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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/08/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10197/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10197/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CANNIZZARO FRANCESCO, (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in Milano, Via Plinio n. 11, è elettivamente domiciliata. opponente contro (C.F. ), e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.. Opposta
contro (C.F. n. ), a mezzo della mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_4 tempore, con l'Avv. Santi Puglisi (C.F. ) con studio in Milano, C.F._3 via San Raffaele n. 1 ed elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Terza intervenuta
e contro
C.F n. , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Puglisi (C.F.
) con studio in Milano, via San Raffaele n. 1 ed elettivamente C.F._3 domiciliata, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
pagina 1 di 9 Terza intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 12.5.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2378/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 26.5.2022 e pubblicato il successivo 31.5.2022, R.G. 177/2022, notificato in data 15.06.2022, con cui è stato ordinato a RO
, ed a il pagamento della somma di € 63.262,50, oltre
[...] RO interessi come da domanda e spese di lite, nonché, in solido, a , nei limiti della Parte_1 fideiussione prestata, di pagare la somma di € 40.503,60 (ricompresa nell'anzidetta maggior somma di
€ 63.262,60), oltre interessi come da domanda e spese di lite, a favore di Controparte_1 e per essa, quale mandataria, , in persona del legale rappresentante p.t..
[...] Controparte_2
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, venivano riepilogati i fatti:
Contr
• con contratto del 23.3.2010, erogava, in favore della RO CP
un finanziamento di € 43.000,00 (rapporto n°6097085) e, contestualmente,
[...] [...] e la rilasciavano fideiussione specifica fino alla RO Parte_1 concorrenza di € 86.000,00 (doc. 4 fascicolo monitorio);
• in data 5.7.2010, e - dopo che il primo, in data RO Parte_1
22.6.2010, aveva rinunciato al beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società di cui era socio illimitatamente responsabile - prestavano fideiussione generica sino all'importo di € 18.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio);
• la Banca opposta risultava essere creditrice di € 40.759,00, atteso lo scoperto del c/c n. 1700/542 intestato alla , nei confronti della società di RO CP
, socio accomandatario illimitatamente responsabile, e nei confronti di
[...] CP [...]
fino alla concorrenza di € 18.000,00, in forza della fideiussione generica prestata il Parte_1 5.7.2010;
• la società risultava essere, altresì, inadempiente per l'ulteriore importo di € 22.503,60, relativamente al finanziamento del 23.3.2010, garantito anche da;
Parte_1
• pertanto, risultava debitrice, in solido con la società e il socio Parte_1 accomandatario, della somma di € 18.000,00 più € 22.503,60, per un totale di € 40.503,60.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato in data 22.7.2022, l'opponente eccepiva:
• Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
pagina 2 di 9 • Inesistenza della posizione di garanzia per il disconoscimento delle firme apposte ai documenti contrattuali, ex art. 244 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità della domanda ingiuntiva svolta dalla banca opposta, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previo accertamento dell'apocrifia di tutte le firme attribuite alla IG.ra contenute nei documenti 4 e Parte_1 5 prodotti dalla Banca opposta, denominati “contratto di finanziamento n. 6097085 con fideiussione specifica” (doc. 4) e “rinuncia al beneficio della preventiva escussione e fideiussione generica” (doc. 5), dichiarare nulle ed inesistenti le fideiussioni riconducibili formalmente alla predetta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla posizione dell'odierna opponente. LITE TEMERARIA: In considerazione della piena consapevolezza dell'apocrifia delle firme attribuite alla IG.ra disporsi condanna della Banca opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., Parte_1 per avere abusato dello strumento processuale nei confronti della predetta, quantomeno con colpa grave. In via istruttoria, con la più ampia riserva di dedurre e produrre nei modi e termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio a mezzo della mandataria , con Controparte_3 Controparte_4 intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., la quale rilevava che, in data 1.8.2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, aveva perfezionato l'acquisto da
[...] di una pluralità di crediti, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, ivi _1 incluso quello azionato, a cui era stato assegnato il codice NDG 304462362.
