campano (FR) il 24/10/1948, residente in [...], c.f.:
, per averla acquistata per usucapione C.F._2 ultraventennale. Con invito al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla conseguente trascrizione e volturazione della emananda sentenza a favore dei coniugi SI.ri e . Parte_1 Parte_2
In tutti i casi con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.” Le appellate non si sono costituite e ne va, pertanto, dichiarata la loro contumacia. La causa, con il consenso degli appellanti, è stata trattenuta in decisione, senza l'assegnazione del termine per le note conclusionali. Gli appellanti hanno censurato la sentenza, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto le allegazioni poste a fondamento della domanda di usucapione generiche ed in quanto tali non idonee a rappresentare i presupposti della fattispecie dell'usucapione, e per aver ritenuto non superabile la genericità della domanda dall'aver gli attori eseguito opere edili sul fondo. Ed inoltre, ad avviso degli appellanti, il Tribunale ha errato nel non attribuire rilievo alle dichiarazioni testimoniali, sul presupposto che esse fossero generiche e valutative. Hanno dedotto che la radicale, permanente ed irreversibile trasformazione dell'area per cui è causa, attraverso la realizzazione sulla stessa di parte del fabbricato, così come documentato, non può che condurre all'accoglimento della domanda, perché da essa emerge non solo il corpus, ma anche l'animus, in quanto trattasi di utilizzazione esclusiva incompatibile con altri e contrapposti diritti. In sostanza, ad avviso degli appellanti, avendo esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (costruzione stabile realizzata sull'area di causa) ed avendo così manifestato il dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non poteva non accogliersi la loro domanda.
Quanto alle prove testimoniali, hanno fatto presente che, in ragione delle inconfutabili prove documentali, aventi data certa, l'occupazione definitiva ed irreversibile dell'area nei primi anni del 1990 non poteva essere messa in discussione, donde non avrebbe avuto necessità di essere confermata testimonialmente. I testimoni erano stati citati solo al fine di provare che i r.g. n. 3 coniugi avevano posseduto l'area de quo per l'intero Controparte_11 periodo occorrente per la richiesta di usucapione. Tale circostanza è stata confermata in sede testimoniale. La censura è fondata. Premette la Corte che presupposto indefettibile perché possa rilevare l'acquisto per usucapione è la sussistenza di una situazione possessoria, sia pure mediata, che deve necessariamente caratterizzarsi dalla presenza del corpus e dell'animus protrattasi almeno per venti anni. Ebbene, nella fattispecie in esame, si può ritenere provata la sussistenza del possesso, quale elemento costitutivo della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Ed invero, come documentalmente provato, con atti e documenti diretti alla P.A. aventi data certa, in cui viene rappresentata l'area edificata comprensiva dell'area di 27 mq per cui è causa, deve ritenersi circostanza acquisita al processo che su tale area è stata realizzata parte dell'edificio e che quantomeno il 16 marzo 1993 i lavori di edificazione del fabbricato che hanno comportato, per l'appunto, l'occupazione dell'area per cui è causa si erano conclusi. Il testimone, , da considerarsi attendibile, tenuto conto che Testimone_1 ha dichiarato di conoscere lo stato dei luoghi e di essere a conoscenza dei fatti “perché sono originario di MO, mi reco a MO quasi tutti i fine settimana e sono proprietario di un immobile vicino a quello del
, ha riferito “(..) i coniugi fanno uso dell'immobile dai Parte_1 Parte_1 primi anni Novanta perché io ho edificato nello stesso periodo sempre in via Roma, a cinquanta metri di distanza. Da quell'epoca solo i Parte_1 hanno vissuto nell'immobile”. Tale testimonianza conferma che gli odierni appellanti dopo aver costruito l'edificio nei primi anni del 1990 hanno sempre vissuto in esso. E' presente anche l'animus possidendi, in quanto gli odierni appellanti hanno manifestato l'intento di avere la cosa come propria, o meglio hanno manifestato il proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, come può desumersi proprio in ragione della realizzazione della costruzione stabile sul fondo di proprietà altrui che ha modificato irreversibilmente il fondo medesimo. In sostanza, l'utilizzazione dell'area di causa quale area di sedime di parte del fabbricato realizzato è indicativa dell'animus rem sibi habendi, ossia dell'intenzione di tenere l'area come proprietario, esercitando su di essa un potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto di proprietà.
All'esito delle emergenze istruttorie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova del possesso ad usucapionem, per un periodo ultraventennale..
r.g. n. 4 Pertanto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, gli appellanti devono essere dichiarati comproprietari del bene in questione per intervenuta usucapione ex art.1158 c.c. Si compensano le spese di lite, in ragione della sostanziale mancata opposizione degli appellati. Alla presente sentenza segue di diritto l'obbligo del Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della decisione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara che e hanno acquistato in Parte_1 Parte_2 comproprietà, per intervenuta usucapione, la porzione di terreno circa mq 27, ubicata sul fronte strada Via Roma n. 89 per ml 11.85 di lunghezza e ml 2.30 di profondità, distinta al N.C.T. del Comune di MO AN (RM) al foglio n. 11, particella n 1006 (già 1002, già 1000, già 910, originate dalla particella n. 726 e successive numerazioni per avvenuti frazionamenti);
- ordina alla Conservatoria competente, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 5