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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 5457/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni, da sinistro stradale,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi con l'Avv. Carla Stefania Balasso
CONTRO
P.Iva: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Andrea Paganini,
Controparte_2 CodiceFiscale_3
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI:
a) Accertata e dichiarata la completa responsabilità del sig. nella causazione del Controparte_2
sinistro del giorno 01.06.2021 in Isola Vicentina, via Povolare, condannarsi il sig.
[...]
e la per le causali di cui agli atti, in solido tra loro, ed CP_2 Controparte_1
1 ai sensi dell'art. 144 Dlgs 209/2005 a risarcire, a rimasto gravemente ferito nel Parte_1
sinistro de quo e a , che agisce anche in proprio in qualità di proprietaria del Parte_2
motociclo Honda 125 tg EG24977, la somma comprensiva di tutti i danni materiali, nonché lesioni subite da e danno non patrimoniale, che risulterà dovuta all'esito della Parte_1
espletanda attività istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
b) Accertato e dichiarato il mancato riscontro alla procedura di negozioazione assistita, condizione di procedibilità della presente domanda giudiziale condannarsi, laddove se ne ravvisino i presuppostio di legge, la in solido ai sensi e Controparte_3
per gli effetti dell'art. 96 cpc .
c) Si chiede l'acquisizione del fascolo della Procura di Vicenza – PM D.ssa De Munari 5579/2021
RGNR a carico di . Controparte_2
d) Porsi definitivamente a carico di parte convenuta tutte le spese peritali già anticipate (CTU
medica e delle CTP medica del Dott. e CTP del P.I. ). Per_1 Per_2
e) Spese e competenze del presente giudizio interamente rifusi, oltre alle spese mediche già
anticipate
Ci si oppone nuovamente alla richiesta di disposizione di CTU dinamico-ricostruttiva non ravvisandone i presupposti nonché per economia processuale: il Comandante della Polizia Locale
è anche l'Ufficiale di Polizia che per primo interveniva nell'immediatezza del sinistro Persona_3
de quo, predisponeva e sottoscriveva la relazione sull'incidente – già in atti- effettuando i rilievi del caso e, infine, rendeva sul punto esaustiva testimonianza in corso di giudizio.
CP_4
nel merito in via principale rigettarsi le domande attoree per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale subordinata rigettarsi le domande attoree in quanto il sinistro del 01.06.2021 va considerato un caso fortuito, avendo i caratteri dell'eccezionalità ed imprevedibilità;
2 in via subordinata ed in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree,
previo rigoroso accertamento sia dell'effettivo quantum debeatur che della corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. di in misura maggioritaria rispetto a Parte_1 Controparte_2
nella causazione dell'accertato danno conseguente al sinistro stradale del 01.06.2021, disporsi ogni conseguente statuizione nei limiti della polizza r.c.a. n. 05105433001531 di
[...]
CP_1
in via ulteriormente subordinata previo rigoroso accertamento sia dell'effettivo quantum debeatur
che della corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. di - in misura che risulterà Parte_1
dall'istruttoria - nella causazione dell'accertato danno conseguente al sinistro stradale del
01.06.2021, disporsi ogni conseguente statuizione nei limiti della polizza r.c.a. n. 05105433001531
di Controparte_1
in via ulteriormente subordinata previo rigoroso accertamento dell'effettivo quantum debeatur,
applicarsi la presunzione di responsabilità paritaria (50%) prevista dall'art. 2054 II° co. c.c. a carico di e di nella causazione del sinistro stradale del 01.06.2021 Parte_1 Controparte_2
con ogni conseguente statuizione, nei limiti della polizza r.c.a. n. 05105433001531 di
[...]
CP_1
in ogni caso con rifusione delle spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si chiede ammettersi le prove per testi sui capitoli non ammessi della memoria istruttoria di datata 11.04.2023; CP_1
si reitera la richiesta di disporsi CTU dinamico-ricostruttiva, come peraltro inizialmente richiesta anche da parte attrice, al fine di far luce sull'esatta dinamica del sinistro, sulla sussistenza o meno di colpa a carico dei soggetti coinvolti e della sua eventuale gradazione, nonché sull'esistenza o meno del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso del 01 giugno
2021.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il primo giugno del 2021, alle ore 18,49, in un pomeriggio ancora di luce piena, il sedicenne
(munito di “foglio rosa”) era in sella ad una Honda 125 di proprietà della madre, Parte_1
, e procedeva, in discesa, per la via Povolare, in Comune di Isola Vicentina, Parte_2
avvicinandosi ad una curva per lui destrorsa, posta peraltro esattamente nel punto in cui esiste, dal lato opposto, una casa (al civico 22).