Rilevava, preliminarmente, che:
-il contratto di cessione dei crediti era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 99 - Parte Seconda del 25.8.2022 (doc. 2);
-in data 1.8.2022, era stata nominata dell'operazione di Controparte_4 Parte_2 cartolarizzazione de qua e le veniva conferita espressa procura (doc. 3);
Puntualizzava poi, che la sottoscrizione dei documenti contrattuali da parte di Parte_1 Contr era avvenuta in presenza del dipendente di , come da questi attestato. Persona_1
Proponeva istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute, chiedendo, altresì, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” - ammettere il presente intervento ex art. 111 c.p.c.; - estromettere e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 dalla presente procedura per intervenuta carenza di legittimazione attiva;
- Controparte_2 accogliere integralmente le seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta: (i) In via preliminare - Rigettare l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda creditoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in quanto infondata;
- Concedere, da subito, la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., sull'importo complessivo di Euro 40.503,60, non essendo l'avversaria opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
(ii) Nel merito - In via principale: - rigettare, disattendere e/o dichiarare integralmente inammissibili tutte le domande della IG.ra ( ) perché infondate in Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 9 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2378/2022 del 31.5.2022 (R.G. n. 177/2022) emesso dal Tribunale di Catania, con condanna al pagamento (nei confronti dell'odierna opponente e nei limiti della fideiussione prestata) dell'importo di Euro 40.503,60, oltre interessi e spese ivi liquidate;
- In ogni caso: - accertare, dichiarare il diritto di credito di a Controparte_3 mezzo della mandataria - nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_4
- nei confronti della IG.ra Controparte_1 Parte_1 ( ) per l'importo di Euro 40.503,60, relativamente ai contratti di cui è causa e, C.F._1 conseguentemente, condannare in via definitiva la IG.ra Parte_1 ( ) al pagamento del predetto importo capitale di Euro 40.503,60, oltre interessi C.F._1 e spese, ovvero del maggiore o minore importo risultante all'esito dell'istruttoria; - Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie nonché di richiedere l'ammissione e/o la concessione di ogni opportuno strumento probatorio, compresa l'ammissione a prova contraria, anche in considerazione delle difese avversarie ed emendare le prese conclusioni. (iii) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge”.
Alla prima udienza del 9.1.2023, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 24.4.2023.
All'udienza successiva, l'opposta rilevava di aver depositato il verbale negativo di mediazione datato 8.3.2023 e si fissava l'udienza al 4.3.2024, con termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.
Con le memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c. l'opposta depositava la dichiarazione della _1 datata 7.9.2022, con la quale veniva confermata l'inclusione della posizione NDG: ”, P.IVA_6 denominazione: ”, nella cessione intervenuta con RO [...] (cfr. doc 12). CP_7
In seno alle memorie ex art. 183 co 6 n.2, l'opponente produceva la dichiarazione dell'azienda datrice di lavoro, rilasciata in data 17.4.2023, nella quale veniva attestata la presenza di
[...]
, nella giornata del 5.7.2010, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il proprio posto di lavoro, Parte_1 sito in S.S.192 Km 79, Misterbianco (CT) (v. doc. 3).
Di poi, chiedeva la fissazione dell'udienza ex art. 184 c.p.c., al fine di formalizzare querela di falso ex art. 221 c.p.c., nonché, prova per testi. Contr
Parte opposta chiedeva ammettersi l'esame testimoniale di impiegato di con Persona_1 qualità di quadro direttivo e poteri di firma, che aveva raccolto le sottoscrizioni dell'opponente.
All'esito dell'udienza del 4.3.2024, con ordinanza, veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, relativa alle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente apposte in seno al Contratto di finanziamento con ai relativi allegati (cfr. doc. 7 comparsa costituzione) ed alla Fideiussione generica (cfr. doc. 8 comparsa costituzione) e si rinviava, per l'esame della relazione di consulenza, all'udienza del 23.9.2024.
