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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
72/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
OG (LC) in Via Paolo VI n. 2 con il patrocinio dell'avv. ROSANO MONICA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a OG (LC) in Via Paolo VI n. 2 con il patrocinio dell'avv. LEANZA MAURO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
PERSONALI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore dei figli minori) e di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza e/o di domicilio;
2) Entrambi i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in OG (LC), in
Via Paolo VI n. 2 e diritto del padre di vederli e tenerli seco nella nuova abitazione:
Settimanalmente:
- Il martedì' e il mercoledì dopo la scuola con pernottamento e riaccompagnamento alle rispettive scuole l'indomani. - Nei weekend alterni dal sabato venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 20.30 in inverno e alle 23.00 in estate.
Si specifica che le modalità sopra indicate potranno comunque subire delle modifiche, previo accordo tra i genitori.
Festività.
Natale 2025
I figli e trascorreranno la vigilia e fino a dopo pranzo del giorno CP_2 Per_1 di Natale con i genitori ad anni alterni.
Capodanno 2026
I figli minori trascorreranno anche la vigilia del 31 dicembre, e il Capodanno 1° gennaio ad anni alterni.
Negli anni si alterneranno sempre vigilia e festivo.
Pasqua 2025
I minori trascorreranno la vigilia e il giorno di Pasqua (fino a pranzo) con la mamma, e dalla domenica di Pasqua (di pomeriggio) fino al lunedì di Pasquetta con il papà.
Negli anni successivi si alternerà il giorno di Pasqua e la Pasquetta.
Vacanze estive
Durante le vacanze estive le modalità di visita e gestione dei figli verranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
Autorizzazione al rilascio dei passaporti per i minori
I SIg. e prestano già il loro consenso e autorizzano il rilascio del Pt_1 CP_1 passaporto per i figli e . CP_2 Per_1
PATRIMONIALI
3) La SI.ra è una educatrice presso la Scuola dell'Infanzia Sironi di OG (LC) Pt_1
e il SI. svolge la professione di informatico c/o la società Lutech con sede in CP_1
Cinisello Balsamo (MI): pertanto risulta una situazione economica dei coniugi equilibrata e per tale motivo non verrà corrisposto né a favore di uno né a favore dell'altro una somma a titolo contributiva. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4) Il SI. provvederà a versare alla SI.ra , ogni 5 del mese, l'importo di euro CP_1 Pt_1
550,00, a titolo di mantenimento per i figli e , fino a quando non saranno CP_2 Per_1 economicamente autosufficienti;
le spese straordinarie saranno ripartite al 60% in capo al SI. e per il residuo 40% alla SI.ra , secondo il Protocollo del CP_1 Pt_1
Tribunale di Lecco da conguagliare ogni tre mesi.
5) La casa coniugale di proprietà (in cui la famiglia ha sempre vissuto), cointestata ad entrambi i coniugi, sita in OG (LC), in Via Paolo VI n. 2/4, per il benessere e serenità dei figli, verrà assegnata alla SI.ra , con ogni arredo e suppellettile. Pt_1
6) Sulla sopraddetta casa coniugale grava un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, di importo residuo pari ad euro 130.000,00, per la durata di 20 anni, acceso presso la
Banca Intesa di San Paolo di OG;
7) La SI.ra e il SI. hanno chiesto ed ottenuto la rinegoziazione del mutuo Pt_1 CP_1 gravante sulla casa coniugale.