Dal lato opposto saliva un trattore agricolo con dietro un rimorchio, condotto da CP_2
ed assicurato con , per il quale, dunque, la curva in avvicinamento era sinistrorsa.
[...] CP_1
La strada è extraurbana (benché comunale), invero stretta, con una sola carreggiata a doppio senso,
e senza alcuna linea di mezzeria;
per un caso fortunato era in funzione la telecamera di sorveglianza dell'abitazione del civico 22, puntata proprio verso la curva (anche se una consistente parte dell'inquadratura copre l'interno della proprietà).
I due veicoli si incrociavano poco prima della vera e propria curva (nella prospettiva del trattore),
ed il , disarcionato dalla moto, cadeva a terra e veniva anche “arrotato” da una ruota del Parte_1
rimorchio.
Di seguito, giungeva il Vicecomandante della Polizia Municipale, e, quasi contemporaneamente,
l'eli-ambulanza, per il trasporto del giovane . Parte_1
Avuta visione del filmato della menzionata telecamera, il Vicecomandante della Polizia Municipale
sanzionava (soltanto) il conducente del trattore agricolo per non aver regolato la velocità
(rallentando o anche fermandosi) all'approssimarsi della curva e dell' con il motociclista,
ed anche per non aver tenuto la sua stretta destra.
Stabilizzati gli esiti dell'infortunio, il (divenuto poi maggiorenne in corso di questa causa) Parte_1
si procurava sia una perizia di parte medico legale sulla sua persona, sia una perizia di parte dinamico ricostruttiva, e poi, soddisfatta la condizione di procedibilità, citava in giudizio, appunto,
4 il (che restava contumace) e la per ottenere il risarcimento dei danni, come CP_2 CP_1
indicato in epigrafe.
Nel frattempo, iniziava anche un processo penale, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nei confronti del che è tuttora in corso. CP_2
La che ha pagato alla sola una somma per il risarcimento dei danni Controparte_1 Pt_2
materiali patiti dalla moto, si è costituita nel presente giudizio, concludendo come in epigrafe.
La causa è oggi in decisione, dopo una fase di prove orali e una CTU medico-legale; il Giudice ha invece negato l'espletamento di una CTU dinamico ricostruttiva, richiesta dalla . CP_1
* * *
Si è detto, dunque, che gli attori si sono “affacciati” sulla scena di questo giudizio con una perizia medico-legale di parte ed una perizia dinamico-ricostruttiva di parte, ed allegando altresì il rapporto sull'incidente della Polizia Municipale ed un DVD con le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza dell'edificio posto in affaccio sulla curva.
La ha presentato una propria perizia di parte dinamico ricostruttiva, ma ha anche CP_1
sollecitato il Tribunale a disporre esso stesso una CTU mirata allo stesso scopo.
Si è svolta poi (oltre alla CTU medico legale sulla persona dell'attore) una breve fase di istruttoria orale, priva tuttavia di un vero rilievo in quanto: il , sentito in interpello, non ha reso Parte_1
dichiarazioni contra se;
fra i testi: il Vicecomandante della Polizia ha confermato il suo rapporto,
così come il perito di parte convenuta ha confermato la sua perizia, mentre la teste Tes_1
NA del , ha narrato fatti non appresi da sé direttamente. Parte_1
In corso di causa, è risultato lampante che parte attrice deduce una colpa esclusiva del CP_2
nella causazione del sinistro, mentre la contesta tale ricostruzione, con una serie di CP_1
deduzioni fatte in via gradata.
E' ben chiaro, dunque, che il nodo centrale della vertenza sta nella ricostruzione della dinamica del sinistro, con l'attribuzione delle colpe.
5 Ed in ordine a tale dinamica, oggi va confermata la decisione di non ammettere una CTU di tipo dinamico-ricostruttivo, in quanto ritiene questo Giudice che la presenza, in atti, del filmato di una videocamera di sorveglianza, che ha inquadrato, con sufficiente angolo, e con visuale adeguatamente “aperta” e nitida, il teatro dello scontro, sia del tutto sufficiente per – non tanto
<> ma proprio – <> quanto accadde quel pomeriggio, così superandosi,
indirettamente ma inevitabilmente, le due perizie di parte redatte a questo scopo.