Successivamente la dott.ssa , nominata ctu, riferiva che l'avvocato di parte opposta aveva Per_2 richiesto in data 17.4.2024 un termine, al fine di ricercare i documenti originali presso la banca cedente confermandole poi, in data 22.5.2024, di essere riuscito a recuperarli. _1
pagina 4 di 9 In data 14.9.2024 veniva depositata la relazione della ctu nella quale veniva rilevato che:
- In relazione al contratto del 23.3.2010:
“conferma che le firme in verifica « », sul contratto del 23/03/2020, non Parte_1 provengono dalla mano di , ma dalla mano di altro soggetto che l'ha realizzata Parte_1 con vaga approssimazione imitativa, stante la mancata corrispondenza delle caratteristiche grafiche strutturali e fondamentali che caratterizzano e qualificano la sua scrittura”;
- Quanto alla fideiussione datata 13.7.2010:
“ferme le premesse in ordine alla necessità di esaminare il documento e le firme in originale, allo stato si ritiene che le firme “ sul documento in verifica in copia Fidejussione Parte_1 del 13/07/2010, con grado di probabilità siano autografe: ipotesi verosimile, attendibile sulla base di ragioni significative, ma non fino al punto da consentire di ritenerla certa, anche in ragione della rilevata variabilità grafica riscontrata. Il parere è espresso con il grado di probabilità, e non di certezza tecnica, stante limite d'indagine riguardante sia l'adeguatezza qualitativa del documento in verifica, sia l'adeguatezza quantitativa, che non consente di potersi rendere conto dell'ambito di variabilità naturale della mano scrivente”.
Di poi, l'opponente eccepiva l'inattendibilità dell'esame grafologico perché condotto su copia fotostatica, rilevando che parte opposta aveva omesso di depositare il contratto di fideiussione del 13.7.2010 in originale.
Successivamente, in data 20.9.2024, si costituiva in giudizio con atto di Controparte_5 intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., rilevando di essere divenuta titolare del credito azionato a seguito di cessione in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, intervenuta con , e producendo: CP_3
- Contratto di cessione del 13.12.2023 (doc. 8);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153, Parte Seconda del 30.12.2023 (doc. 9);
- Elenco dei crediti ceduti nel quale era ricompreso quello azionato, indicato con il codice NDG 304462362. (doc. 10).
La dichiarando di voler fare proprie le ragioni di , ne chiedeva Controparte_5 CP_3 l'estromissione dal giudizio per intervenuta carenza di legittimazione attiva, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla cedente.
All'udienza del 23.9.2024 l'opponente reiterava l'eccezione di nullità della ctu perché effettuata su copie fotostatiche, quindi, si rinviava per p.c. all'udienza del 12.5.2025, ed, infine, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle memorie di replica parte opposta rilevava che la mancata produzione dell'originale della fideiussione fosse dovuta a cause non imputabili alla parte cessionaria, posto che il credito era pervenuto in titolarità di a seguito di due corpose cessioni di crediti e non era stato CP_5 possibile entrare in possesso del documento in originale, tuttavia, rilevava di aver inviato alla consulente grafologica il documento in copia conforme (come da ricevuta pec - doc. 3).
********************
pagina 5 di 9 Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
-Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
- Preliminarmente va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_8 ome statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione
[...] della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da con contratto di Controparte_5 CP_3 cessione stipulato ai sensi dell'art. 58 TUB in data 13.12.2023, un portafoglio di crediti in blocco, in cui vi era incluso quello in capo a ed alla sua garante RO
. Parte_1
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato:
- Contratto di cessione del 13.12.2023 (doc. 8);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153, Parte Seconda del 30.12.2023 (doc. 9);
- Elenco dei crediti ceduti nel quale è ricompreso quello azionato, indicato con il codice NDG 304462362. (doc. 10).
Ha poi documentato la cessione precedente, intervenuta tra la creditrice originaria e _1 [...]