8) Le rate del muto, dell'assicurazione a garanzia dello stesso e le spese di gestione dell'immobile casa coniugale saranno interamente a carico della SI.ra ; Pt_1
9) I coniugi sono d'accordo affinché l'assegno unico venga percepito nella misura del
100% dalla SI.ra . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 06/06/2014 in Annone Brianza (LC) Atto n.1 parte II Serie A, anno 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, il primogenito il 10.03.2015, il Persona_2 secondogenito nato a [...] il [...], entrambi minorenni;
Persona_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 06/06/2014 in Annone Brianza (LC) trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, Atto n. 1 parte II Serie A anno 2014; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Annone di Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
72/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
OG (LC) in Via Paolo VI n. 2 con il patrocinio dell'avv. ROSANO MONICA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a OG (LC) in Via Paolo VI n. 2 con il patrocinio dell'avv. LEANZA MAURO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
PERSONALI
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore dei figli minori) e di comunicarsi l'eventuale cambio di residenza e/o di domicilio;
2) Entrambi i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in OG (LC), in
Via Paolo VI n. 2 e diritto del padre di vederli e tenerli seco nella nuova abitazione:
Settimanalmente:
- Il martedì' e il mercoledì dopo la scuola con pernottamento e riaccompagnamento alle rispettive scuole l'indomani. - Nei weekend alterni dal sabato venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 20.30 in inverno e alle 23.00 in estate.
Si specifica che le modalità sopra indicate potranno comunque subire delle modifiche, previo accordo tra i genitori.
Festività.
Natale 2025
I figli e trascorreranno la vigilia e fino a dopo pranzo del giorno CP_2 Per_1 di Natale con i genitori ad anni alterni.
Capodanno 2026
I figli minori trascorreranno anche la vigilia del 31 dicembre, e il Capodanno 1° gennaio ad anni alterni.
Negli anni si alterneranno sempre vigilia e festivo.
Pasqua 2025
I minori trascorreranno la vigilia e il giorno di Pasqua (fino a pranzo) con la mamma, e dalla domenica di Pasqua (di pomeriggio) fino al lunedì di Pasquetta con il papà.
Negli anni successivi si alternerà il giorno di Pasqua e la Pasquetta.
Vacanze estive
Durante le vacanze estive le modalità di visita e gestione dei figli verranno concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
Autorizzazione al rilascio dei passaporti per i minori
I SIg. e prestano già il loro consenso e autorizzano il rilascio del Pt_1 CP_1 passaporto per i figli e . CP_2 Per_1
PATRIMONIALI
3) La SI.ra è una educatrice presso la Scuola dell'Infanzia Sironi di OG (LC) Pt_1
e il SI. svolge la professione di informatico c/o la società Lutech con sede in CP_1
Cinisello Balsamo (MI): pertanto risulta una situazione economica dei coniugi equilibrata e per tale motivo non verrà corrisposto né a favore di uno né a favore dell'altro una somma a titolo contributiva. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4) Il SI. provvederà a versare alla SI.ra , ogni 5 del mese, l'importo di euro CP_1 Pt_1
550,00, a titolo di mantenimento per i figli e , fino a quando non saranno CP_2 Per_1 economicamente autosufficienti;
le spese straordinarie saranno ripartite al 60% in capo al SI. e per il residuo 40% alla SI.ra , secondo il Protocollo del CP_1 Pt_1
Tribunale di Lecco da conguagliare ogni tre mesi.
5) La casa coniugale di proprietà (in cui la famiglia ha sempre vissuto), cointestata ad entrambi i coniugi, sita in OG (LC), in Via Paolo VI n. 2/4, per il benessere e serenità dei figli, verrà assegnata alla SI.ra , con ogni arredo e suppellettile. Pt_1
6) Sulla sopraddetta casa coniugale grava un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, di importo residuo pari ad euro 130.000,00, per la durata di 20 anni, acceso presso la
Banca Intesa di San Paolo di OG;
7) La SI.ra e il SI. hanno chiesto ed ottenuto la rinegoziazione del mutuo Pt_1 CP_1 gravante sulla casa coniugale.
8) Le rate del muto, dell'assicurazione a garanzia dello stesso e le spese di gestione dell'immobile casa coniugale saranno interamente a carico della SI.ra ; Pt_1
9) I coniugi sono d'accordo affinché l'assegno unico venga percepito nella misura del
100% dalla SI.ra . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 06/06/2014 in Annone Brianza (LC) Atto n.1 parte II Serie A, anno 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, il primogenito il 10.03.2015, il Persona_2 secondogenito nato a [...] il [...], entrambi minorenni;
Persona_3
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 21/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 06/06/2014 in Annone Brianza (LC) trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, Atto n. 1 parte II Serie A anno 2014; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Annone di Brianza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada