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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4870/2024
r.g., decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Domenico Naso;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
con l'avv. Oreste Manzi;
CP_3
convenuti
avente ad oggetto: “bonus mamme”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.5.2024, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del in forza Controparte_1
di contratto a tempo determinato dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e di essere madre di tre figli il più piccolo dei quali di età inferiore a 18 anni, chiedeva
1 condannarsi il detto e l' ad attribuirle l'esonero contributivo CP_1 CP_3
in misura pari al 9,19% della retribuzione annuale fino alla misura massima di euro 3.000,00 (c.d. “bonus mamme”) ex art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n.
213.
Costituendosi in giudizio, il chiedeva Controparte_1
dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario o comunque rigettarsi la domanda, mentre l' CP_3
chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal CP_1
struzione e del merito, di difetto di giurisdizione del giudice adito in
[...]
favore del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto una misura di esonero contributivo a pertanto ricompresa tra “tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati”, devolute ex art. 2 co. 1 d.l.vo 31.12.1992 n. 546 alla cognizione del giudice tributario.
L'eccezione è manifestamente infondata, attesa la totale estraneità della materia contributiva rispetto a quella tributaria.
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall CP_3
di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art. 2 100 c.p.c. in capo all'istante perché beneficiaria della riduzione contributiva del 6% prevista dall'art. 1 co. 15 l. 30.12.2023 n. 213.
Come precisato dallo stesso ente previdenziale nella circolare n. 27 in data
31.1.2024, al paragrafo 6, infatti, “l'applicazione della riduzione
contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri (ovvero quella di cui all'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213), nel singolo mese di paga,
esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota ivs a carico della
lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma
operatività dell'esonero ivs previsto dal co. 15”; ne consegue che la ulteriore precisazione che segue nella detta circolare, secondo cui
“laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di
entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale
applicazione soltanto in via alternativa tra di loro”, deve essere intesa nel senso che in tal caso l'esonero contributivo di cui al co. 180 assorbe quello di cui al co. 15 e non viceversa.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213 dispone che “fermo restando quanto
previsto al co. 15, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026 alle
lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è
riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al
mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite
massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
3 Nel caso in esame, l'istante, pur nella pacifica (e documentata) presenza delle ulteriori condizioni prescritte dalla norma appena citata, essendo madre di tre figli, il più piccolo dei quali di età inferiore a 18 anni, è stata esclusa dall'esonero contributivo per cui è causa in quanto lavoratrice a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
Ebbene, “l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di
discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di
impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un
datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai
lavoratori a tempo indeterminato”, sicché “tale principio di diritto sociale
comunitario non può essere interpretato in senso restrittivo”: cfr. CGUE
13.9.2007 C-307/05, CGUE 5.6.2018 C-677/16, CGUE 30.6.2022 C-192/21,
CGUE 19.10.2023 C-660/20; pertanto, “la clausola 4 dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di
4 quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle
pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni
relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale”:
cfr. CGUE 15.4.2008 C-268/06.
Ebbene, in forza di tali principi non può dubitarsi che l'esonero contributivo in esame costituisca una condizione di impiego,
determinando un corrispondente incremento della retribuzione, in funzione di un sostegno al reddito delle lavoratrici madri, così come è
palese che l'attribuzione di tale esonero contributivo alle sole lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato determini una differenza di trattamento rispetto alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Del pari, risulta evidente la piena comparabilità, ai fini che qui interessano,
dell'attività svolta dalle lavoratrici madri assunte a tempo determinato
(quale l'istante) rispetto alle colleghe assunte a tempo indeterminato.
Né ricorrono, nella specie, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratrici, tale non potendo di per sé
considerarsi, ovviamente, il diverso “orizzonte temporale” delle rispettive prestazioni lavorative e conseguenti contribuzioni previdenziali,
occorrendo allo scopo un quid pluris che, nel caso concreto, non è stato dedotto, e comunque non è configurabile: cfr. CGUE 8.9.2011 C-177/10,
CGUE 5.6.2018 C-677/16, CGUE 20.6.2019 C-72/18.
Deve a questo punto rammentarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro
5 citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di fruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213 e, per l'effetto, condannarsi il a Controparte_1
corrispondere in suo favore la quota a suo carico dei contributi previdenziali per ivs trattenuta in busta paga nel periodo dall'1.1.2024 al
30.6.2024, sino al tetto massimo di euro 3.000,00 riparametrato su base mensile.
La novità della questione trattata costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P. q. m.
dichiara il diritto dell'istante di fruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213 e per l'effetto condanna il
[...]
a corrispondere in suo favore la quota a suo Controparte_1
carico dei contributi previdenziali per ivs trattenuta in busta paga nel periodo dall'1.1.2024 al 30.6.2024, sino al tetto massimo di euro 3.000,00
riparametrato su base mensile;
spese compensate.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
6 dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4870/2024
r.g., decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con l'avv. Domenico Naso;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
con l'avv. Oreste Manzi;
CP_3
convenuti
avente ad oggetto: “bonus mamme”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.5.2024, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze del in forza Controparte_1
di contratto a tempo determinato dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e di essere madre di tre figli il più piccolo dei quali di età inferiore a 18 anni, chiedeva
1 condannarsi il detto e l' ad attribuirle l'esonero contributivo CP_1 CP_3
in misura pari al 9,19% della retribuzione annuale fino alla misura massima di euro 3.000,00 (c.d. “bonus mamme”) ex art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n.
213.
Costituendosi in giudizio, il chiedeva Controparte_1
dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario o comunque rigettarsi la domanda, mentre l' CP_3
chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal CP_1
struzione e del merito, di difetto di giurisdizione del giudice adito in
[...]
favore del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto una misura di esonero contributivo a pertanto ricompresa tra “tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati”, devolute ex art. 2 co. 1 d.l.vo 31.12.1992 n. 546 alla cognizione del giudice tributario.
L'eccezione è manifestamente infondata, attesa la totale estraneità della materia contributiva rispetto a quella tributaria.
Ancora preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall CP_3
di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire ex art. 2 100 c.p.c. in capo all'istante perché beneficiaria della riduzione contributiva del 6% prevista dall'art. 1 co. 15 l. 30.12.2023 n. 213.
Come precisato dallo stesso ente previdenziale nella circolare n. 27 in data
31.1.2024, al paragrafo 6, infatti, “l'applicazione della riduzione
contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri (ovvero quella di cui all'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213), nel singolo mese di paga,
esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota ivs a carico della
lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma
operatività dell'esonero ivs previsto dal co. 15”; ne consegue che la ulteriore precisazione che segue nella detta circolare, secondo cui
“laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di
entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale
applicazione soltanto in via alternativa tra di loro”, deve essere intesa nel senso che in tal caso l'esonero contributivo di cui al co. 180 assorbe quello di cui al co. 15 e non viceversa.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213 dispone che “fermo restando quanto
previsto al co. 15, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026 alle
lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è
riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al
mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite
massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.
3 Nel caso in esame, l'istante, pur nella pacifica (e documentata) presenza delle ulteriori condizioni prescritte dalla norma appena citata, essendo madre di tre figli, il più piccolo dei quali di età inferiore a 18 anni, è stata esclusa dall'esonero contributivo per cui è causa in quanto lavoratrice a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
Ebbene, “l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di
discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di
impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un
datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai
lavoratori a tempo indeterminato”, sicché “tale principio di diritto sociale
comunitario non può essere interpretato in senso restrittivo”: cfr. CGUE
13.9.2007 C-307/05, CGUE 5.6.2018 C-677/16, CGUE 30.6.2022 C-192/21,
CGUE 19.10.2023 C-660/20; pertanto, “la clausola 4 dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di
4 quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle
pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni
relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale”:
cfr. CGUE 15.4.2008 C-268/06.
Ebbene, in forza di tali principi non può dubitarsi che l'esonero contributivo in esame costituisca una condizione di impiego,
determinando un corrispondente incremento della retribuzione, in funzione di un sostegno al reddito delle lavoratrici madri, così come è
palese che l'attribuzione di tale esonero contributivo alle sole lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato determini una differenza di trattamento rispetto alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Del pari, risulta evidente la piena comparabilità, ai fini che qui interessano,
dell'attività svolta dalle lavoratrici madri assunte a tempo determinato
(quale l'istante) rispetto alle colleghe assunte a tempo indeterminato.
Né ricorrono, nella specie, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratrici, tale non potendo di per sé
considerarsi, ovviamente, il diverso “orizzonte temporale” delle rispettive prestazioni lavorative e conseguenti contribuzioni previdenziali,
occorrendo allo scopo un quid pluris che, nel caso concreto, non è stato dedotto, e comunque non è configurabile: cfr. CGUE 8.9.2011 C-177/10,
CGUE 5.6.2018 C-677/16, CGUE 20.6.2019 C-72/18.
Deve a questo punto rammentarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro
5 citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di fruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213 e, per l'effetto, condannarsi il a Controparte_1
corrispondere in suo favore la quota a suo carico dei contributi previdenziali per ivs trattenuta in busta paga nel periodo dall'1.1.2024 al
30.6.2024, sino al tetto massimo di euro 3.000,00 riparametrato su base mensile.
La novità della questione trattata costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P. q. m.
dichiara il diritto dell'istante di fruire dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 180 l. 30.12.2023 n. 213 e per l'effetto condanna il
[...]
a corrispondere in suo favore la quota a suo Controparte_1
carico dei contributi previdenziali per ivs trattenuta in busta paga nel periodo dall'1.1.2024 al 30.6.2024, sino al tetto massimo di euro 3.000,00
riparametrato su base mensile;
spese compensate.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
6 dott. Lorenzo De Napoli
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