, producendo: CP_7
- Contratto di cessione del 1.8.2022 (doc. 2)
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 99 - Parte Seconda del 25.8.2022 (doc. 2);
- Dichiarazione della cedente relativa all'inclusione del credito azionato nella cessione _1
(doc.5).
Tale documentazione, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
In particolare, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per pagina 6 di 9 cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito.
Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito – anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto – sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.
- Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
All'udienza del 9.1.2023, con ordinanza, è stato assegnato a parte opposta un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, il quale è stato attivato in data 8.3.2023, pertanto l'eccezione non rileva.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento del 23.3.2010 con i relativi allegati (cfr. doc. 7 comparsa costituzione) e la fideiussione generica del 13.7.2010 (cfr. doc. 8 comparsa costituzione), tuttavia le sottoscrizioni apposte a tali documenti sono state disconosciute dall'opponente.
Or, la CTU ha accertato, con grado di certezza tecnica, che le firme apposte sul contratto di finanziamento del 23.3.2010 non provengono dalla mano di , bensì da soggetto Parte_1 terzo, con approssimazione imitativa, conclusione fondata su analisi strutturale e morfologica della grafia, non validamente contestata da parte opposta.
Alla luce dell'accertata apocrifia della firma sul contratto di finanziamento, deve ritenersi insussistente la garanzia prestata da in relazione all'importo di € 22.503,60. Parte_1
Quanto alla fideiussione del 13.7.2010, la CTU ha espresso un giudizio di verosimiglianza e non di certezza, rilevando la variabilità grafica e l'inadeguatezza del documento in copia.
L'opponente ha eccepito la nullità della CTU per mancata produzione dell'originale, eccezione che si ritiene fondata.
pagina 7 di 9 Sul punto, si richiama, inoltre, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza grafologica eseguita su copia fotostatica non consente un'analisi attendibile del tratto, della pressione e dell'inchiostro, elementi essenziali per la verificazione della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2777/2025).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto copia conforme del documento fideiussorio, ma non ha fornito alcuna prova concreta o documentata che l'impossibilità di reperire l'originale fosse dovuta a causa non imputabile. Al contrario, ha dichiarato genericamente che il documento non era disponibile a seguito di precedenti cessioni di credito, senza dimostrare di aver esperito alcuna attività diligente per ottenerne copia autentica o accesso presso la banca cedente.
Tale omissione rileva ai fini della valutazione della prova, poiché l'onere di dimostrare la genuinità della sottoscrizione grava sulla parte che intende avvalersi del documento, ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8304/2024, la quale ha chiarito che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, è onere della parte che invoca il documento produrre l'originale o giustificare la sua irreperibilità con elementi oggettivi e verificabili.
La mancata produzione dell'originale, non accompagnata da una prova di causa non imputabile (che, certamente, non è ravvisabile nella mancata consegna dell'originale dal proprio dante causa, per come dedotto dalla opposta), comporta l'inidoneità del documento a fondare la pretesa creditoria.
Deve concludersi che la CTU su copia non equivale all'originale, anche se conforme, e non può fondare un giudizio di certezza tecnica.
Pertanto, anche in relazione alla fideiussione generica del 13.7.2010, non essendo stato prodotto l'originale e non essendo stato raggiunto un grado di certezza tecnica, la prova della sottoscrizione non può dirsi raggiunta, con conseguente nullità per difetto di sottoscrizione.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno accolte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine, a richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte convenuta deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte attrice una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2378/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 26.5.2022 e pubblicato il successivo 31.5.2022, R.G. 177/2022, notificato in data 15.06.2022, limitatamente alla posizione di;
Parte_1
- Condanna la alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore Controparte_5 di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 14.8.2025.