A questo proposito, va fatta un'annotazione:
• il filmato in questione è lo stesso che la Polizia Locale ha preso a base per redigere il proprio rapporto e per elevare le (due) sanzioni al solo carico del CP_2
• sia il rapporto che le sanzioni muovono dalla premessa che il non tenne la sua CP_2
stretta destra (prima sanzione) e che egli non adeguò la sua velocità alla situazione della strada (non rallentando né eventualmente fermando la sua marcia) ed escludendosi al contempo ogni profilo di colpa in capo al . Parte_1
* * *
Spiegato dunque che la visione del filmato è essenziale per sciogliere il nodo centrale della vicenda
(si tratta di otto secondi, fra il timer 18:49, 10 secondi, e il timer 18:49, 18 secondi), è parso utile al
Giudicante procedere a tale visione alcune volte a velocità normale ed altre volte a velocità
rallentata.
La visione a velocità normale, infatti, è quella che consente di apprezzare le velocità dei veicoli, e dunque di valutare se, come ha ritenuto la Polizia Municipale, il non abbia rallentato la sua CP_2
andatura fino al momento dello scontro;
e che consente poi anche di valutare una delle eccezioni della Compagnia, secondo cui sarebbe stato invece il a venire giù dalla strada a velocità Parte_1
eccessiva.
Ebbene, la visione a velocità normale restituisce l'immagine di un trattore che, effettivamente, pur avvicinandosi ad una curva, non modifica in diminuzione la propria velocità, ma la tiene invariata
6 (a questo proposito, è da chiarire che non si discute di superamento del limite vigente sulla strada,
ma di adeguamento della velocità, come vuole il Codice, alle condizioni della strada e dei suoi utenti).
D'altro canto, quando entra nell'inquadratura del video, il sta tenendo una velocità bassa, Parte_1
quantomeno perché, a differenza del trattore che arriva dal lato opposto, egli è già nel bel mezzo
della curva, sicché, rispettando evidentemente una buona tecnica di guida, egli viene già da una decelerazione fatta in anticipo sulla curva.
Quel che poi si nota è che, giunto proprio alla metà della curva, e cioè al momento in cui, di solito,
si accelera per “accompagnare” la curva e vincere la forza centrifuga, al si apre la visuale Parte_1
piena della strada ed egli vede il trattore a poca distanza da lui (si tratta del timer 18:49 e 11
secondi, e questo è il momento del reciproco avvistamento), e a questo punto egli dà un colpo di freno poiché evidentemente spaventato dalla massa e dalla vicinanza del mezzo antagonista;
in tal modo egli porta la moto a rallentare ulteriormente rispetto a quanto già era avvenuto in forza della decelerazione pre-curva.
Sotto questo aspetto, dunque, è da condividere l'impressione del rapporto della Polizia Municipale,
che addebitò al (solo) una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi. CP_2
* * *
Non altrettanto è a dirsi rispetto all'addebito al del non aver tenuto la sua stretta destra, CP_2
anche se, come si sta per dire, tale considerazione non porta sostanziali vantaggi finali a questo convenuto.
Rivedendo il filmato, infatti, stavolta più volte a velocità rallentata, allo scopo di apprezzare la continuità della posizione di entrambi i mezzi rispetto alla carreggiata, si possono fare le seguenti osservazioni:
• in primo luogo, la carreggiata è davvero stretta, considerato che essa deve ospitare i due sensi di marcia, peraltro non delimitati da alcuna linea di mezzeria;
7 • ad esempio, “stoppando” il video subito dopo che il trattore entra nel quadro visivo, in due distinti fotogrammi, uno per il trattore e l'altro per il rimorchio, appare in tutta evidenza quanto, per la strettezza della strada, o (che dir si voglia) per la larghezza del mezzo agricolo, quest'ultimo finisce giocoforza per occupare quasi per intero la sede stradale, in larghezza:
• si badi bene che non si vuol dire che il omise di tenere la sua stretta destra, poiché CP_2
anzi i fotogrammi qui sopra indicano proprio che egli tenne la destra;
in tal senso si può
centrare l'attenzione sulla ruota di destra del trattore (nella prima foto), rispetto al ciglio della strada, e sulla ruota posteriore destra del rimorchio (nella seconda foto) rispetto al medesimo ciglio, tenendo conto, comunque, del fatto che il cassone arancione del rimorchio aveva certamente un ingombro maggiore delle ruote stesse, sicché l'autista doveva tener conto anche e soprattutto della larghezza del cassone;
• quanto al , il filmato restituisce l'immagine della moto che, a sua volta, tenne la sua Parte_1