Il PRESIDENTE
pagina 8 di 9 (dott. Mariano Sciacca)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10197/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CANNIZZARO FRANCESCO, (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in Milano, Via Plinio n. 11, è elettivamente domiciliata. opponente contro (C.F. ), e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.. Opposta
contro (C.F. n. ), a mezzo della mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_4 tempore, con l'Avv. Santi Puglisi (C.F. ) con studio in Milano, C.F._3 via San Raffaele n. 1 ed elettivamente domiciliata, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Terza intervenuta
e contro
C.F n. , in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_5 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Puglisi (C.F.
) con studio in Milano, via San Raffaele n. 1 ed elettivamente C.F._3 domiciliata, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
pagina 1 di 9 Terza intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 12.5.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2378/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 26.5.2022 e pubblicato il successivo 31.5.2022, R.G. 177/2022, notificato in data 15.06.2022, con cui è stato ordinato a RO
, ed a il pagamento della somma di € 63.262,50, oltre
[...] RO interessi come da domanda e spese di lite, nonché, in solido, a , nei limiti della Parte_1 fideiussione prestata, di pagare la somma di € 40.503,60 (ricompresa nell'anzidetta maggior somma di
€ 63.262,60), oltre interessi come da domanda e spese di lite, a favore di Controparte_1 e per essa, quale mandataria, , in persona del legale rappresentante p.t..
[...] Controparte_2
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, venivano riepilogati i fatti:
Contr
• con contratto del 23.3.2010, erogava, in favore della RO CP
un finanziamento di € 43.000,00 (rapporto n°6097085) e, contestualmente,
[...] [...] e la rilasciavano fideiussione specifica fino alla RO Parte_1 concorrenza di € 86.000,00 (doc. 4 fascicolo monitorio);
• in data 5.7.2010, e - dopo che il primo, in data RO Parte_1
22.6.2010, aveva rinunciato al beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società di cui era socio illimitatamente responsabile - prestavano fideiussione generica sino all'importo di € 18.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio);
• la Banca opposta risultava essere creditrice di € 40.759,00, atteso lo scoperto del c/c n. 1700/542 intestato alla , nei confronti della società di RO CP
, socio accomandatario illimitatamente responsabile, e nei confronti di
[...] CP [...]
fino alla concorrenza di € 18.000,00, in forza della fideiussione generica prestata il Parte_1 5.7.2010;
• la società risultava essere, altresì, inadempiente per l'ulteriore importo di € 22.503,60, relativamente al finanziamento del 23.3.2010, garantito anche da;
Parte_1
• pertanto, risultava debitrice, in solido con la società e il socio Parte_1 accomandatario, della somma di € 18.000,00 più € 22.503,60, per un totale di € 40.503,60.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato in data 22.7.2022, l'opponente eccepiva:
• Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
pagina 2 di 9 • Inesistenza della posizione di garanzia per il disconoscimento delle firme apposte ai documenti contrattuali, ex art. 244 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità della domanda ingiuntiva svolta dalla banca opposta, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previo accertamento dell'apocrifia di tutte le firme attribuite alla IG.ra contenute nei documenti 4 e Parte_1 5 prodotti dalla Banca opposta, denominati “contratto di finanziamento n. 6097085 con fideiussione specifica” (doc. 4) e “rinuncia al beneficio della preventiva escussione e fideiussione generica” (doc. 5), dichiarare nulle ed inesistenti le fideiussioni riconducibili formalmente alla predetta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla posizione dell'odierna opponente. LITE TEMERARIA: In considerazione della piena consapevolezza dell'apocrifia delle firme attribuite alla IG.ra disporsi condanna della Banca opposta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., Parte_1 per avere abusato dello strumento processuale nei confronti della predetta, quantomeno con colpa grave. In via istruttoria, con la più ampia riserva di dedurre e produrre nei modi e termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio a mezzo della mandataria , con Controparte_3 Controparte_4 intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., la quale rilevava che, in data 1.8.2022, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, aveva perfezionato l'acquisto da
[...] di una pluralità di crediti, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, ivi _1 incluso quello azionato, a cui era stato assegnato il codice NDG 304462362.
Rilevava, preliminarmente, che:
-il contratto di cessione dei crediti era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 99 - Parte Seconda del 25.8.2022 (doc. 2);
-in data 1.8.2022, era stata nominata dell'operazione di Controparte_4 Parte_2 cartolarizzazione de qua e le veniva conferita espressa procura (doc. 3);
Puntualizzava poi, che la sottoscrizione dei documenti contrattuali da parte di Parte_1 Contr era avvenuta in presenza del dipendente di , come da questi attestato. Persona_1
Proponeva istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute, chiedendo, altresì, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” - ammettere il presente intervento ex art. 111 c.p.c.; - estromettere e per essa, quale mandataria con rappresentanza, Controparte_1 dalla presente procedura per intervenuta carenza di legittimazione attiva;
- Controparte_2 accogliere integralmente le seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, ogni contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione respinta e disattesa, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta: (i) In via preliminare - Rigettare l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda creditoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in quanto infondata;
- Concedere, da subito, la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., sull'importo complessivo di Euro 40.503,60, non essendo l'avversaria opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
(ii) Nel merito - In via principale: - rigettare, disattendere e/o dichiarare integralmente inammissibili tutte le domande della IG.ra ( ) perché infondate in Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 9 fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2378/2022 del 31.5.2022 (R.G. n. 177/2022) emesso dal Tribunale di Catania, con condanna al pagamento (nei confronti dell'odierna opponente e nei limiti della fideiussione prestata) dell'importo di Euro 40.503,60, oltre interessi e spese ivi liquidate;
- In ogni caso: - accertare, dichiarare il diritto di credito di a Controparte_3 mezzo della mandataria - nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_4
- nei confronti della IG.ra Controparte_1 Parte_1 ( ) per l'importo di Euro 40.503,60, relativamente ai contratti di cui è causa e, C.F._1 conseguentemente, condannare in via definitiva la IG.ra Parte_1 ( ) al pagamento del predetto importo capitale di Euro 40.503,60, oltre interessi C.F._1 e spese, ovvero del maggiore o minore importo risultante all'esito dell'istruttoria; - Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie nonché di richiedere l'ammissione e/o la concessione di ogni opportuno strumento probatorio, compresa l'ammissione a prova contraria, anche in considerazione delle difese avversarie ed emendare le prese conclusioni. (iii) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre CPA e IVA, come per legge”.
Alla prima udienza del 9.1.2023, con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 24.4.2023.
All'udienza successiva, l'opposta rilevava di aver depositato il verbale negativo di mediazione datato 8.3.2023 e si fissava l'udienza al 4.3.2024, con termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 c.p.c.
Con le memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c. l'opposta depositava la dichiarazione della _1 datata 7.9.2022, con la quale veniva confermata l'inclusione della posizione NDG: ”, P.IVA_6 denominazione: ”, nella cessione intervenuta con RO [...] (cfr. doc 12). CP_7
In seno alle memorie ex art. 183 co 6 n.2, l'opponente produceva la dichiarazione dell'azienda datrice di lavoro, rilasciata in data 17.4.2023, nella quale veniva attestata la presenza di
[...]
, nella giornata del 5.7.2010, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il proprio posto di lavoro, Parte_1 sito in S.S.192 Km 79, Misterbianco (CT) (v. doc. 3).
Di poi, chiedeva la fissazione dell'udienza ex art. 184 c.p.c., al fine di formalizzare querela di falso ex art. 221 c.p.c., nonché, prova per testi. Contr
Parte opposta chiedeva ammettersi l'esame testimoniale di impiegato di con Persona_1 qualità di quadro direttivo e poteri di firma, che aveva raccolto le sottoscrizioni dell'opponente.
All'esito dell'udienza del 4.3.2024, con ordinanza, veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, relativa alle sottoscrizioni disconosciute dall'opponente apposte in seno al Contratto di finanziamento con ai relativi allegati (cfr. doc. 7 comparsa costituzione) ed alla Fideiussione generica (cfr. doc. 8 comparsa costituzione) e si rinviava, per l'esame della relazione di consulenza, all'udienza del 23.9.2024.