destra lungo tutta la dinamica degli otto secondi in esame;
anzi, si può pure percepire che,
una frazione di secondo dopo la metà della curva, e cioè in corrispondenza del colpo di freno che si è detto prima, la ruota anteriore della moto fa un ulteriore piccolo movimento verso il ciglio destro, cioè a stringere ulteriormente la curva, come si può apprezzare dai seguenti fotogrammi (rispetto ai quali, dunque, perde efficacia la diversa ricostruzione
proposta dal perito di parte ): CP_1
8 * * *
Ebbene, fermo restando che entrambi i mezzi hanno tenuto la propria destra, e tirando dunque le fila da tutti gli elementi acquisiti c'è da considerare che:
dalla prospettiva del CP_2
egli si trovava in salita su una strada davvero stretta, consapevole del fatto che, pur tenendo una posizione sulla destra, nondimeno il suo trattore con rimorchio occupava buona parte della larghezza della sede stradale;
sapeva inoltre che stava arrivando verso una curva sinistrorsa, non avendo ancora alcuna visuale di chi eventualmente venisse dalla parte cieca della curva;
dalla prospettiva del Bisortole:
egli si trovava in discesa, avendo appena approcciato una curva per lui destrorsa, e tenendo una posizione corretta, vicino al margine destro;
naturalmente conosceva la larghezza davvero ridotta della carreggiata, ma, proprio tenendo la destra, confidava di aver svolto una manovra corretta, pur non avendo ancora alcuna visuale di chi eventualmente venisse dalla parte cieca della curva.
E, rimanendo nella prospettiva del , se si aggiunge anche la considerazione che egli tenne Parte_1
sempre una velocità adeguata allo stato dei luoghi (e persino la ridusse ulteriormente dopo la metà
della curva), ecco che a carico di questo soggetto non può essere sollevato alcun addebito inerente il suo comportamento alla luce del Codice della Strada.
Diversamente quanto al non avendo visuale del lato opposto della curva, egli doveva CP_2
preoccuparsi del fatto che un eventuale incrocio con mezzi provenienti dall'opposta direzione,
9 proprio all'altezza della curva, e quindi con tempi di reazione necessariamente ridottissimi, avrebbe provocato una situazione pericolosa, ed adottare dunque degli accorgimenti di tipo preventivo.
In tal senso, avrebbe potuto “fare i fari”, oppure suonare il clacson, ma sopra ogni altra cosa,
avrebbe dovuto ridurre la velocità fino al livello in cui poter eventualmente arrestarsi agevolmente se da dietro la curva fosse sopraggiunto un pericolo.
Si ripete qui che non si sta valutando la velocità del trattore rispetto al limite massimo di velocità
vigente, ma rispetto piuttosto alla situazione dei luoghi, con particolare riguardo all'ingombro del mezzo guidato rispetto alla larghezza della carreggiata, ed all'avvicinarsi ad una curva dalla quale poteva scaturire una potenziale situazione di pericolo.
Per queste considerazioni, si deve imputare proprio al la responsabilità, a questo punto CP_2
esclusiva, del sinistro.
* * *
Compilando ora, opportunamente, lo schema derivante dalle cosiddette “tabelle milanesi”
aggiornate, sulla base della CTU medico legale redatta dal dott. si ottiene quanto segue: Per_4
10 Si precisa che non va riconosciuto un aumento per “sofferenza” né per “personalizzazione”, in quanto il presente caso, per le sue conseguenze, non risulta aver provocato pregiudizi diversi da quelli dei quali le tabelle milanesi hanno già tenuto conto, per individui della stessa età, condizione e sesso.
PER QUESTI MOTIVI
1. condanna i convenuti in solido a pagare a a titolo di risarcimento il Parte_1
risultato del seguente calcolo: devalutare la somma del danno non patrimoniale (euro 88.842)
alla data del sinistro;
applicare su di essa, anno per anno fino all'attualità, la rivalutazione
ISTAT, e gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata;
aggiungere infine la somma del danno patrimoniale (euro 1.233,80) maggiorata degli interessi dalla domanda al saldo;
2. quanto a , dichiara satisfattiva, in mancanza di altre prove, la somma Parte_2
di euro 1.050 già ricevuta dalla Compagnia,
3. alla luce del valore dell'accordato, condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 14.103 per compensi e 786 di spese vive,
oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
4. pone a carico dei convenuti in solido anche il rimborso: delle spese della consulenza tecnica d'ufficio (euro 1464), della ct del dott. (euro 732) e della CT dell'ing. (euro Per_1 Per_2
640,50).
11 Vicenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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