Successivamente la dott.ssa , nominata ctu, riferiva che l'avvocato di parte opposta aveva Per_2 richiesto in data 17.4.2024 un termine, al fine di ricercare i documenti originali presso la banca cedente confermandole poi, in data 22.5.2024, di essere riuscito a recuperarli. _1
pagina 4 di 9 In data 14.9.2024 veniva depositata la relazione della ctu nella quale veniva rilevato che:
- In relazione al contratto del 23.3.2010:
“conferma che le firme in verifica « », sul contratto del 23/03/2020, non Parte_1 provengono dalla mano di , ma dalla mano di altro soggetto che l'ha realizzata Parte_1 con vaga approssimazione imitativa, stante la mancata corrispondenza delle caratteristiche grafiche strutturali e fondamentali che caratterizzano e qualificano la sua scrittura”;
- Quanto alla fideiussione datata 13.7.2010:
“ferme le premesse in ordine alla necessità di esaminare il documento e le firme in originale, allo stato si ritiene che le firme “ sul documento in verifica in copia Fidejussione Parte_1 del 13/07/2010, con grado di probabilità siano autografe: ipotesi verosimile, attendibile sulla base di ragioni significative, ma non fino al punto da consentire di ritenerla certa, anche in ragione della rilevata variabilità grafica riscontrata. Il parere è espresso con il grado di probabilità, e non di certezza tecnica, stante limite d'indagine riguardante sia l'adeguatezza qualitativa del documento in verifica, sia l'adeguatezza quantitativa, che non consente di potersi rendere conto dell'ambito di variabilità naturale della mano scrivente”.
Di poi, l'opponente eccepiva l'inattendibilità dell'esame grafologico perché condotto su copia fotostatica, rilevando che parte opposta aveva omesso di depositare il contratto di fideiussione del 13.7.2010 in originale.
Successivamente, in data 20.9.2024, si costituiva in giudizio con atto di Controparte_5 intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., rilevando di essere divenuta titolare del credito azionato a seguito di cessione in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999, intervenuta con , e producendo: CP_3
- Contratto di cessione del 13.12.2023 (doc. 8);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153, Parte Seconda del 30.12.2023 (doc. 9);
- Elenco dei crediti ceduti nel quale era ricompreso quello azionato, indicato con il codice NDG 304462362. (doc. 10).
La dichiarando di voler fare proprie le ragioni di , ne chiedeva Controparte_5 CP_3 l'estromissione dal giudizio per intervenuta carenza di legittimazione attiva, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla cedente.
All'udienza del 23.9.2024 l'opponente reiterava l'eccezione di nullità della ctu perché effettuata su copie fotostatiche, quindi, si rinviava per p.c. all'udienza del 12.5.2025, ed, infine, la causa veniva posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle memorie di replica parte opposta rilevava che la mancata produzione dell'originale della fideiussione fosse dovuta a cause non imputabili alla parte cessionaria, posto che il credito era pervenuto in titolarità di a seguito di due corpose cessioni di crediti e non era stato CP_5 possibile entrare in possesso del documento in originale, tuttavia, rilevava di aver inviato alla consulente grafologica il documento in copia conforme (come da ricevuta pec - doc. 3).
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pagina 5 di 9 Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
-Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
- Preliminarmente va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_8 ome statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione
[...] della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da con contratto di Controparte_5 CP_3 cessione stipulato ai sensi dell'art. 58 TUB in data 13.12.2023, un portafoglio di crediti in blocco, in cui vi era incluso quello in capo a ed alla sua garante RO
. Parte_1
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato:
- Contratto di cessione del 13.12.2023 (doc. 8);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153, Parte Seconda del 30.12.2023 (doc. 9);
- Elenco dei crediti ceduti nel quale è ricompreso quello azionato, indicato con il codice NDG 304462362. (doc. 10).
Ha poi documentato la cessione precedente, intervenuta tra la creditrice originaria e _1 [...]
, producendo: CP_7
- Contratto di cessione del 1.8.2022 (doc. 2)
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - n. 99 - Parte Seconda del 25.8.2022 (doc. 2);
- Dichiarazione della cedente relativa all'inclusione del credito azionato nella cessione _1
(doc.5).
Tale documentazione, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
In particolare, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per pagina 6 di 9 cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito.
Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito – anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto – sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.
- Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
All'udienza del 9.1.2023, con ordinanza, è stato assegnato a parte opposta un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, il quale è stato attivato in data 8.3.2023, pertanto l'eccezione non rileva.
-Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento del 23.3.2010 con i relativi allegati (cfr. doc. 7 comparsa costituzione) e la fideiussione generica del 13.7.2010 (cfr. doc. 8 comparsa costituzione), tuttavia le sottoscrizioni apposte a tali documenti sono state disconosciute dall'opponente.
Or, la CTU ha accertato, con grado di certezza tecnica, che le firme apposte sul contratto di finanziamento del 23.3.2010 non provengono dalla mano di , bensì da soggetto Parte_1 terzo, con approssimazione imitativa, conclusione fondata su analisi strutturale e morfologica della grafia, non validamente contestata da parte opposta.
Alla luce dell'accertata apocrifia della firma sul contratto di finanziamento, deve ritenersi insussistente la garanzia prestata da in relazione all'importo di € 22.503,60. Parte_1
Quanto alla fideiussione del 13.7.2010, la CTU ha espresso un giudizio di verosimiglianza e non di certezza, rilevando la variabilità grafica e l'inadeguatezza del documento in copia.
L'opponente ha eccepito la nullità della CTU per mancata produzione dell'originale, eccezione che si ritiene fondata.
pagina 7 di 9 Sul punto, si richiama, inoltre, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza grafologica eseguita su copia fotostatica non consente un'analisi attendibile del tratto, della pressione e dell'inchiostro, elementi essenziali per la verificazione della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2777/2025).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto copia conforme del documento fideiussorio, ma non ha fornito alcuna prova concreta o documentata che l'impossibilità di reperire l'originale fosse dovuta a causa non imputabile. Al contrario, ha dichiarato genericamente che il documento non era disponibile a seguito di precedenti cessioni di credito, senza dimostrare di aver esperito alcuna attività diligente per ottenerne copia autentica o accesso presso la banca cedente.
Tale omissione rileva ai fini della valutazione della prova, poiché l'onere di dimostrare la genuinità della sottoscrizione grava sulla parte che intende avvalersi del documento, ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8304/2024, la quale ha chiarito che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, è onere della parte che invoca il documento produrre l'originale o giustificare la sua irreperibilità con elementi oggettivi e verificabili.
La mancata produzione dell'originale, non accompagnata da una prova di causa non imputabile (che, certamente, non è ravvisabile nella mancata consegna dell'originale dal proprio dante causa, per come dedotto dalla opposta), comporta l'inidoneità del documento a fondare la pretesa creditoria.
Deve concludersi che la CTU su copia non equivale all'originale, anche se conforme, e non può fondare un giudizio di certezza tecnica.
Pertanto, anche in relazione alla fideiussione generica del 13.7.2010, non essendo stato prodotto l'originale e non essendo stato raggiunto un grado di certezza tecnica, la prova della sottoscrizione non può dirsi raggiunta, con conseguente nullità per difetto di sottoscrizione.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno accolte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine, a richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da parte convenuta deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte attrice una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2378/2022, emesso dal Tribunale di Catania in data 26.5.2022 e pubblicato il successivo 31.5.2022, R.G. 177/2022, notificato in data 15.06.2022, limitatamente alla posizione di;
Parte_1
- Condanna la alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore Controparte_5 di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 14.8.2025.
Il PRESIDENTE
pagina 8 di 9 (dott. Mariano Sciacca)
pagina 9 di 9